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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/09/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
4793/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 4793/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Bertoncini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Fabbris ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_2
in data 15.09.1990 (matrimonio trascritto nei Registri dello stato Parte_1 civile del Comune di Ro (FE) al n. 12, Serie A, Parte II) alle seguenti condizioni:
- il signor si obbliga a versare alla signora , in Parte_2 Parte_1 un'unica soluzione, l'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) da corrispondersi in n. 2 rate, di cui la prima (pari ad € 30.000,00) entro e non oltre 15 gg dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio e la seconda (pari ad € 30.000,00) a distanza di 30 giorni dalla corresponsione della prima rata;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione, vita natural durante, dell'assegno divorzile da parte del signor Pt_2 nei confronti della signora ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e Pt_1 qualunque pretesa, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza
1 coniugale e comunque al vincolo matrimoniale nonché a qualsivoglia ulteriore ragione di credito reciproca;
- ordinare al Comune di Ro (attualmente Riva del Po) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali. Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 12-12-2024 avanti il Tribunale di Rovigo, e chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. Parte_1 Parte_2
e 473bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 15- 9-1990 a Ro (FE), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ro Per_ (FE) al n. 12, Parte II, Serie A, anno 1990, e dalla cui unione era nato il figlio l'11-8-1998, maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con la sentenza n. 67/2025, depositata il 19-2-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 19-2-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 23-9-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 67/2025, depositata il 19-2-2025 e passata in giudicato il 20-9-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4793/ 2024 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e (FE) in data 15-9-1990 (trascritto nel Parte_1 Controparte_1
2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ro (oggi Riva del Po) al n. 12, Parte II, Serie A, anno 1990);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, il 23 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 4793/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Bertoncini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Fabbris ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_2
in data 15.09.1990 (matrimonio trascritto nei Registri dello stato Parte_1 civile del Comune di Ro (FE) al n. 12, Serie A, Parte II) alle seguenti condizioni:
- il signor si obbliga a versare alla signora , in Parte_2 Parte_1 un'unica soluzione, l'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) da corrispondersi in n. 2 rate, di cui la prima (pari ad € 30.000,00) entro e non oltre 15 gg dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio e la seconda (pari ad € 30.000,00) a distanza di 30 giorni dalla corresponsione della prima rata;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione, vita natural durante, dell'assegno divorzile da parte del signor Pt_2 nei confronti della signora ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e Pt_1 qualunque pretesa, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza
1 coniugale e comunque al vincolo matrimoniale nonché a qualsivoglia ulteriore ragione di credito reciproca;
- ordinare al Comune di Ro (attualmente Riva del Po) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali. Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 12-12-2024 avanti il Tribunale di Rovigo, e chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. Parte_1 Parte_2
e 473bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 15- 9-1990 a Ro (FE), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ro Per_ (FE) al n. 12, Parte II, Serie A, anno 1990, e dalla cui unione era nato il figlio l'11-8-1998, maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con la sentenza n. 67/2025, depositata il 19-2-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 19-2-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 23-9-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 67/2025, depositata il 19-2-2025 e passata in giudicato il 20-9-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4793/ 2024 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e (FE) in data 15-9-1990 (trascritto nel Parte_1 Controparte_1
2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ro (oggi Riva del Po) al n. 12, Parte II, Serie A, anno 1990);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, il 23 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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