Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 10 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00718/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2021, proposto da
RO & IS s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale Omogeneo di Venezia non costituitosi in giudizio;
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti
Città Metropolitana di Venezia, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto e Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede della stessa, in Mestre – Venezia, via Forte Marghera 191
Comune di Chioggia, Terminal Fusina Venezia S.r.l. non costituitisi in giudizio;
Alilaguna s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Guzzardi e Marco Falcon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce 468/B;
Bluferries s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale n. 1040 del 25 maggio 2021 avente ad oggetto l'aggiudicazione della concessione dei servizi di trasporto pubblico locale di navigazione dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia (CIG 8003939369) in favore del raggruppamento Alilaguna s.p.a. (capogruppo) e Terminal Fusina Venezia s.r.l. (mandante), comunicata con nota della Città di Venezia del 28 maggio 2021, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali, se ed in quanto occorrer possa: (i) tutti i verbali con cui la Commissione ha provveduto alla valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria; (ii) gli Allegati alla Lettera di Invito e, in particolare, dell'Allegato 1 recante “Contenuti dell'offerta e criteri di valutazione”; (iii) del Bando di gara n. 32 del 2016 e l'annesso Disciplinare, nonché, per il risarcimento in forma specifica con domanda di subentro nel contratto eventualmente stipulato e, ove questo non fosse possibile, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi in ragione della illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di ogni opportuna indicazione e quantificazione nel corso del presente giudizio.
B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Alilaguna S.p.A. il 5/8/2021:
- del provvedimento del Dirigente n. PG/2021/31357 del 19 gennaio 2021 del Settore Gare contratti, centrale unica appalti ed economato nella Direzione Finanziaria del Comune di Venezia dott. Marzio Ceselin avente ad oggetto “GARA N. 32/2016: Avviso di ammissione ed esclusione ai sensi art. 29 comma 1 d.lgs. 50/2016" , nella parte in cui esso ammette alla gara l'ATI ricorrente principale RO & IS;
- della determinazione dirigenziale n. 1040 del 25 maggio 2021, nella parte in cui approvando i verbali di gara, ed in particolare il verbale n. 3, corrispondente alla seduta del 5 novembre 2020, essa conferma l'ammissione dell'ATI RO & IS in gara e quindi nella graduatoria, attribuendo ad essa punteggi non spettanti;
- di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale, anche non conosciuto, nel quale l'ATI ricorrente RO & IS sia stata o risulti ammessa a partecipare alla gara 32 del 2016 o presente nella graduatoria;
o, in subordine,
per l'annullamento parziale degli stessi atti, nella parte in cui assegnino all'ATI RO & IS punteggi non dovuti;
e per l'effetto
escludendosi l'ATI ricorrente RO & IS s.p.a. dalla predetta gara
o, in subordine,
rideterminando il punteggio ad essa attribuito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Città Metropolitana di Venezia e di Alilaguna s.p.a. e di Bluferries s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che l’esame delle complesse questioni sollevate con il ricorso introduttivo e con il ricorso incidentale non appare compatibile con il carattere di sommarietà che caratterizza la fase cautelare, e deve essere svolto nella fase di merito;
- che la Città metropolitana di Venezia nella memoria depositata in giudizio il 3 settembre 2021, rileva che “i tempi per la stipula del contratto, anche alla luce della complessa attività necessaria per pervenirvi, sono affatto compatibili con la delibazione di merito del ricorso” (cfr. pag. 18);
- che è pertanto opportuno pervenire all’esame del merito del ricorso re adhuc integra disponendo il divieto di sottoscrizione del contratto, tenuto conto che nelle more il servizio continua ad essere svolto dall’odierna controinteressata, e pertanto non sono ravvisabili pregiudizi agli interessi pubblici coinvolti;
- che entro questi limiti sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, dispone che nelle more della definizione del giudizio non venga sottoscritto il contratto.
Fissa, per l’esame del merito del ricorso, l’udienza del 1 dicembre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO