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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2599/2024 tra le parti:
RICORRENTE
c.f. con l'avv. SIBILLA SANTONI, presso il cui CP_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
, c.f. , con l'avv. SILVIA BURLI, presso il cui CP_2 C.F._2
Studio ha eletto domicilio
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente e Parte resistente congiuntamente: “1) autorizzare e CP_1 CP_2
a vivere separati portandosi il reciproco rispetto;
2)disporre l'affidamento del figlio minore in
[...] via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegnare la casa familiare sita in Prato Via del Cittadino n. 40 int. 9 (censita, al Catasto edilizio Urbano del Comune di Prato, quanto all'appartamento, in Foglio 64, Mappale 571, subalterno 36, categoria A/2, Classe
4, consistenza 5 vani, rendita catastale € 568,10, quanto al vano ad uso autorimessa, in Foglio 64,
Mappale 571, subalterno 64, categoria C/6, Classe 5, consistenza 14 metriquadrati, vani, rendita catastale 91,10) alla madre che vi abiterà unitamente al figlio;
4) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio salvi diversi e migliori accordi presi di volta in volta tra i genitori, un week end ogni 15 giorni dal venerdì sera al lunedì mattina nonché tutte le settimane a pranzo il martedì ed il giovedì ed a cena con pernotto il mercoledì; durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre e dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio e con l'altro dal 25 dicembre al 31 dicembre pomeriggio, le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 Marzo di ogni anno;
5) porre a carico del padre
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di euro 1000,00 (mille/00) con decorrenza dal mese di gennaio 2025, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6) porre a carico dei genitori, nella misura del
50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative
(ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del Conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima delle separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN,
2 spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); 7 il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata
o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
8 compensare le spese di lite”.
Pubblico ministero: “Visto del 06.05.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.12.2024, ritualmente notificato, a proposto CP_1
domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato in data [...], fuori dal matrimonio, dalla relazione Per_1
sentimentale con , nonché del di lui affidamento condiviso ad entrambi i CP_2 genitori.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che il ricorrente, a causa della difficoltà di rapporto con la convenuta, ha lasciato la casa familiare con il consenso di quest'ultima;
(2) che da allora ha vissuto prevalentemente con la madre e per un anno circa -fino Per_1
a maggio 2024- ha frequentato il padre, come da proposta della madre, a fine settimana alternati (dal venerdì sera al lunedì mattina) nonché tutte le settimane a pranzo il martedì ed il giovedì ed a cena con pernotto il mercoledì; (3) che dalla fine della scuola a giugno
2024, al 21 Agosto 2024, ha sempre voluto stare con il padre, ad eccezione di un Per_1 periodo a metà luglio quando è andato a trovare i nonni materni in Calabria;
(4) che dal 21
Agosto 2024 sta prevalentemente con la madre ed il ricorrente intende assecondare Per_1
la volontà del figlio nonostante ritenga che ciò sia dovuto ai rapporti fra i genitori;
(5) che i genitori sono entrambi liberi professionisti;
(6) che il ricorrente è proprietario esclusivo della casa familiare sita a Prato dove attualmente vive la convenuta con il figlio;
(7) che il ricorrente, dopo aver lasciato la casa familiare si è trasferito presso la propria madre in un
3 immobile anch'esso sito a Prato;
(8) che il ricorrente, visti i redditi equivalenti fra i genitori, ha contribuito finora al mantenimento del figlio in modo diretto e pagando tutte le utenze ed il condominio della casa familiare (anche durante i periodi in cui non ha voluto Per_1 incontrare la madre) nonché sostenendo la quasi totalità delle spese straordinarie per il figlio.
Il ricorrente ha quindi chiesto: (a) l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre alla quale deve assegnarsi la casa familiare;
(b) il diritto di visita padre/figlio a fine settimana alterni nonché tutte le settimane a pranzo il martedì ed il giovedì ed a cena con pernotto il mercoledì, previo accordo con il figlio e nelle vacanze e festività come indicato in ricorso;
(c) il mantenimento Per_1
diretto da parte dei genitori di o la determinazione del contributo a titolo di Per_1 mantenimento del figlio nella somma ritenuta di giustizia, tenuto conto che Per_1
vive nella casa familiare di proprietà esclusiva del padre. Per_1
La convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, deducendo: (1) CP_2 che il ricorrente in realtà dal giorno in cui ha lasciato la casa familiare nel novembre 2022, ha frequentato il figlio solo sporadicamente;
(2) che la mancata frequentazione tra padre e figlio non è da ricondursi alla complessità del rapporto tra i genitori, ma alle rigidità caratteriali del padre ed alle intemperanze dell'età del figlio;
(3) che le consistenze Per_1
reddituali e patrimoniali del ricorrente sono di gran lunga maggiori di quelli della stessa.
Ha quindi domandato: (a) l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza principale presso la madre, alla quale deve assegnarsi l'abitazione di proprietà esclusiva del padre;
(b) il diritto di visita padre/figlio a fine settimana alterni nonché tutte le settimane a pranzo il martedì ed il giovedì ed a cena con pernotto il mercoledì, previo accordo con il figlio e nelle vacanze e festività come Per_1 indicato in comparsa di costituzione e risposta;
(c) la previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento ordinario del figlio nella misura ritenuta equa e prudenzialmente indicata nella somma di € 1.500,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 04.04.2025 resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25.03.2025, il giudice ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed assegnato la casa familiare sita in Prato via del Cittadino n. 40 int. 9 alla medesima, 4 che vi abiterà unitamente al figlio;
ha altresì disposto che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvi diversi e migliori accordi presi di volta in volta tra i genitori, un weekend ogni 15 giorni dal venerdì sera al lunedì mattina nonché tutte le settimane a pranzo il martedì ed il giovedì ed a cena con pernotto il mercoledì e nelle vacanze e festività, come indicato in ordinanza;
ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre la somma mensile di euro 700,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha infine ammesso CTU volta a verificare l'effettiva capacità economico-patrimoniale delle parti fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza del 29.04.2025.
Le parti, in data 23.04.2025, hanno dato atto di aver raggiunto nelle more un accordo ed hanno depositato conclusioni congiunte.
Con provvedimento del 24.04.2025 il giudice, preso atto della richiesta congiunta delle parti, ha revocato la nomina del CTU e confermato l'udienza del 29.04.2025, all'esito della quale, precisate le conclusioni indicate in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Affidamento del figlio minore, diritto di visita del genitore non collocatario, assegnazione della casa familiare – Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento della prole sia condivisibile, non soltanto perché costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché, nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico del figlio – modalità peraltro domandata fin da principio da entrambe le parti.
Il Collegio ritiene pertanto adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse del minore ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa familiare alla madre.
Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento del figlio, pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età di , del Per_1
suo tempo di permanenza presso ciascun genitore, nonché dei redditi dichiarati dalle parti. 5 Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Spese processuali - Le spese di lite, avendo le parti raggiunto un accordo, sono da dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) autorizza e a vivere separati portandosi il reciproco CP_1 CP_2 rispetto;
2) dispone l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegna la casa familiare sita in Prato Via del Cittadino n. 40 int. 9 (censita, al Catasto edilizio Urbano del Comune di Prato, quanto all'appartamento, in Foglio 64, Mappale
571, subalterno 36, categoria A/2, Classe 4, consistenza 5 vani, rendita catastale €
568,10, quanto al vano ad uso autorimessa, in Foglio 64, Mappale 571, subalterno 64, categoria C/6, Classe 5, consistenza 14 metri quadrati, vani, rendita catastale 91,10) alla madre che vi abiterà unitamente al figlio;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio salvi diversi e migliori accordi presi di volta in volta tra i genitori, un week end ogni 15 giorni dal venerdì sera al lunedì mattina nonché tutte le settimane a pranzo il martedì ed il giovedì ed a cena con pernotto il mercoledì; durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre e dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio e con l'altro dal 25 dicembre al 31 dicembre pomeriggio, le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 Marzo di ogni anno;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di euro 1000,00 (mille/00) con decorrenza dal mese di gennaio 2025, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6 6) ponre a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima delle separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 21.5.2025
7 Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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