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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5908 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5282 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2025 e vertente
TRA
(C. F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EO IN (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57, giusta procura in atti.
Appellante
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_3
LE RO ), ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n.8, giusta procura in atti
Appellato
Nonché
, in persona amministratore p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dagli Avv. Alessandro Quadrani (C.F…
e Avv. Furio Quadrani, (C.F… ) C.F._5 C.F._6
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, P.zza Irnerio n.67, giusta procura in atti.
pag. 1 Appellato
Controparte_3
Appellato non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n.13693/2024 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 05.09.2024
e notificata in data 20.09.2024.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del giorno
08.10.2025 le parti non hanno depositato note di trattazione. Considerato il mancato deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, all'udienza del 15.10.2025.
Anche a tale udienza le parti non hanno depositato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV comma cpc va disposta pertanto la cancellazione della causa e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 15.10.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
pag. 2
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5282 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2025 e vertente
TRA
(C. F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EO IN (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57, giusta procura in atti.
Appellante
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_3
LE RO ), ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n.8, giusta procura in atti
Appellato
Nonché
, in persona amministratore p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dagli Avv. Alessandro Quadrani (C.F…
e Avv. Furio Quadrani, (C.F… ) C.F._5 C.F._6
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, P.zza Irnerio n.67, giusta procura in atti.
pag. 1 Appellato
Controparte_3
Appellato non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n.13693/2024 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 05.09.2024
e notificata in data 20.09.2024.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del giorno
08.10.2025 le parti non hanno depositato note di trattazione. Considerato il mancato deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, all'udienza del 15.10.2025.
Anche a tale udienza le parti non hanno depositato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV comma cpc va disposta pertanto la cancellazione della causa e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 15.10.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
pag. 2