TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3005/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
NN SC Presidente
IA IC GI
ER TT GI rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3005 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
31/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e residente in [...]
AN n. 20, e nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_2
, residente in [...]
AN n. 20, elettivamente domiciliati in Afragola alla piazza
Gianturco n.59, presso lo studio dell'Avv. Rosa NN Pelliccia, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/7/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 6/9/2000 in Afragola, dal quale sono nate due figlie, il 7/9/2001 e il 10/4/2007, maggiorenni ma Per_1 Persona_2
non economicamente autosufficienti, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con note depositate il 14/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del 23/10/2025.
La GI delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 31/10/2025.
Il PM ha apposto il visto, nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le due figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti risiederanno con il padre, presso l'abitazione sita in Afragola alla via
IA AN n.20 scala C;
3. In virtù del collocamento delle figlie maggiorenni ma non autosufficienti presso il padre, la madre si obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento per le due figlie la somma complessiva mensile pari ad euro 400,00, oltre il, 50% delle s pese straordinarie come stabilite dal Protocollo in materia;
4. L'assegno di mantenimento andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'anno successivo alla data della sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere versato, dalla signora in favore del sig. entro il giorn o 15 di ogni mese, con Pt_2 Pt_1
decorrenza dal giorno 15 agosto 2025 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo.
5. In virtù dell'attuale situazione reddituale/patrimoniale i signori Pt_2
e attestano e dichiarano che non vi è luogo per la corresponsione Pt_1
di assegno di mantenimento di un coniuge verso l'altro, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio autonomo mantenimento;
in particolare il sig. è dipendente presso il Ministero di Economia Pt_1
delle Finanze, ufficio ragioneria. Percepisce uno stipendio di circa euro
1.700,00 come da buste paghe depositate. Mentre la signora non Pt_2
lavora ma è titolare di diversi beni immobili, dai quali percepisce in virtù di contratti di locazione registrati una somma mensile pari a circa
1.600,00 euro;
6. I ricorrenti dichiarano di non avere in comune beni immobili, vetture, natanti, somme di denaro, gioielli, preziosi, ad eccezione di un conto corrente bancario che verrà estinto al momento della sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
7. I Sig.ri e in virtù di quanto espresso e concordato, Pt_1 Pt_2
dichiarano di aver compiutamente definito, con il rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i propri rapporti economici ad oggi. I suindicati accordi possono essere recepiti nella presente decisione in quanto non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nato a Parte_1
Napoli il 15/1/1975, e , nata a [...] l'[...], Parte_2
alle condizioni come indicate in parte motiva, qui da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (Atto
n.247, P.II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 3/12/2025.
La GI relatrice La Presidente
ER TT NN SC