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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 07/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore TODISCO FRANCESCO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11532/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Eredi Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi 31 80142 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF502I103504-2024 Nominativo_1 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21764/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente EREDI Ricorrente_1 SAS di Rappresentante_1 e C si è costituita in giudizio il 17/6/25.
La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 9/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui in epigrafe eccependone il difetto di motivazione relativamente al criterio di quantificazione del valore delle rimanenze.
L'Agenzia delle Entrate evidenzia la tardività della costituzione del ricorrete e la conseguente inammissibilità del ricorso;
nel merito, insiste nella pretesa.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, l'art. 22 D.L.vo 546/92 dispone che “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato”.
Nel caso di specie la ricorrente ha notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate in data 14/5/25 ma si è costituita in giudizio solo il 17/6/25 e, quindi, oltre il citato termine di trenta giorni prescritto a pena di inammissibilità.
La pronuncia di mero rito costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
LI RI AR OR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore TODISCO FRANCESCO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11532/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Eredi Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi 31 80142 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF502I103504-2024 Nominativo_1 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21764/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente EREDI Ricorrente_1 SAS di Rappresentante_1 e C si è costituita in giudizio il 17/6/25.
La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 9/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui in epigrafe eccependone il difetto di motivazione relativamente al criterio di quantificazione del valore delle rimanenze.
L'Agenzia delle Entrate evidenzia la tardività della costituzione del ricorrete e la conseguente inammissibilità del ricorso;
nel merito, insiste nella pretesa.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, l'art. 22 D.L.vo 546/92 dispone che “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato”.
Nel caso di specie la ricorrente ha notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate in data 14/5/25 ma si è costituita in giudizio solo il 17/6/25 e, quindi, oltre il citato termine di trenta giorni prescritto a pena di inammissibilità.
La pronuncia di mero rito costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
LI RI AR OR