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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2552/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98075 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033444709000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033444709000 TARI 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5230/2025 depositato il
24/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle AT SS e Atome 1 in liquidazione chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2023 00334447 09 000 notificata in data 16.01.2025 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 459,88, per tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali anno 2006 e 2007
In particolare, eccepiva il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e il termine di prescrizione di sanzioni e interessi che sarebbero state oggetto di richiesta con cartella n. 316590 e
316591 del 14.11.2018. Inoltre, rilevava l'assenza di notifica di atti interruttivi precisando che, anche qualora fosse stata notificata una formale richiesta di pagamento in data 14.11.2018, ugualmente, il termine di prescrizione sarebbe ormai decorso considerato che l'atto che qui si impugna veniva notificato solo in data 16 gennaio 2025. Infine, nel merito, rilevava che poiché all'atto della determinazione della tariffa di cui alla fattura contestata il predetto regolamento non era stato emanato, la Società d'Ambito resistente non avrebbe potuto legittimamente determinarla essendo priva del potere di provvedervi anche in via provvisoria in base a quanto sancito dall'art. 238, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede
“Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. Unico soggetto legittimato all'emanazione della tariffa rimane il Consiglio Comunale, in forza di quanto disposto dall'art. 49 del D.lgs. n. 22/97, così come modificato dalla legge n. 488/99. Infine, rilevava la carenza di potere in capo al soggetto sottoscrittore dell'atto.
Si costituiva Agenzia delle AT SS rilevando, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riguardanti il merito perché di competenza dell'ente impositore nonché in ordine alla mancata notifica di atti presupposti di competenza dell'ente creditore.
Precisava, infine, che la notifica dell'atto che qui si impugna avveniva in data 16.1.2025 con ruolo consegnato in data 10.1.2024.
Non risulta in atti memoria di costituzione di ATOME 1 in liquidazione ma solo richiesta di accesso agli atti.
Risulta memoria di parte ricorrente che insisteva nelle proprie ragioni.
All'udienza del 18.9.2025, in presenza delle parti, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento.
Con effetto assorbente sulle residue eccezioni, rileva questo Giudice che il termine di prescrizione risulta decorso. La tassa rifiuti e la tassa per l'occupazione di suolo pubblico si prescrivono in cinque anni.
Trattandosi, difatti, di tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 del codice civile. Nel caso di specie, poiché si tratta di tributi relativi agli anni 2006 e 2007 e l'atto che qui si impugna risulta notificato solo in data 16.1.2025, tale termine risulta decorso in assenza di prova di atti interruttivi che avrebbe dovuto fornire ATOME 1 in liquidazione.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto e quest'ultima condannata al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo in favore di parte ricorrente. Spese compensate con Agenzia delle AT
SS.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna ATOME 1 in liquidazione al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in euro 400,00. Spese compensate con Agenzia delle
AT SS
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2552/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98075 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033444709000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033444709000 TARI 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5230/2025 depositato il
24/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle AT SS e Atome 1 in liquidazione chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2023 00334447 09 000 notificata in data 16.01.2025 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 459,88, per tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali anno 2006 e 2007
In particolare, eccepiva il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e il termine di prescrizione di sanzioni e interessi che sarebbero state oggetto di richiesta con cartella n. 316590 e
316591 del 14.11.2018. Inoltre, rilevava l'assenza di notifica di atti interruttivi precisando che, anche qualora fosse stata notificata una formale richiesta di pagamento in data 14.11.2018, ugualmente, il termine di prescrizione sarebbe ormai decorso considerato che l'atto che qui si impugna veniva notificato solo in data 16 gennaio 2025. Infine, nel merito, rilevava che poiché all'atto della determinazione della tariffa di cui alla fattura contestata il predetto regolamento non era stato emanato, la Società d'Ambito resistente non avrebbe potuto legittimamente determinarla essendo priva del potere di provvedervi anche in via provvisoria in base a quanto sancito dall'art. 238, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede
“Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. Unico soggetto legittimato all'emanazione della tariffa rimane il Consiglio Comunale, in forza di quanto disposto dall'art. 49 del D.lgs. n. 22/97, così come modificato dalla legge n. 488/99. Infine, rilevava la carenza di potere in capo al soggetto sottoscrittore dell'atto.
Si costituiva Agenzia delle AT SS rilevando, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riguardanti il merito perché di competenza dell'ente impositore nonché in ordine alla mancata notifica di atti presupposti di competenza dell'ente creditore.
Precisava, infine, che la notifica dell'atto che qui si impugna avveniva in data 16.1.2025 con ruolo consegnato in data 10.1.2024.
Non risulta in atti memoria di costituzione di ATOME 1 in liquidazione ma solo richiesta di accesso agli atti.
Risulta memoria di parte ricorrente che insisteva nelle proprie ragioni.
All'udienza del 18.9.2025, in presenza delle parti, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento.
Con effetto assorbente sulle residue eccezioni, rileva questo Giudice che il termine di prescrizione risulta decorso. La tassa rifiuti e la tassa per l'occupazione di suolo pubblico si prescrivono in cinque anni.
Trattandosi, difatti, di tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 del codice civile. Nel caso di specie, poiché si tratta di tributi relativi agli anni 2006 e 2007 e l'atto che qui si impugna risulta notificato solo in data 16.1.2025, tale termine risulta decorso in assenza di prova di atti interruttivi che avrebbe dovuto fornire ATOME 1 in liquidazione.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto e quest'ultima condannata al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo in favore di parte ricorrente. Spese compensate con Agenzia delle AT
SS.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna ATOME 1 in liquidazione al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in euro 400,00. Spese compensate con Agenzia delle
AT SS