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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2596/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
Parte_1
P.IV , con gli avv.ti MANUELA SANVIDO e DANIELA MISTRETTA P.IV_1
-attrice opponente-
CONTRO
P.IV.: , con gli avv.ti Controparte_1 P.IV_2
ALESSANDRO CARDOSI e PAOLO KURECSKA
COMUNE di PIACENZA, P.IV , con gli avv.ti EMILIA BRIDELLI e PAOLO P.IV_3
CABRINI
-convenuti opposti-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito per brevità , società concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e
[...] Pt_1
Trasporti per la costruzione e l'esercizio delle tratte autostradali A4 TorinoMilano e A21
[...]
, citava in giudizio - ente concessionario del servizio di accertamento e Pt_1 CP_2 riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - ed il Controparte_3
- proprietario delle strade e titolare della potestà regolamentare per il canone di occupazione del suolo pubblico -, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, degli avvisi di accertamento Cosap n. 15196371, per l'anno 2021, n. 15196245, per l'anno 2022 e n. 15186589 per l'anno
2023, per l'importo di € 79.595,00 ciascuno e delle successive ordinanze di ingiunzione di pagamento emesse da in seguito al mancato pagamento dei suddetti avvisi e per CP_2
Con l'effetto, di accertare e dichiarare che nulla è dovuto da ad e/o al Pt_1 CP_3 per i titoli sopra indicati.
[...]
A sostegno dell'opposizione, deduceva che: - i provvedimenti amministrativi in Pt_1 questione erano stati emessi in mancanza del presupposto applicativo soggettivo previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, per la non appartenenza delle aree pretesamente occupate al patrimonio indisponibile del in quanto aree di proprietà di Controparte_3
e/o demaniale, nonché in quanto pertinenza del sottopasso autostradale;
- in relazione Pt_1 alle aree indicate negli avvisi come “ubicazione: via anna solenghi” e “via luigi mussi”
l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati ed infondatezza delle pretese avversarie in quanto in violazione dell'art. 1, co. 823 della legge n. 160 del 2019, difettando il presupposto applicativo soggettivo del cup, ossia l'occupazione da parte di delle aree in esame, Pt_1 essendo il viadotto di competenza di altra concessionaria autostradale;
- in relazione alle aree indicate negli avvisi come “ubicazione: via giovanni leccacorvi”, l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati ed infondatezza delle pretese avversarie in quanto, da una parte, integrano un arricchimento indebito, essendo oggetto di precedenti accertamenti, dall'altra, sono in violazione di accordi già intercorsi fra le parti;
- i provvedimenti amministrativi impugnati sono stati emessi in carenza del presupposto oggettivo del AP, in quanto la quasi totalità dei viadotti indicati non occupa aree di proprietà comunale, bensì sovrappassa aree di proprietà della stessa o del demanio statale oltre ad essere stati emessi in assenza della Pt_1 potestà regolamentare in capo al non essendo il soprassuolo astrattamente concedibile CP_3 separatamente dal suolo e dunque, essendo nulla la presunta concessione dell'area asseritamente occupata, con conseguente impossibilità di pretendere il pagamento di un canone;
- il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati. Con Si costituiva in giudizio , dichiarando di rinunciare alla pretesa esercitata per conto del in relazione alla via AN EN, alla via LU US ed alla Strada di Gerbido e CP_3 contestati gli altri motivi di opposizione, concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva in giudizio il che, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_3 concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma degli atti impugnati.
Rigettata l'istanza di sospensione degli avvisi di accertamento impugnati, con ordinanza in data
22 maggio 2024, ritenuta la causa - di natura documentale - matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 6 febbraio 2025 per trattenere la causa in decisione, la quale si svolgeva in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Sulle conclusioni rassegnate dalle Parti, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Va preliminarmente affermata, benché sulla questione non sembra esservi controversia tra le
Parti, la giurisdizione di questo Giudice ordinario.
La presente controversia ha, infatti, ad oggetto il pagamento di somme richieste a titolo di canone per l'utilizzo di suolo pubblico ed a titolo di sanzione per omesso versamento del predetto canone;
di talché, la cognizione della domanda in tali termini prospettata è devoluta alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. b, c.p.a., posto che riguardano una pretesa meramente patrimoniale, che non involge atti autoritativi del Comune a tutela dell'interesse generale (Cassazione civile sez. un., 31/12/2024, n.35330).
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che, quando la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è
attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo;
mentre le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali (v. Cass., Sez. U., 30 luglio 2020 n.16459; id. n. 23591 del
27/10/2020).
Ne consegue che, concernendo la controversia in esame esclusivamente una pretesa di carattere patrimoniale, poiché investe solo il quantum debeatur del canone concessorio in virtù di un'asserita erronea quantificazione, da parte dell'Amministrazione, della porzione di suolo pubblico occupato, senza che sia messa in alcun modo in discussione l'azione autoritativa della pubblica amministrazione, ne va affermata l'appartenenza alla sfera della giurisdizione del giudice ordinario.
Passando al merito della controversia nella quale si è opposta alla pretesa para- Pt_1
privatistica relativa al corrispettivo dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, chiedendo
Con l'accertamento negativo del debito di cui il per il tramite di , ha Controparte_3
diffidato il pagamento, si rileva che il canone AP in questa sede contestato riguarda l'occupazione di suolo pubblico effettuata mediante cavalcavia autostradale sovrastante la strada comunale (soprassuolo comunale) e riguarda le annualità 2018-2020.
Parte attrice afferma la mancanza dell'obbligo di pagamento e l'infondatezza della pretesa avanzata dalle convenute formulando le seguenti contestazioni: a) la pretesa creditoria è stata avanzata in violazione di accordi già intercorsi fra ed il e in Pt_1 Controparte_3
particolare della Convenzione 8.7.2007; b) il credito vantato con i predetti avvisi e le predette ordinanze ingiunzione è stato azionato in carenza del presupposto oggettivo necessario alla richiesta del AP di cui all'art. 63 del D.Lgs. 447/1996. In particolare, ad avviso dell'opponente difettava il presupposto dell'appartenenza al patrimonio indisponibile del essendo il soprassuolo occupato non già di proprietà del bensì pertinenza CP_3 CP_3 dell' e non essendo il soprassuolo astrattamente concedibile separatamente Parte_1 dal suolo: dunque, essendo nulla la presunta concessione dell'area occupata, era conseguentemente impossibile pretendere un canone;
c) gli avvisi e le ordinanze ingiunzione impugnate erano viziate da carenza di adeguata motivazione, poiché mancante delle indicazioni necessarie a comprendere le ragioni della pretesa e a verificarne la correttezza;
e) erano illegittime anche le sanzioni, la rivalutazione e gli interessi richiesti dalle controparti.
Con Sempre in via preliminare si rileva che costituendosi in giudizio, riconoscendo fondate le osservazioni di Parte attrice opponente in merito alle vie AN EN e LU US e dando atto che, a seguito di più approfondite indagini anche la Strada di Gerbido è risultata sovrastata da cavalcavia appartenente ad altro concessionario autostradale, alla stregua delle due strade segnalate da Parte attrice, ha formalmente rinunciato alla pretesa esercitata per conto del
Comune mandante in relazione alla via AN EN, alla via LU US ed alla Strada di
Gerbido, insistendo per la conferma dell'efficacia esecutiva degli altri avvisi di accertamento opposti.
Ciò posto, occorre premettere, come già rilevato da questo Tribunale (Tribunale Piacenza sez. I,
14/07/2023, n.427, giudice dott.ssa Evelina Iaquinti), che gli enti territoriali (fra cui Province e
Comuni) nell'ambito della finanza locale, assoggettano alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico le occupazioni effettuate nel loro rispettivo territorio da parte dei privati.
I presupposti applicativi della AP sono stabiliti dal D. lgs 15 Novembre 1993, n. 507 ed a seguito di un riordino della disciplina dei tributi locali, l'art 63 del D. lgs 446/1997 ha attribuito la possibilità, a Comuni e Province, di sostituire la AP con la AP (confermando la
AP o eliminandola definitivamente) che hanno natura diversa, come affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite del 28 Giugno 2006, n. 14864: la prima è un tributo e il secondo
è un corrispettivo di una concessione reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), per l'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e quindi è una prestazione caratterizzata dalla sinallagmaticità, mentre la AP è una tassa, che trova la sua giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema della viabilità pubblica.
Ne discende che, il AP risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo,
ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è
irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (tra le tante Cass.16395/2021; Cass. 17296/2019; Cass. 10733/2018).
In estrema sintesi, come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data 13/1/2020, la diversità ontologica tra la AP e il AP riguarda in buona sostanza la sola natura del prelievo, perché i presupposti applicativi sono sostanzialmente coincidenti;
ciò emerge chiaramente anche da un rapido confronto delle due discipline. Proprio su queste basi si può condividere l'affermazione che i principi espressi dalla giurisprudenza sui presupposti di applicazione della
AP possono essere estesi anche al AP.
Alla luce di quanto sopra, non può condividersi quanto affermato dalla difesa secondo Pt_1
cui la diversa natura tra AP (tassa) e AP (canone) renderebbe illegittima la pretesa in quanto il presupposto per la debenza del canone sarebbe individuabile nella astratta possibilità che il bene oggetto di occupazione formi oggetto di concessione amministrativa, ai sensi di quanto previsto dal relativo regolamento comunale. In primo luogo, si rileva che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, le differenze e la diversità ontologica tra AP
e AP riguardano unicamente la natura del prelievo (ossia l'essere il secondo il corrispettivo dovuto per l'occupazione di spazi pubblici con connessa giurisdizione del g.o. e la prima una vera e propria tassa che trova la sua giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo di aree altrimenti compresi nel sistema della viabilità pubblica, con connesso assoggettamento alla giurisdizione tributaria: v. da ultimo sul punto Cassazione civile sez. trib. - 02/10/2019, n. 24541) ma non i presupposti applicativi che sono sostanzialmente coincidenti, come emerge da un rapido confronto delle due discipline.
Invero, in via esemplificativa, il Regolamento Comunale in materia di AP approvato con delibera n. 8 in data 20 febbraio 2017 prevede in senso del tutto analogo al regime della AP
(articolo 38, comma 2, d.lgs. 15.11.1993, n.507) all'articolo 2, comma 1 che si intendono per
“suolo pubblico” o “spazio pubblico” le aree, diverse da quelle indicate all'art.1 comma 2 del
Regolamento ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti le medesime, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del (analoga disposizione era presente nel testo del CP_3
Regolamento adottato con atto n.89 del 23 novembre 1998 e successive modifiche, in vigore fino al 17/3/17 all'art. 1.1) Da ciò deriva la possibilità di applicare estensivamente i principi dettati dalla giurisprudenza in tema di AP al AP nei casi di occupazione del suolo comunale a mezzo cavalcavia autostradali.
In particolare, quanto al rilievo per cui nella specie difetterebbe il requisito della sussistenza a monte di una concessione, si osserva che in realtà il presupposto per pretendere il canone per l'occupazione di una area pubblica è l'occupazione in sé e non l'occupazione autorizzata, sicché anche se manca il titolo autorizzativo il canone è comunque dovuto. Infatti, la Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che “il presupposto impositivo è costituito - ai sensi del D. Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 – dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico” dunque, ai fini della AP o AP “rileva il fatto in sè della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dal D. Lgs. n. 507 del 1993, art. 49” (V. Cass.
18385/2019).
In questo modo viene superata anche l'ulteriore argomentazione svolta dall'Opponente secondo cui lo spazio aereo sovrastante il suolo pubblico e occupato dall'autostrada (viadotto
Leccacorvi), non essendo suscettibile di autonoma concessione, non potrebbe essere oggetto
Con della pretesa di pagamento azionata da . Inoltre, la possibilità che detto spazio aereo possa essere considerato disgiuntamente dall'area pubblica sovrastata è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale con la pronuncia n. 28341 del 05/11/2019 ha ribadito che
“nel caso che occupa vi è la sottrazione o la limitazione dell'uso del suolo pubblico da parte della a mezzo dei sei viadotti autostradali sopraelevati sulla Parte_2
base della concessione od autorizzazione comunale prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39
e si è realizzata, perciò, una occupazione comunque tassabile, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione”.
Va rilevato, invero, che non può esservi dubbio alcuno sul fatto che i viadotti impediscano l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e finanche l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture.
Inoltre, va considerato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, prevede: “Sono,
parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile,
nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa “.
Tale norma non può che essere interpretata nel senso che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, ben potendo esistere impianti che si sviluppano sopra il suolo per i quali non si giustificherebbe un diverso trattamento normativo.
Infine, non può revocarsi in dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture,
quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità.
Con riferimento alla specifica ipotesi di occupazione del soprassuolo comunale stradale mediante cavalcavia autostradali gestiti in regime di concessione amministrativa (soprassuolo provinciale sovrastato da cavalcavia appartenenti ad autostrada gestita da altro concessionario autostradale), la Suprema Corte con la recente pronuncia n. 10345 del 18/4/2023 ha precisato che “è dirimente rimarcare, nelle ipotesi, come quella che si sta scrutinando, in cui
l'occupazione non sia assistita da un atto concessorio della Provincia, l'attività di gestione
economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e
le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, ciò determinando l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e
finalità: questo principio risulta evidentemente applicabile anche al AP - ove il regolamento abbia previsto l'esenzione a favore dell'ente concedente. La sentenza impugnata
ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi e risulta immune dai vizi denunciati. Nel caso in esame, la si è avvalsa della facoltà di cui si è detto ed ha istituito Controparte_4
il AP con Regolamento, prevedendo all'art. 29 - in linea con la normativa richiamata - che
il canone è dovuto dall'intestatario dell'autorizzazione o, in mancanza di regolare autorizzazione/concessioni o nulla osta, è dovuto dal titolare dell'occupazione - sia esso
proprietario o affittuario o usufruttuario o occupante di fatto anche abusivo;
ha altresì introdotto, all'art. 30 l'esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato, in applicazione di quanto già previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1”.
In conclusione, la giurisprudenza di legittimità e l'interpretazione prevalente delle norme spiegano che o l'occupazione è autorizzata dalla concessione comunale, o è abusiva;
l'apparato normativo di riferimento non prevede un tertium genus, se il titolo abilitativo comunale non esiste, come afferma parte attorea, l'occupazione ai fini di applicazione del canone è da considerarsi “occupazione di fatto”, ancorché sussista la concessione statale alla gestione del tracciato autostradale.
Dunque, applicando alla vicenda in esame l'indirizzo espresso dai recenti arresti della Suprema
Corte, ai fini della debenza del AP non assume alcun rilievo che l'occupazione non sia regolata da un atto di concessione, poiché anche l'occupazione, di fatto e senza titolo, che realizzano i ponti autostradali rispetto alla porzione di suolo sottostante di proprietà del demanio comunale, giustifica il pagamento del relativo canone.
Irrilevante inoltre è il fatto che la proprietà dell'autostrada e del viadotto in esame appartenga allo Stato, dal momento che appunto il canone/corrispettivo è imposto al soggetto che gestisce il manufatto in qualità di concessionario anche solo di fatto (v. Cass. 16395/2021: “Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il AP, ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione" degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva)…..omissis…. A nulla rileva, in buona sostanza, che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della
concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poichè, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica
utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni”.
Dunque, la tesi di parte attrice opponente di impossibilità di sfruttamento dello spazio aereo sovrastante al suolo comunale, in quanto altra destinazione avrebbe già in origine il suolo medesimo, risulta smentita non solo dalla giurisprudenza formatasi in materia di AP ma anche se si considera il fatto che se nulla si può fare al di sotto del cavalcavia, è proprio perché al di sopra di quello spazio pubblico insiste quel determinato manufatto, circostanza che rende chiarissimo il sacrificio a cui è tenuto l'ente locale in rappresentanza della collettività.
L'eccezione svolta da in merito ad un'asserita impossibilità di “dissociazione” tra suolo Pt_1
comunale e soprassuolo comunale, che in materia di AP, diversamente da quanto avviene in materia di AP, potrebbero solo congiuntamente rilevare ai fini dell'applicazione del canone, è smentita dalle condivisibili argomentazioni svolte dai giudici di legittimità circa l'impossibilità di erigere opere e servizi per la collettività sull'area costretta dalla presenza del cavalcavia: tra le altre i totem stradali informativi per gli utenti della strada ed altri impianti che ovviamente sorgerebbero sul suolo e si svilupperebbero sulla colonna d'aria sovrastante.
Anche l'ulteriore censura svolta dall'opponente - secondo cui il Regolamento adottato dal in materia di AP andrebbe disapplicato in quanto sarebbe ravvisabile Controparte_3 un eccesso di delega normativa e conseguente violazione dell'articolo 63, d.lgs. 15.12.1997,
n.446 e dell'articolo 23 della Costituzione - non coglie nel segno. Sul punto si condividono pienamente le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Piacenza nella sentenza n. 427/2023, giudice dott.ssa Evelina Iaquinti, secondo cui l'art.18 del Regolamento n.89 del 23 novembre
1998 ed analogamente l'articolo 20 del Regolamento in vigore dal 18.03.2017 prevedono entrambi che al pagamento del canone siano assoggettate tutte le occupazioni, comprese quelle di fatto (comma secondo), salvo il caso che ricorra una delle esenzioni di cui rispettivamente agli articoli 23 e 25. Tali previsioni, quindi, appaiono pienamente legittime in quanto attuative dei principi stabiliti dall'art. 63 d.lgs. 15.12.1997, n.446 (“
1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio
territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento
adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio
demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al
pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto
di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di
legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili
a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il
rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle
strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o
lineari, del valore economico della disponibilita' dell'area nonche' del sacrificio imposto alla collettivita', con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai
titolari delle concessioni anche in relazione alle modalita' dell'occupazione; d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per
occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalita' politiche ed istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con
cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato
forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa
riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il
canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze
presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire
1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le
occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in
base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il
canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale
causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e
modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i
conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennita' pari al canone
maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si
presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento,
redatto da competente pubblico ufficiale;
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), ne'
superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 3. Il canone e' determinato sulla base della
tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1
relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone
ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”).
In definitiva, risulta logicamente viziato il ragionamento della Società attrice allorché afferma che i cavalcavia autostradali non sarebbero assoggettabili a AP in quanto la relativa fattispecie astratta non sarebbe contemplata dal Regolamento Comunale AP, in quanto è
viceversa il fatto che non sia prevista alcuna specifica ipotesi di esenzione con riferimento alla tipologia di occupazione in esame nell'ambito dell'articolo 25 del Regolamento, a confermare che il canone è dovuto per le occupazioni effettuate mediante cavalcavia autostradali sovrastanti il soprassuolo stradale comunale. Ed invero l'articolo 4, comma primo del Regolamento ed analogamente l'articolo 3, comma 1 di quello in vigore dal 18.03.2017 prevedono entrambi che qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere previamente autorizzata, e rispettivamente agli articoli 18 e 20 che al pagamento del canone sono assoggettate tutte le occupazioni, comprese quelle di fatto (comma secondo), salvo il caso che ricorra una delle esenzioni di cui rispettivamente agli articoli 23 e 25, tra le quali – appunto – non è annoverata la fattispecie astratta che rileva ai fini della presente controversia. Ne consegue che le norme regolamentari citate sono pienamente rispettose del principio costituzionale di cui all'articolo
23 della Costituzione in quanto diretta attuazione dei principi introdotti dall'articolo 63, d.lgs.
15.12.1997, n.446.
L'articolo 63, comma 1, ultima parte, d.lgs. 15.12.1997, n.446 applicato (come prescrive del resto la norma stessa) in combinato disposto con la previsione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, va dunque letto nel senso che allorché le strade occupate siano comunali (e non facenti parte di tratti di strade statali, regionali o provinciali interni al centro abitato), è sempre applicabile il AP, in quanto già di per sé strade comunali, indipendentemente dalla collocazione di esse (dentro o al di fuori di un centro abitato) poiché rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'ente. Con Come ben argomentato dalla difesa , la ratio delle previsioni normative in materia non lascia infatti scoperte dall'applicazione del AP aree appartenenti ad enti pubblici, ma si limita a prevedere che i tratti delle strade che non siano comunali (le strade statali, regionali o provinciali), se ricompresi all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, devono essere considerate, ai fini dell'applicazione del AP, a tutti gli effetti strade comunali, mentre i tratti esterni ai centri abitati rimangono sempre e comunque (indipendentemente dall'entità numerica della popolazione comunale) sotto il controllo, la vigilanza e la competenza, anche eventualmente ai fini AP, degli enti rispettivamente proprietari (lo Stato, le Regioni, le Province). Invece è chiaro che le strade comunali rimangono comunque tali (e le loro occupazioni sono assoggettabili a AP), sia che si trovino all'interno, sia che si trovino all'esterno del centro abitato in quanto ciò che rileva ai fini
AP è che esse appartengano, come in effetti appartengono, al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente.
Nel caso di specie, non risulta contestato che la strada Giovanni Leccacorvi sia una strada comunale né che sopra di essa passi il cavalcavia autostradale ed è pacifico che il comune di
, capoluogo di provincia, sia città con popolazione superiore ai diecimila abitanti. CP_3
Neppure può ritenersi, diversamente da quanto sostenuto dall'Opponente, che la pretesa azionata dall'ente pubblico sia infondata perché si porrebbe in violazione della dichiarazione convenzionale contenuta all'art. 4 dell'accordo del 7/8/2007 secondo cui il CP_3
, a seguito della realizzazione da parte di di una serie di interventi di natura
[...] Pt_1 viabilistica e di mitigazione ambientale, dichiarava di “ritenersi soddisfatto e di non aver più nulla a pretendere da ad alcun titolo e per nessun'altra ragione”. Infatti, non può Pt_1
ragionevolmente intendersi che tale accordo possa riguardare una pretesa quale il AP che,
ancorché di natura extra-tributaria, costituisce una entrata patrimoniale dell'ente pubblico sostitutiva di una tassa (la AP), la cui rinuncia avrebbe dovuto certamente essere oggetto di una esplicita e specifica modifica del Regolamento Comunale disciplinante l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone.
Non può quindi ritenersi, come sostenuto dall'Attore che il tramite la convenzione del CP_3
7/8/2007, abbia inteso rinunciare ad una entrata patrimoniale sostitutiva della tassa, la quale, appunto in quanto corrispettivo per l'uso esclusivo di area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, non perde la natura e le caratteristiche di prelievo a rilevanza pubblica assoggettato a rigide e specifiche limitazioni quanto alla sua rinunciabilità e disponibilità. Ne consegue che non era certamente consentito al al di fuori delle norme CP_3
regolamentari, assumere un provvedimento ad personam per la ricorrenza di particolari e specifiche circostanze, quali appunto, la realizzazione da parte di una determinata società di interventi viabilistici e di mitigazione ambientale che avrebbe finito per violare non solo le norme regolamentari, ma più in generale il principio di irrinunciabilità del prelievo fiscale.
Con Alla luce della documentazione prodotta da e non specificamente contestata dalla
Controparte, neppure risulta fondata la contestazione svolta dall'Opponente circa un'asserita duplicazione dell'accertamento dell'occupazione del soprassuolo stradale della Via Leccacorvi, dal momento che l'autostrada di competenza sovrasta due diversi tratti della via Pt_1
Giovanni Leccacorvi nel Comune di e il tratto di strada accertato con gli avvisi di CP_3
accertamento oggi opposti è diverso rispetto a quello oggetto dei pregressi accertamenti. Ne consegue che le somme che controparte dichiara di avere già versato per l'occupazione della
Via Giovanni Leccacorvi non riguardano l'occupazione oggetto di causa.
Anche il sesto motivo di opposizione, con il quale lamenta la violazione del Pt_1
Regolamento comunale AP, nonché dell'articolo 7, legge 07.08.1990, n.241, in quanto non sarebbe stata seguita la procedura di contestazione da effettuarsi con idoneo processo verbale,
risulta privo di pregio, dal momento che è evidente che non poteva essere effettuato l'accertamento contestualmente al procedimento di rilascio della concessione-autorizzazione, proprio perché è quest'ultimo a mancare, essendosi in presenza di un'occupazione di fatto.
Trattandosi di occupazione di fatto e non essendo ovviamente ipotizzabile che si possa procedere alla rimozione del manufatto (giacché il cavalcavia autostradale non è qualificabile come opera abusiva), avviando quindi idoneo procedimento, la contestazione della violazione è stata correttamente effettuata direttamente mediante la notifica dell'atto di accertamento, in ossequio alle previsioni della normativa primaria di cui all'articolo 63, comma 2, lettere g) e g- bis), d.lgs. 15.12.1997, n.446, nonché in ossequio a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 30 e 33 del Regolamento in attuazione delle predette previsioni normative primarie, sia con riguardo all'omessa denuncia, per la quale è prevista la sanzione pari all'ammontare del canone, sia con riguardo all'omesso pagamento, per il quale è previsto il 20% dell'ammontare del canone;
fermo restando la presente causa costituisce una causa di accertamento negativo del credito in cui sono necessariamente superate anche tutte le eventuali irritualità formali, essendo un contenzioso non di natura impugnatoria come quello tributario, bensì diretto all'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione del canone.
Infine, non pare che i provvedimenti amministrativi de quibus siano affetti da vizi di motivazione posto che i presupposti materiali e giuridici cui è correlata la pretesa dell'ente pubblico risultano identificati;
prova di ciò è data dal fatto che ha in questa sede articolato Pt_1
in maniera compiuta ed esaustiva le proprie argomentazioni difensive e tenuto conto che la natura del giudizio instaurato è finalizzato ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria e l'esatto ammontare del quantum dovuto in relazione all'effettiva occupazione realizzata da un tratto autostradale da parte della società tenuta al pagamento del canone, da determinarsi in base al combinato disposto di cui agli articoli 2, co. 1 e 20, co. 1, del Regolamento comunale AP, in forza del quale l'occupazione del soprassuolo comunale è assoggettabile a pagamento del canone secondo quanto previsto dal primo capoverso del comma primo dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento, il quale prevede che l'occupazione degli spazi soprastanti il suolo pubblico è quantificata mediante la misurazione dell'area calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima;
nonché, quanto al regime sanzionatorio, a mente di quanto previsto dall'articolo 63, co. 2, lettere g) e g-bis), d.lgs. 15.12.1997, n.446, nonché di quanto previsto dall'articolo 33, co. 1, Regolamento comunale AP, perfettamente attuativo della normativa primaria.
Quanto alla domanda subordinata con cui viene richiesto disporsi la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, recante “disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, giacchè ricorrerebbe
l'ipotesi dell'art. 6, coma 2, cit., che individua un'esplicita “causa di non punibilità” nella obiettiva “incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”, si osserva che la specifica previsione delle sanzioni nel caso di specie è contemplata dalle norme di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2, dell'articolo 63, d.lgs.
15.12.1997, n.446 ed in attuazione di esse dalle norme del Regolamento comunale AP di
(art. 30 e art. 33). Inoltre, neppure si può ritenere, tenuto conto della prevalente CP_3
giurisprudenza di legittimità e di merito maturata sul punto, che la questione relativa alla debenza della AP e del AP abbia determinato una obiettiva incertezza tale da rendere ragionevole l'esclusione, o comunque la disapplicazione, delle sanzioni.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione promossa da parte attrice deve quindi essere respinta.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - respinge l'opposizione promossa da per le ragioni di cui in motivazione e per Pt_1
Con l'effetto, preso atto della rinuncia da parte di alla pretesa esercitata per conto del CP_3
in relazione alla via AN EN, alla via LU US ed alla Strada di Gerbido, conferma
l'efficacia esecutiva dei provvedimenti amministrativi impugnati, nei limiti degli importi inferiori di € 69.514,00, relativamente all'anno 2021, di € 69.514,00, relativamente all'anno
2022 e di € 69.514,00, relativamente all'anno 2023 e così per complessivi € 208.452,00;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle convenute che si liquidano in € 7.052,00 ciascuna a titolo di compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Piacenza il 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
Parte_1
P.IV , con gli avv.ti MANUELA SANVIDO e DANIELA MISTRETTA P.IV_1
-attrice opponente-
CONTRO
P.IV.: , con gli avv.ti Controparte_1 P.IV_2
ALESSANDRO CARDOSI e PAOLO KURECSKA
COMUNE di PIACENZA, P.IV , con gli avv.ti EMILIA BRIDELLI e PAOLO P.IV_3
CABRINI
-convenuti opposti-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito per brevità , società concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e
[...] Pt_1
Trasporti per la costruzione e l'esercizio delle tratte autostradali A4 TorinoMilano e A21
[...]
, citava in giudizio - ente concessionario del servizio di accertamento e Pt_1 CP_2 riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - ed il Controparte_3
- proprietario delle strade e titolare della potestà regolamentare per il canone di occupazione del suolo pubblico -, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, degli avvisi di accertamento Cosap n. 15196371, per l'anno 2021, n. 15196245, per l'anno 2022 e n. 15186589 per l'anno
2023, per l'importo di € 79.595,00 ciascuno e delle successive ordinanze di ingiunzione di pagamento emesse da in seguito al mancato pagamento dei suddetti avvisi e per CP_2
Con l'effetto, di accertare e dichiarare che nulla è dovuto da ad e/o al Pt_1 CP_3 per i titoli sopra indicati.
[...]
A sostegno dell'opposizione, deduceva che: - i provvedimenti amministrativi in Pt_1 questione erano stati emessi in mancanza del presupposto applicativo soggettivo previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, per la non appartenenza delle aree pretesamente occupate al patrimonio indisponibile del in quanto aree di proprietà di Controparte_3
e/o demaniale, nonché in quanto pertinenza del sottopasso autostradale;
- in relazione Pt_1 alle aree indicate negli avvisi come “ubicazione: via anna solenghi” e “via luigi mussi”
l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati ed infondatezza delle pretese avversarie in quanto in violazione dell'art. 1, co. 823 della legge n. 160 del 2019, difettando il presupposto applicativo soggettivo del cup, ossia l'occupazione da parte di delle aree in esame, Pt_1 essendo il viadotto di competenza di altra concessionaria autostradale;
- in relazione alle aree indicate negli avvisi come “ubicazione: via giovanni leccacorvi”, l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati ed infondatezza delle pretese avversarie in quanto, da una parte, integrano un arricchimento indebito, essendo oggetto di precedenti accertamenti, dall'altra, sono in violazione di accordi già intercorsi fra le parti;
- i provvedimenti amministrativi impugnati sono stati emessi in carenza del presupposto oggettivo del AP, in quanto la quasi totalità dei viadotti indicati non occupa aree di proprietà comunale, bensì sovrappassa aree di proprietà della stessa o del demanio statale oltre ad essere stati emessi in assenza della Pt_1 potestà regolamentare in capo al non essendo il soprassuolo astrattamente concedibile CP_3 separatamente dal suolo e dunque, essendo nulla la presunta concessione dell'area asseritamente occupata, con conseguente impossibilità di pretendere il pagamento di un canone;
- il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati. Con Si costituiva in giudizio , dichiarando di rinunciare alla pretesa esercitata per conto del in relazione alla via AN EN, alla via LU US ed alla Strada di Gerbido e CP_3 contestati gli altri motivi di opposizione, concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva in giudizio il che, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_3 concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma degli atti impugnati.
Rigettata l'istanza di sospensione degli avvisi di accertamento impugnati, con ordinanza in data
22 maggio 2024, ritenuta la causa - di natura documentale - matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 6 febbraio 2025 per trattenere la causa in decisione, la quale si svolgeva in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Sulle conclusioni rassegnate dalle Parti, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Va preliminarmente affermata, benché sulla questione non sembra esservi controversia tra le
Parti, la giurisdizione di questo Giudice ordinario.
La presente controversia ha, infatti, ad oggetto il pagamento di somme richieste a titolo di canone per l'utilizzo di suolo pubblico ed a titolo di sanzione per omesso versamento del predetto canone;
di talché, la cognizione della domanda in tali termini prospettata è devoluta alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. b, c.p.a., posto che riguardano una pretesa meramente patrimoniale, che non involge atti autoritativi del Comune a tutela dell'interesse generale (Cassazione civile sez. un., 31/12/2024, n.35330).
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che, quando la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è
attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo;
mentre le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali (v. Cass., Sez. U., 30 luglio 2020 n.16459; id. n. 23591 del
27/10/2020).
Ne consegue che, concernendo la controversia in esame esclusivamente una pretesa di carattere patrimoniale, poiché investe solo il quantum debeatur del canone concessorio in virtù di un'asserita erronea quantificazione, da parte dell'Amministrazione, della porzione di suolo pubblico occupato, senza che sia messa in alcun modo in discussione l'azione autoritativa della pubblica amministrazione, ne va affermata l'appartenenza alla sfera della giurisdizione del giudice ordinario.
Passando al merito della controversia nella quale si è opposta alla pretesa para- Pt_1
privatistica relativa al corrispettivo dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, chiedendo
Con l'accertamento negativo del debito di cui il per il tramite di , ha Controparte_3
diffidato il pagamento, si rileva che il canone AP in questa sede contestato riguarda l'occupazione di suolo pubblico effettuata mediante cavalcavia autostradale sovrastante la strada comunale (soprassuolo comunale) e riguarda le annualità 2018-2020.
Parte attrice afferma la mancanza dell'obbligo di pagamento e l'infondatezza della pretesa avanzata dalle convenute formulando le seguenti contestazioni: a) la pretesa creditoria è stata avanzata in violazione di accordi già intercorsi fra ed il e in Pt_1 Controparte_3
particolare della Convenzione 8.7.2007; b) il credito vantato con i predetti avvisi e le predette ordinanze ingiunzione è stato azionato in carenza del presupposto oggettivo necessario alla richiesta del AP di cui all'art. 63 del D.Lgs. 447/1996. In particolare, ad avviso dell'opponente difettava il presupposto dell'appartenenza al patrimonio indisponibile del essendo il soprassuolo occupato non già di proprietà del bensì pertinenza CP_3 CP_3 dell' e non essendo il soprassuolo astrattamente concedibile separatamente Parte_1 dal suolo: dunque, essendo nulla la presunta concessione dell'area occupata, era conseguentemente impossibile pretendere un canone;
c) gli avvisi e le ordinanze ingiunzione impugnate erano viziate da carenza di adeguata motivazione, poiché mancante delle indicazioni necessarie a comprendere le ragioni della pretesa e a verificarne la correttezza;
e) erano illegittime anche le sanzioni, la rivalutazione e gli interessi richiesti dalle controparti.
Con Sempre in via preliminare si rileva che costituendosi in giudizio, riconoscendo fondate le osservazioni di Parte attrice opponente in merito alle vie AN EN e LU US e dando atto che, a seguito di più approfondite indagini anche la Strada di Gerbido è risultata sovrastata da cavalcavia appartenente ad altro concessionario autostradale, alla stregua delle due strade segnalate da Parte attrice, ha formalmente rinunciato alla pretesa esercitata per conto del
Comune mandante in relazione alla via AN EN, alla via LU US ed alla Strada di
Gerbido, insistendo per la conferma dell'efficacia esecutiva degli altri avvisi di accertamento opposti.
Ciò posto, occorre premettere, come già rilevato da questo Tribunale (Tribunale Piacenza sez. I,
14/07/2023, n.427, giudice dott.ssa Evelina Iaquinti), che gli enti territoriali (fra cui Province e
Comuni) nell'ambito della finanza locale, assoggettano alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico le occupazioni effettuate nel loro rispettivo territorio da parte dei privati.
I presupposti applicativi della AP sono stabiliti dal D. lgs 15 Novembre 1993, n. 507 ed a seguito di un riordino della disciplina dei tributi locali, l'art 63 del D. lgs 446/1997 ha attribuito la possibilità, a Comuni e Province, di sostituire la AP con la AP (confermando la
AP o eliminandola definitivamente) che hanno natura diversa, come affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite del 28 Giugno 2006, n. 14864: la prima è un tributo e il secondo
è un corrispettivo di una concessione reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), per l'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e quindi è una prestazione caratterizzata dalla sinallagmaticità, mentre la AP è una tassa, che trova la sua giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema della viabilità pubblica.
Ne discende che, il AP risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo,
ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è
irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (tra le tante Cass.16395/2021; Cass. 17296/2019; Cass. 10733/2018).
In estrema sintesi, come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data 13/1/2020, la diversità ontologica tra la AP e il AP riguarda in buona sostanza la sola natura del prelievo, perché i presupposti applicativi sono sostanzialmente coincidenti;
ciò emerge chiaramente anche da un rapido confronto delle due discipline. Proprio su queste basi si può condividere l'affermazione che i principi espressi dalla giurisprudenza sui presupposti di applicazione della
AP possono essere estesi anche al AP.
Alla luce di quanto sopra, non può condividersi quanto affermato dalla difesa secondo Pt_1
cui la diversa natura tra AP (tassa) e AP (canone) renderebbe illegittima la pretesa in quanto il presupposto per la debenza del canone sarebbe individuabile nella astratta possibilità che il bene oggetto di occupazione formi oggetto di concessione amministrativa, ai sensi di quanto previsto dal relativo regolamento comunale. In primo luogo, si rileva che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, le differenze e la diversità ontologica tra AP
e AP riguardano unicamente la natura del prelievo (ossia l'essere il secondo il corrispettivo dovuto per l'occupazione di spazi pubblici con connessa giurisdizione del g.o. e la prima una vera e propria tassa che trova la sua giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo di aree altrimenti compresi nel sistema della viabilità pubblica, con connesso assoggettamento alla giurisdizione tributaria: v. da ultimo sul punto Cassazione civile sez. trib. - 02/10/2019, n. 24541) ma non i presupposti applicativi che sono sostanzialmente coincidenti, come emerge da un rapido confronto delle due discipline.
Invero, in via esemplificativa, il Regolamento Comunale in materia di AP approvato con delibera n. 8 in data 20 febbraio 2017 prevede in senso del tutto analogo al regime della AP
(articolo 38, comma 2, d.lgs. 15.11.1993, n.507) all'articolo 2, comma 1 che si intendono per
“suolo pubblico” o “spazio pubblico” le aree, diverse da quelle indicate all'art.1 comma 2 del
Regolamento ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti le medesime, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del (analoga disposizione era presente nel testo del CP_3
Regolamento adottato con atto n.89 del 23 novembre 1998 e successive modifiche, in vigore fino al 17/3/17 all'art. 1.1) Da ciò deriva la possibilità di applicare estensivamente i principi dettati dalla giurisprudenza in tema di AP al AP nei casi di occupazione del suolo comunale a mezzo cavalcavia autostradali.
In particolare, quanto al rilievo per cui nella specie difetterebbe il requisito della sussistenza a monte di una concessione, si osserva che in realtà il presupposto per pretendere il canone per l'occupazione di una area pubblica è l'occupazione in sé e non l'occupazione autorizzata, sicché anche se manca il titolo autorizzativo il canone è comunque dovuto. Infatti, la Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che “il presupposto impositivo è costituito - ai sensi del D. Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 – dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico” dunque, ai fini della AP o AP “rileva il fatto in sè della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dal D. Lgs. n. 507 del 1993, art. 49” (V. Cass.
18385/2019).
In questo modo viene superata anche l'ulteriore argomentazione svolta dall'Opponente secondo cui lo spazio aereo sovrastante il suolo pubblico e occupato dall'autostrada (viadotto
Leccacorvi), non essendo suscettibile di autonoma concessione, non potrebbe essere oggetto
Con della pretesa di pagamento azionata da . Inoltre, la possibilità che detto spazio aereo possa essere considerato disgiuntamente dall'area pubblica sovrastata è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale con la pronuncia n. 28341 del 05/11/2019 ha ribadito che
“nel caso che occupa vi è la sottrazione o la limitazione dell'uso del suolo pubblico da parte della a mezzo dei sei viadotti autostradali sopraelevati sulla Parte_2
base della concessione od autorizzazione comunale prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39
e si è realizzata, perciò, una occupazione comunque tassabile, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione”.
Va rilevato, invero, che non può esservi dubbio alcuno sul fatto che i viadotti impediscano l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e finanche l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture.
Inoltre, va considerato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, prevede: “Sono,
parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile,
nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa “.
Tale norma non può che essere interpretata nel senso che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, ben potendo esistere impianti che si sviluppano sopra il suolo per i quali non si giustificherebbe un diverso trattamento normativo.
Infine, non può revocarsi in dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture,
quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità.
Con riferimento alla specifica ipotesi di occupazione del soprassuolo comunale stradale mediante cavalcavia autostradali gestiti in regime di concessione amministrativa (soprassuolo provinciale sovrastato da cavalcavia appartenenti ad autostrada gestita da altro concessionario autostradale), la Suprema Corte con la recente pronuncia n. 10345 del 18/4/2023 ha precisato che “è dirimente rimarcare, nelle ipotesi, come quella che si sta scrutinando, in cui
l'occupazione non sia assistita da un atto concessorio della Provincia, l'attività di gestione
economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e
le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, ciò determinando l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e
finalità: questo principio risulta evidentemente applicabile anche al AP - ove il regolamento abbia previsto l'esenzione a favore dell'ente concedente. La sentenza impugnata
ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi e risulta immune dai vizi denunciati. Nel caso in esame, la si è avvalsa della facoltà di cui si è detto ed ha istituito Controparte_4
il AP con Regolamento, prevedendo all'art. 29 - in linea con la normativa richiamata - che
il canone è dovuto dall'intestatario dell'autorizzazione o, in mancanza di regolare autorizzazione/concessioni o nulla osta, è dovuto dal titolare dell'occupazione - sia esso
proprietario o affittuario o usufruttuario o occupante di fatto anche abusivo;
ha altresì introdotto, all'art. 30 l'esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato, in applicazione di quanto già previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1”.
In conclusione, la giurisprudenza di legittimità e l'interpretazione prevalente delle norme spiegano che o l'occupazione è autorizzata dalla concessione comunale, o è abusiva;
l'apparato normativo di riferimento non prevede un tertium genus, se il titolo abilitativo comunale non esiste, come afferma parte attorea, l'occupazione ai fini di applicazione del canone è da considerarsi “occupazione di fatto”, ancorché sussista la concessione statale alla gestione del tracciato autostradale.
Dunque, applicando alla vicenda in esame l'indirizzo espresso dai recenti arresti della Suprema
Corte, ai fini della debenza del AP non assume alcun rilievo che l'occupazione non sia regolata da un atto di concessione, poiché anche l'occupazione, di fatto e senza titolo, che realizzano i ponti autostradali rispetto alla porzione di suolo sottostante di proprietà del demanio comunale, giustifica il pagamento del relativo canone.
Irrilevante inoltre è il fatto che la proprietà dell'autostrada e del viadotto in esame appartenga allo Stato, dal momento che appunto il canone/corrispettivo è imposto al soggetto che gestisce il manufatto in qualità di concessionario anche solo di fatto (v. Cass. 16395/2021: “Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il AP, ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione" degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva)…..omissis…. A nulla rileva, in buona sostanza, che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della
concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poichè, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica
utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni”.
Dunque, la tesi di parte attrice opponente di impossibilità di sfruttamento dello spazio aereo sovrastante al suolo comunale, in quanto altra destinazione avrebbe già in origine il suolo medesimo, risulta smentita non solo dalla giurisprudenza formatasi in materia di AP ma anche se si considera il fatto che se nulla si può fare al di sotto del cavalcavia, è proprio perché al di sopra di quello spazio pubblico insiste quel determinato manufatto, circostanza che rende chiarissimo il sacrificio a cui è tenuto l'ente locale in rappresentanza della collettività.
L'eccezione svolta da in merito ad un'asserita impossibilità di “dissociazione” tra suolo Pt_1
comunale e soprassuolo comunale, che in materia di AP, diversamente da quanto avviene in materia di AP, potrebbero solo congiuntamente rilevare ai fini dell'applicazione del canone, è smentita dalle condivisibili argomentazioni svolte dai giudici di legittimità circa l'impossibilità di erigere opere e servizi per la collettività sull'area costretta dalla presenza del cavalcavia: tra le altre i totem stradali informativi per gli utenti della strada ed altri impianti che ovviamente sorgerebbero sul suolo e si svilupperebbero sulla colonna d'aria sovrastante.
Anche l'ulteriore censura svolta dall'opponente - secondo cui il Regolamento adottato dal in materia di AP andrebbe disapplicato in quanto sarebbe ravvisabile Controparte_3 un eccesso di delega normativa e conseguente violazione dell'articolo 63, d.lgs. 15.12.1997,
n.446 e dell'articolo 23 della Costituzione - non coglie nel segno. Sul punto si condividono pienamente le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Piacenza nella sentenza n. 427/2023, giudice dott.ssa Evelina Iaquinti, secondo cui l'art.18 del Regolamento n.89 del 23 novembre
1998 ed analogamente l'articolo 20 del Regolamento in vigore dal 18.03.2017 prevedono entrambi che al pagamento del canone siano assoggettate tutte le occupazioni, comprese quelle di fatto (comma secondo), salvo il caso che ricorra una delle esenzioni di cui rispettivamente agli articoli 23 e 25. Tali previsioni, quindi, appaiono pienamente legittime in quanto attuative dei principi stabiliti dall'art. 63 d.lgs. 15.12.1997, n.446 (“
1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio
territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento
adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio
demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al
pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto
di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di
legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili
a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il
rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle
strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o
lineari, del valore economico della disponibilita' dell'area nonche' del sacrificio imposto alla collettivita', con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai
titolari delle concessioni anche in relazione alle modalita' dell'occupazione; d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per
occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalita' politiche ed istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con
cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato
forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa
riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il
canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze
presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire
1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le
occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in
base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il
canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale
causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e
modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i
conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennita' pari al canone
maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si
presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento,
redatto da competente pubblico ufficiale;
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), ne'
superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 3. Il canone e' determinato sulla base della
tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1
relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone
ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”).
In definitiva, risulta logicamente viziato il ragionamento della Società attrice allorché afferma che i cavalcavia autostradali non sarebbero assoggettabili a AP in quanto la relativa fattispecie astratta non sarebbe contemplata dal Regolamento Comunale AP, in quanto è
viceversa il fatto che non sia prevista alcuna specifica ipotesi di esenzione con riferimento alla tipologia di occupazione in esame nell'ambito dell'articolo 25 del Regolamento, a confermare che il canone è dovuto per le occupazioni effettuate mediante cavalcavia autostradali sovrastanti il soprassuolo stradale comunale. Ed invero l'articolo 4, comma primo del Regolamento ed analogamente l'articolo 3, comma 1 di quello in vigore dal 18.03.2017 prevedono entrambi che qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere previamente autorizzata, e rispettivamente agli articoli 18 e 20 che al pagamento del canone sono assoggettate tutte le occupazioni, comprese quelle di fatto (comma secondo), salvo il caso che ricorra una delle esenzioni di cui rispettivamente agli articoli 23 e 25, tra le quali – appunto – non è annoverata la fattispecie astratta che rileva ai fini della presente controversia. Ne consegue che le norme regolamentari citate sono pienamente rispettose del principio costituzionale di cui all'articolo
23 della Costituzione in quanto diretta attuazione dei principi introdotti dall'articolo 63, d.lgs.
15.12.1997, n.446.
L'articolo 63, comma 1, ultima parte, d.lgs. 15.12.1997, n.446 applicato (come prescrive del resto la norma stessa) in combinato disposto con la previsione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, va dunque letto nel senso che allorché le strade occupate siano comunali (e non facenti parte di tratti di strade statali, regionali o provinciali interni al centro abitato), è sempre applicabile il AP, in quanto già di per sé strade comunali, indipendentemente dalla collocazione di esse (dentro o al di fuori di un centro abitato) poiché rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'ente. Con Come ben argomentato dalla difesa , la ratio delle previsioni normative in materia non lascia infatti scoperte dall'applicazione del AP aree appartenenti ad enti pubblici, ma si limita a prevedere che i tratti delle strade che non siano comunali (le strade statali, regionali o provinciali), se ricompresi all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, devono essere considerate, ai fini dell'applicazione del AP, a tutti gli effetti strade comunali, mentre i tratti esterni ai centri abitati rimangono sempre e comunque (indipendentemente dall'entità numerica della popolazione comunale) sotto il controllo, la vigilanza e la competenza, anche eventualmente ai fini AP, degli enti rispettivamente proprietari (lo Stato, le Regioni, le Province). Invece è chiaro che le strade comunali rimangono comunque tali (e le loro occupazioni sono assoggettabili a AP), sia che si trovino all'interno, sia che si trovino all'esterno del centro abitato in quanto ciò che rileva ai fini
AP è che esse appartengano, come in effetti appartengono, al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente.
Nel caso di specie, non risulta contestato che la strada Giovanni Leccacorvi sia una strada comunale né che sopra di essa passi il cavalcavia autostradale ed è pacifico che il comune di
, capoluogo di provincia, sia città con popolazione superiore ai diecimila abitanti. CP_3
Neppure può ritenersi, diversamente da quanto sostenuto dall'Opponente, che la pretesa azionata dall'ente pubblico sia infondata perché si porrebbe in violazione della dichiarazione convenzionale contenuta all'art. 4 dell'accordo del 7/8/2007 secondo cui il CP_3
, a seguito della realizzazione da parte di di una serie di interventi di natura
[...] Pt_1 viabilistica e di mitigazione ambientale, dichiarava di “ritenersi soddisfatto e di non aver più nulla a pretendere da ad alcun titolo e per nessun'altra ragione”. Infatti, non può Pt_1
ragionevolmente intendersi che tale accordo possa riguardare una pretesa quale il AP che,
ancorché di natura extra-tributaria, costituisce una entrata patrimoniale dell'ente pubblico sostitutiva di una tassa (la AP), la cui rinuncia avrebbe dovuto certamente essere oggetto di una esplicita e specifica modifica del Regolamento Comunale disciplinante l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone.
Non può quindi ritenersi, come sostenuto dall'Attore che il tramite la convenzione del CP_3
7/8/2007, abbia inteso rinunciare ad una entrata patrimoniale sostitutiva della tassa, la quale, appunto in quanto corrispettivo per l'uso esclusivo di area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, non perde la natura e le caratteristiche di prelievo a rilevanza pubblica assoggettato a rigide e specifiche limitazioni quanto alla sua rinunciabilità e disponibilità. Ne consegue che non era certamente consentito al al di fuori delle norme CP_3
regolamentari, assumere un provvedimento ad personam per la ricorrenza di particolari e specifiche circostanze, quali appunto, la realizzazione da parte di una determinata società di interventi viabilistici e di mitigazione ambientale che avrebbe finito per violare non solo le norme regolamentari, ma più in generale il principio di irrinunciabilità del prelievo fiscale.
Con Alla luce della documentazione prodotta da e non specificamente contestata dalla
Controparte, neppure risulta fondata la contestazione svolta dall'Opponente circa un'asserita duplicazione dell'accertamento dell'occupazione del soprassuolo stradale della Via Leccacorvi, dal momento che l'autostrada di competenza sovrasta due diversi tratti della via Pt_1
Giovanni Leccacorvi nel Comune di e il tratto di strada accertato con gli avvisi di CP_3
accertamento oggi opposti è diverso rispetto a quello oggetto dei pregressi accertamenti. Ne consegue che le somme che controparte dichiara di avere già versato per l'occupazione della
Via Giovanni Leccacorvi non riguardano l'occupazione oggetto di causa.
Anche il sesto motivo di opposizione, con il quale lamenta la violazione del Pt_1
Regolamento comunale AP, nonché dell'articolo 7, legge 07.08.1990, n.241, in quanto non sarebbe stata seguita la procedura di contestazione da effettuarsi con idoneo processo verbale,
risulta privo di pregio, dal momento che è evidente che non poteva essere effettuato l'accertamento contestualmente al procedimento di rilascio della concessione-autorizzazione, proprio perché è quest'ultimo a mancare, essendosi in presenza di un'occupazione di fatto.
Trattandosi di occupazione di fatto e non essendo ovviamente ipotizzabile che si possa procedere alla rimozione del manufatto (giacché il cavalcavia autostradale non è qualificabile come opera abusiva), avviando quindi idoneo procedimento, la contestazione della violazione è stata correttamente effettuata direttamente mediante la notifica dell'atto di accertamento, in ossequio alle previsioni della normativa primaria di cui all'articolo 63, comma 2, lettere g) e g- bis), d.lgs. 15.12.1997, n.446, nonché in ossequio a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 30 e 33 del Regolamento in attuazione delle predette previsioni normative primarie, sia con riguardo all'omessa denuncia, per la quale è prevista la sanzione pari all'ammontare del canone, sia con riguardo all'omesso pagamento, per il quale è previsto il 20% dell'ammontare del canone;
fermo restando la presente causa costituisce una causa di accertamento negativo del credito in cui sono necessariamente superate anche tutte le eventuali irritualità formali, essendo un contenzioso non di natura impugnatoria come quello tributario, bensì diretto all'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione del canone.
Infine, non pare che i provvedimenti amministrativi de quibus siano affetti da vizi di motivazione posto che i presupposti materiali e giuridici cui è correlata la pretesa dell'ente pubblico risultano identificati;
prova di ciò è data dal fatto che ha in questa sede articolato Pt_1
in maniera compiuta ed esaustiva le proprie argomentazioni difensive e tenuto conto che la natura del giudizio instaurato è finalizzato ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria e l'esatto ammontare del quantum dovuto in relazione all'effettiva occupazione realizzata da un tratto autostradale da parte della società tenuta al pagamento del canone, da determinarsi in base al combinato disposto di cui agli articoli 2, co. 1 e 20, co. 1, del Regolamento comunale AP, in forza del quale l'occupazione del soprassuolo comunale è assoggettabile a pagamento del canone secondo quanto previsto dal primo capoverso del comma primo dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento, il quale prevede che l'occupazione degli spazi soprastanti il suolo pubblico è quantificata mediante la misurazione dell'area calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima;
nonché, quanto al regime sanzionatorio, a mente di quanto previsto dall'articolo 63, co. 2, lettere g) e g-bis), d.lgs. 15.12.1997, n.446, nonché di quanto previsto dall'articolo 33, co. 1, Regolamento comunale AP, perfettamente attuativo della normativa primaria.
Quanto alla domanda subordinata con cui viene richiesto disporsi la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, recante “disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, giacchè ricorrerebbe
l'ipotesi dell'art. 6, coma 2, cit., che individua un'esplicita “causa di non punibilità” nella obiettiva “incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”, si osserva che la specifica previsione delle sanzioni nel caso di specie è contemplata dalle norme di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2, dell'articolo 63, d.lgs.
15.12.1997, n.446 ed in attuazione di esse dalle norme del Regolamento comunale AP di
(art. 30 e art. 33). Inoltre, neppure si può ritenere, tenuto conto della prevalente CP_3
giurisprudenza di legittimità e di merito maturata sul punto, che la questione relativa alla debenza della AP e del AP abbia determinato una obiettiva incertezza tale da rendere ragionevole l'esclusione, o comunque la disapplicazione, delle sanzioni.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione promossa da parte attrice deve quindi essere respinta.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - respinge l'opposizione promossa da per le ragioni di cui in motivazione e per Pt_1
Con l'effetto, preso atto della rinuncia da parte di alla pretesa esercitata per conto del CP_3
in relazione alla via AN EN, alla via LU US ed alla Strada di Gerbido, conferma
l'efficacia esecutiva dei provvedimenti amministrativi impugnati, nei limiti degli importi inferiori di € 69.514,00, relativamente all'anno 2021, di € 69.514,00, relativamente all'anno
2022 e di € 69.514,00, relativamente all'anno 2023 e così per complessivi € 208.452,00;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle convenute che si liquidano in € 7.052,00 ciascuna a titolo di compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Piacenza il 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia