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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 2.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5446 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
n persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Santaniello presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Giuseppe Vigorito n. 6;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
1) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Carlone presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Salerno alla via Trento n. 82 b;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.10.2024 la Parte_1
esponeva che in data 7.10.2024 le veniva notificata
[...]
l'intimazione di pagamento n. 10020249012887905000 alla quale sono sottesi
- tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - tredici avvisi di addebito per omesso versamento di contributi per il periodo dal 2017 CP_1
al 2023 (segnatamente: 1) l'avviso di addebito n. 40020170007207042000,
asseritamente notificato il 7.1.2018 di importo pari ad € 8.581,32; 2) l'avviso di addebito n. 40020180000151759000, asseritamente notificato il 27.2.2018, di importo pari ad € 25.447,04; 3) l'avviso di addebito n.
40020180001159702000, asseritamente notificato il 16.6.2018, di importo pari ad € 52.163,72; 4) l'avviso di addebito n. 40020180005294053000,
asseritamente notificato l'11.10.2018, di importo pari ad € 59.921,06; 5)
l'avviso di addebito n. 40020180005722257000, asseritamente notificato il
30.10.2018, di importo pari ad € 11.352,75; 6) l'avviso di addebito n.
40020190000621691000, asseritamente notificato il 26.3.2019, di importo pari ad € 59.598,97; 7) l'avviso di addebito n. 40020190001495790000, asseritamente notificato il 13.6.2019, di importo pari ad € 21.775,59; 8) l'avviso di addebito n. 40020190004973990000, asseritamente notificato il 30.7.2019,
di importo pari ad € 21.542,03; 9) l'avviso di addebito n.
40020190005424842000, asseritamente notificato il 14.9.2019, di importo pari ad € 10.804,76; 10) l'avviso di addebito n. 40020190006158027000,
asseritamente notificato il 16.10.2019, di importo pari ad € 11.217,42; 11)
l'avviso di addebito n. 40020190010081011000, asseritamente notificato il
17.12.2019, di importo pari ad € 22.175,63; 12) l'avviso di addebito n.
40020220000202736000, asseritamente notificato il 18.3.2022, di importo pari ad € 68.011,08 e 13) l'avviso di addebito n. 40020230000988969000,
asseritamente notificato il 7.7.2023, di importo pari ad € 15.778,41).
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale originaria e successiva quantomeno con riferimento agli avvisi di addebito nn.
40020170007207042000, 40020180000151759000,
40020180001159702000, 40020180005294053000 e
40020180005722257000.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Ne chiedevano, quindi, il rigetto eccependo la piena sussistenza del credito in quanto gli avvisi di addebito sarebbero stati regolarmente notificati e dalla data della loro notifica a quella della notifica della intimazione di pagamento non sarebbe ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è Parte_1
infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Anzitutto va respinta l'eccezione delle parti resistenti di mancato rispetto dei termini di legge per la proposizione del ricorso in quanto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (7.10.2024) e la data di deposito del ricorso
(25.10.2024) sono decorsi soltanto 18 giorni. Quindi, risulta pienamente rispettato anche lo stesso termine più breve contemplato dall'art. 617 c.p.c. (20
giorni) per far valere vizi di tipo formale attinenti alla notifica. Lo stesso è a dirsi all'evidenza per il più ampio termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs n.
46\1999 che, ad ogni modo e ad abundantiam, - va sottolineato - non è
applicabile laddove sia dedotta, come nel caso de quo, la prescrizione successiva che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è
qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Il ricorso proposto dalla è stato, Parte_1
pertanto, tempestivo e può essere vagliato nel merito.
Al riguardo anzitutto emerge che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati il 7.1.2018, il 27.2.2018,
il 16.6.2018, l'11.10.2018, il 30.10.2018, il 26.3.2019, il 13.6.2019, il 30.7.2019,
il 14.9.2019, il 16.10.2019, il 17.12.2019, il 18.3.2022 e il 7.7.2023 all'indirizzo pec della ricorrente risultante dal registro INI-PEC così come Email_1
risulta dalle ricevute agli atti presenti nel fascicolo telematico dell' . CP_1
Sulla notifica di tali atti parte ricorrente eccepisce l'inesistenza di siffatte notifiche a mezzo pec in quanto notificate tramite un indirizzo pec non valido ossia non risultante in nessuno dei “Pubblici Elenchi” previsti (IPA, REGINDE
e INIPEC).
Sennonché, sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 26, comma 2, d.P.R.
n. 602/1973 il quale prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita,
con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario
risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli
obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Dunque, tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, (nel caso di specie tale circostanza non è contestata) ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente non imponendo, dunque, a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Di simile avviso è l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale, in tema di notificazioni provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi ha affermato che la notifica “non è
nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere
compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui
all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito
alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti
della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di
notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario,
cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” (Cass. SS.UU. civ.
15979/2022).
Questo Giudicante ritiene di dover aderire a tale orientamento, in quanto è
certamente difficile ritenere che la ricezione di un messaggio pec proveniente dal dominio "INPSComunica@postacert.inps.gov.it”, possa comportare - in un soggetto mediamente dotato - dubbi circa l'identificazione del mittente.
Chiarito ciò, occorre ora vagliare, infine, l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione originaria e successiva del credito con riferimento agli avvisi di addebito nn.
40020170007207042000 notificato il 7.1.2018, 40020180000151759000
notificato il 27.2.2018, 40020180001159702000 notificato il 16.6.2018,
40020180005294053000 notificato l'11.10.2018, e 40020180005722257000
notificato il 30.10.2018) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Tuttavia, entrambe le eccezioni di prescrizione sono infondate.
Relativamente all'eccezione di prescrizione originaria, nella specie, infatti, le parti resistenti hanno documentato di aver ritualmente notificato alla
[...]
gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di Parte_1
pagamento opposta e tali atti non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni (Cfr. produzioni presenti nel fascicolo telematico dell' ). CP_1 Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica degli avvisi di addebito, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99,
essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma anche sotto tale profilo, comunque, l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti avvisi di addebito siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi sopradescritti, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l'
[...]
documenta di aver notificato alla società ricorrente, Controparte_2
nel corso degli anni, validi atti interruttivi della prescrizione.
Segnatamente: l'intimazione di pagamento n. 10020229005042173000
notificata sempre a mezzo pec il 18.5.2022 valida ad interrompere la prescrizione per gli avvisi di addebito nn. 40020180000151759000 notificato il
27.2.2018, 40020180001159702000 notificato il 16.6.2018,
40020180005294053000 notificato l'11.10.2018, e 40020180005722257000
notificato il 30.10.2018 e l'intimazione di pagamento n. 1002023900104517600
notificata il 14.2.2023 valida ad interrompere la prescrizione per l'avviso di addebito n. 40020170007207042000 notificato il 7.1.2018. Sulla notifica a mezzo pec di tali atti interruttivi la società resistente eccepisce ancora una volta l'inesistenza della notifica di tali atti in quanto provenienti da indirizzo pec non valido ossia non risultante in nessuno dei “Pubblici Elenchi”.
Ebbene, vale anche qui quanto sopra sottolineato per la notifica degli avvisi di addebito.
Con riferimento poi specificatamente all'avviso di addebito n.
40020170007207042000 notificato il 7.1.2018 va sottolineata la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19.
Secondo tale normativa, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione. Ne consegue che per il predetto avviso di addebito n. 40020170007207042000
notificato il 7.1.2018 il termine di prescrizione è slittato di 311 giorni e dunque la prescrizione ancora non si è verificata.
Per gli altri avvisi di addebito dalla data della loro notifica a quella dell'atto interruttivo già non sono decorsi proprio 5 anni così come poi dalla data della notifica dell'atto interruttivo a quello dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite possono vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente. Per
la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (circa € 400.000,00 scaturente soltanto dall'importo degli avvisi di addebito di competenza di questo Giudicante). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'avvenuta notifica e del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5446 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso dalla in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., nei confronti dell' e dell' CP_1 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in Parte_1
favore dell e dell' delle spese di lite CP_1 Controparte_2
che liquida per ciascuno di essi in complessivi € 6.873,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge e per quanto concerne l' con attribuzione al Controparte_2
procuratore antistatario.
Salerno, 2.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 2.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5446 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
n persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Santaniello presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Giuseppe Vigorito n. 6;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
1) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Carlone presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Salerno alla via Trento n. 82 b;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.10.2024 la Parte_1
esponeva che in data 7.10.2024 le veniva notificata
[...]
l'intimazione di pagamento n. 10020249012887905000 alla quale sono sottesi
- tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - tredici avvisi di addebito per omesso versamento di contributi per il periodo dal 2017 CP_1
al 2023 (segnatamente: 1) l'avviso di addebito n. 40020170007207042000,
asseritamente notificato il 7.1.2018 di importo pari ad € 8.581,32; 2) l'avviso di addebito n. 40020180000151759000, asseritamente notificato il 27.2.2018, di importo pari ad € 25.447,04; 3) l'avviso di addebito n.
40020180001159702000, asseritamente notificato il 16.6.2018, di importo pari ad € 52.163,72; 4) l'avviso di addebito n. 40020180005294053000,
asseritamente notificato l'11.10.2018, di importo pari ad € 59.921,06; 5)
l'avviso di addebito n. 40020180005722257000, asseritamente notificato il
30.10.2018, di importo pari ad € 11.352,75; 6) l'avviso di addebito n.
40020190000621691000, asseritamente notificato il 26.3.2019, di importo pari ad € 59.598,97; 7) l'avviso di addebito n. 40020190001495790000, asseritamente notificato il 13.6.2019, di importo pari ad € 21.775,59; 8) l'avviso di addebito n. 40020190004973990000, asseritamente notificato il 30.7.2019,
di importo pari ad € 21.542,03; 9) l'avviso di addebito n.
40020190005424842000, asseritamente notificato il 14.9.2019, di importo pari ad € 10.804,76; 10) l'avviso di addebito n. 40020190006158027000,
asseritamente notificato il 16.10.2019, di importo pari ad € 11.217,42; 11)
l'avviso di addebito n. 40020190010081011000, asseritamente notificato il
17.12.2019, di importo pari ad € 22.175,63; 12) l'avviso di addebito n.
40020220000202736000, asseritamente notificato il 18.3.2022, di importo pari ad € 68.011,08 e 13) l'avviso di addebito n. 40020230000988969000,
asseritamente notificato il 7.7.2023, di importo pari ad € 15.778,41).
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale originaria e successiva quantomeno con riferimento agli avvisi di addebito nn.
40020170007207042000, 40020180000151759000,
40020180001159702000, 40020180005294053000 e
40020180005722257000.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Ne chiedevano, quindi, il rigetto eccependo la piena sussistenza del credito in quanto gli avvisi di addebito sarebbero stati regolarmente notificati e dalla data della loro notifica a quella della notifica della intimazione di pagamento non sarebbe ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è Parte_1
infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Anzitutto va respinta l'eccezione delle parti resistenti di mancato rispetto dei termini di legge per la proposizione del ricorso in quanto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (7.10.2024) e la data di deposito del ricorso
(25.10.2024) sono decorsi soltanto 18 giorni. Quindi, risulta pienamente rispettato anche lo stesso termine più breve contemplato dall'art. 617 c.p.c. (20
giorni) per far valere vizi di tipo formale attinenti alla notifica. Lo stesso è a dirsi all'evidenza per il più ampio termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs n.
46\1999 che, ad ogni modo e ad abundantiam, - va sottolineato - non è
applicabile laddove sia dedotta, come nel caso de quo, la prescrizione successiva che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è
qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Il ricorso proposto dalla è stato, Parte_1
pertanto, tempestivo e può essere vagliato nel merito.
Al riguardo anzitutto emerge che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati il 7.1.2018, il 27.2.2018,
il 16.6.2018, l'11.10.2018, il 30.10.2018, il 26.3.2019, il 13.6.2019, il 30.7.2019,
il 14.9.2019, il 16.10.2019, il 17.12.2019, il 18.3.2022 e il 7.7.2023 all'indirizzo pec della ricorrente risultante dal registro INI-PEC così come Email_1
risulta dalle ricevute agli atti presenti nel fascicolo telematico dell' . CP_1
Sulla notifica di tali atti parte ricorrente eccepisce l'inesistenza di siffatte notifiche a mezzo pec in quanto notificate tramite un indirizzo pec non valido ossia non risultante in nessuno dei “Pubblici Elenchi” previsti (IPA, REGINDE
e INIPEC).
Sennonché, sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 26, comma 2, d.P.R.
n. 602/1973 il quale prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita,
con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario
risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli
obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Dunque, tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, (nel caso di specie tale circostanza non è contestata) ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente non imponendo, dunque, a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Di simile avviso è l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale, in tema di notificazioni provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi ha affermato che la notifica “non è
nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere
compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui
all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito
alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti
della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di
notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario,
cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” (Cass. SS.UU. civ.
15979/2022).
Questo Giudicante ritiene di dover aderire a tale orientamento, in quanto è
certamente difficile ritenere che la ricezione di un messaggio pec proveniente dal dominio "INPSComunica@postacert.inps.gov.it”, possa comportare - in un soggetto mediamente dotato - dubbi circa l'identificazione del mittente.
Chiarito ciò, occorre ora vagliare, infine, l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione originaria e successiva del credito con riferimento agli avvisi di addebito nn.
40020170007207042000 notificato il 7.1.2018, 40020180000151759000
notificato il 27.2.2018, 40020180001159702000 notificato il 16.6.2018,
40020180005294053000 notificato l'11.10.2018, e 40020180005722257000
notificato il 30.10.2018) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Tuttavia, entrambe le eccezioni di prescrizione sono infondate.
Relativamente all'eccezione di prescrizione originaria, nella specie, infatti, le parti resistenti hanno documentato di aver ritualmente notificato alla
[...]
gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di Parte_1
pagamento opposta e tali atti non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni (Cfr. produzioni presenti nel fascicolo telematico dell' ). CP_1 Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica degli avvisi di addebito, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99,
essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma anche sotto tale profilo, comunque, l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti avvisi di addebito siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi sopradescritti, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l'
[...]
documenta di aver notificato alla società ricorrente, Controparte_2
nel corso degli anni, validi atti interruttivi della prescrizione.
Segnatamente: l'intimazione di pagamento n. 10020229005042173000
notificata sempre a mezzo pec il 18.5.2022 valida ad interrompere la prescrizione per gli avvisi di addebito nn. 40020180000151759000 notificato il
27.2.2018, 40020180001159702000 notificato il 16.6.2018,
40020180005294053000 notificato l'11.10.2018, e 40020180005722257000
notificato il 30.10.2018 e l'intimazione di pagamento n. 1002023900104517600
notificata il 14.2.2023 valida ad interrompere la prescrizione per l'avviso di addebito n. 40020170007207042000 notificato il 7.1.2018. Sulla notifica a mezzo pec di tali atti interruttivi la società resistente eccepisce ancora una volta l'inesistenza della notifica di tali atti in quanto provenienti da indirizzo pec non valido ossia non risultante in nessuno dei “Pubblici Elenchi”.
Ebbene, vale anche qui quanto sopra sottolineato per la notifica degli avvisi di addebito.
Con riferimento poi specificatamente all'avviso di addebito n.
40020170007207042000 notificato il 7.1.2018 va sottolineata la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19.
Secondo tale normativa, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione. Ne consegue che per il predetto avviso di addebito n. 40020170007207042000
notificato il 7.1.2018 il termine di prescrizione è slittato di 311 giorni e dunque la prescrizione ancora non si è verificata.
Per gli altri avvisi di addebito dalla data della loro notifica a quella dell'atto interruttivo già non sono decorsi proprio 5 anni così come poi dalla data della notifica dell'atto interruttivo a quello dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite possono vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente. Per
la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (circa € 400.000,00 scaturente soltanto dall'importo degli avvisi di addebito di competenza di questo Giudicante). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'avvenuta notifica e del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5446 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso dalla in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., nei confronti dell' e dell' CP_1 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in Parte_1
favore dell e dell' delle spese di lite CP_1 Controparte_2
che liquida per ciascuno di essi in complessivi € 6.873,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge e per quanto concerne l' con attribuzione al Controparte_2
procuratore antistatario.
Salerno, 2.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro