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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11224 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NI ZA, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 5/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 40171/2022 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti PALMIERI LIVIA e VOCINO EMANUELE Parte_1
RICORRENTE
E
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. CONFESSORE LORENZO
RESISTENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore,
INTIMATO CONTUMACE
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante
[...] pro-tempore,
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: collaborazione coordinata e continuativa, subordinazione e differenze retributive e contributive
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 20.12.2022, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi la nullità e illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con la CP_3
e delle relative proroghe con il conseguente accertamento
[...] della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Azienda dal 17.5.2010 al 15.3.2021 e del proprio diritto all'inquadramento della qualifica di “CPSI infermiere, categoria D, del CCNL Comparto Sanità”;
- accertarsi e dichiararsi a lui dovute le differenze retributive e le indennità maturate per il periodo di lavoro sopraindicato, per un importo complessivo di € 92.879,44, o per il diverso periodo e per la diversa somma ritenuti di giustizia;
- condannarsi l' al pagamento di € 70.266,13, decurtato CP_3 il valore del TFR, per il periodo di lavoro sopraindicato o per il diverso periodo e per la diversa somma ritenuti di giustizia;
- accertarsi e dichiararsi dovute le differenze contributive per il medesimo periodo di cui sopra, per un ammontare di € 7.786,34, e, conseguentemente, condannarsi l' al relativo CP_3 versamento presso gli istituti previdenziali;
- accertarsi e dichiararsi dovute le differenze contributive per la somma di € 16.723,25 e, conseguentemente, condannarsi l' CP_3 al relativo versamento presso i competenti istituti
[...] previdenziali;
- accertarsi e dichiararsi dovute le differenze relative al TFR per la somma di € 22.613,31 per il periodo di lavoro sopraindicato e, conseguentemente, condannarsi l' al relativo CP_3 accantonamento;
- condannarsi la alla ricostruzione dell'anzianità di CP_3 servizio per il periodo sopra esposto ex art. 57 del CCNL Comparto Sanità;
- accertarsi e dichiararsi dovuti gli aumenti stipendiali e le nuove voci retributive e indennità infermieristica dal 1.1.2019 al 14.3.2021 in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- condannarsi l' al ricongiungimento contributivo CP_3 presso l' con condanna dell'Azienda ai dovuti oneri economici;
CP_4
- in subordine, accertarsi e dichiararsi illegittimo l'utilizzo della forma contrattuale “co.co.co.” e, conseguentemente, condannarsi la CP_3 al risarcimento del danno patrimoniale per inesatta
[...]
2 qualificazione del contratto per € 92.879,44, pari alle differenze retributive ed al TFR, e per € 16.723,25, pari alle differenze contributive, oltre accessori come per legge, secondo i conteggi in atti, con conseguente condanna dell' ; CP_3
- in via residuale, accertarsi e dichiararsi l'indebito arricchimento della ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannarsi la CP_3 stessa al pagamento dell'indennizzo per la somma complessiva di € 109.602,69, per differenze retributive e contributive, oltre accessori come per legge. Il ricorrente ha dedotto, in particolar modo, quanto segue:
- egli ha stipulato con l' convenuta, a seguito di selezione CP_3 pubblica, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza 17.5.2010, come infermiere professionale per le esigenze operative dell'Ospedale S. Spirito, Ospedale Oftalmico, distretto 18°, per 36 ore settimanali;
- il contratto è stato oggetto di continue proroghe sino al 15.3.2021, giustificate dall'assolvimento di ordinarie esigenze operative delle strutture sanitarie della CP_3
- ha, poi, sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 16.3.2021 in esito a una procedura di stabilizzazione;
- fino al 28.2.2012, ha svolto l'attività lavorativa presso il CAD (Centro Assistenza Domiciliare) sito in Roma (RM), Viale di Valle Aurelia n. 115/A;
- ha sempre osservato un orario di lavoro articolato dal lunedì al sabato, su turno dalle ore 07:30 alle ore 13:30 proseguendo, di martedì e giovedì, l'attività nel turno pomeridiano fino alle ore 17:30;
- ha svolto le attività come previste da “piano di lavoro, redatto dai diversi coordinatori succedutisi nel tempo”, settimanalmente;
- ha eseguito regolarmente due visite domiciliari a settimana, utilizzando veicoli aziendali e compilando un registro di servizio esterno, senza aver mai tuttavia percepito la relativa indennità di assistenza domiciliare;
- è stato sottoposto alle direttive della caposala Dott.ssa Per_1 la quale redigeva il piano ferie di tutto il personale, strutturato e non, nonché i turni;
- alla stessa faceva capo per la giustificazione di eventuali assenze sul lavoro;
- fino a marzo 2012, ha attestato la sua presenza sul luogo di lavoro mediante l'utilizzo di un badge, poi revocatogli;
3 - dal mese di marzo 2012 al 15.3.2021, egli ha prestato la propria attività lavorativa in maniera continuativa presso l' , CP_3 sezione SPDC (“Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura”), osservando un orario di lavoro articolato, dal lunedì alla domenica, in H24 su turni dalle ore 07:00 alle ore 14:00, dalle ore 14:00 alle ore 21:00 e dalle ore 21:00 alle ore 07:00;
- egli ha effettuato costantemente 3 turni notturni al mese;
- ha svolto le attività di accompagnamento del paziente, di assistenza, il giro di visite, la redazione di documentazione in caso di infortunio del degente, l'attività di informazione e comunicazione con i familiari dei pazienti e l'attività di coordinamento delle visite esterne, attività che venivano modulate “sia con il personale strutturato che non”;
- è sempre stato qui sottoposto al potere direttivo della AL Dott.ssa , la quale predisponeva i turni, redigeva il Persona_2 piano ferie relativo a tutto il personale, controfirmava i fogli firma mediante i quali egli attestava la propria presenza sul luogo di lavoro;
- alla stessa AL doveva riferire eventuali assenze e ritardi per ricevere la necessaria autorizzazione;
- ha sempre usufruito di 15 giorni di ferie tra giugno, luglio e agosto;
- ha percepito una retribuzione fissa con regolare emissione di buste paga;
- è stato inserito nell'organizzazione aziendale con le stesse modalità del personale strutturato e per l'assolvimento di ordinarie esigenze di servizio, svolgendo mansioni tipiche degli infermieri strutturati ed ha svolto le medesime mansioni e osservato il medesimo orario anche a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data 16.3.2021. Ciò dedotto e considerato che, per le mansioni svolte dal ricorrente e per le modalità di svolgimento delle stesse, il rapporto di lavoro intercorso deve configurarsi avente natura subordinata fin dall'origine, con inquadramento nel profilo professionale di “CPSI, Categoria D” del CCNL Comparto Sanità, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 resistendo alla domanda e facendo rilevare, in special modo:
- che il rapporto di lavoro autonomo intercorso tra le parti ha trovato fondamento nella necessità dell'Azienda di fronteggiare la carenza di personale causata dal blocco del turn over formalizzato a livello
4 regionale e nell'esigenza di garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- che il contratto stipulato precisa, testualmente, che l'incarico sarebbe stato svolto “senza alcun vincolo di subordinazione per un impegno di 36 ore settimanali” e che “l'attività di prestazioni professionali che… si impegna a rendere, senza alcun vincolo di subordinazione, non costituisce rapporto di lavoro subordinato ad alcun titolo, neppure precario, bensì attività di collaborazione coordinata libero professionale.”;
- che anche negli atti di proroga è stata chiarita la natura di collaborazione del rapporto inter partes e sono state confermate le originarie condizioni contrattuali;
- che parte ricorrente ha svolto la propria attività conformemente a quanto pattuito, nel rispetto della propria autonomia professionale, a fronte di un potere di coordinamento da parte della per CP_3 mezzo delle dott.sse prima, e poi, in aderenza alle Per_1 Per_2 previsioni contrattuali;
- che parte ricorrente non è mai stata sottoposta al potere direttivo e di controllo della caposala e della coordinatrice di riferimento, dovendo la parte semplicemente concordare la sua attività con queste ultime, al fine di garantire la funzionalità del servizio, senza tuttavia aver mai ricevuto imposizioni di qualunque genere;
- che, in relazione all'attività lavorativa prestata presso il CAD, non era imposta turnistica, ma l'attività si svolgeva durante gli orari di apertura al pubblico del centro e che la parte forniva la propria disponibilità negli orari suddetti, senza che le fosse imposto alcun obbligo di presenza in determinate fasce orarie;
- che non corrisponde al vero che il ricorrente abbia eseguito visite domiciliari, “espletate solo dal personale strutturato”;
- che, in relazione alle ferie ed alle assenze, la parte poteva scegliere di assentarsi per un numero illimitato di giorni nel periodo estivo, non beneficiando in quanto collaboratore di ferie pagate, e che poteva assentarsi liberamente in ogni periodo dell'anno quando lo ritenesse opportuno, eventualmente utilizzando le ore prestate in eccesso nel periodo precedente;
- che, in relazione a ciò, il badge fornitogli fino a marzo del 2012 era finalizzato non alla timbratura per il controllo aziendale dell'orario, ma al computo delle ore da retribuire;
infatti, le timbrature non venivano inserite nella piattaforma dedicata alla rilevazione delle presenze del personale;
5 - che, in relazione ai fogli firma, gli stessi dimostrano che il ricorrente fosse inserito in un modello organizzativo secondo le disponibilità manifestate di volta in volta e che erano funzionali all'organizzazione del servizio e al computo delle ore da retribuire, tant'è che tali documenti non venivano trasmessi all'ufficio del personale competente per la rilevazione delle presenze;
- che la parte era iscritta alla Gestione Separata dell' Pt_2
- che il ricorrente è sempre stato libero di organizzare il proprio lavoro, senza essere sottoposto ad alcun obbligo, impartito dal Responsabile o dalla AL, circa l'osservanza dei turni predisposti e non dovendo osservare lo stesso orario di lavoro degli infermieri strutturati. Integrato ritualmente il contraddittorio con l' e l' mediante CP_4 Pt_2 regolare notifica, né l'uno né l'altro ente si sono costituiti in giudizio. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. La controversia verte, in primo luogo, sull'accertamento di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la ricorrente e l' nel CP_3 periodo compreso tra il 17.5.2010 e il 15.3.2021, dissimulato sotto le apparenze di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, reiteratamente prorogato;
verte, poi, sul diritto della lavoratrice di ricevere le differenze retributive a vario titolo maturate nel corso dello stesso, in base all'inquadramento nella categoria D del CCNL “Comparto Sanità”, profilo di collaboratore professionale sanitario infermiere, nonché le differenze contributive per il medesimo periodo.
Ciò premesso, figurano, agli atti del fascicolo di parte, tra l'altro:
- il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato in data 1.6.2011 con la per le “esigenze operative CP_5 dell'Ospedale S. Spirito, Ospedale Oftalmico, Distretti 17°, 18°, 19°, 20°, Istituto Penitenziario Minorile 'Casal del Marmo'”, per un incarico di collaborazione professionale di “INFERMIERE PROFESSIONALE”, avente durata di “12 mesi… dalla sottoscrizione, registrazione nonché pubblicazione nel portale aziendale del… contratto”; vi si legge, in particolare, all'art. 3, che l'incarico sarà svolto “senza alcun vincolo di subordinazione per un impegno di 36 ore settimanali, da prestare secondo le esigenze individuate e rese note dal Responsabile del servizio” (all. 1);
6 - le proroghe del predetto contratto, alle stesse condizioni ed obblighi già in essere, fino al 31.5.2011, fino al 31.12.2011, dal 1.1.2012 al 31.12.2012, dal 1.1.2013 al 31.7.2013, dal 1.8.2013 al 31.12.2013, dal 1.1.2014 al 31.12.2014, dal 1.1.2015 al 31.12.2015, dal 1.1.2016 al 31.12.2016, dal 1.1.2017 al 31.12.2017, fino al 31.12.2018, dal 1.1.2019 al 31.12.2019, fino al 31.12.2020 e dal 1.1.2021 al 15.3.2021 (all.te al n. 1);
- il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 16.3.2021, inquadramento nel profilo professionale di
“Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere ctg. D” del CCNL del personale del Comparto Sanità e orario di lavoro di 36 ore settimanali (all. 2).
1. Sulla domanda di accertamento della subordinazione, giova ricordare che ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al di là del nomen juris eventualmente attribuito dalle parti al contratto ove esistente, deve ricorrere in concreto l'assoggettamento del prestatore di lavoro alle altrui direttive;
questo, infatti, costituisce il quid proprii della subordinazione, ad un tempo suo connotato tipico ed elemento di discrimine rispetto al lavoro autonomo. La giurisprudenza, tuttavia, ha individuato una serie di altri criteri, complementari e sussidiari, che assurgono ad indici della natura subordinata del rapporto per l'ipotesi in cui sia impossibile rintracciare, in concreto, l'elemento suddetto;
è questo un metodo di riconoscimento c.d. tipologico che postula il raffronto tra modalità di svolgimento della prestazione e fattispecie astratta (Cass. 12033/1992 fa riferimento a criteri “… (quali la collaborazione, continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali, se, individualmente considerati, sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice del merito.”; nello stesso senso, ex plurimis e più recentemente, Cass. ord. 5436/2019, Cass. ord. 3407/2022 e Cass. ord. 16823/2025). In effetti, proprio con riferimento alle prestazioni di natura intellettuale o professionale o di elevato contenuto specialistico ma anche, per ragioni opposte, a prestazioni estremamente elementari, ripetitive, predeterminate nelle modalità d'esecuzione, “l'elemento dell'assoggettamento alle altrui direttive si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del
7 rapporto” sicché occorre far riferimento ai criteri complementari e sussidiari prima ricordati (Cass. ord. 5436/2019 prima cit.). Ciò puntualizzato, l'etero-direzione in forma attenuata è rintracciabile anche nei compiti di assistenza infermieristica;
si tratta di compiti particolarmente qualificati e presupponenti specifiche abilitazioni e cognizioni tecniche, per una buona parte esecutivi di prescrizioni e istruzioni del personale medico, per i quali non è richiesto un potere direzionale costante.
2. Ciò detto, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a forme flessibili di lavoro, originariamente limitata al rapporto di lavoro a tempo determinato ed a quello a tempo parziale (vd. l'art. 36 del D.Lgs. 29/1993, nella sua formulazione originaria), è stata, ad opera del D.Lgs. 80/1998, art. 22, estesa agli schemi negoziali in uso nel lavoro privato essendo evidente l'intento del legislatore di proseguire sulla via di una effettiva privatizzazione del pubblico impiego. Sulla base del regime normativo applicabile all'epoca in cui è sorto il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra le parti, a luglio del 2010, regime caratterizzato in ogni caso da restrizioni per esigenze di contenimento della spesa e di controllo delle assunzioni, le pubbliche amministrazioni potevano “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
… Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il
8 dirigente che ha stipulato i contratti…” (art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, nel testo ratione temporis vigente). A decorrere dal 1.1.2013, per effetto dell'art. 1, comma 147, L. 228/2012, la lettera c) è stata modificata con l'introduzione del divieto di rinnovo delle tipologie di lavoro flessibile indicate e la previsione dell'eventuale proroga “consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”. Va dato conto, poi, del fatto che l'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 75/2017 ha introdotto, nell'art. 7 prima cit., il comma 5bis che così recita:
“È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato…”. Il divieto decorre dal “1° luglio 2019”, come stabilito dall'art. 22, comma 8, del D.Lgs. 75/2017. Così riassunta, nei suoi tratti essenziali, la disciplina normativa applicabile, il contratto stipulato fra le parti era certamente contrario alla disposizione dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001 prima citato. Emerge infatti dall'esame dello stesso contratto nonché dall'esame dell'avviso di selezione per l'assegnazione di n. 10 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze della
[...]
, della Controparte_6
Controparte_7
– (all. 1 al fasc. ) come non ricorresse alcuno dei CP_3 presupposti di legittimità indicati dalla disposizione di legge. Vi si legge, nel primo, della “grave carenza di personale” che ha indotto l'instaurazione del rapporto di cui al presente atto e, nel secondo, della necessità di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza
“dell'Ospedale S. Spirito, del territorio, del Servizio Assistenza domiciliare e per le esigenze straordinarie determinate dalla pandemia influenzale”.
9 Nella sua stessa memoria di costituzione, a pg. 6, l'Azienda Sanitaria riconosce nella “carenza di personale causata dal blocco del turn over, formalizzato a livello regionale dal Lazio con la l.r. n. 14/2008” e nell'obbligo di “garantire i LEA” la “ragione” del conferimento dell'incarico di collaborazione professionale per cui è causa attingendo dalla graduatoria formata all'esito della selezione di cui si tratta. Pertanto, non ricorreva alcun obiettivo o progetto specifico e determinato, alcuna temporaneità ed elevata qualificazione della prestazione, come richiesto dalla legge, ma la finalità dell'Azienda di sopperire alla carenza di organico determinata dal blocco del turn over mediante il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa. È stato, dunque, autorizzato l'impiego di forme flessibili di lavoro per il soddisfacimento delle ordinarie e permanenti funzioni d'istituto. Ne discende la nullità del rapporto, data la natura imperativa della disposizione di legge violata;
è appena il caso di sottolineare che la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, pur nella delegificazione che la caratterizza, è connotata, per il prevalere dei principi di rango costituzionale del buon andamento, dell'imparzialità e della legalità dell'azione amministrativa consacrati nell'art. 97 Cost. nonché, dopo la riforma costituzionale del 2012, della “sostenibilità del debito pubblico” (comma 1 dell'art. 97 Cost come introdotto dall'art. 2 L. cost. 1/2012), da norme imperative che, proprio perché poste a tutela di quei principi, non sono in alcun modo derogabili dall'autonomia collettiva e individuale. La nullità del primo rapporto ridonda in nullità anche delle proroghe susseguitesi nel tempo. Non rileva la disquisizione circa l'operatività del divieto introdotto dal 2019 e la sua riferibilità ai soli rinnovi e non anche alle proroghe, come sottolinea l'Azienda (si ricorda, sulla distinzione, che la proroga opera esclusivamente sul termine finale degli effetti giuridici dell'atto originario determinandone un semplice spostamento in avanti mentre il rinnovo, anche se in forma tacita, comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, come chiarito, fra le altre, da Cons. St., Sez. V, decisione n. 9302/2003, citata anche dalla parte resistente), in quanto le proroghe succedutesi fino alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato sono irrimediabilmente nulle per invalidità derivata dalla nullità del contratto originario. Naturalmente, in termini generali, la nullità del rapporto di collaborazione non determina di per sé la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato come in ipotesi espressamente previste
10 dalla legge (così, ad es., nel caso in cui il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fosse instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, la conversione ex lege del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione dello stesso, senza necessità di accertare se si fosse poi svolto secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, in base al disposto dell'art. 69 D.Lgs. 276/2003, abrogato dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 a decorrere dal 25.6.2015). Pertanto, l'accertamento giudiziale non può prescindere dalla verifica se, in concreto, il rapporto si sia atteggiato secondo lo schema della locatio operarum. Alcuni elementi qualificanti della subordinazione sono individuabili già dalla lettura del contratto. All'art. 3 è stabilito un numero fisso di ore di lavoro nell'arco della settimana, “36”, da prestare “secondo le esigenze individuate e rese note dal Responsabile del servizio”; risalta, pertanto, la sottoposizione del
“collaboratore” al potere conformativo della prestazione esercitato dall'Azienda per il tramite del “Responsabile del servizio”. Inoltre, il corrispettivo, ai sensi dell'art. 5, era stabilito in una cifra fissa mensile (“€ 1.877,30” sia pur al netto “dell'IRAP a carico dell'Azienda, più il 2%... che il professionista dovrà obbligatoriamente versare all' ) e, pertanto, del tutto svincolato da qualsiasi risultato finale Pt_2
e commisurato unicamente al tempo durante il quale le energie lavorative del “collaboratore” erano a disposizione dell'Azienda. Inoltre, lo stesso art. 5 prevedeva il riconoscimento di specifici emolumenti, segnatamente della “indennità notturna” (“€ 1,50/h”), della
“indennità di turno festivo” (“€ 15,00 per turno”), dello “straordinario festivo o notturno” (“€ 13,50/h”) e dello “straordinario notturno festivo” (“€ 15,00”), correlati evidentemente come nel lavoro subordinato alla maggior gravosità della prestazione. La previsione di tali emolumenti si giustifica tenendo conto della necessità che le prestazioni dei “collaboratori” si adeguassero alle esigenze aziendali come individuate dal Responsabile del servizio. Dunque, le stesse previsioni contrattuali smentiscono la qualificazione formale del rapporto e l'espletata istruttoria orale non ha fatto altro che rafforzare il dato. I testi intimati dalla parte ricorrente hanno confermato la sussistenza di una serie di indici sintomatici della subordinazione. In particolar modo, sono emersi lo stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione pubblicistica dell'Azienda, la sottoposizione al potere
11 conformativo di quest'ultima dovendo il sig. rispettare l'orario Parte_1 di lavoro, il piano di lavoro e le direttive impartite, presso il Reparto SPDC (Servizi di Prevenzione Diagnosi e Cura), dalla caposala dott.ssa
, la continuità della prestazione, il pagamento a Persona_2 cadenza fissa, mensile, di una retribuzione prestabilita e l'assenza in capo al “collaboratore” di una sia pur minima struttura imprenditoriale e dell'assunzione, su di sé, del rischio d'impresa. Sono stati sentiti, quali testi intimati dalla parte ricorrente, Tes_1
, , e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
tutti colleghi di lavoro.
[...]
Il primo teste ha riferito del periodo di servizio presso il CAD (Centro Assistenza Domiciliare” del Distretto 18 come indicato in ricorso, ovvero dal 17.5.2010 al 28.2.2012, gli altri del periodo di servizio presso il Reparto SPDC (Servizi di Prevenzione Diagnosi e Cura), compreso fra il 1.3.2012 e il 15.3.2021. Il primo teste, premesso di essere “infermiera dipendente di CP_3 dal settembre 1993, in servizio da circa 15 anni presso il CAD, Centro assistenza domiciliare, distretto 13,…” e premesso di aver lavorato, “per
3 o 4 anni circa presso il CAD” insieme al svolgendo Parte_1 medesime mansioni ha, anzitutto, precisato che lei era inquadrata come dipendente a tempo indeterminato “mentre il ricorrente insieme ad altri
4… era co.co.co.” e, tuttavia, “i turni vedevano la compresenza di dipendenti strutturati e co.co.co.”. Dei capitoli di cui al ricorso, ha poi confermato:
- il cap. 2), riguardante gli orari di lavoro (“dal lunedì al sabato, dalle 07.30 alle 13.30 e ogni martedì e giovedì… dalle 07.30 alle 17.30?”) specificando che “l'orario di fine turno è 17:00” e che all'inizio del proprio rapporto di lavoro “si lavorava anche il martedì e il giovedì pomeriggio”;
- i capitoli dal n. 3) al n. 12), i quali descrivono, dettagliatamente, i compiti espletati, che però non hanno formato oggetto di contestazione avversaria;
il teste ha aggiunto che, ai fini dell'inserimento nei sistemi informatici delle valutazioni per l'attivazione del servizio e la presa in carico del paziente presso la RSA individuata, l'Azienda ha fornito anche ai collaboratori credenziali “analoghe” a quelle fornite al personale strutturato;
- il cap. n. 13) sull'effettuazione, “regolarmente”, di “2 visite domiciliari a settimana”; il teste ha dichiarato che le visite “erano anche più numerose” (verbale udienza del 14.11.2023).
12 Il teste “infermiera dipendente a tempo indeterminato di Tes_2 [...] dal giugno 2018, in precedenza fin dal 2009 con contratto di CP_3 co.co.co., in servizio attualmente presso il Centro di Salute Mentale 'Gasparri'” e, prima, “per 10 anni, dal 2009, al SPDC, Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, sito in v. Borgo Santo Spirito,…”, CP_3 precisato di avere un contenzioso analogo con l'Azienda Sanitaria resistente, “attualmente pendente” innanzi al Tribunale di Roma, dinanzi a questo Tribunale (G.I. dott. Paolo Mormile), è stata collega di lavoro di “per circa 5 o 6 anni”, con medesime mansioni (“lui è Parte_1 arrivato dopo un paio di anni rispetto a me, circa nel 2012”). Sui capitoli di cui al ricorso, ha confermato in particolare, nei limiti del periodo da lei indicato:
- i capitoli nn. 14), 15), 16), riguardanti il periodo, l'orario di lavoro come descritto, “con turnazione fissa dal lunedì alla domenica, dalle ore 07,00 alle ore 14.00, dalle 14.00 alle 21.00 e dalle 21.00 alle 07.00”, l'effettuazione, con regolarità, di “3 turni notturni e due festivi al mese”;
- i capitoli nn. 17)-22) e 27), i quali descrivono in dettaglio i compiti, identici a quelli del personale assunto a tempo determinato e indeterminato, tuttavia non contestati dall'Azienda; in ordine al cap. 22), ove si legge, fra l'altro, che “coordinava le visite Parte_1 esterne”, il teste ha manifestato le sue perplessità non comprendendo cosa s'intendesse con tale espressione e sottolineando, comunque, che “l'unico coordinamento è quello della caposala”;
- sul cap. 23) nel quale si legge che “in caso di assenza, era Parte_1 tenuto ad informare la caposala dott.ssa sulla ragione della Per_2 propria assenza e la relativa autorizzazione”, il teste ha detto che per un periodo, che non ha saputo precisare, “si faceva richiesta scritta per le assenze programmate alla caposala e a voce la caposala… autorizzava, per un altro periodo,…, è diventato tutto informatizzato”;
- il cap. 24) sui vincoli costituiti dall'osservanza dell'orario di lavoro e del piano di lavoro redatto dalla caposala con la Persona_2 precisazione che “il 20 di ogni mese venivano stampati i turni per il mese successivo, firmati sia dalla coordinatrice infermieristica, la dott.ssa , sia dal primario del reparto, Persona_2 responsabile ”; Parte_3
13 - il cap. 26), sull'inserimento di nel piano di lavoro “in Parte_1 turnazione con personale strutturato… per le ordinarie esigenze di servizio”;
- il cap. 28), sulla fruizione delle ferie, in numero di 15 giorni, nei mesi da giugno ad agosto, “come accordato e deciso dalla caposala…, in turnazione con personale strutturato e non”; il teste ha aggiunto che, per le assenze non programmate, queste “venivano comunicate alla caposala”, quanto al recupero, che la scelta era rimessa al collaboratore e, infine, che, in caso di malattia, i collaboratori non erano tenuti a presentare il certificato medico (verbale udienza del 14.11.2023). Non dissimile è stata la deposizione del teste , “infermiera Tes_3 dipendente di dal 2009, prima in virtù di un rapporto di CP_3 co.co.co., poi assunta a tempo indeterminato nel 2021, in servizio presso la UOC S.P.D.C. (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura)… presso l'Ospedale Santo Spirito di Roma”. La stessa, che ha avuto un analogo contenzioso giudiziario con l'Azienda resistente (al momento della deposizione, ancora pendente), ha confermato tutti i capitoli del ricorso (verbale udienza del 12.2.2025). È stato ascoltato, infine, , il quale ha lavorato quale Tes_4 infermiere “presso la dal settembre 2006 all'ottobre 2016 CP_3 in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato… presso il reparto S.P.D.C. (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dell'Ospedale Santo Spirito di Roma”, con le medesime mansioni. Il teste ha precisato di aver affiancato il sig. che, dopo “poche Parte_1 settimane di tutoraggio,… è stato inserito nei piani di lavoro”. Anch'egli ha confermato i capitoli di cui al ricorso aggiungendo che i turni notturni “erano più di 3 al mese mentre quelli festivi, ovvero di domenica, erano 1 o 2” e puntualizzando aspetti riguardanti le mansioni che però, come si è avuto modo di dire, non sono state contestate dall'Azienda (verbale udienza del 4.6.2025). Per parte resistente, il teste , intimata per le udienze Persona_2 del 12.2.2025 e del 4.6.2025, non è comparsa per motivi di salute (si vedano, rispettivamente, l'atto di intimazione e il certificato di malattia telematica del 31.1.2025, depositati in data 4.2.2025, e l'atto di intimazione e la comunicazione inoltrata a mezzo PEC circa l'impedimento della a presenziare perché “affetta da grave Per_2 patologia”, depositati in data 4.6.2025). L'Azienda ha chiesto, all'udienza del 4.6.2025, la sostituzione del teste o, in subordine, il rinvio della causa per la decisione con termine per
14 note e il Tribunale ha disposto il rinvio della causa per la decisione, implicitamente rigettando la richiesta. Invero, come ha chiarito Cass. Sez. 2, ord. 8929/2019, “L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame…”. I casi tassativi previsti dall'art. 257 c.p.c., con valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sono relativi alla testimonianza di riferimento (“Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone,…”), all'escussione di testi che il giudice, in sede di ammissione, ha ritenuto superflua o dei quali ha consentito la rinuncia ed alla riassunzione di persone già interrogate, “al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame”. Dal compendio istruttorio, globalmente valutato, può ritenersi comprovato:
- quanto ai turni, che essi fossero predisposti dal datore di lavoro senza che residuassero per i collaboratori margini di autonomia;
si può affermare allora che l'orario delle prestazioni, pari a 36 ore settimanali, fosse imposto e non autogestito;
- quanto alle ferie, che la loro programmazione non fosse libera;
- dunque, che il ricorrente fosse pienamente inserito nell'organizzazione aziendale e sottoposto al potere direttivo e organizzativo datoriale (esercitato, presso il Reparto SPDC, per il tramite della coordinatrice Sallustri);
- che il ricorrente utilizzasse lo strumentario aziendale;
è bene sottolineare la minor incisività di tale aspetto, che si giustifica per il particolare contesto lavorativo, aspetto che, se valutato singolarmente, appare certamente compatibile con la natura autonoma della prestazione (sul punto, Cass. 25711/2018). Da tutto ciò si trae la conclusione che di fatto non vi fosse alcuna differenza nelle concrete modalità di esecuzione della prestazione tra infermieri strutturati e non.
15 Riguardo all'aspetto, pure emerso, dell'assenza di un obbligo per i collaboratori di giustificare le assenze (specialmente, la malattia mediante esibizione del certificato medico), si può osservare in termini generali che tale aspetto non sia decisivo se non è accompagnato dalla libertà del collaboratore di decidere tempi, modalità e metodo del proprio lavoro e responsabilità personale per i risultati ottenuti. Nel caso concreto – si è visto – quell'assenza non è indice di autonomia essendosi dimostrata l'imposizione di orari rigidi, di compiti vincolati e di stretta supervisione. L'insieme degli elementi acquisiti nell'istruttoria orale, unitamente alla continuità e sistematicità della prestazione, depone in favore della subordinazione. Non v'è dubbio che le mansioni espletate siano riconducibili al livello “D” del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie al quale appartengono, giusta la declaratoria contrattuale, “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale”; in esso rientra il personale infermieristico (vd. l'Allegato 1 al CCNL 7.4.1999, come modificato dall'Allegato 1 al CCNL integrativo 20.9.2001 e dall'Allegato 1 al CCNL 19.4.2004, depositato da parte ricorrente in data 17.7.2025).
3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Cass. ord. 4360/2023). Fatta questa precisazione, va accertata per quanto detto la nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra le parti perché costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazione e la natura subordinata del rapporto intercorso nel periodo precedente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, fin dal 21.7.2010 (punto n. 1 delle
16 “CONCLUSIONI”). Quest'ultimo è sorto a seguito dell'espletamento della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017 (così, nelle premesse del contratto) che ha previsto, proprio al fine di superare il precariato, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale purché in possesso di determinati requisiti, come l'essere titolari di contratti di lavoro flessibili presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
4. Scrutinata l'eccezione di parziale prescrizione, questa risulta fondata. Come ha precisato Cass. 35676/2021, “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”. Un passaggio di tale pronuncia è stato richiamato da Cass., SS.UU. 36197/2023, ove, ribadita la distinzione tra rapporto di lavoro privato e di pubblico impiego contrattualizzato, si legge:
“La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, secondo comma d.lgs. 165/2001 e, all'attualità, articolo 63, secondo comma d.lgs. cit.), che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 d.lgs. cit.)…”. Nella specie, devono ritenersi estinti per prescrizione i crediti per differenze retributive maturati precedentemente al 1.12.2016, tenuto conto del fatto che il primo atto interruttivo documentato è costituito dalla lettera di diffida e messa in mora ricevuta in data 1.12.2021 (all. 11 al fasc. ricorrente). Non è possibile recuperare i crediti estinti per prescrizione attraverso l'azione di ingiustificato arricchimento pure residualmente proposta in quanto – secondo Cass., Sez. 3, ord. 27008/2024 – “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità
17 derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”. Residuano le differenze maturate nel periodo compreso fra il 1.12.2016 e il 15.3.2021, a titolo di differenze di retribuzione ordinaria, di tredicesima mensilità (inclusi il rateo per il mese di dicembre 2016 e n. 3 ratei per i mesi da gennaio a marzo 2021), l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'indennità “LAV. NOTTURNO” e l'indennità
“TURNISTI”, voci queste ultime che non hanno formato oggetto di specifica contestazione, per complessivi € 44.844,76 (si vedano i conteggi allegati al ricorso al n. 9 del fasc. di parte). A tali differenze va aggiunto il TFR calcolato sulle retribuzioni spettanti per l'intero periodo compreso tra il 17.5.2010 e il 15.3.2021; il relativo diritto è, infatti, maturato al momento della cessazione del rapporto di cui si tratta, il 15.3.2021 (sulla individuazione del termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto “nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato”, vd., ex plurimis, Cass. 2827/2018) ed è stato fatto valere tempestivamente. Il ricorrente ha chiesto, in relazione al TFR, quantificato in € 22.613,31 (risulta dalla somma del TFR maturato dall'inizio del rapporto e fino al 30.11.2016 e del TFR maturato successivamente, come specificato nei conteggi rispettivi, all.ti ai nn. 7 e 9), che l'Azienda sia condannata al suo accantonamento ma – come si è visto – il rapporto è cessato il 15.3.2021 con la conseguenza che il TFR è divenuto esigibile. Pertanto, va dichiarato il diritto di di percepire il TFR Parte_1 così come determinato.
5. L'Azienda deve esser condannata a versare all' , nei limiti della CP_4 prescrizione quinquennale, dunque per il periodo dal dicembre 2016 al marzo 2021, i contributi nella misura stabilita per i lavoratori dipendenti come calcolati in complessivi € 10.673,05 nel prospetto allegato al n. 10 del fasc. di parte.
6. Infondata è la domanda di condanna alla “ricostruzione dell'anzianità di servizio…, relativamente al periodo di lavoro dal 17.05.2010 al 15.03.2021” di cui al punto n. 6 delle “CONCLUSIONI”. Come chiarito da Cass. ord. 32263/2021:
“L'art. 2126, cod. civ., primo comma, sancisce: "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa".
18 L'art. 2126, cod. civ., tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera. Dunque, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego la normativa di cui all'art. 2126, cod. civ., è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità. Come questa Corte ha già affermato (…), in presenza dell'illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum”.
7. Sulla domanda avente ad oggetto gli “aumenti stipendiali e le nuove voci retributive e indennità infermieristica dal 01.01.2019 al 14.03.2021, in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021…” di cui al punto n. 7 delle “CONCLUSIONI”, si osserva quanto segue. L'art. 97, comma 1, del CCNL in questione stabilisce che “Il trattamento economico tabellare come definito dall'art. 76 del CCNL del 21 maggio 2018, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A con le decorrenze ivi previste” (all. 16 al fasc. ricorrente). La Tabella A prevede un incremento mensile dello stipendio tabellare, per 13 mensilità, pari, per i lavoratori inquadrati nella categoria D di € 15,00 a decorrere dal 1.1.2019 nonché di € 31,20 e di € 73,30 a decorrere, rispettivamente, dal 1.1.2020 e dal 1.1.2021, con assorbimento dei precedenti aumenti. L'Azienda va, allora, condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dei detti incrementi per il periodo compreso fra gennaio 2019 e marzo 2021. Riguardo alla indennità di specificità infermieristica, l'art. 104 del medesimo CCNL così dispone:
19 “Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale infermieristico, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall'1.1.2021 è attribuita la specifica indennità di cui all'art. 1, comma 409 della legge n. 178/2020 denominata 'Indennità di specificità infermieristica' da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di cui all'allegata Tabella H”. La domanda va accolta limitatamente al periodo dal 1.1.2021 al 15.3.2021. 8. Non è fondata la domanda di “ricongiungimento contributivo presso l' di cui al punto n. 8 delle “CONCLUSIONI”, s'intende dei CP_4 contributi previdenziali versati presso l' Pt_2
La ricongiunzione dei periodi assicurativi è prevista dalla L. 29/1979 e consiste nella facoltà data al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall' o che abbiano dato CP_4 luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione “ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative” (art. 1). L'art. 2 disciplina la ricongiunzione in fondi diversi dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Le operazioni di ricongiunzione sono a titolo oneroso (art. 12, comma 12septies, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010). Il cumulo è l'istituto in virtù del quale i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO nonché alle Casse libero- professionali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione (art. 1, commi 239-246, L. 228/2012; vd. anche le modifiche al comma 239 apportate dall'art. 1, comma 195, L. 232/2016).
20 A differenza di quanto avviene con la ricongiunzione in cui ha la possibilità di accentrare in un'unica gestione i contributi maturati presso due diverse gestioni, nel cumulo, gratuito peraltro, non vi è un trasferimento della contribuzione e la pensione erogata è calcolata pro quota secondo le regole di calcolo di ciascuna gestione. In entrambi i casi, gli istituti presuppongono il versamento di contributi eseguito correttamente in ragione della natura del rapporto di lavoro. Nel caso in esame, invece, i versamenti in favore dell'
[...] sono Controparte_8 stati effettuati sull'assunto che il rapporto fosse di natura autonoma laddove esso in concreto ha presentato gli elementi identificativi della subordinazione e manca nell'ordinamento una norma che consenta, in casi del genere, il trasferimento dei contributi dall' ll' . Pt_2 CP_4
L'art. 116, comma 20, L. 388/2000 prevede che “Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione” ma, nella fattispecie, la buona fede del datore di lavoro è esclusa essendo stato costituito un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in violazione di norme imperative.
***
Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria:
- della nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra e perché Parte_1 CP_3 costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazione e della natura subordinata del rapporto dal 17.5.2010 al 15.3.2021, con inquadramento nella categoria “D” del CCNL di settore;
- del diritto di di percepire, per il periodo compreso Parte_1 fra il 1.12.2016 e il 15.3.2021, le differenze di retribuzione ordinaria, di tredicesima mensilità (inclusi il rateo per il mese di dicembre 2016 e n. 3 ratei per i mesi da gennaio a marzo 2021), l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'indennità “LAV. NOTTURNO” e l'indennità “TURNISTI”, per complessivi € 44.844,76;
- del diritto di all'accantonamento di € 22.613,31 a Parte_1 titolo di TFR per il periodo dal 17.5.2010 al 15.3.2021;
21 - del diritto di agli incrementi dello stipendio Parte_1 tabellare di cui al CCNL del Comparto Sanità per il triennio 2019 - 2021 per il periodo compreso fra gennaio 2019 e marzo 2021 nonché alla indennità di specificità infermieristica prevista dal medesimo CCNL per il periodo dal 1.1.2021 al 15.3.2021, e con la condanna dell'Azienda resistente al pagamento dei predetti importi nonché al versamento all' , per il periodo dal dicembre 2016 al CP_4 marzo 2021, dei contributi come quantificati in € 10.673,05, oltre accessori come per legge. L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.257,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, in misura del 50%, pari ad € 4.628,50, con distrazione, a carico dell'Azienda sanitaria resistente, restando la residua parte compensata. L'Azienda è tenuta, altresì, al rimborso, in favore di parte ricorrente, di € 379,50 a titolo di anticipazioni non imponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte, anzitutto, con l'accertamento e la declaratoria della nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra e perché Parte_1 CP_3 costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazione e della natura subordinata del rapporto dal 17.5.2010 al 15.3.2021, con inquadramento nella categoria “D” del CCNL di settore;
- accerta e dichiara, inoltre, il diritto di di percepire, Parte_1 per il periodo compreso fra il 1.12.2016 e il 15.3.2021, le differenze di retribuzione ordinaria, di tredicesima mensilità (inclusi il rateo per il mese di dicembre 2016 e n. 3 ratei per i mesi da gennaio a marzo 2021), l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'indennità “LAV. NOTTURNO” e l'indennità “TURNISTI”, per complessivi € 44.844,76;
- accerta e dichiara, poi, il diritto di Parte_1 all'accantonamento di € 22.613,31 a titolo di TFR per il periodo dal 17.5.2010 al 15.3.2021;
- accerta e dichiara, infine, il diritto di agli Parte_1 incrementi dello stipendio tabellare di cui al CCNL del Comparto Sanità per il triennio 2019 - 2021 per il periodo compreso fra
22 gennaio 2019 e marzo 2021 nonché alla indennità di specificità infermieristica prevista dal medesimo CCNL per il periodo dal 1.1.2021 al 15.3.2021;
- condanna, per l'effetto, l'Azienda resistente al pagamento dei predetti importi nonché al versamento all' , per il periodo dal CP_4 dicembre 2016 al marzo 2021, dei contributi come quantificati in € 10.673,05, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, l'Azienda resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € € 9.257,00,
[...] oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, in misura del 50%, pari ad € 4.628,50, con distrazione, nonché al rimborso, in suo favore, di € 379,50 a titolo di anticipazioni non imponibili.
Così deciso in Roma il 5/11/2025
IL GIUDICE
NI ZA
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