Decreto cautelare 1 marzo 2021
Sentenza breve 25 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 01/03/2021, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00192/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2021, proposto da
FR De US, RO De US, CA De US e OB De US, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Falcomer e Remo Lot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di USzia;
contro
Comune di Mansue', in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
PE SC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- del provvedimento del 28 gennaio 2021 del Responsabile del procedimento - Servizi Demografici del Comune di Mansuè, comunicato il giorno successivo; del provvedimento prot. n. 1281 dell’11 febbraio 2021 del Funzionario incaricato - Servizi Demografici del Comune di Mansuè, comunicato in data 15 e 18 febbraio 2021; del provvedimento dell'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di Mansuè dell’11 febbraio 2021, citato nel provvedimento n. 1281 assunto in pari, non comunicato, con i quali è stata autorizzata l'estumulazione dei resti mortali della Signora IN SC ed il trasferimento nel cimitero di Codognè, da ultimo per la data del 5 marzo 2021;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche - proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. - con cui i ricorrenti chiedono la sospensione degli atti impugnati ed in particolare del provvedimento con cui il Comune intimato ha autorizzato i lavori di estumulazione e di trasferimento ad altro cimitero dei resti mortali della Signora IN SC, fissando per tale operazione il giorno 5 marzo 2021;
Rilevato che l’estrema gravità e urgenza è rappresentata dai ricorrenti in relazione alla circostanza che la data prevista per i lavori di estumulazione non consente di attendere, per la trattazione della domanda cautelare, la prima camera di consiglio utile;
Ritenuto che sussistono i presupposti stabiliti dal richiamato articolo 56 cod. proc. amm. per l’accoglimento della domanda;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di decreto cautelare monocratico e per l’effetto sospende l’efficacia dell’impugnata autorizzazione fino alla camera di consiglio del 24 marzo 2021 fissata per la trattazione collegiale della domanda, nel contraddittorio delle parti.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 1 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO