Ordinanza cautelare 2 aprile 2025
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00774/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Noci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto della Questura di Firenze -OMISSIS- del 23 gennaio 2025, notificato il 23 gennaio 2025, con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa US PA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino dell’Ecuador, nel 2021 chiedeva alla Questura di Firenze il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
La Questura, con decreto-OMISSIS- del 23 gennaio 2025 firmato dal dottor S. N. Vice Questore della Polizia di Stato e responsabile del procedimento amministrativo, dichiarava l’improcedibilità dell’istanza, ai sensi dell’art. 2, primo comma, L. 241/1990, rilevando un « palese disinteresse » da parte dello straniero alla definizione del procedimento amministrativo di rinnovo, non essendosi lo stesso presentato alle convocazioni per il fotosegnalamento del 12 gennaio 2022, del 28 luglio 2022 e del 17 gennaio 2023. L’Amministrazione valutava inoltre che il richiedente: « risulta gravato da numerosi precedenti di polizia di elevato allarme sociale ».
2. Con il ricorso introduttivo della presente causa il signor -OMISSIS- impugnava il suddetto decreto d’improcedibilità chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
Con il primo motivo si evidenziava l’insussistenza di un effettivo disinteresse dello straniero alla definizione del procedimento, in quanto il ricorrente non si presentava al fotosegnalamento per non aver ricevuto le relative convocazioni; del resto l’interesse del ricorrente era comprovato dalla corrispondenza intercorsa tra il signor -OMISSIS- e l’Amministrazione, in atti.
Attraverso il secondo motivo di gravame si evidenziava l’omessa valutazione, da parte della Questura, dei legami familiari del ricorrente in Italia, mentre con il terzo si deduceva l’illegittima omissione del preavviso di diniego.
Nel quarto motivo di impugnazione veniva contestata la pericolosità sociale del ricorrente, posto che gli unici precedenti che lo riguardavano erano costituiti da una sentenza del Tribunale per i minorenni di Firenze, che aveva dichiarato estinto il reato per buon esito della messa alla prova del signor -OMISSIS-, e un da provvedimento del Tribunale Ordinario di Firenze, che ne aveva pronunciato l’assoluzione.
Con il quinto motivo di gravame, infine, veniva rilevata l’incompetenza del dottor NI ad emettere l’atto impugnato, in quanto solo il Questore è titolare del potere di adottare il provvedimento amministrativo di diniego e\o di revoca del permesso di soggiorno, e il firmatario dell’atto gravato avrebbe pertanto dovuto essere munito di apposita delega, che il Questore non risultava aver rilasciato nella fattispecie decidenda.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
4. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 2 aprile 2025, veniva accolta con ordinanza della Sezione n. 185/2025, secondo cui: «[…] la corrispondenza intercorsa con l’Amministrazione, prodotta in atti dal ricorrente sub all. 7, sembra smentire un suo disinteresse per l’esito della pratica, e […] il provvedimento non dà conto di quali siano i “precedenti di polizia di elevato allarme sociale” ostativi al rinnovo del titolo di soggiorno ».
5. Con ordinanza istruttoria -OMISSIS-, emessa all’esito dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, il Collegio richiedeva alla parte resistente il deposito dell’eventuale delega emessa dal Questore in favore del dottor NI.
L’Amministrazione non produceva alcuna delega e depositava memoria nella quale affermava che l’atto oggetto di causa, siccome afferente ad una fase pre-procedimentale, avrebbe potuto essere adottato anche dal dirigente dell’Ufficio, ed evidenziando che comunque il vizio denunciato da parte ricorrente, essendo riconducibile all’incompetenza relativa, doveva ritenersi non invalidante ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 L. 241/1990, considerata la natura vincolata del pronunciamento della P.A.
6. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione.
7. Il Collegio prende preliminarmente in esame la censura afferente alla dedotta incompetenza del dottor NI all’emissione dell’atto gravato, secondo gli insegnamenti rinvenibili nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 27 aprile 2015.
Il Collegio dà atto, in primo luogo, che l’organo competente ad adottare il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno è da identificare nel Questore, ai sensi dell’art. 5 commi 2 e 4 D. Lgs. 286/1998. È dunque viziato da incompetenza il provvedimento di reiezione adottato dal dirigente dell’ufficio, o (come avvenuto nel caso di specie) dal responsabile del procedimento, diverso dal Questore e non munito di delega rilasciata da quest’ultimo organo. In tal senso si è del resto espressa la giurisprudenza, in termini che il Collegio condivide: « Deve rilevarsi come il provvedimento di diniego del titolo di soggiorno, qualora sia stato sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio Immigrazione e non dal Questore, risulti viziato da incompetenza » (TAR Napoli, VI, 26 maggio 2021 n. 3499).
Il provvedimento oggetto di causa, che respinge la domanda di rinnovo del signor -OMISSIS-, è dunque viziato da incompetenza e come tale illegittimo.
Tali conclusioni non possono essere revocate in dubbio dalle argomentazioni difensive svolte dall’Amministrazione.
Il Tribunale osserva infatti che il provvedimento semplificato contemplato dall’art. 2, comma 1, secondo periodo, L. 241/1990, integra a tutti gli effetti un provvedimento amministrativo, che è per l’appunto semplificato, quanto alla forma e alla sinteticità della motivazione, in virtù dell’espressa previsione della disposizione de qua , la quale non deroga tuttavia in alcun modo alle norme che disciplinano la competenza degli organi deputati all’esercizio del potere, che nel caso di specie rimane dunque incardinato in capo al Questore.
Nel contempo, la qualificazione del vizio in termini di incompetenza relativa determina la possibilità, per il soggetto munito di competenza, ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/1990, di ratificare l’atto ( ex plurimis : « La ratifica va inquadrata nel più ampio fenomeno della convalescenza dell'atto amministrativo, che consiste nell'eliminazione dei vizi che inficiano un provvedimento avendo come specifica finalità la rimozione conservativa del vizio di incompetenza relativa; l'organo competente fa proprio il provvedimento emanato da quello incompetente, con effetti che retroagiscono saldando la ratifica con il provvedimento ratificato, senza soluzione di continuità » - TAR Campania, Napoli, VIII, 11 gennaio 2022 n. 173; attività sanante che il Questore non ha ritenuto di porre in essere nella fattispecie oggetto di causa), ma non comporta certo che il vizio possa essere attratto alla dequotazione dei vizi formali di cui all’art. 21 octies comma 2 L. 241/1990. Del resto, a tale proposito, è appena il caso di richiamare il contenuto dell’ordinanza istruttoria n. 185/2025 (sopra riportata), onde porre in evidenza come la PA, nella fattispecie, non abbia affatto dimostrato che l’atto, per sua natura non vincolato, non potesse avere un diverso contenuto, con conseguente non applicabilità della succitata dequotazione. Peraltro, quanto all’estraneità del vizio di incompetenza all’art. 21 octies comma 2 cit., la giurisprudenza, sia pure sul punto non univoca, ha avuto modo di precisare che: « Non può essere invocato l'art. 21-octies, l. 7 agosto 1990, n. 241, oltre che a fronte di provvedimento autorizzativo di natura discrezionale, qualora sia accertata l'incompetenza relativa dell'organo adottante poiché la disposizione citata (“violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti”) si riferisce ai soli casi in cui il provvedimento sia stato adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma; le norme sulla competenza non possono essere incluse tra quelle sul procedimento amministrativo o sulla forma degli atti giacché nel comma 1 dell'art. 21-octies, si è inteso fare riferimento alla classica tripartizione dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, in base alla quale la violazione delle norme sulla competenza configura il vizio di incompetenza, mentre la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma rientra nell'ambito più generale della violazione di legge » (Consiglio di Stato, IV, 31 agosto 2023 n. 8099).
8. In definitiva il ricorso, siccome fondato per l’accertata sussistenza del vizio di incompetenza, che determina l’assorbimento di ogni altra censura, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
9. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell’Amministrazione resistente, che dovrà rifonderle al ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Condanna la parte resistente alla refusione, in favore del signor -OMISSIS-, delle spese di lite afferenti alla presente causa, che vengono liquidate nella complessiva somma di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge, maggiorata delle somme versate per il pagamento del contributo unificato, con distrazione a favore dall'avvocato Marco Noci che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
US PA, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| US PA | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.