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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1673 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 1673 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via Azario n. 3, presso lo studio dell'avv. FORTINA ILARIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata in [...] in data [...] (c.f. ) e residente CP_1 C.F._2 in Bellinzago N.se (NO), via Libertà n. 234, elettivamente domiciliata in Novara, via Azario n. 3, presso lo studio dell'avv. FORTINA ILARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“ Le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento paritetico Per_1 Per_2
e mantenimento della residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione di Bellinzago N.se (NO) via Libertà n. 234. 2. Il collocamento delle minori sarà paritetico e si svolgerà sulla base del seguente calendario:
lunedì papà lunedì mamma martedì papà martedì mamma mercoledì mamma mercoledì papà giovedì mamma giovedì papà venerdì papà venerdì mamma sabato papà sabato mamma domenica papà domenica mamma
Ogni eventuale modifica al sopra indicato palinsesto indifferibili per impegni di uno dei coniugi, per malattia delle minori ovvero per impegni scolastici o extrascolastici delle stesse dovrò essere comunicata con congruo preavviso.
3. Nelle giornate in cui non saranno con le figlie, entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con le stesse quotidianamente.
4. I genitori concordano inoltre che:
- I periodi natalizio e pasquale verranno equamente suddivisi tra i genitori in modo che le figlie minori possano trascorrere egual tempo con l'uno e con l'altro genitore.
- Quanto alle altre festività e ponti connessi i genitori si accorderanno per un'equa spartizione di detti periodi in modo che e possano stare con la madre per metà delle suddette festività Per_1 Per_2
e con il padre per l'atra metà.
- Per le vacanze estive le figlie potranno trascorrere con entrambi i genitori un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi o non consecutivi, previo accordo tra gli stessi in relazione al periodo prescelto e tenuto conto delle esigenze delle minori. In ogni caso entrambi i genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente, entro il 31/05 di ogni anno, il luogo ed il periodo di villeggiatura per trascorrere le vacanze con le figlie.
- Nel darsi reciprocamente atto del fatto che ad entrambi i genitori potrà presentarsi l'opportunità di trascorrere con le figlie vacanze in periodi diversi da quelli concordati e pattuiti ai precedenti punti, gli stessi - reciprocamente e sin da ora - si impegnano ad assumere gli accordi in variazione che si rendessero necessari nell'interesse esclusivo delle minori cui entrambi i genitori intendono garantire (per quanto nelle loro rispettive possibilità) serene occasioni di viaggio e vacanza.
5. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza ed a comunicarsi preventivamente i recapiti dei luoghi in cui si recheranno con le figlie.
6. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario indiretto di e versando alla sig.ra Per_1 Per_2
in via anticipata ed entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, per dodici mensilità l'anno, CP_1
l'assegno mensile di € 350,00, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori verranno suddivise al 50% tra le parti, seguendo le indicazioni del protocollo del Tribunale di Torino.
7. L'assegno unico verrà percepito al 50% dalle parti come per legge.
8. i genitori acconsentano a che le figlie minore facciano e/o rinnovino i documenti validi per l'espatrio.
*** I sottoscritti coniugi chiedono altresì che l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale, Voglia accogliere il ricorso e pronunciare lo scioglimento del matrimonio ai patti ed alle condizioni sopra riportate.
Per il P.M.:
Pag. 2 di 4 “visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Bellinzago Parte_1 CP_1
RE (NO) in data 03/08/2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 9, Parte I, anno 2013.
Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie in data 25/12/2013 e in data 27/08/2017 Per_1 Per_2 ancora minorenni.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 12/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
Pag. 3 di 4 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bellinzago RE (NO) in data 03/08/2013 da e con atto iscritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del predetto comune al n. 9, Parte I, anno 2013;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellinzago RE (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 1673 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via Azario n. 3, presso lo studio dell'avv. FORTINA ILARIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata in [...] in data [...] (c.f. ) e residente CP_1 C.F._2 in Bellinzago N.se (NO), via Libertà n. 234, elettivamente domiciliata in Novara, via Azario n. 3, presso lo studio dell'avv. FORTINA ILARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“ Le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento paritetico Per_1 Per_2
e mantenimento della residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione di Bellinzago N.se (NO) via Libertà n. 234. 2. Il collocamento delle minori sarà paritetico e si svolgerà sulla base del seguente calendario:
lunedì papà lunedì mamma martedì papà martedì mamma mercoledì mamma mercoledì papà giovedì mamma giovedì papà venerdì papà venerdì mamma sabato papà sabato mamma domenica papà domenica mamma
Ogni eventuale modifica al sopra indicato palinsesto indifferibili per impegni di uno dei coniugi, per malattia delle minori ovvero per impegni scolastici o extrascolastici delle stesse dovrò essere comunicata con congruo preavviso.
3. Nelle giornate in cui non saranno con le figlie, entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con le stesse quotidianamente.
4. I genitori concordano inoltre che:
- I periodi natalizio e pasquale verranno equamente suddivisi tra i genitori in modo che le figlie minori possano trascorrere egual tempo con l'uno e con l'altro genitore.
- Quanto alle altre festività e ponti connessi i genitori si accorderanno per un'equa spartizione di detti periodi in modo che e possano stare con la madre per metà delle suddette festività Per_1 Per_2
e con il padre per l'atra metà.
- Per le vacanze estive le figlie potranno trascorrere con entrambi i genitori un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi o non consecutivi, previo accordo tra gli stessi in relazione al periodo prescelto e tenuto conto delle esigenze delle minori. In ogni caso entrambi i genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente, entro il 31/05 di ogni anno, il luogo ed il periodo di villeggiatura per trascorrere le vacanze con le figlie.
- Nel darsi reciprocamente atto del fatto che ad entrambi i genitori potrà presentarsi l'opportunità di trascorrere con le figlie vacanze in periodi diversi da quelli concordati e pattuiti ai precedenti punti, gli stessi - reciprocamente e sin da ora - si impegnano ad assumere gli accordi in variazione che si rendessero necessari nell'interesse esclusivo delle minori cui entrambi i genitori intendono garantire (per quanto nelle loro rispettive possibilità) serene occasioni di viaggio e vacanza.
5. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza ed a comunicarsi preventivamente i recapiti dei luoghi in cui si recheranno con le figlie.
6. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario indiretto di e versando alla sig.ra Per_1 Per_2
in via anticipata ed entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, per dodici mensilità l'anno, CP_1
l'assegno mensile di € 350,00, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori verranno suddivise al 50% tra le parti, seguendo le indicazioni del protocollo del Tribunale di Torino.
7. L'assegno unico verrà percepito al 50% dalle parti come per legge.
8. i genitori acconsentano a che le figlie minore facciano e/o rinnovino i documenti validi per l'espatrio.
*** I sottoscritti coniugi chiedono altresì che l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale, Voglia accogliere il ricorso e pronunciare lo scioglimento del matrimonio ai patti ed alle condizioni sopra riportate.
Per il P.M.:
Pag. 2 di 4 “visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Bellinzago Parte_1 CP_1
RE (NO) in data 03/08/2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 9, Parte I, anno 2013.
Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie in data 25/12/2013 e in data 27/08/2017 Per_1 Per_2 ancora minorenni.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 12/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
Pag. 3 di 4 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bellinzago RE (NO) in data 03/08/2013 da e con atto iscritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del predetto comune al n. 9, Parte I, anno 2013;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellinzago RE (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona
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