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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 64 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Parte_1 Parte_2
Attanasio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Nocera Inferiore alla via S. Allende n. 38; parti ricorrenti
nonché
P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
21.06.2003 e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli (in data 27.10.2003) e Per_1
(in data 29.04.2007). Esponevano, inoltre, che la comunione morale dei coniugi era Per_2 divenuta intollerabile e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto. Inoltre, chiedevano dichiararsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e, all'esito, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 22.01.2025 (e come successivamente modificate in data 03.11.2025), risultando dette condizioni idonee a regolare i rapporti tra le parti. In particolare, le parti hanno rinunciato all'assegnazione della casa coniugale poiché i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione di e coniugi per Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato in data 21.06.2003 in Nocera Inferiore (atto n. 60, Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2003);
2. ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 22.01.2025 (e come successivamente modificate in data 03.11.2025);
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire