CA
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/12/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore Dott. Michele Campanale Consigliere Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 373/2023 R.G. promossa da
, rappr. e dif. da Avv.to Alberto Maria Durante Parte_1
APPELLANTE contro rappr. e dif. da Avv.ti Martin Ganner e Dario Ambrosio CP_1
e rappr. e dif. da Avv.to Michele Saracino Controparte_2
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 352 c.p.c. coincidenti con quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato [d'ora innanzi solo CP_1 CP_1 conveniva in giudizio [d'ora innanzi solo ] dinanzi al Controparte_2 CP_2
Tribunale di Taranto chiedendo di ‣ dichiararsi risoluto di diritto ex art. 1454 c.c. dal 25 marzo 2018 il contratto del 5 maggio 2017 stipulato con la convenuta per inadempimento di quest'ultima con conseguente condanna della medesima alla restituzione del prezzo pari ad euro 22.493,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 25 marzo 2018 fino al saldo, nonché ‣ condannarsi la ridetta CP_2 al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, ammontanti ad euro 6.636,80 o alla somma minore o maggiore da accertare in causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'atto di citazione fino al saldo;
in subordine, ‣ pronunciarsi la risoluzione del contratto i sensi dell'art 1453 c.c. per inadempimento della con Controparte_2 conseguente condanna della stessa alla restituzione del prezzo suddetto ed al risarcimento dei danni nella misura suindicata;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle sue ragioni la società attrice, proprietaria di due impianti fotovoltaici siti in Isilu (NU) Zona Industriale Perd'e Cuaddu, deduceva ‣ di aver stipulato con in data 5 maggio 2017 un contratto avente ad oggetto, tra l'altro, la CP_2 fornitura e lo scambio di n. 105 pannelli fotovoltaici marca ER tipo PEPV 260
Watt al prezzo di euro 22.493,08, per i quali era stata espressamente prevista la dotazione con i necessari certificati di qualità per ottenere e mantenere le tariffe incentivanti;
‣ che i ridetti pannelli venivano consegnati e montati nonché fatturati e pagati dalle esponente, ma non corredati dei certificati di qualità ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001, indispensabili ai fini su indicati;
‣ che nel giugno 2017 il dei CP_3
Servizi Energetici effettuava una ispezione presso gli impianti a seguito Controparte_4 della quale contestava la mancanza dei certificati necessari che la esponente richiedeva a sia oralmente, sia attraverso posta elettronica senza ricevere riscontro;
‣ CP_2 di essersi dovuta rivolgere, per la regolarizzazione dell'impianto, a Controparte_5 incaricata del montaggio di nuovi pannelli forniti da Reem Service S.r.l.; tanto premesso, dopo aver intimato la consegna dei dovuti certificati entro il 25 marzo 2018 con avviso che, in difetto, il contratto di fornitura e appalto avrebbe dovuto considerarsi concluso il 5 maggio 2017, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., rimasta senza seguito, assumeva che la mancanza di qualità integrava un'ipotesi di aliud pro alio e formulava le conclusioni indicate in precedenza.
si costituiva in giudizio e, previa richiesta di fissazione di nuova udienza CP_2 ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa di Parte_1
(d'ora in avanti , negava l'addebito atteso che non aveva chiesto che i Parte_1 CP_1 pannelli fossero muniti dei certificati oggetto di causa ed affermava di aver dunque adempiuto alla propria obbligazione posto che i pannelli in questione erano regolarmente funzionanti;
contestava la ricorrenza di un'ipotesi di vendita di aliud pro alio; deduceva, in ogni caso, il concorso di colpa del danneggiato nella causazione pag. 2/13 dell'evento ex art. 1227 c.c. stante la mancanza di qualsivoglia contestazione al momento della consegna e della installazione dei pannelli;
eccepiva, inoltre, di non essere la produttrice dei pannelli ma di averli acquistati dalla società alla quale erano state inoltrate tutte le doglianze mosse di che, pertanto, era l'unica a cui CP_1 addebitare ogni eventuale responsabilità; concludeva chiedendo rigettarsi la domanda, dichiarare tenuta a LEre la deducente in quanto inadempiente rispetto Parte_1 all'obbligo di fornitura dei beni richiesti e condannare direttamente quest'ultima a rifondere ad di quanto giudicato ad essa dovuto. CP_1
Disposto lo spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., - destinataria Parte_1 della notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo - assumeva di aver adempiuto alla propria obbligazione mediante la consegna a dei CP_2 moduli fotovoltaici richiesti e di essere estranea ai motivi della scelta di tali moduli;
aggiungeva che, in ogni caso, i pannelli forniti erano dotati delle certificazioni oggetto di contestazione;
concludeva per l'accertamento della insussistenza di alcuna ragione di LE e per il rigetto della domanda nel merito, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con l'espletamento di una c.t.u. affidata all'ing. sui pannelli CP_6 solari marca ER forniti ad da prodotti da il Tribunale CP_1 CP_2 Parte_1 adito - con sentenza n. 1771/2023 del 10 luglio 2023, accoglieva la domanda dell'attrice e per l'effetto: “1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il contratto dd
05.05.2017 (Offerta n. OF17/026F), stipulato tra la società e CP_2 CP_1
è risolto di diritto dal 25.03.2018 ai sensi dell'art. 1454 c.c. per Controparte_2 inadempimento della società 2) Per l'effetto condanna la Controparte_2 convenuta alla restituzione del prezzo contrattuale pagato per € Controparte_2
22.493,08, e al risarcimento del danno subito per € 6.636,80, oltre gli interessi legali dal 29-9-17 al soddisfo;
3) Condanna la terza chiamata a garantire e LEle la convenuta per le somme dovute alla attrice in forza della presente sentenza;
4)
Condanna la convenuta al pagamento delle spese in favore della attrice che liquida in €
7616 per compensi, € 545 per borsuali, oltre a quelle di ctu, iva e cap e rimb. forf.
15%.”.
Il primo giudice, sulla base delle risultanze della c.t.u., valutava sussistente un'ipotesi di vendita di aliud pro alio e qualificava l'azione proposta in termini di azione di pag. 3/13 risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. posto che, come confermato dai testi escussi, erano stati richiesti moduli dotati dei certificati di qualità indicati da parte attrice e considerato che al contratto era allegato il datasheet del produttore che prevedeva tali certificati, datasheet che dunque non era stato scaricato dal sito internet del produttore;
con riguardo al risarcimento dei danni, osservava che le spese di smontaggio dei pannelli fotovoltaici ER e per la gestione della pratica di Cont regolarizzazione presso [per brevità solo non erano state mai CP_4 contestate né da né da parte della terza chiamata, spese peraltro CP_2 confermate dal teste con riguardo a rilevava che i vizi Testimone_1 Parte_1 denunciati e i danni lamentati ad erano strettamente riconducibili CP_1 all'inadempimento della terza chiamata quale costruttrice dei pannelli e che quindi andava condannata a garantire e LEre;
regolamentava le spese di lite CP_2 in base al principio di soccombenza. ha proposto appello svolgendo le censure che si esporranno in seguito ed ha Parte_1 concluso come segue: “1) Accertare e dichiarare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattali da parte in favore di Parte_1 Controparte_2
[...
Accertare e dichiarare l'esatto adempimento da parte di nei Controparte_2 riguardi di e, per l'effetto, accertare e dichiarare che difetta in capo CP_1 all'appellante qualsivoglia obbligo di LE per i motivi di cui in narrativa;
2) In ogni caso, accertare e dichiarare l'erroneità della liquidazione del danno per come operata dal Giudice di prime cure e per l'effetto ridurre nei limiti del giusto e dovuto
l'eventuale liquidazione;
3) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Si è costituita lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. e la manifesta CP_7 infondatezza dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; ne ha comunque chiesto per le medesime ragioni il rigetto con vittoria delle spese del grado.
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello e chiedendone a sua CP_2 volta il rigetto con conferma della sentenza impugnata e rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa viene ora in decisione all'esito della rimessione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 4/13 In via preliminare si rileva che la censura di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da è infondata rispondendo il contenuto CP_1 dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma in ordine alle statuizioni censurate, alle doglianze mosse ed alle violazioni di legge denunciate, indicazioni idonee a delimitare il perimetro del devolutum e le ragioni poste a fondamento del gravame. Neppure ricorre la manifesta infondatezza, questione peraltro superata dalla prosecuzione del giudizio.
Tanto puntualizzato, con un unico articolato motivo di appello ha lamentato la Parte_1 violazione delle regole disciplinanti gli oneri probatori in materia di inadempimento contrattuale previsti dall'art. 1218 c.c. in quanto, a suo dire, sarebbe stato onere di CP_1 dimostrare l'assenza delle certificazioni, prova a suo dire non raggiunta;
al riguardo ha spiegato che i certificati di qualità vengono detenuti dall'ente certificatore e che, nel caso di specie, il produttore dei moduli, interpellato da , aveva trasmesso CP_2 con e-mail del 3 giugno 2017 i certificati di qualità rilasciati dal TUV sia in relazione alla qualità dei pannelli, sia il certificato concernente i processi di produzione, ignorati dal giudice e dal c.t.u., nonostante dalla semplice visione del datasheet (ossia della scheda tecnica) si sarebbe potuto evincere che l'ente certificatore del produttore fosse il
TUV, atteso che il datasheet allegato alla offerta di riportava i simboli CP_2 delle qualità possedute (ISO, CE, IEC) nonché l'ente certificatore (TUV) e le associazioni di produttori di qualità, tra i quali ER;
ha concluso che sarebbe stato onere di dimostrare che i certificati rilasciati dal CP_1
TUV non fossero quelli richiesti per beneficiare degli incentivi e il c.t.u. avrebbe dovuto verificare se i certificati in atti integrassero quelli richiesti dalla normativa vigente;
ha poi evidenziato di non essere il produttore dei moduli fotovoltaici e di essersi limitata a fornire a i prodotti ordinati, ed era quindi estranea ai rapporti tra CP_2 CP_2
e e comunque di non essere tenuto, quand'anche ricorresse una vendita a
[...] CP_1 catena, alla consegna dei certificati di qualità, appartenenti al produttore;
ha sostenuto, altresì, di non aver mai trasmesso il datasheet dei pannelli, allegato non alla propria offerta bensì a quella di , e/o garantito l'esistenza delle relative CP_2 certificazioni;
ha segnalato che ER è stata riconosciuta dall'organismo francese EUPD quale top pag. 5/13 brand pv per l'anno 2021 e per l'anno 2022; ha poi contestato la sussistenza della prova che la sostituzione dei moduli ER si Cont fosse resa necessaria a causa delle contestazioni di sia perché quest'ultima si era limitata a richiedere le certificazioni dei moduli sostitutivi installati ma non li aveva dichiarati non conformi, sia perché sull'impianto vi erano anche moduli di altri produttori (Hanwha Solar) con la conseguenza che non era neppure certo che i Cont certificati chiesti da per i moduli sostitutivi riguardassero quelli di ER invece che quelli dell'atro produttore, non senza considerare che non aveva prodotto CP_1
Cont alcun provvedimento di che imponesse la regolarizzazione dell'impianto o l'avvio del procedimento di decadenza dai benefici;
ha anche asserito di non essere stata a conoscenza della destinazione finale dei pannelli forniti da a e che, pertanto, nessun inadempimento poteva CP_2 Parte_1 esserle addebitato e in ogni caso che eventuali ipotesi di falsità dei certificati di qualità dichiarati dal produttore avrebbero legittimato ad agire direttamente nei confronti CP_1 del produttore non potendo né il rivenditore né l'intermediario rispondere dell'altrui illecito;
ha, infine, contestato l'ammontare del risarcimento del danno atteso che i pannelli fotovoltaici oggetto di causa avevano un valore economico e che pertanto, per evitare una ingiusta locupletazione occorreva detrarsi il prezzo dei pannelli ed ha inoltre sostenuto che dovesse detrarsi la voce “affitto magazzino E. 360,00/mese” essendo detto corrispettivo imputabile alla custodia di circa n. 3300 pannelli fotovoltaici e non già di dei n. 108 in discussione.
In sintesi l'appellante si duole delle valutazioni operate dal giudice a quo in ordine alla insussistenza delle qualità dei pannelli oggetto di causa, essendo essi dotati dei certificati rilasciati dal TUV, ente certificatore del produttore, non avendo che di CP_1 detta prova era gravata, dimostrato che quei certificati non fossero idonei per continuare a beneficiare degli incentivi;
ha poi insistito sul fatto che non costituiva oggetto di un'obbligazione su di essa gravante quello della consegna delle certificazioni di qualità, avendo svolto il ruolo di mera intermediaria tra il produttore dei pannelli di marca
ER, esso sì gravato dell'obbligo di consegna come accade nelle vendite a catena, e e ha, dunque, negato di essere responsabile dell'assenza delle qualità CP_2
pag. 6/13 necessarie alla fruizione degli incentivi;
ha lamentato, infine, l'ammontare del risarcimento del danno oggetto della condanna in LE.
In via preliminare si rileva che il giudice a quo ha qualificato la fattispecie della fornitura di pannelli privi delle necessarie certificazioni di qualità in termini di consegna di aliud pro alio essendo essi inidonei all'uso a cui erano destinati e ha accolto l'azione esercitata da ai sensi dell'art. 1454 c.c., svincolata da termini decadenza e CP_1 prescrizione propri della vendita, a far tempo dal termine assegnato per l'adempimento
(25 marzo 2018) con la lettera del 22 marzo 2022, come si legge nel dispositivo (e a prescindere dalla evocazione dell'art. 1453 c.c. nella motivazione, questione priva di rilievo nello stadio attuale della controversia alla luce delle doglianze svolte).
Tali statuizioni non hanno costituito oggetto di doglianza e, pertanto, su di esse si è formato il giudicato interno.
Non sono contestati neppure i dati rilevanti in causa, costituiti dal rapporto intercorso tra e e tra e gli ordinativi e le consegne dei CP_2 CP_1 CP_2 Parte_2 pannelli fotovoltaici oggetto di causa.
Ciò premesso, si rileva che l'offerta indirizzata da e diretta a CP_2 CP_1 prodotta da quest'ultima, al punto 8.2 riporta “Consegna e lo scambio di moduli fotovoltaici;
Produttore: ER;
Tipo: PEPVV 260; 260 Watt policristallino”. Nella scheda tecnica ER per tali pannelli si indicava la dotazione, tra le altre, delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. A ciò si aggiunga che nella fattura n. 201711466, emessa dalla Wattcraft nei confronti di per la CP_2 vendita di n. 105 pannelli e prodotta in copia in prime cure da , vi è il CP_2 richiamo alle certificazioni suddette.
Tale richiamo è presente, altresì, nell'offerta di fornitura indirizzata da a Parte_1
datata 10 gennaio 2017, prodotta in copia della stessa nel grado CP_2 Parte_1 precedente, con un estratto della scheda tecnica ER.
La richiesta della certificazione suddetta dell'azienda produttrice dei pannelli è stata, inoltre, confermata dal teste dirigente di escusso Testimone_2 CP_2 all'udienza del 13 gennaio 2020, confermò che la scheda tecnica mostratagli nel corso della deposizione, era la scheda ER riguardante i pannelli oggetto di causa, richiesta a Wattkfraft e trasmessa via e-mail nel luglio 2017 all'Ing. Persona_1
pag. 7/13 dipendente di gerente degli impianti di che presenziò ai sopralluoghi Parte_3 CP_1
Cont del giugno 2017 effettuati da ispettori di
Deve dunque confermarsi che ordinò pannelli fotovoltaici ER dotati di CP_1 certificazioni di qualità ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001.
E' poi irrilevante che nella trattativa tra e fosse stato posto l'accento CP_2 CP_1 su tali certificati di qualità o che la scheda tecnica fosse stata specificamente allegata alla proposta di poiché il bene oggetto di fornitura doveva avere le qualità CP_2 come da certificazioni suddette. Analoghe considerazioni valgono nell'ambito del rapporto intercorso tra e Wattkfraft, con la notazione che la offerta rivolta CP_2
a da e nella fattura da quest'ultima emessa le certificazioni di CP_2 Parte_1 qualità ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, erano espressamente indicate.
Non può, pertanto, dubitarsi che, alla luce di dette inequivocabili risultanze processuali, oggetto della fornitura effettuata da a e di quella effettuata da a CP_2 CP_1 Parte_1
fossero i pannelli ER muniti delle dette certificazioni. CP_2
Passando oltre, occorre verificare se i pannelli avessero le qualità anzidette (ISO 9001 –
ISO 14001 – OHSAS 18001), le quali devono essere specificamente attestate dai relativi certificati di qualità.
Il possesso delle stesse non può desumersi dalla scheda tecnica di ER prodotta in copia da tutte le parti in causa o tratte dal sito internet di ER poiché le certificazioni in parola sono rilasciate non dal produttore dei beni, e quindi da ER, bensì dagli organismi di certificazione, come peraltro richiesto dall'art. 7 del d.m. 5 luglio 2012
(c.d. “Quinto conto energia”).
Nella vicenda in esame, come chiarito dalla stessa appellante nell'atto di impugnazione,
l'organismo di certificazione della ER era il TUV, circostanza emergente dalla scheda ER, non è stato prodotto alcun certificato ISO 9001, ISO 14000 e OHSAS
18001 sottoscritto e rilasciato dal TUV.
L'assenza delle certificazioni trova infatti conferma dalla mail dell'11 luglio 2017 inviata dall'Ing. di a tale , facente capo alla Tes_2 CP_2 Controparte_8 società di manutenzione dell'impianto, i.e. come verificato dal c.t.u., Parte_3 poiché in detta e-mail prodotta da in primo grado, l'Ing. espressamente CP_1 Tes_2 pag. 8/13 affermava che erano coscienti del problema e che erano in contatto con il produttore dei pannelli.
Le certificazioni in parola, inoltre, erano necessarie per l'accesso alle tariffe incentivanti, ai sensi dell'art. 7 del citato d.m. 5 luglio 2012, qui applicabile ratione temporis dacché i n. 105 pannelli forniti dovevano essere installati, in sostituzione di pannelli deteriorati, su un impianto in esercizio e incentivato (si veda la convenzione per riconoscimento delle tariffe incentivanti stipulata da prodotta da detta società sub CP_1 doc. 36 in prime cure), dopo l'entrata in vigore di detto decreto e tanto giustificava la richiesta di di consegna delle certificazioni di qualità indispensabili non potendo CP_1 diversamente questa usufruire della tariffa incentivante.
Ed infatti, come chiarito dal c.t.u. Ing. in caso di sostituzione di moduli CP_6 fotovoltaici di un impianto fotovoltaico incentivato e in esercizio, il soggetto Cont responsabile è tenuto a segnalare a tale intervento di manutenzione ai sensi del d.m. 23 giugno 2016 mediante comunicazione e i moduli installati in sostituzione devono essere conformi ai requisiti previsti dal “Quinto Conto Energia”. Ne deriva che, dall'entrata in vigore del d.m. 23 giugno 2016, ogni modulo installato in sostituzione su Cont un impianto in esercizio e incentivato dal doveva essere conforme ai requisiti previsti dal d.m. 5 luglio 2012, con conseguente perdita degli incentivi stessi in ipotesi di difetto dei requisiti. Tanto basta a dimostrare la necessità dei certificati ISO
9001:2008, OHSAS 18001 e ISO 14000 pur in assenza dell'avvio del procedimento di Cont decadenza da parte di società che, a seguito dell'ispezione eseguita presso gli impianti Isili 1 e 2 di nel mese di giugno 2017, denunciarono la mancanza dei CP_1 certificati in questione per i moduli ER e chiesero di fornire documentazione integrativa (doc. 29 e 30 di . CP_1
Si rimarca che non potendo dar corso alla richiesta, stante la mancata CP_1 trasmissione da parte di dei certificati, si attivò, al fine di evitare il rischio CP_2 di incorrere nella decadenza dalle tariffe incentivanti, nella sostituzione dei moduli
ER affidando a l'incarico del montaggio di nuovi pannelli forniti da Controparte_5
Reem Service S.r.l..
Il possesso di tali certificazioni costituiva requisito specifico richiesto dal cit. art. 7, rubricato “Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti”, non sostituibile pag. 9/13 dall'accertamento ex post della presenza delle caratteristiche comportanti il rilascio delle certificazioni e neppure sostituibili con altre certificazioni, come sembra prospettare invocando una sorta di equipollenza tra certificati di qualità Parte_1 diversi tra loro.
Dalle considerazioni che precedono deriva che non ha provato CP_2
l'adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti di e, nel contempo, che CP_1 non ha provato l'adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti di Parte_1
atteso che i pannelli consegnati non erano dotati delle certificazioni di CP_2 qualità su indicate.
Non è, pertanto, ravvisabile la lamentata violazione della distribuzione degli oneri probatori da parte del giudice di prime cure posto che, a fronte della allegazione e della prova dell'obbligazione assunta da nei confronti di e di CP_2 CP_1 Parte_1 nei confronti di avente ad oggetto pannelli fotovoltaici non corredati delle CP_2 certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, le obbligate avrebbero dovuto provare l'adempimento e non lo hanno fatto.
Tanto basta a ritenere dimostrato il fatto costitutivo della domanda proposta da nei CP_1 confronti di e quella di LE proposta da nei confronti di CP_2 CP_2
Quest'ultima, peraltro, non può limitarsi a sostenere, per andare indenne da Parte_1 qualsiasi conseguenza pregiudizievole, di aver svolto il ruolo di mera intermediaria tra la produttrice ER e poiché, nelle c.d. vendite a catena, fattispecie CP_2 rinvenibile nel caso in esame avendo la acquistato i pannelli dalla poi CP_2 Parte_1 rivenduti a per consolidato orientamento di legittimità il principio dell'autonomia CP_1 di ciascuna vendita non impedisce a ciascun rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cass. 24 gennaio 2020 n. 1631, Cass. 5 febbraio 2015 n. 2115).
In definitiva è obbligata a tenere indenne del danno patito Parte_1 CP_2 dall'acquirente finale del bene a causa dell'inadempimento del rivenditore costituisce, infatti, danno risarcibile ex art. 1218 c.c. da parte del primo venditore qualora l'inadempimento del rivenditore sia conseguenza ex art. 1223 c.c. dell'inadempimento pag. 10/13 del primo venditore. Ovviamente restano salve eventuali pretese di Wattkfraft nei confronti della propria fornitrice.
Più in dettaglio, e con ciò si passa ad esaminare il secondo motivo di appello, considerato che i danni causati dalla a strettamente riconducibili Parte_4 CP_1 all'inadempimento del fornitore dei pannelli, i.e. quest'ultima è obbligata a Parte_1 LEre di quanto questa è stata condannata a pagare a titolo di
CP_2 risarcimento a La LE va, tuttavia, limitata al risarcimento dei danni dovuto CP_1 da a nella somma di euro 6.636,80, oltre accessori dal 29 settembre 2017
CP_2 CP_1 al soddisfo, come statuito dal primo giudice con statuizione non investita da contestazioni, mentre non comprende il prezzo che deve restituire a
CP_2 CP_1 in quanto detta restituzione non costituisce un risarcimento ma l'effetto della risoluzione del contratto tra detti due soggetti. Altra e diversa domanda, i.e. la domanda di rimborso del prezzo versato da a quale effetto della risoluzione del
CP_2 Parte_1 contratto intercorso tra di esse non è stata formulata né è stata formulata una domanda specificamente risarcitoria avente ad oggetto il danno da mancato utile correlato alla vendita risolta tra e
CP_2 CP_1
Resta da esaminare la doglianza svolta dall'impugnante in ordine alla liquidazione della voce di danno “affitto magazzino E. 360,00/mese. Trattasi di censura che non ha ragion d'essere poiché non ha mai chiesto il ristoro di tale pregiudizio. CP_1
In definitiva, il risarcimento la LE va limitata all'importo di euro 6.636,80, oltre accessori, come stabilito nella sentenza impugnata.
Conclusivamente l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a LEre da Parte_1 CP_2 quanto quest'ultima è tenuta a pagare in favore di a titolo di risarcimento del CP_1 danno, quantificato in prime cure nella misura di euro 6.636,80, oltre interessi legali dal
29 settembre 2017 al soddisfo.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, il primo giudice non ha liquidato le spese in favore di ed a carico di ma non ha svolto CP_2 Parte_1 CP_2 censure sul punto nella forma dell'appello incidentale. Quanto alle spese del presente grado, comunque soccombente, va condannato alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite parametrate al decisum e quindi in ragione dell'importo CP_2
pag. 11/13 del risarcimento del danno in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 considerato che la decisione della controversia non ha richiesto la soluzione di questioni complesse nonché tenuto conto delle tre fasi espletate.
Quanto al rapporto processuale tra e si osserva che quest'ultima è stata Parte_1 CP_1 evocata in giudizio contestando il fondamento della sua domanda e tuttavia nei suoi confronti l'impugnante non ha formulato conclusioni, stante d'altra parte l'autonomia delle statuizioni adottate dal primo giudice. La costituzione di può, però, ritenersi CP_1 giustificata sia per la avvenuta evocazione nel giudizio di appello, sia per la necessità di difendersi per il caso di riproposizione, a mezzo appello incidentale, da parte di CP_2
di difese volte a contrastare le sue domande.
[...]
Ne deriva che va condannata, in base al principio di causalità, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite del presente grado nei suoi confronti in base al principio di causalità in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147 cit. tenuto conto della contestazione della interezza della pretesa riconosciuta ad con la sentenza CP_1 impugnata, valutato che la decisione della controversia non ha richiesto la soluzione di questioni complesse e considerate le tre fasi espletate.
Infine, si ravvisano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado tra e non avendo dato causa al presente CP_2 CP_1 CP_2 grado né avendo riproposto questioni volte a contrastare gli assunti di CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1771/2023 pubblicata in data 10 luglio
2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a LEre da Parte_1 Controparte_2 quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare in favore di a titolo di risarcimento CP_1 del danno, quantificato nella misura di euro 6.636,80, oltre interessi legali dal 29 settembre 2017 al soddisfo;
pag. 12/13 condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge, con distrazione on favore dell'Avv. Michele Saracino, dichiaratosi antistatario;
condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di lite del presente grado, liquidate in euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge, con distrazione on favore dell'Avv. Michele Saracino, dichiaratosi antistatario;
dichiara compensate le spese di lite del presente grado tra e Controparte_2
Parte_1
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore Dott. Michele Campanale Consigliere Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 373/2023 R.G. promossa da
, rappr. e dif. da Avv.to Alberto Maria Durante Parte_1
APPELLANTE contro rappr. e dif. da Avv.ti Martin Ganner e Dario Ambrosio CP_1
e rappr. e dif. da Avv.to Michele Saracino Controparte_2
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 352 c.p.c. coincidenti con quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato [d'ora innanzi solo CP_1 CP_1 conveniva in giudizio [d'ora innanzi solo ] dinanzi al Controparte_2 CP_2
Tribunale di Taranto chiedendo di ‣ dichiararsi risoluto di diritto ex art. 1454 c.c. dal 25 marzo 2018 il contratto del 5 maggio 2017 stipulato con la convenuta per inadempimento di quest'ultima con conseguente condanna della medesima alla restituzione del prezzo pari ad euro 22.493,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 25 marzo 2018 fino al saldo, nonché ‣ condannarsi la ridetta CP_2 al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, ammontanti ad euro 6.636,80 o alla somma minore o maggiore da accertare in causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'atto di citazione fino al saldo;
in subordine, ‣ pronunciarsi la risoluzione del contratto i sensi dell'art 1453 c.c. per inadempimento della con Controparte_2 conseguente condanna della stessa alla restituzione del prezzo suddetto ed al risarcimento dei danni nella misura suindicata;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle sue ragioni la società attrice, proprietaria di due impianti fotovoltaici siti in Isilu (NU) Zona Industriale Perd'e Cuaddu, deduceva ‣ di aver stipulato con in data 5 maggio 2017 un contratto avente ad oggetto, tra l'altro, la CP_2 fornitura e lo scambio di n. 105 pannelli fotovoltaici marca ER tipo PEPV 260
Watt al prezzo di euro 22.493,08, per i quali era stata espressamente prevista la dotazione con i necessari certificati di qualità per ottenere e mantenere le tariffe incentivanti;
‣ che i ridetti pannelli venivano consegnati e montati nonché fatturati e pagati dalle esponente, ma non corredati dei certificati di qualità ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001, indispensabili ai fini su indicati;
‣ che nel giugno 2017 il dei CP_3
Servizi Energetici effettuava una ispezione presso gli impianti a seguito Controparte_4 della quale contestava la mancanza dei certificati necessari che la esponente richiedeva a sia oralmente, sia attraverso posta elettronica senza ricevere riscontro;
‣ CP_2 di essersi dovuta rivolgere, per la regolarizzazione dell'impianto, a Controparte_5 incaricata del montaggio di nuovi pannelli forniti da Reem Service S.r.l.; tanto premesso, dopo aver intimato la consegna dei dovuti certificati entro il 25 marzo 2018 con avviso che, in difetto, il contratto di fornitura e appalto avrebbe dovuto considerarsi concluso il 5 maggio 2017, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., rimasta senza seguito, assumeva che la mancanza di qualità integrava un'ipotesi di aliud pro alio e formulava le conclusioni indicate in precedenza.
si costituiva in giudizio e, previa richiesta di fissazione di nuova udienza CP_2 ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa di Parte_1
(d'ora in avanti , negava l'addebito atteso che non aveva chiesto che i Parte_1 CP_1 pannelli fossero muniti dei certificati oggetto di causa ed affermava di aver dunque adempiuto alla propria obbligazione posto che i pannelli in questione erano regolarmente funzionanti;
contestava la ricorrenza di un'ipotesi di vendita di aliud pro alio; deduceva, in ogni caso, il concorso di colpa del danneggiato nella causazione pag. 2/13 dell'evento ex art. 1227 c.c. stante la mancanza di qualsivoglia contestazione al momento della consegna e della installazione dei pannelli;
eccepiva, inoltre, di non essere la produttrice dei pannelli ma di averli acquistati dalla società alla quale erano state inoltrate tutte le doglianze mosse di che, pertanto, era l'unica a cui CP_1 addebitare ogni eventuale responsabilità; concludeva chiedendo rigettarsi la domanda, dichiarare tenuta a LEre la deducente in quanto inadempiente rispetto Parte_1 all'obbligo di fornitura dei beni richiesti e condannare direttamente quest'ultima a rifondere ad di quanto giudicato ad essa dovuto. CP_1
Disposto lo spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., - destinataria Parte_1 della notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo - assumeva di aver adempiuto alla propria obbligazione mediante la consegna a dei CP_2 moduli fotovoltaici richiesti e di essere estranea ai motivi della scelta di tali moduli;
aggiungeva che, in ogni caso, i pannelli forniti erano dotati delle certificazioni oggetto di contestazione;
concludeva per l'accertamento della insussistenza di alcuna ragione di LE e per il rigetto della domanda nel merito, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con l'espletamento di una c.t.u. affidata all'ing. sui pannelli CP_6 solari marca ER forniti ad da prodotti da il Tribunale CP_1 CP_2 Parte_1 adito - con sentenza n. 1771/2023 del 10 luglio 2023, accoglieva la domanda dell'attrice e per l'effetto: “1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il contratto dd
05.05.2017 (Offerta n. OF17/026F), stipulato tra la società e CP_2 CP_1
è risolto di diritto dal 25.03.2018 ai sensi dell'art. 1454 c.c. per Controparte_2 inadempimento della società 2) Per l'effetto condanna la Controparte_2 convenuta alla restituzione del prezzo contrattuale pagato per € Controparte_2
22.493,08, e al risarcimento del danno subito per € 6.636,80, oltre gli interessi legali dal 29-9-17 al soddisfo;
3) Condanna la terza chiamata a garantire e LEle la convenuta per le somme dovute alla attrice in forza della presente sentenza;
4)
Condanna la convenuta al pagamento delle spese in favore della attrice che liquida in €
7616 per compensi, € 545 per borsuali, oltre a quelle di ctu, iva e cap e rimb. forf.
15%.”.
Il primo giudice, sulla base delle risultanze della c.t.u., valutava sussistente un'ipotesi di vendita di aliud pro alio e qualificava l'azione proposta in termini di azione di pag. 3/13 risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. posto che, come confermato dai testi escussi, erano stati richiesti moduli dotati dei certificati di qualità indicati da parte attrice e considerato che al contratto era allegato il datasheet del produttore che prevedeva tali certificati, datasheet che dunque non era stato scaricato dal sito internet del produttore;
con riguardo al risarcimento dei danni, osservava che le spese di smontaggio dei pannelli fotovoltaici ER e per la gestione della pratica di Cont regolarizzazione presso [per brevità solo non erano state mai CP_4 contestate né da né da parte della terza chiamata, spese peraltro CP_2 confermate dal teste con riguardo a rilevava che i vizi Testimone_1 Parte_1 denunciati e i danni lamentati ad erano strettamente riconducibili CP_1 all'inadempimento della terza chiamata quale costruttrice dei pannelli e che quindi andava condannata a garantire e LEre;
regolamentava le spese di lite CP_2 in base al principio di soccombenza. ha proposto appello svolgendo le censure che si esporranno in seguito ed ha Parte_1 concluso come segue: “1) Accertare e dichiarare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattali da parte in favore di Parte_1 Controparte_2
[...
Accertare e dichiarare l'esatto adempimento da parte di nei Controparte_2 riguardi di e, per l'effetto, accertare e dichiarare che difetta in capo CP_1 all'appellante qualsivoglia obbligo di LE per i motivi di cui in narrativa;
2) In ogni caso, accertare e dichiarare l'erroneità della liquidazione del danno per come operata dal Giudice di prime cure e per l'effetto ridurre nei limiti del giusto e dovuto
l'eventuale liquidazione;
3) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Si è costituita lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. e la manifesta CP_7 infondatezza dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; ne ha comunque chiesto per le medesime ragioni il rigetto con vittoria delle spese del grado.
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello e chiedendone a sua CP_2 volta il rigetto con conferma della sentenza impugnata e rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa viene ora in decisione all'esito della rimessione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 4/13 In via preliminare si rileva che la censura di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da è infondata rispondendo il contenuto CP_1 dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma in ordine alle statuizioni censurate, alle doglianze mosse ed alle violazioni di legge denunciate, indicazioni idonee a delimitare il perimetro del devolutum e le ragioni poste a fondamento del gravame. Neppure ricorre la manifesta infondatezza, questione peraltro superata dalla prosecuzione del giudizio.
Tanto puntualizzato, con un unico articolato motivo di appello ha lamentato la Parte_1 violazione delle regole disciplinanti gli oneri probatori in materia di inadempimento contrattuale previsti dall'art. 1218 c.c. in quanto, a suo dire, sarebbe stato onere di CP_1 dimostrare l'assenza delle certificazioni, prova a suo dire non raggiunta;
al riguardo ha spiegato che i certificati di qualità vengono detenuti dall'ente certificatore e che, nel caso di specie, il produttore dei moduli, interpellato da , aveva trasmesso CP_2 con e-mail del 3 giugno 2017 i certificati di qualità rilasciati dal TUV sia in relazione alla qualità dei pannelli, sia il certificato concernente i processi di produzione, ignorati dal giudice e dal c.t.u., nonostante dalla semplice visione del datasheet (ossia della scheda tecnica) si sarebbe potuto evincere che l'ente certificatore del produttore fosse il
TUV, atteso che il datasheet allegato alla offerta di riportava i simboli CP_2 delle qualità possedute (ISO, CE, IEC) nonché l'ente certificatore (TUV) e le associazioni di produttori di qualità, tra i quali ER;
ha concluso che sarebbe stato onere di dimostrare che i certificati rilasciati dal CP_1
TUV non fossero quelli richiesti per beneficiare degli incentivi e il c.t.u. avrebbe dovuto verificare se i certificati in atti integrassero quelli richiesti dalla normativa vigente;
ha poi evidenziato di non essere il produttore dei moduli fotovoltaici e di essersi limitata a fornire a i prodotti ordinati, ed era quindi estranea ai rapporti tra CP_2 CP_2
e e comunque di non essere tenuto, quand'anche ricorresse una vendita a
[...] CP_1 catena, alla consegna dei certificati di qualità, appartenenti al produttore;
ha sostenuto, altresì, di non aver mai trasmesso il datasheet dei pannelli, allegato non alla propria offerta bensì a quella di , e/o garantito l'esistenza delle relative CP_2 certificazioni;
ha segnalato che ER è stata riconosciuta dall'organismo francese EUPD quale top pag. 5/13 brand pv per l'anno 2021 e per l'anno 2022; ha poi contestato la sussistenza della prova che la sostituzione dei moduli ER si Cont fosse resa necessaria a causa delle contestazioni di sia perché quest'ultima si era limitata a richiedere le certificazioni dei moduli sostitutivi installati ma non li aveva dichiarati non conformi, sia perché sull'impianto vi erano anche moduli di altri produttori (Hanwha Solar) con la conseguenza che non era neppure certo che i Cont certificati chiesti da per i moduli sostitutivi riguardassero quelli di ER invece che quelli dell'atro produttore, non senza considerare che non aveva prodotto CP_1
Cont alcun provvedimento di che imponesse la regolarizzazione dell'impianto o l'avvio del procedimento di decadenza dai benefici;
ha anche asserito di non essere stata a conoscenza della destinazione finale dei pannelli forniti da a e che, pertanto, nessun inadempimento poteva CP_2 Parte_1 esserle addebitato e in ogni caso che eventuali ipotesi di falsità dei certificati di qualità dichiarati dal produttore avrebbero legittimato ad agire direttamente nei confronti CP_1 del produttore non potendo né il rivenditore né l'intermediario rispondere dell'altrui illecito;
ha, infine, contestato l'ammontare del risarcimento del danno atteso che i pannelli fotovoltaici oggetto di causa avevano un valore economico e che pertanto, per evitare una ingiusta locupletazione occorreva detrarsi il prezzo dei pannelli ed ha inoltre sostenuto che dovesse detrarsi la voce “affitto magazzino E. 360,00/mese” essendo detto corrispettivo imputabile alla custodia di circa n. 3300 pannelli fotovoltaici e non già di dei n. 108 in discussione.
In sintesi l'appellante si duole delle valutazioni operate dal giudice a quo in ordine alla insussistenza delle qualità dei pannelli oggetto di causa, essendo essi dotati dei certificati rilasciati dal TUV, ente certificatore del produttore, non avendo che di CP_1 detta prova era gravata, dimostrato che quei certificati non fossero idonei per continuare a beneficiare degli incentivi;
ha poi insistito sul fatto che non costituiva oggetto di un'obbligazione su di essa gravante quello della consegna delle certificazioni di qualità, avendo svolto il ruolo di mera intermediaria tra il produttore dei pannelli di marca
ER, esso sì gravato dell'obbligo di consegna come accade nelle vendite a catena, e e ha, dunque, negato di essere responsabile dell'assenza delle qualità CP_2
pag. 6/13 necessarie alla fruizione degli incentivi;
ha lamentato, infine, l'ammontare del risarcimento del danno oggetto della condanna in LE.
In via preliminare si rileva che il giudice a quo ha qualificato la fattispecie della fornitura di pannelli privi delle necessarie certificazioni di qualità in termini di consegna di aliud pro alio essendo essi inidonei all'uso a cui erano destinati e ha accolto l'azione esercitata da ai sensi dell'art. 1454 c.c., svincolata da termini decadenza e CP_1 prescrizione propri della vendita, a far tempo dal termine assegnato per l'adempimento
(25 marzo 2018) con la lettera del 22 marzo 2022, come si legge nel dispositivo (e a prescindere dalla evocazione dell'art. 1453 c.c. nella motivazione, questione priva di rilievo nello stadio attuale della controversia alla luce delle doglianze svolte).
Tali statuizioni non hanno costituito oggetto di doglianza e, pertanto, su di esse si è formato il giudicato interno.
Non sono contestati neppure i dati rilevanti in causa, costituiti dal rapporto intercorso tra e e tra e gli ordinativi e le consegne dei CP_2 CP_1 CP_2 Parte_2 pannelli fotovoltaici oggetto di causa.
Ciò premesso, si rileva che l'offerta indirizzata da e diretta a CP_2 CP_1 prodotta da quest'ultima, al punto 8.2 riporta “Consegna e lo scambio di moduli fotovoltaici;
Produttore: ER;
Tipo: PEPVV 260; 260 Watt policristallino”. Nella scheda tecnica ER per tali pannelli si indicava la dotazione, tra le altre, delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. A ciò si aggiunga che nella fattura n. 201711466, emessa dalla Wattcraft nei confronti di per la CP_2 vendita di n. 105 pannelli e prodotta in copia in prime cure da , vi è il CP_2 richiamo alle certificazioni suddette.
Tale richiamo è presente, altresì, nell'offerta di fornitura indirizzata da a Parte_1
datata 10 gennaio 2017, prodotta in copia della stessa nel grado CP_2 Parte_1 precedente, con un estratto della scheda tecnica ER.
La richiesta della certificazione suddetta dell'azienda produttrice dei pannelli è stata, inoltre, confermata dal teste dirigente di escusso Testimone_2 CP_2 all'udienza del 13 gennaio 2020, confermò che la scheda tecnica mostratagli nel corso della deposizione, era la scheda ER riguardante i pannelli oggetto di causa, richiesta a Wattkfraft e trasmessa via e-mail nel luglio 2017 all'Ing. Persona_1
pag. 7/13 dipendente di gerente degli impianti di che presenziò ai sopralluoghi Parte_3 CP_1
Cont del giugno 2017 effettuati da ispettori di
Deve dunque confermarsi che ordinò pannelli fotovoltaici ER dotati di CP_1 certificazioni di qualità ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001.
E' poi irrilevante che nella trattativa tra e fosse stato posto l'accento CP_2 CP_1 su tali certificati di qualità o che la scheda tecnica fosse stata specificamente allegata alla proposta di poiché il bene oggetto di fornitura doveva avere le qualità CP_2 come da certificazioni suddette. Analoghe considerazioni valgono nell'ambito del rapporto intercorso tra e Wattkfraft, con la notazione che la offerta rivolta CP_2
a da e nella fattura da quest'ultima emessa le certificazioni di CP_2 Parte_1 qualità ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, erano espressamente indicate.
Non può, pertanto, dubitarsi che, alla luce di dette inequivocabili risultanze processuali, oggetto della fornitura effettuata da a e di quella effettuata da a CP_2 CP_1 Parte_1
fossero i pannelli ER muniti delle dette certificazioni. CP_2
Passando oltre, occorre verificare se i pannelli avessero le qualità anzidette (ISO 9001 –
ISO 14001 – OHSAS 18001), le quali devono essere specificamente attestate dai relativi certificati di qualità.
Il possesso delle stesse non può desumersi dalla scheda tecnica di ER prodotta in copia da tutte le parti in causa o tratte dal sito internet di ER poiché le certificazioni in parola sono rilasciate non dal produttore dei beni, e quindi da ER, bensì dagli organismi di certificazione, come peraltro richiesto dall'art. 7 del d.m. 5 luglio 2012
(c.d. “Quinto conto energia”).
Nella vicenda in esame, come chiarito dalla stessa appellante nell'atto di impugnazione,
l'organismo di certificazione della ER era il TUV, circostanza emergente dalla scheda ER, non è stato prodotto alcun certificato ISO 9001, ISO 14000 e OHSAS
18001 sottoscritto e rilasciato dal TUV.
L'assenza delle certificazioni trova infatti conferma dalla mail dell'11 luglio 2017 inviata dall'Ing. di a tale , facente capo alla Tes_2 CP_2 Controparte_8 società di manutenzione dell'impianto, i.e. come verificato dal c.t.u., Parte_3 poiché in detta e-mail prodotta da in primo grado, l'Ing. espressamente CP_1 Tes_2 pag. 8/13 affermava che erano coscienti del problema e che erano in contatto con il produttore dei pannelli.
Le certificazioni in parola, inoltre, erano necessarie per l'accesso alle tariffe incentivanti, ai sensi dell'art. 7 del citato d.m. 5 luglio 2012, qui applicabile ratione temporis dacché i n. 105 pannelli forniti dovevano essere installati, in sostituzione di pannelli deteriorati, su un impianto in esercizio e incentivato (si veda la convenzione per riconoscimento delle tariffe incentivanti stipulata da prodotta da detta società sub CP_1 doc. 36 in prime cure), dopo l'entrata in vigore di detto decreto e tanto giustificava la richiesta di di consegna delle certificazioni di qualità indispensabili non potendo CP_1 diversamente questa usufruire della tariffa incentivante.
Ed infatti, come chiarito dal c.t.u. Ing. in caso di sostituzione di moduli CP_6 fotovoltaici di un impianto fotovoltaico incentivato e in esercizio, il soggetto Cont responsabile è tenuto a segnalare a tale intervento di manutenzione ai sensi del d.m. 23 giugno 2016 mediante comunicazione e i moduli installati in sostituzione devono essere conformi ai requisiti previsti dal “Quinto Conto Energia”. Ne deriva che, dall'entrata in vigore del d.m. 23 giugno 2016, ogni modulo installato in sostituzione su Cont un impianto in esercizio e incentivato dal doveva essere conforme ai requisiti previsti dal d.m. 5 luglio 2012, con conseguente perdita degli incentivi stessi in ipotesi di difetto dei requisiti. Tanto basta a dimostrare la necessità dei certificati ISO
9001:2008, OHSAS 18001 e ISO 14000 pur in assenza dell'avvio del procedimento di Cont decadenza da parte di società che, a seguito dell'ispezione eseguita presso gli impianti Isili 1 e 2 di nel mese di giugno 2017, denunciarono la mancanza dei CP_1 certificati in questione per i moduli ER e chiesero di fornire documentazione integrativa (doc. 29 e 30 di . CP_1
Si rimarca che non potendo dar corso alla richiesta, stante la mancata CP_1 trasmissione da parte di dei certificati, si attivò, al fine di evitare il rischio CP_2 di incorrere nella decadenza dalle tariffe incentivanti, nella sostituzione dei moduli
ER affidando a l'incarico del montaggio di nuovi pannelli forniti da Controparte_5
Reem Service S.r.l..
Il possesso di tali certificazioni costituiva requisito specifico richiesto dal cit. art. 7, rubricato “Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti”, non sostituibile pag. 9/13 dall'accertamento ex post della presenza delle caratteristiche comportanti il rilascio delle certificazioni e neppure sostituibili con altre certificazioni, come sembra prospettare invocando una sorta di equipollenza tra certificati di qualità Parte_1 diversi tra loro.
Dalle considerazioni che precedono deriva che non ha provato CP_2
l'adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti di e, nel contempo, che CP_1 non ha provato l'adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti di Parte_1
atteso che i pannelli consegnati non erano dotati delle certificazioni di CP_2 qualità su indicate.
Non è, pertanto, ravvisabile la lamentata violazione della distribuzione degli oneri probatori da parte del giudice di prime cure posto che, a fronte della allegazione e della prova dell'obbligazione assunta da nei confronti di e di CP_2 CP_1 Parte_1 nei confronti di avente ad oggetto pannelli fotovoltaici non corredati delle CP_2 certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, le obbligate avrebbero dovuto provare l'adempimento e non lo hanno fatto.
Tanto basta a ritenere dimostrato il fatto costitutivo della domanda proposta da nei CP_1 confronti di e quella di LE proposta da nei confronti di CP_2 CP_2
Quest'ultima, peraltro, non può limitarsi a sostenere, per andare indenne da Parte_1 qualsiasi conseguenza pregiudizievole, di aver svolto il ruolo di mera intermediaria tra la produttrice ER e poiché, nelle c.d. vendite a catena, fattispecie CP_2 rinvenibile nel caso in esame avendo la acquistato i pannelli dalla poi CP_2 Parte_1 rivenduti a per consolidato orientamento di legittimità il principio dell'autonomia CP_1 di ciascuna vendita non impedisce a ciascun rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cass. 24 gennaio 2020 n. 1631, Cass. 5 febbraio 2015 n. 2115).
In definitiva è obbligata a tenere indenne del danno patito Parte_1 CP_2 dall'acquirente finale del bene a causa dell'inadempimento del rivenditore costituisce, infatti, danno risarcibile ex art. 1218 c.c. da parte del primo venditore qualora l'inadempimento del rivenditore sia conseguenza ex art. 1223 c.c. dell'inadempimento pag. 10/13 del primo venditore. Ovviamente restano salve eventuali pretese di Wattkfraft nei confronti della propria fornitrice.
Più in dettaglio, e con ciò si passa ad esaminare il secondo motivo di appello, considerato che i danni causati dalla a strettamente riconducibili Parte_4 CP_1 all'inadempimento del fornitore dei pannelli, i.e. quest'ultima è obbligata a Parte_1 LEre di quanto questa è stata condannata a pagare a titolo di
CP_2 risarcimento a La LE va, tuttavia, limitata al risarcimento dei danni dovuto CP_1 da a nella somma di euro 6.636,80, oltre accessori dal 29 settembre 2017
CP_2 CP_1 al soddisfo, come statuito dal primo giudice con statuizione non investita da contestazioni, mentre non comprende il prezzo che deve restituire a
CP_2 CP_1 in quanto detta restituzione non costituisce un risarcimento ma l'effetto della risoluzione del contratto tra detti due soggetti. Altra e diversa domanda, i.e. la domanda di rimborso del prezzo versato da a quale effetto della risoluzione del
CP_2 Parte_1 contratto intercorso tra di esse non è stata formulata né è stata formulata una domanda specificamente risarcitoria avente ad oggetto il danno da mancato utile correlato alla vendita risolta tra e
CP_2 CP_1
Resta da esaminare la doglianza svolta dall'impugnante in ordine alla liquidazione della voce di danno “affitto magazzino E. 360,00/mese. Trattasi di censura che non ha ragion d'essere poiché non ha mai chiesto il ristoro di tale pregiudizio. CP_1
In definitiva, il risarcimento la LE va limitata all'importo di euro 6.636,80, oltre accessori, come stabilito nella sentenza impugnata.
Conclusivamente l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a LEre da Parte_1 CP_2 quanto quest'ultima è tenuta a pagare in favore di a titolo di risarcimento del CP_1 danno, quantificato in prime cure nella misura di euro 6.636,80, oltre interessi legali dal
29 settembre 2017 al soddisfo.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, il primo giudice non ha liquidato le spese in favore di ed a carico di ma non ha svolto CP_2 Parte_1 CP_2 censure sul punto nella forma dell'appello incidentale. Quanto alle spese del presente grado, comunque soccombente, va condannato alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite parametrate al decisum e quindi in ragione dell'importo CP_2
pag. 11/13 del risarcimento del danno in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 considerato che la decisione della controversia non ha richiesto la soluzione di questioni complesse nonché tenuto conto delle tre fasi espletate.
Quanto al rapporto processuale tra e si osserva che quest'ultima è stata Parte_1 CP_1 evocata in giudizio contestando il fondamento della sua domanda e tuttavia nei suoi confronti l'impugnante non ha formulato conclusioni, stante d'altra parte l'autonomia delle statuizioni adottate dal primo giudice. La costituzione di può, però, ritenersi CP_1 giustificata sia per la avvenuta evocazione nel giudizio di appello, sia per la necessità di difendersi per il caso di riproposizione, a mezzo appello incidentale, da parte di CP_2
di difese volte a contrastare le sue domande.
[...]
Ne deriva che va condannata, in base al principio di causalità, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite del presente grado nei suoi confronti in base al principio di causalità in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147 cit. tenuto conto della contestazione della interezza della pretesa riconosciuta ad con la sentenza CP_1 impugnata, valutato che la decisione della controversia non ha richiesto la soluzione di questioni complesse e considerate le tre fasi espletate.
Infine, si ravvisano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado tra e non avendo dato causa al presente CP_2 CP_1 CP_2 grado né avendo riproposto questioni volte a contrastare gli assunti di CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1771/2023 pubblicata in data 10 luglio
2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a LEre da Parte_1 Controparte_2 quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare in favore di a titolo di risarcimento CP_1 del danno, quantificato nella misura di euro 6.636,80, oltre interessi legali dal 29 settembre 2017 al soddisfo;
pag. 12/13 condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge, con distrazione on favore dell'Avv. Michele Saracino, dichiaratosi antistatario;
condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di lite del presente grado, liquidate in euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge, con distrazione on favore dell'Avv. Michele Saracino, dichiaratosi antistatario;
dichiara compensate le spese di lite del presente grado tra e Controparte_2
Parte_1
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 13/13