Articolo 64 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 63Articolo 65
Versione
6 aprile 1972
Art. 64.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1970 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio 1970 (articolo 60) . . . . . . . . . . . L. 238.397.489.313 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 62). . . . " 195.728.600.879
------------------ Residui attivi al 31 dicembre 1970 . . . L. 434.126.090.192
------------------
Entrata in vigore il 6 aprile 1972