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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 05/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTAGATA Parte_1 C.F._1 lettiv Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SANTAGATA GAETANO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 26/07/2024 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendo 1) Dichiarare la nu acia delle ri di pagamento (rateizzazione) per somme indebitamente percepite su e Maternità n. Controparte_2
MAL319116 – indebito n. 98183 impugnato, con tutti i provvedimenti consequenziali per legge, per infondatezza ed illegittimità della stessa dichiarare che nulla è dovuto per la causali in esso descritte.
Allegava avere ricevuto dall richieste di pagamento (rateizzazione) per somme indebitamente CP_1 percepite su di Malattia e Maternità n. MAL319116 – indebito n. 98183 – Per un importo CP_2 totale di eur
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
1 L'atto dell ha mera natura di richiesta di pagamento;
non si vede quali atti prodromici CP_1
l'Ente dovesse indirizzare alla ricorrente per poi formalizzare la richiesta in questione.
Escluso che la prescrizione, nella materia, possa rilevarsi d'ufficio, la domanda va senz'altro rigettata anche a prescindere dagli atti che pure l invoca. CP_1
La formulazione dell'eccezione di prescrizione non può essere infatti implicita o sottintesa alle allegazioni del ricorrente ma deve sostanziarsi nella inequivoca volontà di volersi avvalere degli effetti estintivi del trascorrere del tempo.
Altro è dire che non vi sono atti prodromici (non richiesti per una semplice richiesta di pagamento;
diversamente se si trattasse, ad esempio, di una intimazione di pagamento), altro è dire che nel trascorrere del tempo l'assenza di atti prodromici o intermedi non abbia impedito la prescrizione della quale- si ribadisce- il debitore dichiari espressamente di volersi avvalere.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo il valore della causa.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda,
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in 1278,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Foggia, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 05/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTAGATA Parte_1 C.F._1 lettiv Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SANTAGATA GAETANO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 26/07/2024 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendo 1) Dichiarare la nu acia delle ri di pagamento (rateizzazione) per somme indebitamente percepite su e Maternità n. Controparte_2
MAL319116 – indebito n. 98183 impugnato, con tutti i provvedimenti consequenziali per legge, per infondatezza ed illegittimità della stessa dichiarare che nulla è dovuto per la causali in esso descritte.
Allegava avere ricevuto dall richieste di pagamento (rateizzazione) per somme indebitamente CP_1 percepite su di Malattia e Maternità n. MAL319116 – indebito n. 98183 – Per un importo CP_2 totale di eur
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
1 L'atto dell ha mera natura di richiesta di pagamento;
non si vede quali atti prodromici CP_1
l'Ente dovesse indirizzare alla ricorrente per poi formalizzare la richiesta in questione.
Escluso che la prescrizione, nella materia, possa rilevarsi d'ufficio, la domanda va senz'altro rigettata anche a prescindere dagli atti che pure l invoca. CP_1
La formulazione dell'eccezione di prescrizione non può essere infatti implicita o sottintesa alle allegazioni del ricorrente ma deve sostanziarsi nella inequivoca volontà di volersi avvalere degli effetti estintivi del trascorrere del tempo.
Altro è dire che non vi sono atti prodromici (non richiesti per una semplice richiesta di pagamento;
diversamente se si trattasse, ad esempio, di una intimazione di pagamento), altro è dire che nel trascorrere del tempo l'assenza di atti prodromici o intermedi non abbia impedito la prescrizione della quale- si ribadisce- il debitore dichiari espressamente di volersi avvalere.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo il valore della causa.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda,
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in 1278,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Foggia, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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