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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/12/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 465/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione il giorno 29/07/2025, con fascicolo rimesso al giudice o al collegio in data 20/11/2025
e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Amedeo Centrone Parte_1 attore E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Cecchi e Maurizio CP_1
Savioli
convenuta Oggetto: risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
******
Alla udienza cartolare del giorno 29/07/2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore Sig. conviene in giudizio la Sig.ra per sentir Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito: - nel merito: condannare la parte convenuta, per la causale di cui in narrativa, a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, extrapatrimoniale ed esistenziale subito la somma che sarà accertata e comunque ritenuta equa e di giustizia – oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio”. La convenuta Sig.ra in comparsa di costituzione e risposta, contestato tutto CP_1 quanto ex adverso argomentato e dedotto, così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Tivoli adito, in veste monocratica, in persona del Giudice designato, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa: in via principale: rigettare integralmente la domanda di parte attrice in quanto generica, inammissibile, infondata in fatto e in diritto e totalmente sfornita di prova;
in via riconvenzionale condannare parte attrice al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata nella misura ritenuta idonea e di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite.”. L'attore a sostegno della domanda deduceva di versare in precarie condizioni psicofisiche conseguenti al fallimento della intrapresa attività, alla separazione coniugale del 2006 e alla correlata sporadica frequentazione con le figlie, con le quali non ha più contatti dal 2012. Documentava di essere stato accusato dalla Sig.ra anche di un reato sessuale CP_1 in danno di una figlia minorenne, accusa che si era poi rivelata falsa, e rappresentava che il quadro psicopatologico si è aggravato dal 2017 a causa di un problema giudiziario. La convenuta deduceva che, pur volendo attribuire la responsabilità della sua condizione fisica e psicologica alla Sig.ra l'attore in ogni caso non è riuscito in alcun modo a provare il CP_1 nesso di causalità tra il comportamento attribuito alla ex coniuge, l'inesistenza di qualsivoglia rapporto con le figlie e la sua asserita condizione neuropsichiatrica: la causa del rapporto inesistente, o comunque lacerato con le figlie, non è correlabile al comportamento della madre. La convenuta chiedeva in via riconvenzionale liquidarsi i danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
In corso di causa il Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane, a scioglimento della riserva assunta in data 13/10/21, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3/10/22 ore 9.30. Dopo dei differimenti per sopravvenuti impedimenti della Dott.ssa Adriana Mazzacane, in data 21/04/2023 questo giudice diveniva assegnatario della causa, che infine il 29/07/2025 tratteneva in decisione sulle conclusioni delle parti.
La domanda attrice non appare suffragata da riscontri probatori, non soccorrendo a tal fine la copiosa –e contestata- documentazione versata in atti, e va pertanto rigettata. La domanda riconvenzionale della convenuta va rigettata, ritenuta la insussistenza della dedotta lite temeraria. Va osservato che il mero rigetto della domanda attrice non integra di per sé la responsabilità aggravata, non avendo quivi l'attore agito in giudizio con malafede o colpa grave. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda dell'attore Sig. Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta Sig.ra ; CP_1 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli, 28/12/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione il giorno 29/07/2025, con fascicolo rimesso al giudice o al collegio in data 20/11/2025
e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Amedeo Centrone Parte_1 attore E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Cecchi e Maurizio CP_1
Savioli
convenuta Oggetto: risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
******
Alla udienza cartolare del giorno 29/07/2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore Sig. conviene in giudizio la Sig.ra per sentir Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito: - nel merito: condannare la parte convenuta, per la causale di cui in narrativa, a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, extrapatrimoniale ed esistenziale subito la somma che sarà accertata e comunque ritenuta equa e di giustizia – oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio”. La convenuta Sig.ra in comparsa di costituzione e risposta, contestato tutto CP_1 quanto ex adverso argomentato e dedotto, così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Tivoli adito, in veste monocratica, in persona del Giudice designato, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa: in via principale: rigettare integralmente la domanda di parte attrice in quanto generica, inammissibile, infondata in fatto e in diritto e totalmente sfornita di prova;
in via riconvenzionale condannare parte attrice al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata nella misura ritenuta idonea e di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite.”. L'attore a sostegno della domanda deduceva di versare in precarie condizioni psicofisiche conseguenti al fallimento della intrapresa attività, alla separazione coniugale del 2006 e alla correlata sporadica frequentazione con le figlie, con le quali non ha più contatti dal 2012. Documentava di essere stato accusato dalla Sig.ra anche di un reato sessuale CP_1 in danno di una figlia minorenne, accusa che si era poi rivelata falsa, e rappresentava che il quadro psicopatologico si è aggravato dal 2017 a causa di un problema giudiziario. La convenuta deduceva che, pur volendo attribuire la responsabilità della sua condizione fisica e psicologica alla Sig.ra l'attore in ogni caso non è riuscito in alcun modo a provare il CP_1 nesso di causalità tra il comportamento attribuito alla ex coniuge, l'inesistenza di qualsivoglia rapporto con le figlie e la sua asserita condizione neuropsichiatrica: la causa del rapporto inesistente, o comunque lacerato con le figlie, non è correlabile al comportamento della madre. La convenuta chiedeva in via riconvenzionale liquidarsi i danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
In corso di causa il Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane, a scioglimento della riserva assunta in data 13/10/21, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3/10/22 ore 9.30. Dopo dei differimenti per sopravvenuti impedimenti della Dott.ssa Adriana Mazzacane, in data 21/04/2023 questo giudice diveniva assegnatario della causa, che infine il 29/07/2025 tratteneva in decisione sulle conclusioni delle parti.
La domanda attrice non appare suffragata da riscontri probatori, non soccorrendo a tal fine la copiosa –e contestata- documentazione versata in atti, e va pertanto rigettata. La domanda riconvenzionale della convenuta va rigettata, ritenuta la insussistenza della dedotta lite temeraria. Va osservato che il mero rigetto della domanda attrice non integra di per sé la responsabilità aggravata, non avendo quivi l'attore agito in giudizio con malafede o colpa grave. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda dell'attore Sig. Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta Sig.ra ; CP_1 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli, 28/12/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano