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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5287 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8262/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8262/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Musciacchio Faustina, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Cocca Raffaello, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 23.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 8262/2024 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 30.10.2024 Parte_1
[nato a [...] in data [...] (C.F. )],
[...] C.F._1 premesso di aver contratto matrimonio con [nata ad [...] CP_1
(SA) il 06.07.1989 (C.F. )] in data 19.08.2012 in San C.F._3
OR MA (SA) e che dall'unione non erano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
si costituiva con comparsa del 18.03.2025 con la quale aderiva alla CP_1 domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 20.03.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
Il Tribunale con sentenza n. 1322/2025 emessa in data 24.03.2025 recepiva l'accordo e, con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo davanti al G.D. al fine di verificare se le parti intendevano confermare o modificare le condizioni concordate all'udienza del 20.03.2025 anche in riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23.12.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in data 26.11.2025. Ovvero:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in San OR MA (SA) alla Loc. Salice n. 21 resterà nel godimento della sig.r CP_1
3) la sig.ra verserà al sig. la complessiva CP_1 Parte_1 somma di euro duemila per rimborso di lavori fatti nella casa familiare con le seguenti modalità: 200,00 euro mensili a mesi alterni a partire da luglio 2025 tramite bonifico bancario, già in suo possesso.
4) la sig.ra verserà, inoltre, al sig. la CP_1 Parte_1 complessiva somma, concordata tra le parti, di euro cinquemilaseicento quale rimborso per i seguenti beni mobili (cucina moderna, parete Serafino, mobile tv
2 Proc. n. 8262/2024 R.G.
baso, n. 12 sedie, tavolo allungabile, cantinetta per vino, vetrinetta soggiorno, scarpiera, braccio e TV grande della cucina, quadro di Padre Pio) che lascia nella piena disponibilità e detenzione della con le seguenti modalità: 200,00 CP_1 euro mensili a mesi alterni a partire dal saldo della somma dei duemila euro di cui al punto 3) precedente tramite bonifico bancario, già in uso possesso”.
Alla medesima udienza il G.D. tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 1322/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 24.03.2025, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata ad [...] il C.F._1 CP_1
06.07.1989 (C.F. )] in data 19.08.2012 in San OR C.F._3
3 Proc. n. 8262/2024 R.G.
MA (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2012, Atto n. 10 Parte II, Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti in data 26.11.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San OR MA (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8262/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Musciacchio Faustina, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Cocca Raffaello, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 23.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 8262/2024 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 30.10.2024 Parte_1
[nato a [...] in data [...] (C.F. )],
[...] C.F._1 premesso di aver contratto matrimonio con [nata ad [...] CP_1
(SA) il 06.07.1989 (C.F. )] in data 19.08.2012 in San C.F._3
OR MA (SA) e che dall'unione non erano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
si costituiva con comparsa del 18.03.2025 con la quale aderiva alla CP_1 domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 20.03.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
Il Tribunale con sentenza n. 1322/2025 emessa in data 24.03.2025 recepiva l'accordo e, con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo davanti al G.D. al fine di verificare se le parti intendevano confermare o modificare le condizioni concordate all'udienza del 20.03.2025 anche in riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23.12.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in data 26.11.2025. Ovvero:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in San OR MA (SA) alla Loc. Salice n. 21 resterà nel godimento della sig.r CP_1
3) la sig.ra verserà al sig. la complessiva CP_1 Parte_1 somma di euro duemila per rimborso di lavori fatti nella casa familiare con le seguenti modalità: 200,00 euro mensili a mesi alterni a partire da luglio 2025 tramite bonifico bancario, già in suo possesso.
4) la sig.ra verserà, inoltre, al sig. la CP_1 Parte_1 complessiva somma, concordata tra le parti, di euro cinquemilaseicento quale rimborso per i seguenti beni mobili (cucina moderna, parete Serafino, mobile tv
2 Proc. n. 8262/2024 R.G.
baso, n. 12 sedie, tavolo allungabile, cantinetta per vino, vetrinetta soggiorno, scarpiera, braccio e TV grande della cucina, quadro di Padre Pio) che lascia nella piena disponibilità e detenzione della con le seguenti modalità: 200,00 CP_1 euro mensili a mesi alterni a partire dal saldo della somma dei duemila euro di cui al punto 3) precedente tramite bonifico bancario, già in uso possesso”.
Alla medesima udienza il G.D. tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 1322/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 24.03.2025, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata ad [...] il C.F._1 CP_1
06.07.1989 (C.F. )] in data 19.08.2012 in San OR C.F._3
3 Proc. n. 8262/2024 R.G.
MA (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2012, Atto n. 10 Parte II, Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti in data 26.11.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San OR MA (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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