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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 240/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO Il Giudice, Marzia Di Bari, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo;
esaminate le integrazioni;
ritenuto che
all'esito del controllo cui il giudice è tenuto nella fase monitoria (Cass., Sez. Un., n. 9479/2923), risulta rispettato il foro del consumatore (v. certificato di residenza prodotto ex art. 640 c.p.c.); rilevato, poi, che risulta l'applicazione in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, di somme di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, avuto particolare riguardo agli interessi di mora applicati sulla base della allegazione con tasso annuo del 18% ossia in misura superiore al tasso di mora per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali ex art. 1284 c.c. (per la congruità di tale parametro, v. Cass., n. 14410 del 23/05/2024, in motivazione); ritenuto che non risultano applicate alla fattispecie ulteriori clausole tali da determinare lo squilibrio giuridico e normativo che assume rilievo ai fini della tutela del consumatore (Cass., n. 36740/2021); ritenuto, dunque, che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile limitatamente all'importo di euro 14.293,14, in relazione alla somma azionata a titolo di restituzione del capitale (v. estratto allegato al ricorso), con esclusione di quanto richiesto a titolo di interessi di mora;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. limitatamente a tale importo;
ritenuto opportuno procedere agli avvertimenti in conformità dell'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato
INGIUNGE A
(C.F. ) CP_1 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 14.293,14;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 a titolo di compenso professionale e in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che:
-ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, dell'ordinanza ex art. 640 c.p.c., dei chiarimenti depositati e del presente decreto e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo;
-sussistendo i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
-in difetto di opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e definitivo e la persona ingiunta consumatore decadrà dalla possibilità di contestare la vessatorietà delle clausole indicate in motivazione 19 marzo 2025 Il Giudice Marzia Di Bari
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO Il Giudice, Marzia Di Bari, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo;
esaminate le integrazioni;
ritenuto che
all'esito del controllo cui il giudice è tenuto nella fase monitoria (Cass., Sez. Un., n. 9479/2923), risulta rispettato il foro del consumatore (v. certificato di residenza prodotto ex art. 640 c.p.c.); rilevato, poi, che risulta l'applicazione in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, di somme di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, avuto particolare riguardo agli interessi di mora applicati sulla base della allegazione con tasso annuo del 18% ossia in misura superiore al tasso di mora per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali ex art. 1284 c.c. (per la congruità di tale parametro, v. Cass., n. 14410 del 23/05/2024, in motivazione); ritenuto che non risultano applicate alla fattispecie ulteriori clausole tali da determinare lo squilibrio giuridico e normativo che assume rilievo ai fini della tutela del consumatore (Cass., n. 36740/2021); ritenuto, dunque, che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile limitatamente all'importo di euro 14.293,14, in relazione alla somma azionata a titolo di restituzione del capitale (v. estratto allegato al ricorso), con esclusione di quanto richiesto a titolo di interessi di mora;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. limitatamente a tale importo;
ritenuto opportuno procedere agli avvertimenti in conformità dell'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato
INGIUNGE A
(C.F. ) CP_1 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 14.293,14;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 a titolo di compenso professionale e in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che:
-ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, dell'ordinanza ex art. 640 c.p.c., dei chiarimenti depositati e del presente decreto e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo;
-sussistendo i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
-in difetto di opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e definitivo e la persona ingiunta consumatore decadrà dalla possibilità di contestare la vessatorietà delle clausole indicate in motivazione 19 marzo 2025 Il Giudice Marzia Di Bari