Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6138/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudi- ce dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di ap- pello iscritta al n. 6138/2017 r.g.a.c., vertente:
TRA
(c.f. ), rap- Parte_1 C.F._1 presentato e difeso, in virtù di procura allegata agli atti, dall'avv.
Luigi Giacobbe, unitamente alla quale elettivamente domicilia in
P.zza Mercato 1, Flumeri (AV);
- APPELLANTE-
E
, in persona del sindaco p.t., rappresen- Controparte_1
tato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzio- ne e risposta, dall' avv. Lucia Carillo, unitamente alla quale eletti- vamente domicilia in Terzigno (NA), alla via Diaz 122;
- APPELLATO -
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Nola n.
741/17.
Conclusioni: come da note autorizzate depositate dalle parti ai fini della partecipazione alla odierna udienza.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, il
[...]
, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni CP_1
subiti dal veicolo a causa del sinistro verificatosi in data 18.02.2015, alle ore 01.00, in , il quale mentre percorreva via Zabatta, CP_1 giunto all'altezza del civico 248, ove la strada è scarsamente illumi-
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1.1 Resistette alla domanda il . Controparte_1
1.2 Con sentenza n. 741/2017 il Giudice di Pace di Nola rigettò la domanda per mancata prova del quantum risarcitorio.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello Parte_1
, censurando la pronuncia di prime cure per erronea valuta-
[...] zione delle prove in ordine ai danni subiti in seguito all'evento e per l'erronea compensazione delle spese. Ha, quindi, insistito per la con- danna dell'appellato al risarcimento dei danni subiti e alle spese pro- cessuali del doppio grado del giudizio, in favore del procuratore anti- statario.
3. Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepi- Controparte_1 to in via preliminare l'inammissibilità ai sensi degli art. 342 e 348 bis cp.c.; nel merito ha insistito per il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna delle spese al doppio grado di giudizio.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria al- cuna attività istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la deci- sione. All'udienza fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc e sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discus- sione, ai sensi della citata disposizione.
Motivi della Decisione
1.In via preliminare, va dato atto che l'appello è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggetti- vamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più imme- diata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata e per altro verso le modifiche richie- ste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e pro- spettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
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1.1 Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infon- dati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella propo- sta con i motivi di appello.
2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
2.1 Giova premettere che, , ha adeguatamente as- Parte_1
solto il proprio onus probandi, con riferimento al verificarsi dell'evento dannoso ed alla riconducibilità di tale evento al dissesto del manto stradale, posto sotto la custodia dell'ente comunale.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubbli- ca, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., an- che in forza della prospettazione attorea che ha invocato la posizione di proprietario-custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo.
Tale responsabilità si basa sulla sola custodia e sul nesso eziologico fra la res custodita ed il danno lamentato, ed è esclusa solo dal caso fortuito, nesso la cui interruzione va provata dal custode per la pre- senza di un caso fortuito o di forza maggiore (ovvero di fattori non dominabili dallo stesso), che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestiva- mente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricol- legabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nes- so eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di re- sponsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che
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quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Nel caso di specie, come accertato dal giudice di prime cure senza che vi sia contestazione delle parti sul punto, l'evento così come de- dotto in citazione si sarebbe effettivamente verificato, può pertanto affermarsi la piena ed esclusiva responsabilità dell'ente; lo stesso en- te, in quanto proprietario della strada pubblica ove è occorso il sini- stro, è tenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a risarcire il danno lamenta- to dalla parte attrice.
Del resto, a fronte della dimostrazione dell'appellante di aver tenuto una condotta prudente, mantenendo un'andatura consona al tipo di strada percorsa, il non ha spiegato difese, così Controparte_1 non dimostrando in alcun modo l'intervento di un fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, che interferendo con la situazione di fatto, potesse essere idoneo a determinare l'interruzione del nesso causale tra il sinistro e il danno.
Tanto puntualizzato sul piano dell'an e venendo al quantum, oggetto del presente gravame, va osservato che l'appellante ha fornito prova dei danni subiti attraverso l'escussione dei testi e la produzione di una fattura emessa da “ ”- officina gommista per un Parte_2 ammontare pari ad € 455,00 e un preventivo redatto da Pit Stop di
VE IN pari ad € 1.205,00.
In particolare, a conforto del proprio assunto, entrambi i testi riferi- scono che dopo essere scesi dall'auto constatavano che entrambe le ruote del lato destro dell'auto erano forate e i cerchioni ammaccati.
In effetti, tali voci di danno risultano compatibili con quelle riportate dalla ricevuta fiscale depositata.
Nel caso di specie, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 cod. proc. civ, questo Tribunale ritiene che non sussistano fondati dubbi sull'attendibilità dei testi di parte attrice, i quali hanno superato il vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiara- zioni rese sui fatti di causa;
entrambi, diversamente da come inter- pretato dal giudice di prime cure, hanno dichiarato che avevano con
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sé l'ombrello poiché la giornata era piovosa ma al momento dell'evento non pioveva, come prospettato nell'atto di citazione.
Inoltre, in tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità
(Cass. sez. VI civile, ordinanza n. 2295/21).
Quanto, poi, alle ulteriori voci di danno (relative agli ammortizzato- ri, semiasse e braccio) l'appellante si è limitato in primo grado a produrre un preventivo di riparazione.
E' noto che tale documento – in assenza di ulteriori elementi di ri- scontro quali ad esempio, la conferma testimoniale da parte del sog- getto che lo aveva predisposto - non integra affatto la prova del la- mentato pregiudizio, sia perché non dimostra in alcun modo che l'attore abbia effettivamente sostenuto gli esborsi ivi indicati, sia perché si tratta di un documento formato da un terzo, fuori del pro- cesso, il cui contenuto non è stato neanche oggetto di conferma, da parte del suo autore, in sede di prova testimoniale.
Tuttavia, il Tribunale osserva che il preventivo, peraltro, nella specie non confermato dal soggetto che lo ha redatto non vale di per sé ad integrare la prova del danno in concreto sofferto, in ossequio alla co- stante giurisprudenza della S.C., le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'at- tendibilità (cfr. Cass. Civ. n. 23788/14, 14122/04). Dunque, il mero deposito dello stesso non dimostra che il pagamento sia stato effet- tuato e che le voci di danno riportate siano riconducibili all'evento per cui è causa;
a tal fine occorre allegare la prova dell'effettiva da- zione del dovuto e della riconducibilità di tali danni al sinistro, nella specie non offerta.
Conclusivamente, il va condannato al pagamen- Controparte_1 to in favore dell'appellante della somma complessiva di € 455,00 (di
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cui 320,00 per HANKOOK 4 stagioni, € 100,00 per riparazioni cer- chi da 17, € 30,00 aspetto+equilibratore e € 5,00 contr. Ai sensi art. 228 DL06/152).
2.2 Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ri- tardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del no- cumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di dena- ro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corri- sposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finan- ziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella ri- valutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi compu- tarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivaluta- ta, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione me- dio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995,
n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli inte- ressi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalu- tazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tas- so legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso
(18.02.2015) sull' importo di € 455,00, somme che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice
FOI), alla suddetta data del 18.02.2015- quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
(18.02.2016) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sul- le somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori inte-
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ressi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarci- toria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di va- luta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbliga- zioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
3. Per effetto delle statuizioni che precedono, e del parziale acco- glimento dell'appello, deve pervenirsi alla rideterminazione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, alla luce del principio della soccombenza.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma dei parametri previsti DM 55/14, per lo stesso scaglione di valore per entrambi i gradi del giudizio, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
Le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appel- lante, avv. Luigi Giacobbe, il quale dichiarandosi antistatario ai sen- si dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_3
vatore, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno, in favore dell'appellante della la somma di € 455,00, danni, oltre agli interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (18.02.2015) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del
18.02.2015 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (18.02.2015) e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra
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indicata, con divieto di anatocismo, oltre al pagamento degli INTE-
RESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'appellante;
- condanna parte appellata , in persona del lega- Controparte_1
le rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte appellante, avv. Luigi Giacobbe, quan- to al giudizio di primo grado, nell' importo di € 125,00 per esborsi ed €330,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese gene- rali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 174,00 per esborsi ed € 462,00 (con esclu- sione della fase istruttoria) per compenso professionale, oltre rim- borso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Nola, 4.06.2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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