L'ultimo comma dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall' art. 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , e' sostituito dai seguenti:
"E' tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte.
I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti decorrono dalla data di ciascuna deliberazione".