Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 31
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancato deposito dell'originale notificato

    La Corte ha rilevato che il ricorrente ha depositato solo il ricorso senza fornire prova dell'avvenuta notifica all'ente impositore o delle ricevute di spedizione, violando l'art. 22 del D.Lgs. 546/92. Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancato deposito dell'originale notificato

    La Corte ha rilevato che il ricorrente ha depositato solo il ricorso senza fornire prova dell'avvenuta notifica all'ente impositore o delle ricevute di spedizione, violando l'art. 22 del D.Lgs. 546/92. Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

  • Rigettato
    Rigetto istanza di sospensione

    L'ordinanza del 17.11.2025 ha respinto l'istanza di sospensione per insussistenza delle condizioni previste dall'art. 47 del D. Lgs. n. 546/92.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
    Numero : 31
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo