Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1579
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15 gennaio 1961
Art. 1. Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall' art. 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , e' sostituito dai seguenti:
"E' tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte.
I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti decorrono dalla data di ciascuna deliberazione".

Entrata in vigore il 15 gennaio 1961
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