Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4051 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI 13° SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E
IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP Antonietta De Simone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rito Cartabia ex art. 281 undecies iscritta al n. r.g. 23483/23 promossa da:
nato a [...], il [...]; Parte 1
,nato a [...] 1'01.06.1959 Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Giabrone Gabriele come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
"in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura dello Controparte_1
Stato;
PARTE RESISTENTE
Contum.
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Con ricorso ex art. 281 cpcp i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti Persona 1 madre degli odierni ricorrenti, nata a [...] in data [...], da genitori entrambi italiani, Persona 2 e
; tale atto di nascita venne trascritto nel Registro delle Nascite. Persona 3 Narrano i ricorrenti che : non perse i suoi legami culturali con l'Italia in quanto lavorò nella sezione Italiana del "BBC World Service", insegnò lingua italiana al Politecnico di Central London e fu per molti anni esaminatrice di italiano. In data 09.07.1949, all'età di 28 anni, la Sig.ra Persona 1 contraeva matrimonio con il cittadino britannico nato a [...] in data [...]".Sig. Persona 4 Il Controparte_1 non si è costituito in giudizio, viene dichiarata la contumacia.
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»>".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Nel merito, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta anche che non era mai stata naturalizzata cittadina britannica.
che ha dichiaratoPer effetto della sentenza n° 87 del 1985 della Corte costituzionale l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n° 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero - il matrimonio di Parte_3 con un cittadino britannico non ha determinato, in difetto di una manifestazione di volontà in tal senso dell'interessata, la perdita dello jus civitatis in capo alla donna.
D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, con sentenza n° 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n° 1, della citata legge n° 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Afferma, infine, Cass., SSUU, Sentenza n° 4466 del 2009 che «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria».
Consegue ai principi sin qui ricordati che Persona 1 cittadina italiana per nascita, non ha mai legittimamente perduto tale status civitatis e l'ha trasmesso, jure sanguinis, ai propri figli.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono, infatti, inapplicabili, e non hanno più effetto, dal 1° gennaio 1948, sui rapporti su cui ancora incidono, qualora permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
"situazioni esaurite" (come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità) se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato, gli effetti prodotti da una norma, dichiarata incostituzionale, discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa della norma costituzionalmente illegittima, sempre che non vi sia stata una espressa rinuncia allo status da parte degli aventi diritto.
Pertanto, in accoglimento della domanda, si dichiarato gli attuali ricorrenti cittadini italiani;
per l'effetto si dispone l'adozione da parte del Controparte 1 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 702 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
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ordina al Controparte 1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di
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procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
compensa le spese di lite;
Così è deciso in Napoli, 24 aprile 2025
Il GO Dott.ssa A. De Simone