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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
In persona del dott. Eugenio Facciolla quale Giudice del Lavoro
All'udienza del 19 gennaio 2023 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa RG n. 1580/2019 promossa da c.f. , rappresentato e difeso per mandato Parte_1 C.F._1 connesso al presente ricorso dall'avv. Vito Vertone ed elettivamente domiciliato nel di lui studio,
RICORRENTE
c.f. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ranieri ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Bari viale Papa Giovanni XXIII° 2/A, giusta mandato a margine del presente atto,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 23.5.2019 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa continuativamente alle
CP_ dipendenze della convenuta dal 1.2.2016 con la mansione di addetto alle movimentazioni merci inquadrato al V^ livello del CCNL Autotrasporto merci e logistica coop facchinaggio;
che lavorava, con vincolo di subordinazione, per 39 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale;
che in data 7.11.2016 rimaneva vittima di infortunio sul lavoro con successiva inabilità al lavoro protratta fino al 19.7.2018 e che l resistente non ha provveduto durante CP_3
tale periodo ad integrare l'indennità corrisposta dall' , né la retribuzione del primo giorno di CP_4
infortunio né il 60% per i tre giorni successivi all'infortunio; l'azienda inoltre non ha corrisposto l'indennità di malattia e le retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 13^, 14^ mensilità 2018, gennaio e febbraio 2019 periodi nei quali l'azienda gli aveva impedito di rientrare al lavoro;
ritenendo fondato il diritto a percepire le somme complessivamente ammontanti a euro
22.726,36 chiedeva al giudice di condannare l'azienda al pagamento della somma con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con Controparte_5
vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatatario. La parte convenuta rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie anche in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rigettate le richieste istruttorie come da ordinanza in atti, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come segue.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del diritto “al pagamento delle differenze retributive maturate e non percepite, derivanti da specifiche previsioni di legge e di contratto individuale ad integrazione delle indennità percepite nei periodi di malattia/infortunio, oltre che alle retribuzioni maturate nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2018 (oltre
13^ e 14^ mensilità 2018), Gennaio 2019 e Febbraio 2019 (fino al 20 del mese) atteso che il lavoratore offrendo le sue prestazioni ha messo in mora l'azienda che, invece, non ha provveduto ad utilizzarlo;
2) conseguentemente condannare la convenuta Controparte_5
n persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma
[...] complessiva di € 22.726,23…”.
Il lavoratore ha depositato il contratto di lavoro, copia dei prospetti di periodi di inabilità, di liquidazione di indennità, missive intercorse per il rientro al lavoro del dipendente e, in seguito al licenziamento, missive relative al pagamento delle somme richieste con il presente giudizio, conteggi relativi alle differenze retributive maturate e CCNL.
Il dato documentale acquisito non consente di ritenere che parte ricorrente abbia compiutamente ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante in relazione a ciascuna delle pretese rivendicate in ricorso. La suddetta carenza probatoria, il dato documentale, anche di parte datoriale, acquisito, determinano il rigetto della domanda. In particolare, il ricorrente è stato associato e poi assunto dalla CP_1
in data 1.02.16 con mansioni di Addetto alla
[...]
movimentazione merci, inquadrato al livello 5 del CCNL Trasporti, Logistica, merci e spedizioni ed adibito all'appalto in essere presso il deposito Auchan sito in Melfi (PZ); con l'affiliazione alla
Cooperativa, il socio lavoratore si è impegnato ad osservarne Statuto e Regolamento Interno. In data
7.11.2016 subiva l'infortunio rimanendo assente dal lavoro per malattia fino al 17.05.17; dal 6.11.17 al 19.07.18, è stato assente per sottoporsi a intervento chirurgico. Sottoposto a visita il 30.07.2018 dal medico aziendale, veniva giudicato non idoneo alla movimentazione delle merci e in difetto di posizioni organizzative alternative veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo. In data
3.12.2018 rifiutava la proposta di riassunzione con inquadramento inferiore al 50% orario come addetto alle pulizie mediante macchina lava pavimenti. Valutato idoneo al servizio con limitazioni, e persistendo il rifiuto dello stesso a diversi impieghi in data 19.2.2019 rientrava in servizio fino al successivo licenziamento in data 17.10.2019.
L'art. 5 del Regolamento Interno della , accettato dal lavoratore, prevede Controparte_1
espressamente quanto segue: "Come previsto dall'art. 7 dell'accordo sulla Cooperazione anzi richiamato (Cooperative /FITCGIL, FITCISL e UILTRASPORTI), salvo eventuale trattamento di miglior favore, durante il periodo di malattia, giustificata con idoneo certificato INPS, il lavoratore avrà diritto ad un trattamento economico pari a quello corrisposto dall'INPS alla Società
Cooperativa in ragione dell'evento morboso. Ne consegue che nulla sarà corrisposto nel periodo di carenza, spetterà al socio un'indennità pari al 50% della dal quarto al ventesimo giorno e Pt_2
pari al 66,6% dal ventunesimo al centottantesimo giorno. Parimenti, in caso di infortunio riconosciuto dall , spetteranno al socio esclusivamente le indennità riconosciute dall , CP_4 CP_6
senza alcuna integrazione da parte della ". CP_1
Pertanto la rivendicazione del ricorrente non è fondata.
Analogamente per le retribuzioni mensili rivendicate, queste non sono dovute in quanto risulta in atti che nel corso delle trattative pendenti in occasione dell'avvio del procedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (e in specie allorquando ancora lo stesso era stato giudicato non idoneo al servizio), il ricorrente ha rifiutato proposte di collocazione alternative compatibile con le sue ridotte capacità lavorative, pertanto ha perso il diritto alla retribuzione atteso per non aver reso alcuna prestazione lavorativa né messo la società nella possibilità di utilizzare in alcun modo detta prestazione;
tant'è che una volta giudicato dal medico aziendale idoneo al lavoro con limitazioni, questi è stato ripreso in servizio. Il ricorso pertanto va rigettato perché infondato.
3. Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese e onorari di causa liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 147/2022 in base al valore e alle fasi di causa.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 23.5.2019 ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidate in euro 2.695,00 oltre
IVA e CPA e rimborso spese generali (15%).
Potenza, 19 gennaio 2023.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla