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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/05/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1433/2024 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parte_1
Venezia – Mestre, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Eloba Spahaj, con domicilio presso il suo studio in Martellago (VE), via Tiziano n. 1, in forza di procura alle liti unita all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, corrente in Nogarole Rocca (VR), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Giorgio Sandrini e Gabriele Dalla Santa, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, San Marco n. 4909 in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1915/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata il 14 agosto 2024, rimesso in decisione all'udienza del 28 aprile 2025, ai sensi dell'art. 352 cpc.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In via preliminare, in riforma della sentenza n. 1915/2024 emessa dal Tribunale di Verona in data 13 agosto 2024, depositata in cancelleria il 18 agosto 2024, notificata in data 29 agosto 2024, accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona per le ragioni esposte in narrativa in favore del
Tribunale di Venezia e, per l'effetto, dichiarare caducato o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1195/2021. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio. In principalità, in riforma della sentenza n. 1915/2024 emessa dal
Tribunale di Verona in data 13 agosto 2024, depositata in cancelleria il 18 agosto
2024, notificata in data 29 agosto 2024, accertarsi e dichiararsi la fondatezza dell'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1195/2021 e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1195/2021 con rigetto dunque di ogni domanda ed eccezione proposta da Controparte_1
nel giudizio di primo grado e anche nel presente grado di giudizio. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello di Venezia accertasse e dichiarasse sussistente in capo alla società l'obbligo di restituzione dei bancali e, dunque, Parte_1
dichiarasse dovute le fatture azionate in via monitoria, in riforma della sentenza n.
1915/2024, condannarsi al pagamento a favore di Controparte_1
2 di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di CP_2
compenso per le prestazioni accessorie di restituzione bancali. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio con precisazione che il sottoscritto difensore si dichiara antistatario relativamente alle spese e ai compensi della sola causa di appello”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Nel merito, rigettarsi integralmente tutti i motivi di appello proposti da Parte_1
[... e, per l'effetto, confermarsi integralmente la appellata sentenza n. 1915/2024 resa dal Tribunale di Verona e, nel merito, confermarsi il decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale di Verona n. 1195/2021 del 13.4.2021 e condannarsi la società appellante a pagare alla società opposta Parte_1
la somma di euro 177.263,10.= o la somma che Controparte_3
risulterà di giustizia, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo. Respingersi, inoltre, la domanda subordinata dell'appellante in quanto totalmente infondata per i motivi esposti al punto d) della parte di diritto della propria comparsa di costituzione e risposta 18.11.2024. In ogni caso, spese e compensi del grado di appello, oltre al 15 % spese forfetarie, oltre ad IVA se dovuta, interamente rifuse all'appellata”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Verona n. 1915/2024, pubblicata in data 14 agosto 2024 e notificatale il successivo
29 agosto 2024, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta della medesima società al decreto n. 1195/2021 di data 10 aprile 2021 in forza del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 177.263,10.=, oltre interessi e spese, in favore di in forza delle fatture nn. Controparte_1
4011112325/2020, 4011112348/2020, 44011112412/2020, 4011112505/2020,
3 4011112538/2020, 4011112590/2020, quale saldo del corrispettivo dovuto per pallets non restituiti nell'ambito di un più ampio accordo di collaborazione tra la parti, cessato il 30 settembre 2020 ed avente ad oggetto il conferimento di incarichi di servizio in regime di subtrasporto, detratta la nota di accredito n.
4011112638/2020.
In particolare, nel giudizio di prime cure, l'opponente eccepiva Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona adito in via monitoria dall'ingiungente per essere competente il Tribunale Venezia, propria sede legale, dovendo in Venezia essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio, considerata la sua illiquidità, non risultando provata la predeterminazione del preteso corrispettivo, nonché non risultando provata alcuna conclusione di qualsivoglia accordo relativo alla restituzione dei pallets e loro eventuale pagamento. Nel merito, contestava la sussistenza del credito azionato da Pt_1 controparte riprendendo le argomentazioni già evidenziate, ovvero l'assenza di qualsivoglia accordo che prevedesse la restituzione dei bancali e ne disciplinasse la gestione da un punto di vista economico, oltre a mancare la prova circa la quantificazione del numero dei pallets, della loro natura e del relativo valore economico, neppure essendovi contezza che ne Controparte_1
fosse proprietaria. L'attrice opponente contestava anche la richiesta dell'ingiungente opposta relativa alla corresponsione degli interessi in forza del
D.Lgs. n. 231/2002, attesa l'inapplicabilità di detta disciplina alla fattispecie dedotta in giudizio, inerente ad addebiti per mancata restituzione dei bancali ed estranea all'ipotesi di prestazioni di servizi o consegna di merci. Infine, in Pt_1
via riconvenzionale subordinata, chiedeva che le fosse riconosciuto un equo compenso ove fosse stata riconosciuta obbligata alla restituzione dei pallets, secondo l'espressa previsione di cui all'art. 11 bis del D.Lgs. n. 286/2005.
A sua volta, si costituiva in giudizio, precisando che il rapporto CP_1
Part relativo ai servizi commissionati a era iniziato nel 2013 e che i relativi
4 accordi, prevedenti reciproche prestazioni di trasporto, si erano conclusi presso la
Part sede della committente, stabilendo che i bancali che avesse ritirato dalle consegne eseguite sarebbero stati restituiti alla convenuta opposta e che questa avrebbe dovuto restituire i bancali relativi alla merce consegnata per conto della opponente, di modo che, operata la compensazione sulla riconsegna, l'esubero dei pallets non restituiti a sarebbe stato pagato per l'importo di euro 7,00.= CP_1
ciascuno, costituendo le fatture azionate al monitorio il saldo periodico per differenza di quanto non restituito dall'opponente. A riprova di tanto, CP_1
affermava che detta gestione del rapporto perdurava fin dal 2013, tanto che erano state emesse plurime fatture regolarmente pagate per pallets non restituiti a partire dal giugno 2014, essendo detto accordo confermato anche dalla corrispondenza tra le parti, nonché avendo controparte riconosciuto il debito con pec del 20 ottobre
2020.
Dopo avere ricapitolato l'andamento dei rapporti di dare ed avere tra le parti e riconfermandosi creditrice per le fatture azionate al monitorio, la convenuta opposta contestava la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio e riaffermava l'esistenza degli accordi menzionati, costituenti il titolo del proprio credito ed essendo legittima l'applicazione degli interessi di mora secondo la disciplina del D.Lgs. n. 231/2002.
A seguito dell'assunzione delle prove orali offerte dalle parti, con la sentenza già menzionata il Tribunale di Verona, respinta l'eccezione di incompetenza, rigettava l'opposizione nel merito e condannava al pagamento delle spese Pt_1
di lite secondo soccombenza.
Nel dettaglio e quanto alla fondatezza della domanda di pagamento azionata al monitorio, il Tribunale evidenziava che le prove acquisite in giudizio dessero contezza dell'esistenza dell'allegato accordo relativo alla restituzione dei pallets e del relativo pagamento anche in riferimento al corrispettivo pattuito di euro 7,00.= ciascuno, essendo anche condiviso il conteggio dei bancali non restituiti, a seguito
5 di verifica dei reciproci rapporti di dare ed avere. Evidenziava, inoltre, il primo
Part Giudice che, nelle proprie difese successive all' atto di citazione, aveva affermato che l'accordo inerente al pagamento per euro 7,00.= per ciascun bancale non restituito, prima negato, era si sussistente ma solo nel periodo febbraio - ottobre 2016, quando ella aveva pagato le fatture emesse a detto titolo da tesi contraddittoria in ogni caso smentita dalla pec del 20 ottobre CP_1
2020, già citata, e non confermata dai testi offerti in argomento. Il Tribunale affermava sussistente la prova del numero dei pallets non restituiti e reputava corretta l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2002, trattandosi di credito capitale derivante da transazione commerciale.
Come accennato, avverso detta pronuncia ha proposto appello Parte_1
articolando un primo motivo di gravame in punto rigetto della sua eccezione di incompetenza, ed altri quattro motivi riguardanti il merito della decisione impugnata.
Con il primo motivo di appello ha lamentato che il Tribunale avrebbe Pt_1
scorrettamente rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, in ragione dell'affermata erronea affermazione secondo cui il credito azionato al monitorio dovesse essere considerato liquido, esigibile e determinato e, quindi, da adempiersi presso la sede della società creditrice, non essendovi alcuna prova in giudizio che tra le parti sarebbe stato concluso, fin dal 2013, un accordo di interscambio dei bancali con previsione del relativo corrispettivo, essendo peraltro scorretta la valutazione data dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni rilasciate dai testimoni in punto;
non avendo dimostrato, neppure a mezzo di prova testimoniale, CP_1
la quantificazione del proprio credito, rimanendo ignoto il numero dei bancali asseritamente da restituire e che il relativo prezzo fosse pattuito nell'ammontare indicato nelle fatture, così dovendosi affermare la competenza del Tribunale di
Venezia, corrispondente al domicilio della affermata debitrice.
6 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato, nel merito, che scorrettamente il Tribunale avrebbe ritenuto acclarata l'esistenza dell'accordo dedotto dall'ingiungente per la restituzione dei bancali, essendo erronea la valutazione delle prove assunte in giudizio. A detta dell'appellante, in difetto di esibizione del contratto scritto in questione, asseritamente risalente fin dal 2013, il
Tribunale avrebbe dovuto correttamente ritenere che la documentazione prodotta da controparte non fosse sufficiente ed idonea a dare dimostrazione dell'assunto, evincendosi semmai il contrario dalla più volte citata pec del 20 ottobre 2020,
Part avendo la stessa in detta comunicazione indicato il numero di bancali all'unico scopo di incentivare la conclusione di un accordo commerciale con e non dimostrando la stessa alcun accordo Controparte_4 CP_1
restitutorio risalente tra le parti in causa. Inoltre, secondo l'appellante, il primo
Giudice avrebbe omesso di dare rilevanza alla diversa pec del 4 settembre 2020, con cui la stessa dava per ammessa l'inesistenza del contratto tra le parti, CP_1
affermando la necessità di una sua formalizzazione, mai successivamente raggiunta;
avrebbe erroneamente attribuito rilievo probatorio, al fine di dare contezza dell'esistenza del contratto, alle pec del 12 aprile 2017 e del 20 marzo
2018 di provenienza della stessa comunicazioni subito contestate CP_1 dall'appellante anche prima dell'introduzione del giudizio;
avrebbe omesso di considerare la rilevanza della comunicazione mail di data 20 marzo 2018 con cui Part era chiesta l'espressa accettazione di del consuntivo dei bancali, a riprova che alcun accordo si era mai perfezionato in punto;
avrebbe erroneamente valutato le sue deduzioni per le quali un accordo di restituzione dei bancali era intervenuto solo tra gennaio e ottobre 2016, tanto che nessuna fattura era stata emessa o pagata successivamente e fino all'interruzione del rapporto. In argomento,
l'appellante ha anche evidenziato che il Tribunale avrebbe scorrettamente considerato probanti le dichiarazioni rese dai testimoni offerti dalla convenuta opposta e, in particolare, le dichiarazioni solo de relato ex parte dei testi Marco
7 e vista la loro chiara affermazione di non essere stati presenti Tes_1 Tes_2
al momento del raggiungimento dell'accordo tra le parti, dichiarazioni testimoniali, quindi, del tutto inutilizzabili e prive di ulteriori riscontri, non essendo vero quanto affermato dal Tribunale circa la non contestazione dell'esistenza di un accordo di reciproci servizi di trasporto, contestazione in realtà formalizzata con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc.
Con il terzo motivo di appello, ha censurato la pronuncia del Parte_1
Tribunale di Verona nella parte in cui ha ritenuto provata la quantificazione del credito azionato al monitorio in riferimento al numero di pallets non restituiti e al prezzo unitario applicato nelle fatture azionate al monitorio, affermando anche in questo caso che, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, nessuna prova in argomento sarebbe stata raggiunta. In particolare, l'impugnante ha lamentato che, non potendo valere quale prova del credito le fatture prodotte unitamente al ricorso monitorio, il Tribunale avrebbe determinato il numero di pallets da restituire sulla scorta delle liste di carico, buoni di accettazione HUB 23 ed elenco delle liste di carico prodotte da a detta del Giudice non CP_1
contestate, quando in realtà detta contestazione circa l'idoneità probatoria di detta documentazione era stata formalizza con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) cpc. Sotto altro profilo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe scorrettamente anche ritenuto raggiunta la prova del corrispettivo unitario Part asseritamente pattuito per ogni bancale non restituito, affermando che non avrebbe contestato gli importi delle fatture azionate al monitorio e non emergendo la prova del relativo accordo neppure dalle dichiarazioni rese dai testimoni, per quanto già in precedenza evidenziato.
Il quarto motivo di impugnazione ha censurato la decisione del Tribunale di reputare applicabili gli interessi di mora previsti per le transazioni commerciali, a norma del D.Lgs. n. 231/2002, sostenendosi che il difetto di stipulazione di un qualsivoglia contratto relativo ai reciproci servizi di trasporto, peraltro privo di
8 riscontro probatorio, avrebbe dovuto escludere l'applicazione della disciplina richiamata, per quanto già detto, al più fondandosi il credito di nel CP_1
semplice addebito per mancata consegna di pallets.
Con il quinto ed ultimo motivo di appello, ha lamentato che il Pt_1
Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza del rapporto commerciale e dell'accordo relativo alla riconsegna dei pallets, con relativo addebito di tariffa, avrebbe omesso di decidere sulla propria domanda riconvenzionale subordinata di ottenere compenso da determinarsi in via equitativa.
si è costituita nella presente sede di Controparte_1
gravame, contestando i motivi di impugnazione e chiedendo la conferma della sentenza gravata. Quanto all'affermata omessa pronuncia sulla domanda subordinata riconvenzionale di controparte, l'appellata ha evidenziato che l'accoglimento della proprie domande di pagamento avrebbe comportato l'assorbimento della pretesa di sussistendo il preciso accordo di Pt_1
pagamento dei bancali non restituiti e nessuna previsione di compenso per la restituzione dei medesimi, essendo regolato il rapporto secondo il principio della compensazione.
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9 15254/2020). In altri termini, ove si alleghi a fondamento della domanda, anche azionata in via monitoria, la sussistenza di rapporto contrattuale in forza del quale la parte pretenda il pagamento del corrispettivo pattuito in ragione di criteri predeterminati secondo accordo, la competenza del Giudice dovrà essere individuata in ragione del fatto che il credito, seppure contestato nella sua esistenza e determinazione, deve considerarsi predeterminato, ovvero determinabile secondo calcolo matematico nel suo ammontare, da adempiersi presso la sede del creditore, a norma dell'art. 1182 comma 3 cc, con conseguente competenza del Giudice presso cui ha sede il creditore medesimo, quale luogo di esecuzione della prestazione dedotta in atti, a norma dell'art. 20 cpc (Cass. n.
4792/2021). Nel caso di specie, l'ingiungente ha allegato l'esistenza di un accordo negoziale intervenuto tra le parti avente ad oggetto il pagamento, secondo previsione predeterminata nell'accordo medesim, di corrispettivo per la mancata restituzione di pallets, per cui non può seriamente negarsi che il credito azionato sia determinato o determinabile nel suo ammontare in base alla prospettazione della creditrice e, quindi, da adempiersi presso la sua sede in Verona, non rilevando ai fini della delibazione sulla questione di competenza le difese di merito Part formulate da volte a negare l'esistenza dell'accordo e la quantificazione del credito come operata da controparte.
2 – Venendo al merito del gravame, il secondo motivo di impugnazione deve essere disatteso per sua infondatezza. In argomento, va necessariamente premesso che dell'accordo dedotto in giudizio può essere data prova libera per testimoni e presunzioni, non prevedendosi la forma scritta ad substantiam o ad probationem per tale tipologia di negozio giuridico, ovvero per la prova di un rapporto continuativo di servizio di reciproci trasporti pattuizione di pagamento dei pallets non restituiti eccedenti le reciproche compensazioni, secondo compenso predeterminato. Detta necessaria premessa evidenzia l'infondatezza del motivo di doglianza sollevato dall'appellante nella parte in cui si afferma che il primo
10 Giudice avrebbe scorrettamente affermato la sussistenza di detto rapporto contrattuale pur in assenza della produzione delle relative pattuizioni scritte, posto che il Tribunale si è formato nel proprio convincimento circa l'esistenza dell'accordo sulla scorta degli elementi di prova ulteriori forniti in giudizio. In particolare, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il primo Giudice ha correttamente valorizzato la pec di data 20 ottobre 2020 inviata da a Pt_1
in cui la prima, in riferimento alla situazione della gestione a rotazione dei CP_1
bancali, esprimendo il suo punto di vista e pur affermando non esservi accordo
“procedurale” su detta gestione, dichiara espressamente di essere a debito per i pallets per un numero di 11.258 unità e ciò indipendentemente dal fatto che detto riconoscimento di debito fosse o meno funzionale allo scopo di incentivare la conclusione di un accordo commerciale con a cui pure la Controparte_4
pec era inviata per conoscenza. Ciò che rileva è che il riconoscimento di debito verso per la restituzione del numero di bancali indicato è del tutto CP_1 compatibile con l'asserzione dell'ingiungente secondo cui sussisteva l'accordo di restituzione. Peraltro, dette considerazioni non possono essere smentite dalla pec del 4 settembre 2020, asseritamente non valorizzata dal Tribunale. Al contrario, in detta comunicazione rivolta a l'odierna appellata affermava la piena Pt_1 disponibilità di “proseguire nella collaborazione” da formalizzarsi con la sottoscrizione tra le parti del contratto di appalto di servizi, ove è evidente che quanto dichiarato da per nulla ammette l'inesistenza del contratto tra le CP_1
parti, affermandosi che il rapporto già in essere da tempo richiedesse formalizzazione per iscritto, anche in riferimento alla questione degli estratti conto pallets. Neppure ha valore dirimente la pec del 20 marzo 2018 con cui era chiesta
Part l'espressa accettazione di del consuntivo dei bancali inviato in allegato, riguardando detta comunicazione, non la richiesta di accettazione di un regolamento contrattuale non ancora in essere, ma la conferma circa l'invio periodico degli estratti conto pallets, quale espressione dell'esecuzione degli
11 accordi negoziali in punto già da tempo in vigore. Sull'esistenza del rapporto di collaborazione commerciale in essere tra le parti hanno, poi, deposto i testimoni e In particolare, il primo dei due testimoni, assunto alle Tes_3 Tes_2
dipendenze di fin dal 2006, ha chiaramente affermato che il rapporto CP_1
secondo cui periodicamente ed a cadenza mensile venivano conteggiati i bancali ponendoli in conto dell'una o dell'altra parte, perdurava dal 2015 – 2016 fino al
2020, fino a quando cioè il rapporto commerciale di collaborazione si è interrotto secondo il corrispettivo a bancale che poteva variare tra i 6,95.= e i 7,00.= euro.
Dello stesso tenore è la deposizione del teste assunto alle dipendenze Tes_2
di nel 2017. In sostanza, i testimoni ha affermato che, indipendentemente CP_1
da un accordo scritto ed indipendentemente dal fatto di non avere assistito alla conclusione degli accordi tra le parti, presi a livello dirigenziale, di fatto il rapporto si è svolto nel tempo nel modo indicato, tanto che in sede di opposizione a decreto
Part ad a seguito delle difese spese in argomento da secondo cui avrebbe CP_1
regolarmente pagato le fatture emesse in precedenza a quelle azionate al monitorio, prevalentemente nel corso del 2016, l'opponente non ha contestato il pagamento, ma affermando che ciò sarebbe intervenuto solo per accordo “provvisorio” limitato al perido gennaio - ottobre 2016, accordo di cui hanno riferito i testi di parte opponente e solo per averlo appreso dal legale Testimone_4 Testimone_5
Part rappresentante di deposizione del relato actoris, quindi, non utilizzabile.
Detti elementi di prova convergenti confortano la convinzione che tra le parti vi fosse un rapporto contrattale di durata perfezionatosi per fatti concludenti e cessato pacificamente nel 2020, in forza del quale, a seguito delle reciproche prestazioni di trasporto e dei conteggi dei pallets da restituire, la parte a debito dovesse pagare il corrispettivo per i bancali non restituiti pari ad euro 7,00.= a pallets. Il fatto poi che le fatture azionate al monitorio indichino un importo unitario inferiore, non è circostanza che possa escludere la conclusione dell'accordo finora considerato, anche quanto al corrispettivo unitario indicato, semplicemente potendosi solo
12 affermare che abbia rinunciato nel caso al pagamento dell'importo CP_1
maggiore. Quanto sinora motivato esclude la fondatezza del terzo motivo di appello relativo all'affermata mancanza di prova dell'accordo sul corrispettivo Part unitario per i pallets trattenuti da
3 – E', invece, parzialmente fondato il terzo motivo di appello nella parte in cui è affermato che in giudizio non avrebbe dato prova della quantificazione CP_1
del credito azionato con il ricorso monitorio per l'importo complessivo di euro
177.263,10.=, ovvero pari a 6,30.= euro per n. 28.137 pallets trattenuti da
[...]
Il Tribunale, nel ritenere accertato il credito come quantificato al Parte_1
monitorio, ha affermato che in tal senso la convenuta opposta avrebbe prodotto in giudizio, unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, l'elenco dei
Part carichi e trasporti eseguiti da su incarico di e le bollette di UB23 di CP_1
movimentazione dei pallets relativi ai trasporti eseguiti da Da detta CP_1
documentazione si evince unicamente il numero dei carichi e trasporti eseguiti dall'odierna appellata su incarico dell'appellante ed il numero di pallets vuoti di movimentati presso UB23, polo logistico di appoggio di diversi operatori, CP_1
Part ma nulla che possa far ritenere provato il numero di bancali trattenuti da e non resi nel corso del rapporto commerciale con la controparte, tanto che, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, l'odierna appellante aveva prontamente ad ammissibilmente contestato, nella propria memoria ex art.183 comma 6 n. 3) cpc, che detta documentazione potesse dare contezza della quantificazione del credito azionato al monitorio. Peraltro, nello stesso atto di citazione in opposizione a
Part decreto ingiuntivo, aveva contestato la prova della quantificazione del credito anche in riferimento al numero dei bancali asseritamente trattenuti. Deve concludersi che erroneamente il Tribunale di Verona ha ritenuto comprovato il numero di bancali trattenuti e, quindi, la quantificazione del credito fatto valere in via ingiuntiva in ragione del principio di non contestazione, in realtà richiamato scorrettamente. In ogni caso, in giudizio non manca la prova che un certo numero
13 di pallets, oggetto della domanda monitoria sia stato trattenuto dall'odierna appellata, con conseguente relativo credito di Ci si riferisce al già CP_1 richiamato documento inviato da all'appellata in data 20 ottobre 2020, Parte_1
ovvero nel medesimo torno di tempo in cui il rapporto tra le parti si è interrotto, in cui la prima, in riferimento alla situazione della gestione a rotazione dei bancali, si
è dichiarata espressamente essere a debito per i pallets per un numero di 11.258 unità. La prova del credito azionato da può, dunque, reputarsi CP_1
raggiunta limitatamente a detto numero di bancali trattenuti, dovendosi quantificare il credito capitale riconoscibile in favore dell'appellata in euro
70.925,40.=.
4 – Per quanto finora motivato, deve reputarsi infondato il quarto motivo di gravame, relativo alla contestazione mossa da circa la possibilità di Pt_1
applicare gli interessi di mora secondo D.Lgs. n. 231/2002. In effetti, una volta ritenuto provato il rapporto commerciale esistente tra le parti, anche in riferimento ai patti relativi al pagamento del corrispettivo dei pallets trattenuti, deve ritenersi che il credito riconoscibile in favore di in materia di transazioni Parte_2
commerciali, nozione questa da considerarsi in termini ampi e ricomprendente qualsivoglia accordo tra imprese avente ad oggetto la consegna di beni o la prestazione di servizi (ex multis Cass. n. 1256/2025 e Cass. n. 5803/2019).
5 – Infine, va considerato il quinto motivo di doglianza esposto dall'appellante che correttamente lamenta che il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulla sua domanda riconvenzionale subordinata. Il D.Lgs. n. 286/2005, in tema di riassetto della disciplina dell'autotrasporto di merci per conto terzi, al proprio art. 11 bis comma 2, relativo agli imballaggi e alla unità di movimentazione, prevede che “qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato
14 effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita”. Sebbene, il Tribunale nulla abbia motivato in riferimento alla
Part domanda di deve rilevarsi che, nel caso di specie, difettano i presupposti per il riconoscimento del compenso invocato. In effetti, la disposizione normativa citata richiede vi sia stato un accordo tra committente e destinatario delle marce circa la restituzione della unità di movimentazione, accordo sul quale nulla è detto in atti. Inoltre, il compenso può essere preteso dal vettore ove abbia provveduto ad eseguire la prestazione accessoria della restituzione al committente, mentre nell'ipotesi che occupa, oggetto di giudizio è la mancata restituzione dei pallets, mentre nulla è allegato di specifico circa diverse prestazioni accessorie di Part restituzione eseguite da nel corso del rapporto e per le quali la stessa avrebbe maturato il credito preteso.
6 – In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto, riconoscendosi un minore credito vantato da nei confronti dell'appellante con CP_1 Pt_1
conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannandosi al pagamento dell'importo di euro 70.925,40.=, oltre interessi moratori ai Pt_1
sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Le spese di entrambi i gradi di giudizio debbono essere compensate per la frazione di un mezzo, vista la riduzione delle pretese di pagamento di condannandosi l'appellante, pur soccombente, al CP_1
pagamento della rimanente frazione da liquidarsi ai valori medi, secondo i parametri previsti dal D.M. 44/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, in parziale accogliento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Verona Parte_1
n. 1915/2024, pubblicata in data 14 agosto 2024, così provvede:
15 1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1195/2021 emesso in favore di
[...]
dal Tribunale di Verona in data 10 aprile 2021; Controparte_1
2. condanna a pagare in favore di il Parte_1 Controparte_1
minore importo di euro 70.925,40.=, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs.
n. 231/2002;
3. compensa per la quota di un mezzo le spese di entrambi i gradi di giudizio;
4. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1 [...]
la residua frazione delle spese di lite che si liquida, per Controparte_1
il primo grado di giudizio, in euro 7.051,50.= per compensi professionali, ed in euro 4.995,50.= per compensi professionali, per il presente grado di appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio di data 2 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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1 – L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata in prime cure da è stata correttamente respinta dal Tribunale, dovendosi così ritenere Pt_1
infondato il relativo motivo di gravame proposto dall'appellante. In argomento, deve evidenziarsi che la questione della competenza deve essere decisa in ragione del principio della prospettazione della domanda, esulando dalla questione in rito l'esame, sulla scorta delle contestazioni e difese mosse dalla parte nei cui confronti la domanda è proposta, della fondatezza nel merito della pretesa oggetto di giudizio (ex multis Cass. n. 11415/2007, Cass. n. 7182/2014 e Cass. n.