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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1383/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2282/2019 depositato il 01/04/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 N.q. Di Ex Socio Della Società_1 Srl-Estinta - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Trav.belvedere Di Scala Greca N.28 96100 Siracusa SR
Resistente_2 CF_1 CF_Resistente_2 -
elettivamente domiciliato presso Trav.belvedere Di Scala Greca N.28 96100 Siracusa SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3413/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 31/08/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130005174018 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla società contribuente Società_1 S.r.l. in Liquidazione, avverso la cartella di pagamento n. 29820130005174018, notificata il 15 aprile 2013, con la quale l'Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2009, aveva disconosciuto un minor credito IVA quantificato in €
12.089,00.
Dagli atti emerge che la società aveva presentato dichiarazione IVA per l'anno 2009 indicando un credito comprensivo di eccedenza proveniente dall'anno precedente.
Successivamente veniva presentata dichiarazione integrativa, concernente la rideterminazione del credito in relazione al conferimento nella società ricorrente della ditta
Società_2individuale “ ”, intervenuto con atto pubblico formato in data 11 maggio 2009 dal Notaio Nominativo_2 di Siracusa.
L'Ufficio, ritenendo che il credito IVA maturato nell'anno precedente fosse stato utilizzato in duplicazione sia dalla ditta individuale conferente sia dalla società conferitaria, procedeva a liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 54-bis D.P.R. 633/1972, iscrivendo a ruolo il predetto minor credito.
Con sentenza n. 3413/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso, ritenendo che la fattispecie non fosse riconducibile ad un mero controllo formale o aritmetico, ma implicasse valutazioni sostanziali sulla spettanza e sulla corretta imputazione soggettiva del credito IVA.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, deducendo violazione degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R.
633/1972 e sostenendo che il minor credito emergerebbe automaticamente dai dati dichiarativi e dalle compensazioni operate, trattandosi di mera rettifica cartolare.
La parte appellata non si costituiva nel presente grado.
All'udienza pubblica del 27 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
La questione centrale attiene alla corretta delimitazione dell'ambito applicativo del controllo automatizzato disciplinato dagli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R.
633/1972.
Tale procedimento consente all'Amministrazione finanziaria un riscontro meramente formale dei dati dichiarativi, finalizzato alla correzione di errori materiali o aritmetici, al controllo dei versamenti e alla eliminazione di crediti che non trovino riscontro nei dati esposti in dichiarazione.
Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il controllo automatizzato non può estendersi a valutazioni giuridiche o sostanziali sulla spettanza del credito, né può trasformarsi in un'attività accertativa in senso proprio (Cass., sez. V, 14 giugno 2023, n.
16853; Cass., sez. V, 9 gennaio 2024, n. 680).
È stato inoltre ribadito che l'iscrizione a ruolo mediante liquidazione automatica è legittima solo quando l'indebita compensazione emerga ictu oculi dalla mera lettura della dichiarazione, senza necessità di attività istruttoria o di ricostruzioni complesse (Cass., sez. V, 20 luglio 2023, n. 21629).
Nel caso di specie, per giungere alla determinazione del minor credito IVA per €
12.089,00, l'Ufficio ha dovuto:
• esaminare la dichiarazione della ditta individuale conferente;
• esaminare la dichiarazione della società conferitaria;
• verificare le compensazioni operate mediante modelli F24;
• ricostruire gli effetti del conferimento d'azienda intervenuto con atto pubblico dell'11 maggio 2009;
• ritenere sussistente una duplicazione nell'utilizzo del medesimo credito IVA maturato nell'anno precedente.
Tale attività implica una valutazione sostanziale circa la titolarità del credito e la legittimità della sua utilizzazione, non riconducibile ad un mero controllo aritmetico o formale emergente dai soli dati dichiarativi della società appellata.
Ne consegue che l'utilizzo del procedimento di liquidazione automatizzata risulta eccedente rispetto ai limiti normativamente previsti.
Deve altresì precisarsi che, anche a voler ritenere in ipotesi sussistente il minor credito prospettato dall'appellante, ciò non varrebbe a sanare il vizio procedimentale.
Il rispetto della corretta forma del procedimento costituisce presidio essenziale del diritto di difesa del contribuente. Quando la pretesa fiscale presuppone un giudizio sulla spettanza del credito o sulla sua imputazione soggettiva, l'Amministrazione è tenuta ad adottare un ordinario avviso di accertamento adeguatamente motivato, non potendo ricorrere alla mera iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato. La distinzione tra liquidazione automatizzata e accertamento attiene alla diversa natura del potere esercitato e alle correlate garanzie partecipative;
l'eventuale fondatezza sostanziale della pretesa non legittima l'utilizzo di uno strumento procedimentale non conforme al modello legale.
La sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi e, quindi, deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di
Siracusa, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese di giudizio stante la mancata costituzione dell'appellato.
Così deciso in Siracusa, il 27 gennaio 2025.
Il presidente est.
ZI TO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2282/2019 depositato il 01/04/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 N.q. Di Ex Socio Della Società_1 Srl-Estinta - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Trav.belvedere Di Scala Greca N.28 96100 Siracusa SR
Resistente_2 CF_1 CF_Resistente_2 -
elettivamente domiciliato presso Trav.belvedere Di Scala Greca N.28 96100 Siracusa SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3413/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 31/08/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130005174018 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla società contribuente Società_1 S.r.l. in Liquidazione, avverso la cartella di pagamento n. 29820130005174018, notificata il 15 aprile 2013, con la quale l'Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2009, aveva disconosciuto un minor credito IVA quantificato in €
12.089,00.
Dagli atti emerge che la società aveva presentato dichiarazione IVA per l'anno 2009 indicando un credito comprensivo di eccedenza proveniente dall'anno precedente.
Successivamente veniva presentata dichiarazione integrativa, concernente la rideterminazione del credito in relazione al conferimento nella società ricorrente della ditta
Società_2individuale “ ”, intervenuto con atto pubblico formato in data 11 maggio 2009 dal Notaio Nominativo_2 di Siracusa.
L'Ufficio, ritenendo che il credito IVA maturato nell'anno precedente fosse stato utilizzato in duplicazione sia dalla ditta individuale conferente sia dalla società conferitaria, procedeva a liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 54-bis D.P.R. 633/1972, iscrivendo a ruolo il predetto minor credito.
Con sentenza n. 3413/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso, ritenendo che la fattispecie non fosse riconducibile ad un mero controllo formale o aritmetico, ma implicasse valutazioni sostanziali sulla spettanza e sulla corretta imputazione soggettiva del credito IVA.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, deducendo violazione degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R.
633/1972 e sostenendo che il minor credito emergerebbe automaticamente dai dati dichiarativi e dalle compensazioni operate, trattandosi di mera rettifica cartolare.
La parte appellata non si costituiva nel presente grado.
All'udienza pubblica del 27 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
La questione centrale attiene alla corretta delimitazione dell'ambito applicativo del controllo automatizzato disciplinato dagli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R.
633/1972.
Tale procedimento consente all'Amministrazione finanziaria un riscontro meramente formale dei dati dichiarativi, finalizzato alla correzione di errori materiali o aritmetici, al controllo dei versamenti e alla eliminazione di crediti che non trovino riscontro nei dati esposti in dichiarazione.
Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il controllo automatizzato non può estendersi a valutazioni giuridiche o sostanziali sulla spettanza del credito, né può trasformarsi in un'attività accertativa in senso proprio (Cass., sez. V, 14 giugno 2023, n.
16853; Cass., sez. V, 9 gennaio 2024, n. 680).
È stato inoltre ribadito che l'iscrizione a ruolo mediante liquidazione automatica è legittima solo quando l'indebita compensazione emerga ictu oculi dalla mera lettura della dichiarazione, senza necessità di attività istruttoria o di ricostruzioni complesse (Cass., sez. V, 20 luglio 2023, n. 21629).
Nel caso di specie, per giungere alla determinazione del minor credito IVA per €
12.089,00, l'Ufficio ha dovuto:
• esaminare la dichiarazione della ditta individuale conferente;
• esaminare la dichiarazione della società conferitaria;
• verificare le compensazioni operate mediante modelli F24;
• ricostruire gli effetti del conferimento d'azienda intervenuto con atto pubblico dell'11 maggio 2009;
• ritenere sussistente una duplicazione nell'utilizzo del medesimo credito IVA maturato nell'anno precedente.
Tale attività implica una valutazione sostanziale circa la titolarità del credito e la legittimità della sua utilizzazione, non riconducibile ad un mero controllo aritmetico o formale emergente dai soli dati dichiarativi della società appellata.
Ne consegue che l'utilizzo del procedimento di liquidazione automatizzata risulta eccedente rispetto ai limiti normativamente previsti.
Deve altresì precisarsi che, anche a voler ritenere in ipotesi sussistente il minor credito prospettato dall'appellante, ciò non varrebbe a sanare il vizio procedimentale.
Il rispetto della corretta forma del procedimento costituisce presidio essenziale del diritto di difesa del contribuente. Quando la pretesa fiscale presuppone un giudizio sulla spettanza del credito o sulla sua imputazione soggettiva, l'Amministrazione è tenuta ad adottare un ordinario avviso di accertamento adeguatamente motivato, non potendo ricorrere alla mera iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato. La distinzione tra liquidazione automatizzata e accertamento attiene alla diversa natura del potere esercitato e alle correlate garanzie partecipative;
l'eventuale fondatezza sostanziale della pretesa non legittima l'utilizzo di uno strumento procedimentale non conforme al modello legale.
La sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi e, quindi, deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di
Siracusa, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese di giudizio stante la mancata costituzione dell'appellato.
Così deciso in Siracusa, il 27 gennaio 2025.
Il presidente est.
ZI TO