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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZERILLI GIOVANNI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Celle Ligure - Via Boagno 11 17015 Celle Ligure SV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1/2025 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, nato il data nascita_1 a località_1 (Ba) residente in [...](Sv), Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Novara, ha proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Savona per impugnare l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (Imu) e (Tari), notificato in data 21.07.2025 ed emesso dal Comune di Celle Ligure, con riguardo all'anno 2019, per l'immobile ubicato in Celle Ligure, Indirizzo_2, di proprietà del ricorrente;
detto ricorso veniva depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA ed è stato rubricato sub r.g.r. 250/2025, con successiva assegnazione alla prima sezione.
Con il ricorso il Ricorrente_1 chiedeva altresì che venisse disposta la sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento impugnato.
In vista dell'udienza all'uopo fissata, si costituiva in giudizio, con memoria depositata il 6.11.2025, il Comune di Celle Ligure (C.F.: P.IVA_1), in persona del suo Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_2 del Foro di Savona, “evidenziando preliminarmente la carenza di notifica del ricorso da parte del signor Ricorrente_1, e quindi l'improcedibilità del presente ricorso, avendo appreso del presente contenzioso solo dalla comunicazione di fissazione di udienza cautelare pervenuta dalla Cancelleria della Corte Tributaria – sezione 1 – in data 21.10.2025”.
Con ordinanza del 17.11.2025, rilevata l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 47 del D. Lgs. n.
546/92 per l'accoglimento dell'istanza di sospensione, l'istanza veniva respinta.
Fissata successivamente l'udienza per l'esame del merito, il Giudice monocratico, esaminati e valutati gli atti del processo, ha assunto a decisione la controversia come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è da considerarsi inammissibile.
L'art. 22 del D.L.vo 546/92 prevede che il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, depositi nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e segg. del Codice di Procedura Civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta con fotocopia, per tale ultimo caso, della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
2. La Corte, preso atto che nella fattispecie il ricorso è stato soltanto depositato dal contribuente presso la
Corte adita - in palese violazione del citato art. 22 del D.lgs. n. 546 del 1992 (“1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Commissione Tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente…”) – senza che il ricorrente medesimo abbia dato prova dell'avvenuto deposito del ricorso notificato e delle eventuali ricevute di deposito o di spedizione per mezzo di raccomandata all'Ente/Ufficio che ha emesso l'atto impugnato, non può che pervenire ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1.
3. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato a rifondere integralmente le spese legali sostenute da parte convenuta, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune di Celle Ligure, che liquida in complessivi euro 700,00, oltre IVA e C.P.A.
Savona, 12/01/2026
Il Giudice monocratico
Dr. Giovanni C. Zerilli
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZERILLI GIOVANNI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Celle Ligure - Via Boagno 11 17015 Celle Ligure SV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1/2025 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, nato il data nascita_1 a località_1 (Ba) residente in [...](Sv), Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Novara, ha proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Savona per impugnare l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (Imu) e (Tari), notificato in data 21.07.2025 ed emesso dal Comune di Celle Ligure, con riguardo all'anno 2019, per l'immobile ubicato in Celle Ligure, Indirizzo_2, di proprietà del ricorrente;
detto ricorso veniva depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA ed è stato rubricato sub r.g.r. 250/2025, con successiva assegnazione alla prima sezione.
Con il ricorso il Ricorrente_1 chiedeva altresì che venisse disposta la sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento impugnato.
In vista dell'udienza all'uopo fissata, si costituiva in giudizio, con memoria depositata il 6.11.2025, il Comune di Celle Ligure (C.F.: P.IVA_1), in persona del suo Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_2 del Foro di Savona, “evidenziando preliminarmente la carenza di notifica del ricorso da parte del signor Ricorrente_1, e quindi l'improcedibilità del presente ricorso, avendo appreso del presente contenzioso solo dalla comunicazione di fissazione di udienza cautelare pervenuta dalla Cancelleria della Corte Tributaria – sezione 1 – in data 21.10.2025”.
Con ordinanza del 17.11.2025, rilevata l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 47 del D. Lgs. n.
546/92 per l'accoglimento dell'istanza di sospensione, l'istanza veniva respinta.
Fissata successivamente l'udienza per l'esame del merito, il Giudice monocratico, esaminati e valutati gli atti del processo, ha assunto a decisione la controversia come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è da considerarsi inammissibile.
L'art. 22 del D.L.vo 546/92 prevede che il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, depositi nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e segg. del Codice di Procedura Civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta con fotocopia, per tale ultimo caso, della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
2. La Corte, preso atto che nella fattispecie il ricorso è stato soltanto depositato dal contribuente presso la
Corte adita - in palese violazione del citato art. 22 del D.lgs. n. 546 del 1992 (“1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Commissione Tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente…”) – senza che il ricorrente medesimo abbia dato prova dell'avvenuto deposito del ricorso notificato e delle eventuali ricevute di deposito o di spedizione per mezzo di raccomandata all'Ente/Ufficio che ha emesso l'atto impugnato, non può che pervenire ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1.
3. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato a rifondere integralmente le spese legali sostenute da parte convenuta, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune di Celle Ligure, che liquida in complessivi euro 700,00, oltre IVA e C.P.A.
Savona, 12/01/2026
Il Giudice monocratico
Dr. Giovanni C. Zerilli