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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/11/2025 innanzi al Giudice Dott. VA EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 3299/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
[...]
alle ore 9:25 sono presenti l'avv. PELLEGRINI SALVATORE per parte ricorrente nonché l'avv. BONADONNA VALENTINA in sostituzione dell'avv.
UR HA per la;
nessuno è presente per l'A.D.E.R. CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
VA EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3299 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PELLEGRINI SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2
l'avv. Harald Bonura
-resistente -
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. ZAZZARO FRANCESCA
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento e a cartelle esattoriali. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in € 1,500,00 oltre spese generali,
CPA e IVA, per ciascuno di essi.
2 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e l' CP_2 Controparte_4
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
29620239017879840000, notificata in data 16.06.2023 e delle cartelle di pagamento nn. 29620140013114468000, 29620150013903840000,
29620180023550515000, relative a contributi accertati e presuntivamente dovuti tra gli anni 2011 e 2015, deducendo per esse l'illegittimità per omessa o irrituale notifica delle succitate cartelle di pagamento, decadenza dal potere impositivo ex art. 25 del D.Lgs n. 46/1999 e intercorsa prescrizione dei crediti
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse ex art. 100 C.p.c.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.Lgs
46/999, atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, detta norma decadenziale opera per le iscrizioni a ruolo degli enti pubblici, ma non anche per gli enti privati. Rilevando al contempo che se anche operasse, non inibirebbe la valutazione nel merito delle pretese contributive, avendo infatti refluenza sulla valenza di titolo esecutivo delle cartelle di pagamento.
Parimenti va rigettata l'eccezione formulata dall' di tardività CP_1
dell'opposizione, per mancato rispetto dei termini ex art, 617 C.p.c..
Tale eccezione, in ordine alla qualificazione dell'azione e alla lamentata violazione del disposto dell'art. 617 C.p.c., giova rammentare quanto chiarito dalla Suprema Corte con sentenze 3794/2024 e n. 3116/2025, ossia che:
“qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della
3 conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 -
01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3722 del
14/02/2020, Rv. 657020 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023, Rv.
669336 - 01). In base al suddetto principio di diritto, il regime dell'impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda”.
Avendo la parte ricorrente sollevato (pur se comunque rilevabile d'ufficio) eccezione di prescrizione del credito contributivo, questa attiene al merito della pretesa, è sopravvenuta alla notifica del titolo esecutivo e va necessariamente qualificata come opposizione all'esecuzione.
Quanto al denunciato vizio di notifica dei titoli, va operata una netta distinzione tra omessa notifica e irrituale notifica.
Se la seconda ipotesi – attinente ad un vizio formale dell'atto - può integrare una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.p.c. e va proposta entro venti giorni dalla notifica, la prima attiene al merito della pretesa, giacché tendente alla dimostrazione della mancanza di un titolo esecutivo e quindi della assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per carenza del credito e, così ad un vizio sostanziale, qualificandosi l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.p.c..
Va viceversa accolta l'eccezione di carenza d'interesse ad agire formulata dalla medesima . CP_3
Va infatti posto in evidenza come l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata al ricorrente in data 16.6.2023, venendo quindi a scadere la sua funzione atto prodromico all'esecuzione forzata l'anno successivo, in data
16.6.2024.
Ciò comporta il venir meno dell'interesse ad agire del ricorrente, sostanzialmente concretandosi il ricorso quale mera opposizione ai ruoli
4 esattoriali contenuti nelle cartelle che assume non, o non correttamente notificate
Chiarisce la Suprema Corte sez. trib., con sentenza 21/02/2025, n. 4627 che:
“L'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce, al comma secondo, che
l'espropriazione da parte del concessionario, ove non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dev'essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
il successivo terzo comma stabilisce, poi, che
l'avviso di intimazione perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica. L'intimazione, pertanto, non costituisce il titolo della pretesa di pagamento, ma ha piuttosto la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario, assolvendo al duplice obiettivo di interrompere la prescrizione del credito e di notiziare il debitore della prospettata volontà di recupero delle somme da parte dell'Erario.
In questo quadro, pertanto, il decorso del termine di cui al terzo comma dell'art. 50 è circostanza che spiega effetto in relazione all'eventuale azione esecutiva successivamente intrapresa dal concessionario per la riscossione
(non più sorretta da un legittimo presupposto), ma certamente non incide sull'intrinseca validità dell'avviso di intimazione.
Detta norma, pertanto, pur non privando l'atto di intimazione del suo valore di diffida ad adempiere, ne svuota il contenuto precettivo.
La mancata valenza di intimazione ad adempiere entro 5 giorni a pena di esecuzione forzata infatti deve considerarsi atto che legittima il destinatario alla sua impugnazione avendone interesse quando effettivamente in mancanza del pagamento l'agente della riscossione possa procedere ad esecuzione forzata.
Se viceversa per poter procedere all'esecuzione lo stesso agente deve notificare nuova intimazione, per essere venuta a scadenza la precedente, difetta l'interesse ad agire all'impugnazione dell'atto scaduto
Ed allora, sul punto, va richiamato l'art. 3 bis del D.L. n. 146/21 che ha inserito il comma 4° bis all'art. 12 del D.P.R. 602/1973, che ha stabilito che
5 l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non in presenza di specifiche condizioni normativamente previste: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione
a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Pertanto, il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2015 è stato ritenuto ormai superato dalla
Suprema Corte con la prefata decisione come diretta conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale che quella giurisprudenza considerava;
non si configura, quindi, affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (cfr.
Cassazione, sezioni unite, n. 4135/2019).
Il Supremo Collegio, con sentenza resa a SS.UU. n. 26283/2022, ha affermato che «[..] proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o
l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n.
3990/20, punto 2.6). E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., sez. un., n.
24011/07; sez. un., n. 21890/09)”.
Ed ancora la Corte al punto 13.1 della succitata sentenza ha precisato che l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021 è applicabile anche ai crediti contributivi («La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie:
6 in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46 del 1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n.
689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette
(cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)» ed è di palmare evidenza che il riferimento alla “cartella di pagamento” deve necessariamente estendersi all'avviso di addebito ovvero al principale strumento di riscossione coattiva dei crediti contributivi in possesso dell' CP_5
Ovviamente dovendosi permutare il principio al credito contributivo di qualsiasi cassa di previdenza.
Ritenuta assorbita ogni altra questione, il ricorso va dunque rigettato per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/11/2025
Il Giudice Onorario
VA EN
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/11/2025 innanzi al Giudice Dott. VA EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 3299/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
[...]
alle ore 9:25 sono presenti l'avv. PELLEGRINI SALVATORE per parte ricorrente nonché l'avv. BONADONNA VALENTINA in sostituzione dell'avv.
UR HA per la;
nessuno è presente per l'A.D.E.R. CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
VA EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3299 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PELLEGRINI SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2
l'avv. Harald Bonura
-resistente -
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. ZAZZARO FRANCESCA
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento e a cartelle esattoriali. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in € 1,500,00 oltre spese generali,
CPA e IVA, per ciascuno di essi.
2 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e l' CP_2 Controparte_4
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
29620239017879840000, notificata in data 16.06.2023 e delle cartelle di pagamento nn. 29620140013114468000, 29620150013903840000,
29620180023550515000, relative a contributi accertati e presuntivamente dovuti tra gli anni 2011 e 2015, deducendo per esse l'illegittimità per omessa o irrituale notifica delle succitate cartelle di pagamento, decadenza dal potere impositivo ex art. 25 del D.Lgs n. 46/1999 e intercorsa prescrizione dei crediti
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse ex art. 100 C.p.c.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.Lgs
46/999, atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, detta norma decadenziale opera per le iscrizioni a ruolo degli enti pubblici, ma non anche per gli enti privati. Rilevando al contempo che se anche operasse, non inibirebbe la valutazione nel merito delle pretese contributive, avendo infatti refluenza sulla valenza di titolo esecutivo delle cartelle di pagamento.
Parimenti va rigettata l'eccezione formulata dall' di tardività CP_1
dell'opposizione, per mancato rispetto dei termini ex art, 617 C.p.c..
Tale eccezione, in ordine alla qualificazione dell'azione e alla lamentata violazione del disposto dell'art. 617 C.p.c., giova rammentare quanto chiarito dalla Suprema Corte con sentenze 3794/2024 e n. 3116/2025, ossia che:
“qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della
3 conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 -
01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3722 del
14/02/2020, Rv. 657020 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023, Rv.
669336 - 01). In base al suddetto principio di diritto, il regime dell'impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda”.
Avendo la parte ricorrente sollevato (pur se comunque rilevabile d'ufficio) eccezione di prescrizione del credito contributivo, questa attiene al merito della pretesa, è sopravvenuta alla notifica del titolo esecutivo e va necessariamente qualificata come opposizione all'esecuzione.
Quanto al denunciato vizio di notifica dei titoli, va operata una netta distinzione tra omessa notifica e irrituale notifica.
Se la seconda ipotesi – attinente ad un vizio formale dell'atto - può integrare una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.p.c. e va proposta entro venti giorni dalla notifica, la prima attiene al merito della pretesa, giacché tendente alla dimostrazione della mancanza di un titolo esecutivo e quindi della assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per carenza del credito e, così ad un vizio sostanziale, qualificandosi l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.p.c..
Va viceversa accolta l'eccezione di carenza d'interesse ad agire formulata dalla medesima . CP_3
Va infatti posto in evidenza come l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata al ricorrente in data 16.6.2023, venendo quindi a scadere la sua funzione atto prodromico all'esecuzione forzata l'anno successivo, in data
16.6.2024.
Ciò comporta il venir meno dell'interesse ad agire del ricorrente, sostanzialmente concretandosi il ricorso quale mera opposizione ai ruoli
4 esattoriali contenuti nelle cartelle che assume non, o non correttamente notificate
Chiarisce la Suprema Corte sez. trib., con sentenza 21/02/2025, n. 4627 che:
“L'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce, al comma secondo, che
l'espropriazione da parte del concessionario, ove non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dev'essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
il successivo terzo comma stabilisce, poi, che
l'avviso di intimazione perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica. L'intimazione, pertanto, non costituisce il titolo della pretesa di pagamento, ma ha piuttosto la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario, assolvendo al duplice obiettivo di interrompere la prescrizione del credito e di notiziare il debitore della prospettata volontà di recupero delle somme da parte dell'Erario.
In questo quadro, pertanto, il decorso del termine di cui al terzo comma dell'art. 50 è circostanza che spiega effetto in relazione all'eventuale azione esecutiva successivamente intrapresa dal concessionario per la riscossione
(non più sorretta da un legittimo presupposto), ma certamente non incide sull'intrinseca validità dell'avviso di intimazione.
Detta norma, pertanto, pur non privando l'atto di intimazione del suo valore di diffida ad adempiere, ne svuota il contenuto precettivo.
La mancata valenza di intimazione ad adempiere entro 5 giorni a pena di esecuzione forzata infatti deve considerarsi atto che legittima il destinatario alla sua impugnazione avendone interesse quando effettivamente in mancanza del pagamento l'agente della riscossione possa procedere ad esecuzione forzata.
Se viceversa per poter procedere all'esecuzione lo stesso agente deve notificare nuova intimazione, per essere venuta a scadenza la precedente, difetta l'interesse ad agire all'impugnazione dell'atto scaduto
Ed allora, sul punto, va richiamato l'art. 3 bis del D.L. n. 146/21 che ha inserito il comma 4° bis all'art. 12 del D.P.R. 602/1973, che ha stabilito che
5 l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non in presenza di specifiche condizioni normativamente previste: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione
a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Pertanto, il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2015 è stato ritenuto ormai superato dalla
Suprema Corte con la prefata decisione come diretta conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale che quella giurisprudenza considerava;
non si configura, quindi, affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (cfr.
Cassazione, sezioni unite, n. 4135/2019).
Il Supremo Collegio, con sentenza resa a SS.UU. n. 26283/2022, ha affermato che «[..] proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o
l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n.
3990/20, punto 2.6). E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., sez. un., n.
24011/07; sez. un., n. 21890/09)”.
Ed ancora la Corte al punto 13.1 della succitata sentenza ha precisato che l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021 è applicabile anche ai crediti contributivi («La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie:
6 in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46 del 1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n.
689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette
(cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)» ed è di palmare evidenza che il riferimento alla “cartella di pagamento” deve necessariamente estendersi all'avviso di addebito ovvero al principale strumento di riscossione coattiva dei crediti contributivi in possesso dell' CP_5
Ovviamente dovendosi permutare il principio al credito contributivo di qualsiasi cassa di previdenza.
Ritenuta assorbita ogni altra questione, il ricorso va dunque rigettato per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/11/2025
Il Giudice Onorario
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