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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 737/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
luglio 2025
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
MA IC e dall'Avv.to Luca IC del Foro di
Milano, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta del giudizio di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
VI ZA del Foro di MA, procuratore anche domiciliatario,
giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e - 2 -
di risposta
APPELLATA
c o n t r o
in qualità di cessionaria di Controparte_2 [...]
in persona dei procuratori speciali dr.ssa Controparte_3
e dr. rappresentata e difesa Controparte_4 Controparte_5
dall'Avv.to Giovanni Luca Murru del Foro di Milano, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
c o n t r o
e per essa quale mandataria Controparte_3 [...]
Controparte_6
APPELLATA contumace
e c o n l'i n t e r v e n t o d i
e per essa Controparte_7 Controparte_2
non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della
stessa, in persona dei procuratori speciali dott. Controparte_5
e , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Controparte_8
Murru del Foro di Milano, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto di intervento
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di MA n. 536/21
del 25 marzo 2021, pubblicata il 7 giugno 2021 e notificata in pari data.
CONCLUSIONI - 3 -
Dell'appellante
Voglia codesta Corte d'Appello adita, contrariis reijectis,
Nel merito
1 - riformare la sentenza impugnata n. 536/21, pronunciata dal
Tribunale di MA, sez. II civile, il 25 marzo 2021, pubblicata il 7
giugno 2021 e notificata in pari data, e, per l'effetto:
In via principale
• rigettare integralmente, per i motivi esposti al par. 1 del presente atto di citazione in appello, tutte le domande formulate dalle parti appellate, in quanto infondate, inammissibili, inaccoglibili, sia in fatto, sia in diritto, attesa anche la nullità della citazione introduttiva e dei successivi atti di intervento ai sensi dell'art. 164, c.p.c.
- per assoluta incertezza nella determinazione della cosa oggetto della domanda, e cioè nell'individuazione del bene della vita cui tende la pretesa dell'attore, nonché nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, tale da determinarne il difetto di legittimazione ad agire,
in virtù dell'omessa prova in giudizio della titolarità dei diritti in forza dei quali il presente giudizio è stato attivato;
• dichiarare, per l'effetto, le parti appellate decadute dal diritto di far valere l'azione revocatoria di cui all'art. 2901, c.c., per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 2903, c.c.;
• rigettare l'appello incidentale proposto dalla
[...]
in quanto inammissibile, inaccoglibile e infondato;
Controparte_9 - 4 -
• rigettare integralmente, per i motivi esposti ai par. 4, 5, 6 e 7
del presente dell'atto di citazione in appello riproposti in questa sede ai sensi dell'art. 346, c.p.c., nelle forme e nei modi ampiamente dedotti nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado cui ci si riporta integralmente per economia di scrittura, tutte le domande formulate dalle parti appellate;
• accertare e dichiarare, per i motivi esposti al par. 2 del presente atto, la nullità assoluta e 2 insanabile dei contratti di fideiussione di cui è causa sottoscritti a garanzia dall'odierno appellante, per violazione dell'art. 2, L. 10.10.1990, n. 287, in quanto pacificamente conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI
censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
In via subordinata
• accertare e dichiarare in ogni caso, per i motivi esposti al par.
3 del presente atto, la nullità della clausola contenuta nei contratti di fideiussione sottoscritti dall'odierno appellante recante la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957, c.c., e per l'effetto l'intervenuta decadenza,
ai sensi del medesimo articolo, delle parti appellate dal diritto di credito vantato nei confronti del suddetto fideiussore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA
(21%) e a CPA (4%) come per legge, del presente procedimento e di quello conclusosi in primo grado.
Dell'appellata Controparte_1
In principalità:
1. in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione - 5 -
dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata
2. rigettare l'appello in quanto infondato nel merito con riferimento a tutti i motivi d'impugnazione e confermare la sentenza appellata.
In via di subordine:
3. per l'eventuale fase sostitutiva di trattazione-istruzione-
decisione davanti al giudice d'appello, accogliere le seguenti domande assorbite nella decisione di primo grado
3.1. In Principalità
Previa declaratoria di inefficacia originaria del suo atto istitutivo, per non riconoscibilità del Trust OS ai sensi dell'art. 2 e 13
della Convenzione de L'Aja 1° luglio 1985 o, in subordine, per simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 e ss. c.c. o, in ulteriore subordine, per difetto del necessario requisito della “certezza della volontà di istituire un trust” (certainty of intention) previsto della legge inglese regolatrice del Trust medesimo, dichiarare nulli per mancanza di causa i trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari al Trustee
disposti con l'atto del 26 marzo 2014 a ministero del notaio Per_1
di Milano (rep. 11.745- racc. 8.222), e precisamente:
[...]
(i) trasferimento/assegnazione in piena proprietà, con riserva a sé del diritto vitalizio (impignorabile) di abitazione, della casa di civile abitazione sita in MA, Vicolo Pozzo n. 3/5, censita nel Catasto
Fabbricati del Comune di MA al Foglio 35, mappali 776 sub. 11,
779 sub. 11, 775 sub. 301, 777 sub. 301;
(ii) trasferimento/assegnazione in nuda proprietà degli - 6 -
immobili siti in Comune di Curtatone (MN) Frazione Levata, strada vicinale della Mainolda n. 3, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune
di Curtatone al Foglio 27, mappali 48 sub. 1 e 651 (tra loro graffati),
48 sub. 2, 95 sub. 1 e sub. 2, e nel Catasto Terreni del medesimo
Comune al Foglio 27, mappali 652, 52, 383
(iii) trasferimento/assegnazione in nuda proprietà degli immobili in Comune di Selva di Val Gardena (BZ), Strada Plan da
Tieja, iscritti nel competente Catasto (Chiusa), Comune Catastale 794
(Selva), particella edificiale 629: sub. 19 foglio 40 porzione materiale
17; sub.27 foglio 40 porzione materiale 25; sub. 28 foglio 40 porzione materiale 26.
3.2. In subordine
Previo accertamento e declaratoria della loro simulazione assoluta, dichiarare inefficace l'atto istitutivo del Trust OS e i trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari al Trustee disposti con l'atto del 26 marzo 2014 a ministero del notaio di Milano Persona_1
(rep. 11.745- racc. 8.222), e precisamente:
(i) trasferimento/assegnazione in piena proprietà, con riserva a sé del diritto vitalizio (impignorabile) di abitazione, della casa di civile abitazione sita in MA, Vicolo Pozzo n. 3/5, censita nel Catasto
Fabbricati del Comune di MA al Foglio 35, mappali 776 sub. 11,
779 sub. 11, 775 sub. 301, 777 sub. 301;
(ii) trasferimento/assegnazione in nuda proprietà degli immobili siti in Comune di Curtatone (MN) Frazione Levata, strada vicinale della Mainolda n. 3, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune - 7 -
di Curtatone al Foglio 27, mappali 48 sub. 1 e 651 (tra loro graffati),
48 sub. 2, 95 sub. 1 e sub. 2, e nel Catasto Terreni del medesimo
Comune al Foglio 27, mappali 652, 52, 383
(iii) trasferimento/assegnazione in nuda proprietà degli immobili in Comune di Selva di Val Gardena (BZ), Strada Plan da
Tieja, iscritti nel competente Catasto (Chiusa), Comune Catastale 794
(Selva), particella edificiale 629: sub. 19 foglio 40 porzione materiale
17; sub. 27 foglio 40 porzione materiale 25; sub. 28 foglio 40 porzione materiale 26.
In ogni caso, col favore delle spese, anche generali, e del compenso professionale del giudizio, oltre IVA e CPA di legge sul dovuto.
Della terza intervenuta
In via pregiudiziale/preliminare, per i motivi di cui in narrativa:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348
bis, primo comma, c.p.c. del gravame interposto avverso la sentenza del Tribunale di MA n. 536/2021 da parte dell'opponente signor
Parte_1
- accertare e dichiarare l'inammissibilità per mancata indicazione specifica dei motivi ex art. 342 c.p.c. del gravame interposto avverso la sentenza del Tribunale di MA n. 536/2021
da parte dell'opponente signor Parte_1
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art 345 c.p.c. della domanda relativa alla nullità della fideiussione omnibus, per violazione - 8 -
della normativa antitrust, e della domanda relativa all'art. 1957 c.c.;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in quanto non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c.
In via principale, a parziale riforma della sentenza appellata:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'appello incidentale proposto e, per l'effetto:
- riformare la sentenza n. 536/2021 pubblicata il 7.06.2021 resa dal Tribunale di MA e, conseguentemente:
- rigettare l'appello proposto dal signor
[...]
; Parte_1
- dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. dell'atto del 26 marzo
2014 a ministero del Notaio di Milano (re. 11745 – racc. Persona_2
8222) e dei trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari al trustee disposti con suddetto atto, meglio descritti in narrativa;
In via subordinata, a parziale riforma della sentenza appellata:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'appello incidentale proposto e, per l'effetto: riformare la sentenza n. 536/2021
pubblicata il 7.06.2021 resa dal Tribunale di MA e,
conseguentemente:
- rigettare l'appello proposto dal signor Parte_1
- dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901
c.c., nei confronti di e per essa Controparte_7 [...] [...]
dei trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari al Controparte_10
trustee disposti con l'atto del 26 marzo 2014 a ministero del Notaio
di Milano (re. 11745 – racc. 8222), meglio descritti in Persona_2
narrativa;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% di entrambi i gradi di giudizio.
Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Controparte_11 Parte_2
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di MA
[...]
, esponendo che era creditore di ingenti somme nei Parte_1
confronti di diverse società a favore delle quali il aveva Parte_1
prestato fideiussioni;
che il in qualità di disponente (o Parte_1
settlor), aveva istituito un trust interno cd. autodichiarato denominato
“OS”, regolato dalla legge inglese e da riconoscersi in Italia ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1/7/85 ratificata con legge 16/10/89 n.
364; che il con il medesimo atto, aveva assegnato al Trustee Parte_1
del trust OS (cioè a sé stesso, ma segregandoli dal proprio patrimonio aggredibile) una serie di beni;
che il trust OS non era riconoscibile ed era inefficace ab origine in applicazione degli artt. 2 e 13 della citata
Convenzione; che, in ogni caso, nell'istituzione del trust e nell'assegnazione ad esso dei beni mediante l'atto dispositivo, era - 10 -
ravvisabile una simulazione assoluta;
che il trust non avrebbe potuto essere considerato valido neppure per la legge inglese, data la mancanza di certezza della volontà di istituire un trust (certainty of
intention o certainty of words); che, in ogni caso, l'inefficacia dell'atto istitutivo del trust determinava, ai sensi dell'art. 1418 comma 2 prima parte c.c., la nullità del trasferimento dei beni in favore del Trustee per mancanza di causa;
che l'atto dispositivo era, quindi, a sua volta inefficace ai sensi dell'art. 1414 c.c. e per gli effetti di cui all'art. 1415
c.c.; che, in ogni caso, sussistevano tutte le condizioni ed i presupposti di legge perché l'atto dispositivo fosse revocato e dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c..
si opponeva. Parte_3
Indi intervenivano nel processo, dapprima, la
[...]
Controparte_1
(incorporante la Controparte_12
e, successivamente, la non in proprio Controparte_6
ma quale mandataria di (cessionaria del credito Controparte_3
dalla . Controparte_1
Inoltre, interveniva pure la Controparte_2
(cessionaria per una serie di linee di credito dalla 2018 CP_3
s.r.l.).
Il Tribunale di MA, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1) Dichiara inefficaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901
c.c., nei confronti di Controparte_13 [...]
(ora
[...] Controparte_1
) i trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari
[...]
al disposti con l'atto del 26 marzo 2014 a ministero del notaio CP_14
di Milano (rep. 11.745 – racc. 8222) e precisamente: Persona_1
(i) Trasferimento/assegnazione in piena proprietà, con riserva sè
del diritto vitalizio (impignorabile) di abitazione, della casa di civile abitazione sita in MA, Vicolo Pozzo n. 3/5, censita nel Catasto
Fabbricati del Comune di MA al Foglio 35, mappali 776 sub. 11,
779 sub. 11, 775 sub 301, 777 sub 301
(ii) Trasferimento/assegnazione in nuda proprietà degli immobili siti in Comune di Curtatone (Mn) Frazione Levata, strada vicinale della Mainolda n. 3, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune
di Curtatone al Foglio 27, mappali 48 sub 1 e 651 (tra loro graffati), 48
sub. 2, 95 sub. 1 e sub. 2, e nel Catasto Terreni del medesimo Comune
al Foglio 27, mappali 652, 52, 383
(iii) Trasferimento/assegnazione in nuda proprietà degli immobili in Comune di Selva di Val Gardena (Bz), Strada Plan da
Tieja, iscritti nel competente Catasto (Chiusa), Comune Catastale 794
(Selva), particella edificiale 629: sub 19 foglio 40 porzione materiale
17; sub. 27 foglio 40 porzione materiale 25; sub. 28 foglio 40 porzione materiale 26;
- 2) Ordina alle competenti Agenzie delle Entrate – Territorio di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di cui sub 1);
- 3) Condanna alla rifusione in favore Parte_1
di Controparte_15 [...]
, delle spese del giudizio che liquida in € 10.931,46 di cui
[...]
€ 10.343,00 per compensi ed € 588,46 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15% e a quanto dovuto per legge;
- 4) Condanna alla rifusione in favore Parte_1
di delle spese del giudizio che liquida in € Controparte_2
6783,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali 15% e a quanto dovuto per legge;
- 5) Dichiara compensate le spese del giudizio nel rapporto con
Controparte_3
Riteneva il primo giudice:
- che la domanda della Controparte_1
era scrutinabile, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
dato che tale parte non era stata estromessa dal giudizio;
- che non vi era alcuna nullità della citazione, malgrado le cessioni dei crediti intervenute dopo l'instaurazione del giudizio (e che,
peraltro, parte attrice aveva sostenuto di avere solo parzialmente ceduto i crediti assistiti dalla garanzia fideiussoria del convenuto, mentre aveva confermato tale circostanza); Controparte_2
- che la domanda di revocatoria era meritevole di accoglimento;
- che, infatti, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901,
n. 1 prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia - 13 -
damni”), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca;
l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito;
- che, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la garanzia generica gravante sul suo patrimonio sì da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati,
siano sufficienti a fornire – ciascuno di essi – la garanzia ex art. 2740
c.c.;
- che il trust configura un atto di disposizione patrimoniale che pone in pericolo per il creditore la garanzia ex art. 2740 c.c.;
- che, infatti, attraverso il trust si concretizza una netta separazione tra il patrimonio del disponente e i beni del fondo in trust,
destinati questi ultimi al perseguimento di un fine determinato;
- che l'atto in questione era posteriore al sorgere del credito;
- che l'atto in questione era a titolo gratuito;
- che parte attrice aveva fornito la prova di tutti i presupposti dell'azione (credito, eventus damni, scientia fraudis);
- che parte convenuta, al fine di escludere l'eventus damni, non aveva fornito la prova della capienza del suo patrimonio, mentre si era - 14 -
riferita ad un dato (le consistenze immobiliari delle debitrici principali)
che non era rilevante;
- che la scientia damni era in re ipsa, avendo il Parte_1
disposto dell'intero suo patrimonio immobiliare, residuandogli solo le partecipazioni al capitale sociale delle debitrici principali.
interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) riformabilita' della sentenza di prime cure per erronea motivazione nella parte in cui, alla pag. 10, il Tribunale adito ha osservato che “nel caso di specie non si ravvisa totale omissione o
assoluta incertezza né in relazione all'esposizione dei fatti costituenti
le ragioni della domanda né in relazione al petitum”. Nullita' della citazione e degli atti di intervento degli odierni appellati e conseguente difetto di legittimazione attiva;
- 2) riformabilita' della sentenza di prime cure per non avere il
Tribunale di MA adito rilevato d'ufficio la nullita' dei contratti di fideiussione sottoscritti a garanzia dall'odierno appellante per violazione dell'art. 2, l. 10.10.1990, n. 287, in quanto pacificamente conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005;
- 3) in via subordinata, nullita' della clausola contenuta nei contratti di fideiussione sottoscritti dall'odierno appellante recante la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957, c.c., e per l'effetto intervenuta decadenza, ai sensi del medesimo articolo, delle parti appellate dal diritto di credito vantato nei confronti del suddetto fideiussore. - 15 -
A latere riproponeva le eccezioni non scrutinate in primo grado perché rimaste assorbite:
- 4) riproposizione, ai sensi dell'art. 346, c.p.c., dell'eccezione di infondatezza della domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto istitutivo del trust OS per asserita non riconoscibilità ai sensi dell'art. 2 e 13 della convenzione dell'Aja dell'1.7.1985;
- 5) riproposizione, ai sensi dell'art. 346, c.p.c., dell'eccezione di infondatezza della domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto istitutivo del trust OS e del susseguente atto dispositivo per asserita simulazione assoluta e per mancanza del requisito della certezza della volontà di istituire un trust (certainty of intention o certainty of words);
- 6) riproposizione, ai sensi dell'art. 346, c.p.c., dell'eccezione di infondatezza della domanda di nullità dell'atto dispositivo susseguente all'atto istitutivo del trust EOS, per asserita mancanza di causa ai sensi dell'art. 1418, co. 2, c.c.;
- 7) riproposizione, ai sensi dell'art. 346, c.p.c., dell'eccezione di infondatezza della domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto istitutivo del trust OS ai sensi dell'art. 2901, c.c., attesa l'insussistenza,
nel caso di specie, dei presupposti dell'eventus damni e della scientia
damni suscettibili di legittimarla.
Resisteva la Controparte_1
, la quale, peraltro, riproponeva le
[...]
domande non scrutinate in primo grado perché rimaste assorbite (non riconoscibilità del trust OS;
simulazione assoluta dell'atto istitutivo del trust e dei negozi di assegnazione degli immobili;
invalidità per - 16 -
mancanza di uno dei requisiti fondamentali fissati dalla legge regolatrice del trust), ed evidenziava la formazione del giudicato sui presupposti dell'azione revocatoria diversi dalla contestata sussistenza del credito.
Resisteva altresì la in qualità di Controparte_2
cessionaria di la quale, peraltro, eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. nonché
il divieto d'ufficio di domande nuove ex art. 345 c.p.c. nonché
l'inammissibilità della pura e semplice riproposizione delle domande ed eccezioni non scrutinate in primo grado perché rimaste assorbite, e a sua volta proponeva appello incidentale per i seguenti motivi: 1)
erroneità del mancato rilievo d'ufficio della nullità dell'atto istitutivo di trust ai sensi dell'art. 1418 c.c., per mancanza di causa e per essere,
lo stesso, carente dei requisiti di legge e realizzato in frode alla legge.
2) inefficacia anche nei suoi propri confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dei trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari al Trustee disposti con l'atto del 26 marzo 2014 ut supra individuato.
Viceversa, la e per essa quale mandataria Controparte_3
la pur ritualmente citata, non si Controparte_6
costituiva in giudizio, e pertanto veniva dichiarata contumace.
Respinta l'istanza di sospensiva, interveniva nel processo la
[...]
e per essa la non in Controparte_7 Controparte_2
proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della stessa,
divenuta titolare della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio di revocatoria in forza di fusione per incorporazione della CP_16 [...]
la quale, a sua volta ne era divenuta titolare in forza di scissione
[...]
parziale della con attribuzione del ramo Controparte_2
Contr alla predetta dichiarava di CP_16 Controparte_7
intervenire “in sostituzione” di poi Controparte_2 CP_16
facendo proprie tutte le domande formulate dalla stessa.
[...]
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 9 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'appellante, nelle conclusioni, ha introdotto un'eccezione nuova (“dichiarare, per l'effetto, le parti appellate
decadute dal diritto di far valere l'azione revocatoria di cui all'art.
2901, c.c., per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione
quinquennale sancito dall'art. 2903, c.c.”), come tale inammissibile.
Infatti, nessuna eccezione di prescrizione è stata mai sollevata, vuoi nel primo grado di giudizio, vuoi con il presente atto d'appello.
L'eccezione de qua, peraltro, non è stata nemmeno illustrata.
Va, altresì, premesso che l'appellante, nella citazione, ha riproposto l'eccezione di infondatezza della domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto istitutivo del trust OS ai sensi dell'art. 2901, c.c.,
attesa l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti dell'eventus
damni e della scientia damni suscettibili di legittimarla. Il capo di sentenza che ha accolto la domanda di revocatoria, tuttavia, non è stato impugnato: su di esso è, perciò, calato il giudicato. L'appellante,
risultato soccombente in parte qua, avrebbe dovuto impugnarlo, non già limitarsi a riproporre un'eccezione (sorvolando sul fatto che non si - 18 -
tratta di un'eccezione, ma semmai di una mera difesa, e che anch'essa non è stata nemmeno illustrata).
- I) L'appello principale.
Con il primo motivo di appello principale il assume Parte_1
la riformabilita' della sentenza di prime cure per erronea motivazione nella parte in cui, alla pag. 10, il Tribunale adito ha osservato che “nel
caso di specie non si ravvisa totale omissione o assoluta incertezza né
in relazione all'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della
domanda né in relazione al petitum”, attesa la “Nullita' della citazione
e degli atti di intervento degli odierni appellati e conseguente difetto
di legittimazione attiva”. Osserva che ha solo Controparte_2
dichiarato in atti di essersi resa cessionaria delle linee di credito, ma ha omesso di documentare detta circostanza, né la cedente Banca
l'ha confermata nei termini indicati in Controparte_1
sentenza; che, infatti, nè la (originaria presunta CP_3
cessionaria delle citate linee di credito) e, per essa, la mandataria
, né tantomeno la subentrata Controparte_6 CP_2
hanno documentalmente provato l'intervenuta cessione di
[...]
che trattasi;
che queste si sono limitate a produrre copia della Gazzetta
Ufficiale, senza che dal contenuto della stessa si possa evincersi nello specifico il trasferimento delle linee di credito oggetto di causa;
che, in particolare, la ha omesso di produrre il contratto di cessione CP_6
specifico dei crediti pecuniari della
[...]
e, soprattutto, il documento Controparte_1
di identificazione dei crediti ceduti ad esso allegato;
che analogamente - 19 -
la si è limitata a certificare di aver acquisito i Controparte_2
crediti acquistati dalla società veicolo per la cartolarizzazione CP_3
2018, ma non ha provato che tra di essi vi fossero quello di cui è
[...]
causa; che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione;
che, in definitiva, la (e per essa la CP_3 [...]
) prima e la dopo non hanno Controparte_6 Controparte_2
dimostrato la titolarità dei diritti di credito fatti valere nel presente giudizio;
che ciò determina la nullità dell'atto di citazione introduttivo e dell'atto di intervento, prima della e poi della CP_3
ai sensi dell'art. 164, c.p.c., per eccessiva Controparte_2
genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base degli stessi.
Il motivo è infondato.
La censura è afferente alla nullità delle domande, dell'originaria attrice e delle intervenute (pp.
8-9 appello: “per effetto delle operazioni
di cessione dei crediti oggetto di causa succedutesi in date posteriori
a quella di instaurazione del presente giudizio, l'atto di citazione
introduttivo e l'atto di intervento, prima della e Controparte_3
poi della si appalesano, quindi, nulli ai Controparte_2
sensi dell'art. 164, c.p.c., per eccessiva genericità ed indeterminatezza
delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base degli stessi”; pp.13-14:
“L'evidente carenza di elementi probatori forniti dalla parte attrice e - 20 -
dalle parti intervenute, non colta dal giudice di primo grado, hanno
reso oggettivamente difficile per l'odierno appellante proprio
“l'individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo
fa”, impedendogli “l'approntamento di una precisa linea di difesa”).
La censura è malposta, in quanto la citazione e gli interventi non sono affatto nulli, contenendo tutte le indicazioni richieste dall'art. 163
nn. 3 e 4 c.p.c., vale a dire il petitum (la determinazione della cosa oggetto della domanda) e la causa petendi (l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni). In particolare, il
petitum è rappresentato dalla declaratoria di nullità assoluta o in subordine di inefficacia relativa dell'atto istitutivo del trust, mentre la
causa petendi è rappresentata dai crediti vantati dall'originaria attrice e dalle intervenute nei confronti del fideiussore (con la dovuta precisazione che tali crediti sono stati ceduti solo in parte, per il resto essendo rimasti in titolarità della cedente).
In realtà, l'appellante sembra voler contestare la legittimazione ad agire ovvero la titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo, con peculiare riferimento alle cessioni intervenute tra la e CP_1
e la nonché tra la e la CP_1 CP_3 CP_3
attesa la ritenuta insufficienza della Controparte_2
pubblicazione dell'avviso delle cessioni de quibus sulla Gazzetta
Ufficiale. Ma egli non ha formulato un motivo di gravame ad hoc,
essendosi limitato ad invocare la nullità delle domande ex art. 164 co. - 21 -
dell'art. 163 ovvero per mancare l'esposizione dei fatti di cui al n. 4
dello stesso art.), sicchè il tema della legittimazione e/o della titolarità,
in mancanza di una specifica censura, non può essere scrutinato.
In altri termini, l'appellante discorre di legittimazione, ma conclude per la nullità ex artt. 164 co. 4 – 163 nn. 3 e 4 c.p.c.: i due istituti, tuttavia, non sono affatto consequenziali. Il difetto di legittimazione ad agire ovvero di titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo, ammesso e non concesso che sussista, non determina la nullità della citazione;
semmai può condurre, ove ne ricorrano le condizioni, ad una pronuncia di rigetto della domanda, in rito o nel merito. La nullità della citazione, tra l'altro, comporta unicamente le conseguenze previste dall'art. 164 c.p.c., ossia – con riguardo ai vizi denunziati dall'appellante (nn. 3 e 4 dell'art. 163) - la rinnovazione della citazione ovvero l'integrazione della domanda.
Con il secondo motivo di appello principale il assume Parte_1
la riformabilita' della sentenza di prime cure per non avere il Tribunale
di MA adito rilevato d'ufficio la nullita' dei contratti di fideiussione sottoscritti a garanzia dall'odierno appellante per violazione dell'art. 2, l. 10.10.1990, n. 287, in quanto pacificamente conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005. Osserva che i contratti di fideiussione sottoscritti dal dai quali scaturisce Parte_1
il diritto di credito rivendicato dagli istituti in questa sede appellati sono palesemente nulli in quanto recanti clausole contrattuali anticoncorrenziali in violazione dell'art. 2, L. 10.10.1990, n. 287; che - 22 -
la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha dichiarato la contrarietà degli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale dei contratti di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI all'art. 2,
co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990 sopra citato, in quanto l'applicazione uniforme da parte delle banche delle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., contenute in quegli articoli, integra gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza;
che, nella specie, la Controparte_11 [...]
ha utilizzato lo schema contrattuale dei contratti di CP_1
fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, che contempla, tra le clausole che li disciplinano, quelle censurate dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55 del 2.5.2005; che, in definitiva, tutti i contratti di fideiussione sottoscritti dal ed oggetto di causa sono affetti Parte_1
dal vizio di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 2, L. n.
287/1990; che la nullità di un contratto è rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio, sicchè non vi è violazione dell'art. 345 c.p.c..
Il motivo è infondato.
La censura è afferente alla nullità totale delle fideiussioni.
Tra ragioni si frappongono all'accoglimento della doglianza in esame: 1) il provvedimento della Banca d'Italia è stato tardivamente prodotto in giudizio;
2) le fideiussioni per cui è causa non rientrano nel perimetro temporale cui si riferisce l'indagine della Banca d'Italia; 3)
in ogni caso, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non è totale ma solo parziale. - 23 -
- 1) L'appellante, a supporto della domanda di nullità delle fideiussioni, ha invocato il provvedimento della Banca d'Italia,
lamentando che il giudice di primo grado non ha rilevato il vizio d'ufficio.
Affrontando un caso assolutamente identico, in cui il provvedimento della Banca d'Italia era stato prodotto per la prima volta in appello, la Suprema Corte, in un recente arresto, ha affermato che la nullità è rilevabile anche d'ufficio, ma che la prova della nullità
soggiace ai principi generali, tra cui quello secondo cui in appello di regola non è ammessa la produzione di nuovi documenti
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 416 del 08/01/2025: “In tema di intese restrittive della
concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente
da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e
rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di
parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo
introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del
2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove,
diretti a dare dimostrazione della nullità stessa”).
Il provvedimento della Banca d'Italia è un atto amministrativo,
rispetto al quale non opera il principio iura novit curia, e la sua produzione è indispensabile ai fini del rilievo della nullità
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 863 del 13/01/2025: “La nullità del contratto di
fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in
essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni
stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio - 24 -
emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può
considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.”).
La censura del si fonda, dunque, su un documento (il Parte_1
provvedimento della Banca d'Italia) la cui produzione, effettuata per la prima volta in questo grado di giudizio, è inammissibile.
- 2) La Banca d'Italia ha ritenuto la nullità di talune clausole del modello di fideiussione dell'ABI, avendo accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza nel periodo che va dal 2002 al
2005. Le fideiussioni per cui è causa risalgono agli anni 2000, 2011 e
2007 (tra l'altro, quella del 2011 non è nemmeno una fideiussione
omnibus, ma una fideiussione specifica), e quindi, sono antecedenti o successive al periodo di indagine dell'autorità di governo bancaria. Al
di fuori di tale periodo non si può pretendere di addivenire alla declaratoria di nullità in forza della prova privilegiata rappresentata dal provvedimento della Banca d'Italia, ma occorre che la prova dell'intesa restrittiva della concorrenza vietata venga fornita aliunde.
In tal senso si è già pronunciata questa Corte, da ultimo con la sentenza in data 24 settembre 2025, di cui si riporta la motivazione:
“La questione della presenza nel testo della fideiussione di
clausole corrispondenti o assimilabili a quelle oggetto del
provvedimento di Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di
reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8
“clausola di sopravvivenza”, presenti nello schema ABI risultato
contrario alla normativa antitrust, è stata proposta al fine di ottenere
la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 cod.civ. in - 25 -
conseguenza della nullità della clausola che ne prevede la deroga,
oggetto del secondo motivo di gravame. Il tema è, innanzi tutto, quello
del valore probatorio del provvedimento di Banca d'Italia, ossia se
questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza
dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie
fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del
suddetto provvedimento. Ritiene il Collegio che non si possa
presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi
ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto
che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico
schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il
complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre,
l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza
risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel
novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come
tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello
schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e
come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse
un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa
esistente tra le banche in tema di contratti. E' stato specificato che le
valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto
la legittimità di singol e clausole né la possibilità o meno per le banche
di utilizzare la contrattualistica. La fideiussione in questione è stata
sottoscritta nel febbraio 2010, successivamente al periodo oggetto di - 26 -
osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa. Al
riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere
riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla
posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo oggetto
di esame, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa
restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame. Il mero richiamo al
provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole
nella fideiussione in questione, non possono ritenersi elementi
sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie
dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito. Infatti,
la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame,
la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere
contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del
contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime
civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse
senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò
possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa
anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una
nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a
compromettere la concorrenzialità del mercato. Costituisce una mera
petizione di principio quella per cui la giustificazione della presenza
delle predette clausole sia necessariamente correlata alla intesa
oggetto di quell'accertamento effettuato tanti anni prima, alla
protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa - 27 -
lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato
provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale
giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole
nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento
dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale
derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle
ragioni del proprio credito. L'indirizzo costante di questa Corte sul
punto trova ora conforto anche da parte della Suprema Corte che ha
ritenuto circostanza fattuale rilevante ai fini della integrazione della
nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale
(Cass. 1851/2025, 1170/2025, 30383/2024, tutte in parte motiva)”.
Il discorso vale per le fideiussioni successive, ma anche per quelle antecedenti (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18851 del 10/07/2025: “In tema di
intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un
modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere
qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al
provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una
ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova
privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale
presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta
di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una
o più clausole del contratto di garanzia” Conforme
Sez. 3 - , Ordinanza n. 17108 del 20/06/2024).
La censura del si fonda sic et simpliciter sul Parte_1
provvedimento della Banca d'Italia, null'altro è stato allegato e - 28 -
provato.
- 3) Indipendentemente dalle precedenti osservazioni, non si può
comunque predicare la nullità totale, giacchè questa è semmai parziale:
vale a dire che la sanzione è limitata alle sole clausole effettivamente ritenute essere il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza. Infatti,
alla luce del principio di conservazione degli atti negoziali, il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al predetto principio, soltanto laddove la parte che invoca la nullità dia prova dell'essenzialità di tali clausole, tale per cui in loro assenza non avrebbe concluso il contratto
(Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021: “I contratti di fideiussione "a valle" di
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole
clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101
del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della
libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti”).
Il non allega neppure che, in assenza di quelle Parte_1
clausole, non avrebbe stipulato il contratto.
E un tale rilievo di certo non può essere effettuato d'ufficio dal giudice (Sez. 3 - , Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024: “La nullità delle clausole
del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. - 29 -
interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la
conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della
nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare
tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso
con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio
della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga
all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di
cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003)”).
Con il terzo motivo di appello principale il eccepisce, Parte_1
in via subordinata, nullita' della clausola contenuta nei contratti di fideiussione sottoscritti dall'odierno appellante recante la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957, c.c., e per l'effetto intervenuta decadenza,
ai sensi del medesimo articolo, delle parti appellate dal diritto di credito vantato nei confronti del suddetto fideiussore. Osserva che, in ogni caso, anche a voler ritenere la nullità soltanto parziale delle fideiussioni, resterebbe la nullità della clausola di deroga all'art. 1957
c.c.; che, nella specie, la Controparte_17
, con lettera del 4.7.2016, aveva comunicato ai
[...]
debitori principali il recesso da tutti i rapporti bancari con la medesima in essere;
che, tuttavia, l'istituto di credito non ha attivato alcuna azione nei confronti dei debitori principali entro i 6 mesi successivi, così come prescritto dall'art. 1957 c.c.; che, pertanto, esso è decaduto dalla possibilità di far valere le sue pretese nei confronti dell'odierno appellante.
Il motivo è inammissibile. - 30 -
La censura si riferisce alla nullità parziale delle fideiussioni, ed
è teleologicamente orientata all'accoglimento dell'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c..
Tale difesa integra un'eccezione in senso proprio e stretto;
essa,
pertanto, è soggetta al regime delle preclusioni, e quindi non è
proponibile per la prima volta in appello
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025: “La nullità parziale del contratto di
fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte",
è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali
necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole
conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare
che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura
di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso
della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai
consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025: “L'eccezione di estinzione della
garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto
dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle
preclusioni previste dal codice di rito”).
Di qui il rigetto dell'appello principale.
- II) L'appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale la CP_2
lamenta l'erroneità del mancato rilievo d'ufficio della nullità
[...]
dell'atto istitutivo di trust ai sensi dell'art. 1418 c.c., per mancanza di causa e per essere, lo stesso, carente dei requisiti di legge e realizzato - 31 -
in frode alla legge. Osserva che il Tribunale, prima della domanda di revocatoria, avrebbe dovuto esaminare quella di nullità, e ciò in base al principio di salvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni;
che l'istituzione del trust si pone quale necessario antecedente logico-giuridico e causale del trasferimento dei beni al
trustee, ed il suo venir meno travolge la causa del trasferimento medesimo;
che al trust è connaturale la perdita di disponibilità da parte del disponente dei beni conferiti (c.d. effetto segregativo), evenienza non verificatasi nel caso di specie, dato che nella persona del Parte_1
sono state riunite le qualità di disponente e di trustee; che il trust
costituito per ragioni di elusione dei diritti dei terzi creditori è nullo per abuso di diritto;
che, nella specie, manca uno dei tratti peculiari dell'istituto, ossia il trasferimento a terzi da parte del disponente dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato;
che la coincidenza del trustee nella persona del disponente, con permanenza in capo al medesimo della piena disponibilità dei beni, travalica i limiti di ammissibilità del trust,
configurati dall'art. 2 della L. 364/1989, che richiede una necessaria dissociazione tra la figura del disponente e quella del trustee, e rende apparente, e quindi nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., l'atto istitutivo;
che detta nullità è rilevabile anche d'ufficio.
Il motivo è infondato.
Va premesso che la questione, posta con l'appello incidentale della è stata riproposta anche dalla Controparte_2 [...] [...]
seppure ex art. 346 c.p.c.. Va, altresì, Parte_4
premesso che analoga domanda è stata formulata dall'interveniente in appello , e per essa Controparte_7 Controparte_2
Il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria, in virtù del principio della ragione più liquida, omettendo quindi lo scrutinio della domanda di nullità.
La Corte osserva che l'esame di tale domanda si poneva come prioritario dal punto di vista logico – giuridico, in quanto gli effetti della nullità sono più ampi di quelli della revocatoria, data l'efficacia
erga omnes della relativa pronuncia, a fronte dell'inefficacia soltanto relativa che consegue al vittorioso esperimento dell'azione pauliana
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 693 del 09/01/2024: “L'applicabilità del principio della
"ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad
altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime
nella capacità di condurre alla definizione del giudizio;
tale principio non opera
nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre
potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la
conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio
di omessa pronuncia”).
Pertanto, occorre necessariamente procedere all'esame della domanda di nullità del trust.
Questa è stata invocata, seppur con diverse sfumature (nullità
per mancanza di causa o per violazione di legge, simulazione assoluta,
negozio in frode alla legge), sul presupposto che si tratta di un trust c.d.
autodichiarato, ossia di un trust in cui le figure del disponente e del - 33 -
trustee coincidono.
L'art. 2 della Convenzione de L'Aja 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in
Italia con la L. 16 ottobre 1989, n. 364, recita che “Ai fini della presente
Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una
persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei
beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un
beneficiario o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti
caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e
non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono
intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve
rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i
termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto
che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso
possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente
incompatibile con l'esistenza di un trust”.
I soggetti fondamentali del trust sono tre:
- il Disponente (o settlor), che conferisce i beni;
- il Trustee, l'amministratore dei beni in trust;
- e i Beneficiari, i destinatari dei vantaggi derivanti dal trust.
È poi presente una figura facoltativa, il Guardiano (o
protector), che esercita un controllo sull'operato del trustee.
Il trust c.d. autodichiarato non è nullo “per definizione”; lo è,
semmai, nel caso in cui, per come è congegnato (e, in particolare, per i - 34 -
poteri che rimangono in capo al disponente), non si realizza l'effetto tipico del trust, che è rappresentato dalla costituzione di un patrimonio separato.
E' la legge stessa a stabilire che “Il fatto che il costituente
conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni
diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile
con l'esistenza di un trust”.
E la giurisprudenza più recente (la quale se ne è occupata,
seppure a soli fini tributari) riconosce la validità del trust c.d.
autodichiarato (ad esempio, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21358 del 30/07/2024 : “In
tema di imposta sulle successioni e donazioni, il c.d. trust autodichiarato -
caratterizzato dalla mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con
funzione di dotazione, stante la coincidenza soggettiva tra il disponente e il trustee
- non comporta un trasferimento imponibile, né con l'atto istitutivo del trust, né con
quello di apposizione del vincolo sul patrimonio (che rimane in capo allo stesso
soggetto), ma soltanto con l'eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario,
la quale realizza il trasferimento effettivo di ricchezza, necessario ai fini
dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria
e catastale, ai sensi dell'art. 53 Cost.”. Conformi
Sez. 5, Sentenza n. 21614 del 26/10/2016 e
Sez. 5, Sentenza n. 22754 del 12/09/2019 ).
La nullità potrà, invece, predicarsi nel caso in cui tutti i soggetti del trust coincidano (Sez. L - , Sentenza n. 12718 del 19/05/2017: “Il "trust",
che non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, postula, in capo
al "trustee", una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione - 35 -
del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del o dei
beneficiari, sicché i tre centri di imputazione (disponente, "trustee" e beneficiario)
non possono coincidere. In caso contrario, il "trust" è affetto da nullità rilevabile
di ufficio, in nessun modo differendo la proprietà del "trustee" da quella piena, per
violazione dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva
in Italia con l. n. 364 del 1989, entrata in vigore l'1 gennaio 1992. (In applicazione
di tale principio, la S.C., avendo accertato la nullità di un "trust" nel quale i
disponenti, soci di una s.r.l. posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle
imprese, si erano autonominati "trustee" e primi beneficiari, ha affermato, in una
controversia promossa da una lavoratrice per il conseguimento di indennità varie,
la legittimazione passiva dei predetti soci, in quanto ritenuti responsabili ai sensi
dell'art. 2495, comma 2, c.c.)”).
Ma non è questo il caso di cui ci si occupa, in quanto nella fattispecie concreta i beneficiari del trust sono diversi (e, segnatamente,
sono il coniuge e i discendenti del . Si tratta, invero, di un Parte_1
trust c.d. familiare, ossia di “uno strumento idoneo a proteggere il suo
patrimonio onde assicurare l'auspicato passaggio generazionale e,
per l'effetto, mantenere ai soggetti che di seguito saranno individuati,
anche per effetto di condizioni al momento imprevedibili, come
beneficiari del presente atto di destinazione”, come si desume dall'art. 3 (Scopo del trust). Manca, perciò, la coincidenza totale di tutti i soggetti, e pertanto non si può ritenere la nullità per via del fatto che i tre centri di imputazione del trust convergono tutti sulla stessa persona.
Alla medesima conclusione, di insussistenza della nullità, si perviene qualora si voglia procedere ad un'analisi in concreto dei poteri - 36 -
del disponente, finalizzata a verificare se tali poteri siano compatibili con la reale separazione del fondo in trust dal patrimonio personale del disponente: analisi, questa, compiuta l'appellante (pp. 24 – 28 comparsa conclusionale), ma non dalle appellate e dall'intervenuta. Infatti, la banca e le cessionarie si sono limitate a lamentare sic et simpliciter la nullità
del trust in quanto autodichiarato, sicchè, sotto questo profilo, la loro domanda è anche generica.
Limitando l'esame alle disposizioni più rilevanti dell'atto istitutivo, si osserva quanto segue:
- art. 8: “L'articolo 2, comma 3, della Convenzione de L'Aja
del 1 luglio 1985, consente al “Disponente” del trust di conservare
alcune prerogative, senza che ciò sia incompatibile con l'esistenza del
trust”;
- art. 14: Al trustee è fatto divieto di alienare i beni assegnati
in trust, salvo previo consenso dei beneficiari, in forma unanime, e del
“Guardiano”, se nominato”; “l'alienazione effettuata in violazione di
detto divieto è inefficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3,
della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, e dà diritto ai beneficiari
di rivendicare i beni stessi nei confronti del terzo acquirente”; “le
somme ricavate dall'alienazione autorizzata dai beneficiari e dal
”, se nominato, dovranno rimanere assegnate al trust e Per_3
investite nella forma fruttifera reputata più conveniente dal trustee,
compatibilmente con l'esigenza di diversificazione e di sicurezza degli
investimenti, e con la prudenza e la professionalità a tal fine
necessarie, e, comunque, senza ricorrere a qualsivoglia operazione - 37 -
meramente speculativa”;
- l'art. 17: “Il trustee è obbligato a consegnare annualmente ai
beneficiari ed al Guardiano, se nominato, un rendiconto delle attività
svolte e della situazione patrimoniale del trust, ed un inventario dei
beni in trust”. E, ancora: “Restano fermi: a) l'obbligo del trustee di
sottoporsi a verifiche sull'amministrazione e la contabilità ad opera di
un esperto indipendente, ogni qualvolta il “Guardiano” del trust, se
nominato, o i beneficiari, anche singolarmente, lo richiedano”.
Tali disposizioni inducono a ritenere esistente la segregazione patrimoniale, ciò che costituisce l'effetto tipico del trust, giacchè i poteri del disponente/trustee non sono illimitati, dovendo egli sempre rendere conto del suo operato ai beneficiari e al Guardiano (in tal senso
è particolarmente illuminante la disciplina degli atti di alienazione).
Non potendosi affermare che manchi un effettivo spossessamento dei beni, o che il disponente eserciti poteri equivalenti a quelli del proprietario, o che il disponente continui a interferire in modo rilevante nella gestione del fondo, il trust OS risulta, quindi, dotato dei requisiti di validità richiesti dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1985.
In definitiva:
- il trust non è nullo per mancanza di causa o per violazione di legge, giacchè la finalità dell'istituto è assicurata in concreto mediante la disciplina dei poteri e degli obblighi che competono ai soggetti dello stesso;
- il trust è sicuramente voluto (e, quindi, non può essere simulato); - 38 -
- il trust non è in frode alla legge (semmai è in frode ai creditori,
ma questo è un discorso che esula dalla nullità).
Con il secondo motivo di appello incidentale la CP_2
invoca l'inefficacia anche nei suoi propri confronti, ai sensi
[...]
e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dei trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari al Trustee disposti con l'atto del 26 marzo 2014 ut
supra individuato. Osserva che il Tribunale, benchè ha ritenuto ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato dall'istante, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto impugnato esclusivamente verso la
. Controparte_1
Il motivo è infondato.
La in quanto cessionaria (di parte) del Controparte_2
credito, è un successore a titolo particolare. La sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante (il cedente) spiega sempre i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (il cessionario),
secondo quanto previsto dall'art. 111 co. 4 c.p.c..
La è, dunque, carente di interesse ad agire Controparte_2
per ottenere che l'inefficacia relativa del negozio, già accertata nei confronti della venga estesa ad essa, in Controparte_1
quanto un tale effetto già discende dalla legge.
Di qui il rigetto dell'appello incidentale della CP_2
oltre che della domanda riproposta ex art. 346 c.p.c. dalla
[...]
e della domanda proposta dalla Controparte_1 CP_7
, e per essa dalla
[...] Controparte_2
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza (sono stati - 39 -
respinti l'appello principale, l'appello incidentale e la domanda riproposta e la domanda dell'intervenuta), possono essere interamente compensate.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le presenti impugnazioni.
Si precisa che il valore della causa non è indeterminabile, come indicato in citazione, ma è il valore del trust, ossia il valore di “quanto
trasferito”, cioè € 439.362,00=.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello principale, l'appello incidentale della la domanda della Controparte_2 Controparte_1
e la domanda della , e per essa della Controparte_7 CP_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
[...]
- spese di lite compensate:
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le presenti impugnazioni.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17
novembre 2025. - 40 -
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 c.p.c. (per essere assolutamente incerto il requisito di cui al n. 3
287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 737/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
luglio 2025
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
MA IC e dall'Avv.to Luca IC del Foro di
Milano, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta del giudizio di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
VI ZA del Foro di MA, procuratore anche domiciliatario,
giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e - 2 -
di risposta
APPELLATA
c o n t r o
in qualità di cessionaria di Controparte_2 [...]
in persona dei procuratori speciali dr.ssa Controparte_3
e dr. rappresentata e difesa Controparte_4 Controparte_5
dall'Avv.to Giovanni Luca Murru del Foro di Milano, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
c o n t r o
e per essa quale mandataria Controparte_3 [...]
Controparte_6
APPELLATA contumace
e c o n l'i n t e r v e n t o d i
e per essa Controparte_7 Controparte_2
non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della
stessa, in persona dei procuratori speciali dott. Controparte_5
e , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Controparte_8
Murru del Foro di Milano, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto di intervento
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di MA n. 536/21
del 25 marzo 2021, pubblicata il 7 giugno 2021 e notificata in pari data.
CONCLUSIONI - 3 -
Dell'appellante
Voglia codesta Corte d'Appello adita, contrariis reijectis,
Nel merito
1 - riformare la sentenza impugnata n. 536/21, pronunciata dal
Tribunale di MA, sez. II civile, il 25 marzo 2021, pubblicata il 7
giugno 2021 e notificata in pari data, e, per l'effetto:
In via principale
• rigettare integralmente, per i motivi esposti al par. 1 del presente atto di citazione in appello, tutte le domande formulate dalle parti appellate, in quanto infondate, inammissibili, inaccoglibili, sia in fatto, sia in diritto, attesa anche la nullità della citazione introduttiva e dei successivi atti di intervento ai sensi dell'art. 164, c.p.c.
- per assoluta incertezza nella determinazione della cosa oggetto della domanda, e cioè nell'individuazione del bene della vita cui tende la pretesa dell'attore, nonché nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, tale da determinarne il difetto di legittimazione ad agire,
in virtù dell'omessa prova in giudizio della titolarità dei diritti in forza dei quali il presente giudizio è stato attivato;
• dichiarare, per l'effetto, le parti appellate decadute dal diritto di far valere l'azione revocatoria di cui all'art. 2901, c.c., per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 2903, c.c.;
• rigettare l'appello incidentale proposto dalla
[...]
in quanto inammissibile, inaccoglibile e infondato;
Controparte_9 - 4 -
• rigettare integralmente, per i motivi esposti ai par. 4, 5, 6 e 7
del presente dell'atto di citazione in appello riproposti in questa sede ai sensi dell'art. 346, c.p.c., nelle forme e nei modi ampiamente dedotti nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado cui ci si riporta integralmente per economia di scrittura, tutte le domande formulate dalle parti appellate;
• accertare e dichiarare, per i motivi esposti al par. 2 del presente atto, la nullità assoluta e 2 insanabile dei contratti di fideiussione di cui è causa sottoscritti a garanzia dall'odierno appellante, per violazione dell'art. 2, L. 10.10.1990, n. 287, in quanto pacificamente conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI
censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
In via subordinata
• accertare e dichiarare in ogni caso, per i motivi esposti al par.
3 del presente atto, la nullità della clausola contenuta nei contratti di fideiussione sottoscritti dall'odierno appellante recante la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957, c.c., e per l'effetto l'intervenuta decadenza,
ai sensi del medesimo articolo, delle parti appellate dal diritto di credito vantato nei confronti del suddetto fideiussore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA
(21%) e a CPA (4%) come per legge, del presente procedimento e di quello conclusosi in primo grado.
Dell'appellata Controparte_1
In principalità:
1. in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione - 5 -
dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata
2. rigettare l'appello in quanto infondato nel merito con riferimento a tutti i motivi d'impugnazione e confermare la sentenza appellata.
In via di subordine:
3. per l'eventuale fase sostitutiva di trattazione-istruzione-
decisione davanti al giudice d'appello, accogliere le seguenti domande assorbite nella decisione di primo grado
3.1. In Principalità
Previa declaratoria di inefficacia originaria del suo atto istitutivo, per non riconoscibilità del Trust OS ai sensi dell'art. 2 e 13
della Convenzione de L'Aja 1° luglio 1985 o, in subordine, per simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 e ss. c.c. o, in ulteriore subordine, per difetto del necessario requisito della “certezza della volontà di istituire un trust” (certainty of intention) previsto della legge inglese regolatrice del Trust medesimo, dichiarare nulli per mancanza di causa i trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari al Trustee
disposti con l'atto del 26 marzo 2014 a ministero del notaio Per_1
di Milano (rep. 11.745- racc. 8.222), e precisamente:
[...]
(i) trasferimento/assegnazione in piena proprietà, con riserva a sé del diritto vitalizio (impignorabile) di abitazione, della casa di civile abitazione sita in MA, Vicolo Pozzo n. 3/5, censita nel Catasto
Fabbricati del Comune di MA al Foglio 35, mappali 776 sub. 11,
779 sub. 11, 775 sub. 301, 777 sub. 301;
(ii) trasferimento/assegnazione in nuda proprietà degli - 6 -
immobili siti in Comune di Curtatone (MN) Frazione Levata, strada vicinale della Mainolda n. 3, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune
di Curtatone al Foglio 27, mappali 48 sub. 1 e 651 (tra loro graffati),
48 sub. 2, 95 sub. 1 e sub. 2, e nel Catasto Terreni del medesimo
Comune al Foglio 27, mappali 652, 52, 383
(iii) trasferimento/assegnazione in nuda proprietà degli immobili in Comune di Selva di Val Gardena (BZ), Strada Plan da
Tieja, iscritti nel competente Catasto (Chiusa), Comune Catastale 794
(Selva), particella edificiale 629: sub. 19 foglio 40 porzione materiale
17; sub.27 foglio 40 porzione materiale 25; sub. 28 foglio 40 porzione materiale 26.
3.2. In subordine
Previo accertamento e declaratoria della loro simulazione assoluta, dichiarare inefficace l'atto istitutivo del Trust OS e i trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari al Trustee disposti con l'atto del 26 marzo 2014 a ministero del notaio di Milano Persona_1
(rep. 11.745- racc. 8.222), e precisamente:
(i) trasferimento/assegnazione in piena proprietà, con riserva a sé del diritto vitalizio (impignorabile) di abitazione, della casa di civile abitazione sita in MA, Vicolo Pozzo n. 3/5, censita nel Catasto
Fabbricati del Comune di MA al Foglio 35, mappali 776 sub. 11,
779 sub. 11, 775 sub. 301, 777 sub. 301;
(ii) trasferimento/assegnazione in nuda proprietà degli immobili siti in Comune di Curtatone (MN) Frazione Levata, strada vicinale della Mainolda n. 3, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune - 7 -
di Curtatone al Foglio 27, mappali 48 sub. 1 e 651 (tra loro graffati),
48 sub. 2, 95 sub. 1 e sub. 2, e nel Catasto Terreni del medesimo
Comune al Foglio 27, mappali 652, 52, 383
(iii) trasferimento/assegnazione in nuda proprietà degli immobili in Comune di Selva di Val Gardena (BZ), Strada Plan da
Tieja, iscritti nel competente Catasto (Chiusa), Comune Catastale 794
(Selva), particella edificiale 629: sub. 19 foglio 40 porzione materiale
17; sub. 27 foglio 40 porzione materiale 25; sub. 28 foglio 40 porzione materiale 26.
In ogni caso, col favore delle spese, anche generali, e del compenso professionale del giudizio, oltre IVA e CPA di legge sul dovuto.
Della terza intervenuta
In via pregiudiziale/preliminare, per i motivi di cui in narrativa:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348
bis, primo comma, c.p.c. del gravame interposto avverso la sentenza del Tribunale di MA n. 536/2021 da parte dell'opponente signor
Parte_1
- accertare e dichiarare l'inammissibilità per mancata indicazione specifica dei motivi ex art. 342 c.p.c. del gravame interposto avverso la sentenza del Tribunale di MA n. 536/2021
da parte dell'opponente signor Parte_1
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art 345 c.p.c. della domanda relativa alla nullità della fideiussione omnibus, per violazione - 8 -
della normativa antitrust, e della domanda relativa all'art. 1957 c.c.;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in quanto non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c.
In via principale, a parziale riforma della sentenza appellata:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'appello incidentale proposto e, per l'effetto:
- riformare la sentenza n. 536/2021 pubblicata il 7.06.2021 resa dal Tribunale di MA e, conseguentemente:
- rigettare l'appello proposto dal signor
[...]
; Parte_1
- dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. dell'atto del 26 marzo
2014 a ministero del Notaio di Milano (re. 11745 – racc. Persona_2
8222) e dei trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari al trustee disposti con suddetto atto, meglio descritti in narrativa;
In via subordinata, a parziale riforma della sentenza appellata:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'appello incidentale proposto e, per l'effetto: riformare la sentenza n. 536/2021
pubblicata il 7.06.2021 resa dal Tribunale di MA e,
conseguentemente:
- rigettare l'appello proposto dal signor Parte_1
- dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901
c.c., nei confronti di e per essa Controparte_7 [...] [...]
dei trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari al Controparte_10
trustee disposti con l'atto del 26 marzo 2014 a ministero del Notaio
di Milano (re. 11745 – racc. 8222), meglio descritti in Persona_2
narrativa;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% di entrambi i gradi di giudizio.
Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Controparte_11 Parte_2
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di MA
[...]
, esponendo che era creditore di ingenti somme nei Parte_1
confronti di diverse società a favore delle quali il aveva Parte_1
prestato fideiussioni;
che il in qualità di disponente (o Parte_1
settlor), aveva istituito un trust interno cd. autodichiarato denominato
“OS”, regolato dalla legge inglese e da riconoscersi in Italia ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1/7/85 ratificata con legge 16/10/89 n.
364; che il con il medesimo atto, aveva assegnato al Trustee Parte_1
del trust OS (cioè a sé stesso, ma segregandoli dal proprio patrimonio aggredibile) una serie di beni;
che il trust OS non era riconoscibile ed era inefficace ab origine in applicazione degli artt. 2 e 13 della citata
Convenzione; che, in ogni caso, nell'istituzione del trust e nell'assegnazione ad esso dei beni mediante l'atto dispositivo, era - 10 -
ravvisabile una simulazione assoluta;
che il trust non avrebbe potuto essere considerato valido neppure per la legge inglese, data la mancanza di certezza della volontà di istituire un trust (certainty of
intention o certainty of words); che, in ogni caso, l'inefficacia dell'atto istitutivo del trust determinava, ai sensi dell'art. 1418 comma 2 prima parte c.c., la nullità del trasferimento dei beni in favore del Trustee per mancanza di causa;
che l'atto dispositivo era, quindi, a sua volta inefficace ai sensi dell'art. 1414 c.c. e per gli effetti di cui all'art. 1415
c.c.; che, in ogni caso, sussistevano tutte le condizioni ed i presupposti di legge perché l'atto dispositivo fosse revocato e dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c..
si opponeva. Parte_3
Indi intervenivano nel processo, dapprima, la
[...]
Controparte_1
(incorporante la Controparte_12
e, successivamente, la non in proprio Controparte_6
ma quale mandataria di (cessionaria del credito Controparte_3
dalla . Controparte_1
Inoltre, interveniva pure la Controparte_2
(cessionaria per una serie di linee di credito dalla 2018 CP_3
s.r.l.).
Il Tribunale di MA, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1) Dichiara inefficaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901
c.c., nei confronti di Controparte_13 [...]
(ora
[...] Controparte_1
) i trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari
[...]
al disposti con l'atto del 26 marzo 2014 a ministero del notaio CP_14
di Milano (rep. 11.745 – racc. 8222) e precisamente: Persona_1
(i) Trasferimento/assegnazione in piena proprietà, con riserva sè
del diritto vitalizio (impignorabile) di abitazione, della casa di civile abitazione sita in MA, Vicolo Pozzo n. 3/5, censita nel Catasto
Fabbricati del Comune di MA al Foglio 35, mappali 776 sub. 11,
779 sub. 11, 775 sub 301, 777 sub 301
(ii) Trasferimento/assegnazione in nuda proprietà degli immobili siti in Comune di Curtatone (Mn) Frazione Levata, strada vicinale della Mainolda n. 3, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune
di Curtatone al Foglio 27, mappali 48 sub 1 e 651 (tra loro graffati), 48
sub. 2, 95 sub. 1 e sub. 2, e nel Catasto Terreni del medesimo Comune
al Foglio 27, mappali 652, 52, 383
(iii) Trasferimento/assegnazione in nuda proprietà degli immobili in Comune di Selva di Val Gardena (Bz), Strada Plan da
Tieja, iscritti nel competente Catasto (Chiusa), Comune Catastale 794
(Selva), particella edificiale 629: sub 19 foglio 40 porzione materiale
17; sub. 27 foglio 40 porzione materiale 25; sub. 28 foglio 40 porzione materiale 26;
- 2) Ordina alle competenti Agenzie delle Entrate – Territorio di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di cui sub 1);
- 3) Condanna alla rifusione in favore Parte_1
di Controparte_15 [...]
, delle spese del giudizio che liquida in € 10.931,46 di cui
[...]
€ 10.343,00 per compensi ed € 588,46 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15% e a quanto dovuto per legge;
- 4) Condanna alla rifusione in favore Parte_1
di delle spese del giudizio che liquida in € Controparte_2
6783,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali 15% e a quanto dovuto per legge;
- 5) Dichiara compensate le spese del giudizio nel rapporto con
Controparte_3
Riteneva il primo giudice:
- che la domanda della Controparte_1
era scrutinabile, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
dato che tale parte non era stata estromessa dal giudizio;
- che non vi era alcuna nullità della citazione, malgrado le cessioni dei crediti intervenute dopo l'instaurazione del giudizio (e che,
peraltro, parte attrice aveva sostenuto di avere solo parzialmente ceduto i crediti assistiti dalla garanzia fideiussoria del convenuto, mentre aveva confermato tale circostanza); Controparte_2
- che la domanda di revocatoria era meritevole di accoglimento;
- che, infatti, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901,
n. 1 prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia - 13 -
damni”), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca;
l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito;
- che, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la garanzia generica gravante sul suo patrimonio sì da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati,
siano sufficienti a fornire – ciascuno di essi – la garanzia ex art. 2740
c.c.;
- che il trust configura un atto di disposizione patrimoniale che pone in pericolo per il creditore la garanzia ex art. 2740 c.c.;
- che, infatti, attraverso il trust si concretizza una netta separazione tra il patrimonio del disponente e i beni del fondo in trust,
destinati questi ultimi al perseguimento di un fine determinato;
- che l'atto in questione era posteriore al sorgere del credito;
- che l'atto in questione era a titolo gratuito;
- che parte attrice aveva fornito la prova di tutti i presupposti dell'azione (credito, eventus damni, scientia fraudis);
- che parte convenuta, al fine di escludere l'eventus damni, non aveva fornito la prova della capienza del suo patrimonio, mentre si era - 14 -
riferita ad un dato (le consistenze immobiliari delle debitrici principali)
che non era rilevante;
- che la scientia damni era in re ipsa, avendo il Parte_1
disposto dell'intero suo patrimonio immobiliare, residuandogli solo le partecipazioni al capitale sociale delle debitrici principali.
interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) riformabilita' della sentenza di prime cure per erronea motivazione nella parte in cui, alla pag. 10, il Tribunale adito ha osservato che “nel caso di specie non si ravvisa totale omissione o
assoluta incertezza né in relazione all'esposizione dei fatti costituenti
le ragioni della domanda né in relazione al petitum”. Nullita' della citazione e degli atti di intervento degli odierni appellati e conseguente difetto di legittimazione attiva;
- 2) riformabilita' della sentenza di prime cure per non avere il
Tribunale di MA adito rilevato d'ufficio la nullita' dei contratti di fideiussione sottoscritti a garanzia dall'odierno appellante per violazione dell'art. 2, l. 10.10.1990, n. 287, in quanto pacificamente conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005;
- 3) in via subordinata, nullita' della clausola contenuta nei contratti di fideiussione sottoscritti dall'odierno appellante recante la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957, c.c., e per l'effetto intervenuta decadenza, ai sensi del medesimo articolo, delle parti appellate dal diritto di credito vantato nei confronti del suddetto fideiussore. - 15 -
A latere riproponeva le eccezioni non scrutinate in primo grado perché rimaste assorbite:
- 4) riproposizione, ai sensi dell'art. 346, c.p.c., dell'eccezione di infondatezza della domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto istitutivo del trust OS per asserita non riconoscibilità ai sensi dell'art. 2 e 13 della convenzione dell'Aja dell'1.7.1985;
- 5) riproposizione, ai sensi dell'art. 346, c.p.c., dell'eccezione di infondatezza della domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto istitutivo del trust OS e del susseguente atto dispositivo per asserita simulazione assoluta e per mancanza del requisito della certezza della volontà di istituire un trust (certainty of intention o certainty of words);
- 6) riproposizione, ai sensi dell'art. 346, c.p.c., dell'eccezione di infondatezza della domanda di nullità dell'atto dispositivo susseguente all'atto istitutivo del trust EOS, per asserita mancanza di causa ai sensi dell'art. 1418, co. 2, c.c.;
- 7) riproposizione, ai sensi dell'art. 346, c.p.c., dell'eccezione di infondatezza della domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto istitutivo del trust OS ai sensi dell'art. 2901, c.c., attesa l'insussistenza,
nel caso di specie, dei presupposti dell'eventus damni e della scientia
damni suscettibili di legittimarla.
Resisteva la Controparte_1
, la quale, peraltro, riproponeva le
[...]
domande non scrutinate in primo grado perché rimaste assorbite (non riconoscibilità del trust OS;
simulazione assoluta dell'atto istitutivo del trust e dei negozi di assegnazione degli immobili;
invalidità per - 16 -
mancanza di uno dei requisiti fondamentali fissati dalla legge regolatrice del trust), ed evidenziava la formazione del giudicato sui presupposti dell'azione revocatoria diversi dalla contestata sussistenza del credito.
Resisteva altresì la in qualità di Controparte_2
cessionaria di la quale, peraltro, eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. nonché
il divieto d'ufficio di domande nuove ex art. 345 c.p.c. nonché
l'inammissibilità della pura e semplice riproposizione delle domande ed eccezioni non scrutinate in primo grado perché rimaste assorbite, e a sua volta proponeva appello incidentale per i seguenti motivi: 1)
erroneità del mancato rilievo d'ufficio della nullità dell'atto istitutivo di trust ai sensi dell'art. 1418 c.c., per mancanza di causa e per essere,
lo stesso, carente dei requisiti di legge e realizzato in frode alla legge.
2) inefficacia anche nei suoi propri confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dei trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari al Trustee disposti con l'atto del 26 marzo 2014 ut supra individuato.
Viceversa, la e per essa quale mandataria Controparte_3
la pur ritualmente citata, non si Controparte_6
costituiva in giudizio, e pertanto veniva dichiarata contumace.
Respinta l'istanza di sospensiva, interveniva nel processo la
[...]
e per essa la non in Controparte_7 Controparte_2
proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della stessa,
divenuta titolare della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio di revocatoria in forza di fusione per incorporazione della CP_16 [...]
la quale, a sua volta ne era divenuta titolare in forza di scissione
[...]
parziale della con attribuzione del ramo Controparte_2
Contr alla predetta dichiarava di CP_16 Controparte_7
intervenire “in sostituzione” di poi Controparte_2 CP_16
facendo proprie tutte le domande formulate dalla stessa.
[...]
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 9 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'appellante, nelle conclusioni, ha introdotto un'eccezione nuova (“dichiarare, per l'effetto, le parti appellate
decadute dal diritto di far valere l'azione revocatoria di cui all'art.
2901, c.c., per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione
quinquennale sancito dall'art. 2903, c.c.”), come tale inammissibile.
Infatti, nessuna eccezione di prescrizione è stata mai sollevata, vuoi nel primo grado di giudizio, vuoi con il presente atto d'appello.
L'eccezione de qua, peraltro, non è stata nemmeno illustrata.
Va, altresì, premesso che l'appellante, nella citazione, ha riproposto l'eccezione di infondatezza della domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto istitutivo del trust OS ai sensi dell'art. 2901, c.c.,
attesa l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti dell'eventus
damni e della scientia damni suscettibili di legittimarla. Il capo di sentenza che ha accolto la domanda di revocatoria, tuttavia, non è stato impugnato: su di esso è, perciò, calato il giudicato. L'appellante,
risultato soccombente in parte qua, avrebbe dovuto impugnarlo, non già limitarsi a riproporre un'eccezione (sorvolando sul fatto che non si - 18 -
tratta di un'eccezione, ma semmai di una mera difesa, e che anch'essa non è stata nemmeno illustrata).
- I) L'appello principale.
Con il primo motivo di appello principale il assume Parte_1
la riformabilita' della sentenza di prime cure per erronea motivazione nella parte in cui, alla pag. 10, il Tribunale adito ha osservato che “nel
caso di specie non si ravvisa totale omissione o assoluta incertezza né
in relazione all'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della
domanda né in relazione al petitum”, attesa la “Nullita' della citazione
e degli atti di intervento degli odierni appellati e conseguente difetto
di legittimazione attiva”. Osserva che ha solo Controparte_2
dichiarato in atti di essersi resa cessionaria delle linee di credito, ma ha omesso di documentare detta circostanza, né la cedente Banca
l'ha confermata nei termini indicati in Controparte_1
sentenza; che, infatti, nè la (originaria presunta CP_3
cessionaria delle citate linee di credito) e, per essa, la mandataria
, né tantomeno la subentrata Controparte_6 CP_2
hanno documentalmente provato l'intervenuta cessione di
[...]
che trattasi;
che queste si sono limitate a produrre copia della Gazzetta
Ufficiale, senza che dal contenuto della stessa si possa evincersi nello specifico il trasferimento delle linee di credito oggetto di causa;
che, in particolare, la ha omesso di produrre il contratto di cessione CP_6
specifico dei crediti pecuniari della
[...]
e, soprattutto, il documento Controparte_1
di identificazione dei crediti ceduti ad esso allegato;
che analogamente - 19 -
la si è limitata a certificare di aver acquisito i Controparte_2
crediti acquistati dalla società veicolo per la cartolarizzazione CP_3
2018, ma non ha provato che tra di essi vi fossero quello di cui è
[...]
causa; che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione;
che, in definitiva, la (e per essa la CP_3 [...]
) prima e la dopo non hanno Controparte_6 Controparte_2
dimostrato la titolarità dei diritti di credito fatti valere nel presente giudizio;
che ciò determina la nullità dell'atto di citazione introduttivo e dell'atto di intervento, prima della e poi della CP_3
ai sensi dell'art. 164, c.p.c., per eccessiva Controparte_2
genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base degli stessi.
Il motivo è infondato.
La censura è afferente alla nullità delle domande, dell'originaria attrice e delle intervenute (pp.
8-9 appello: “per effetto delle operazioni
di cessione dei crediti oggetto di causa succedutesi in date posteriori
a quella di instaurazione del presente giudizio, l'atto di citazione
introduttivo e l'atto di intervento, prima della e Controparte_3
poi della si appalesano, quindi, nulli ai Controparte_2
sensi dell'art. 164, c.p.c., per eccessiva genericità ed indeterminatezza
delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base degli stessi”; pp.13-14:
“L'evidente carenza di elementi probatori forniti dalla parte attrice e - 20 -
dalle parti intervenute, non colta dal giudice di primo grado, hanno
reso oggettivamente difficile per l'odierno appellante proprio
“l'individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo
fa”, impedendogli “l'approntamento di una precisa linea di difesa”).
La censura è malposta, in quanto la citazione e gli interventi non sono affatto nulli, contenendo tutte le indicazioni richieste dall'art. 163
nn. 3 e 4 c.p.c., vale a dire il petitum (la determinazione della cosa oggetto della domanda) e la causa petendi (l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni). In particolare, il
petitum è rappresentato dalla declaratoria di nullità assoluta o in subordine di inefficacia relativa dell'atto istitutivo del trust, mentre la
causa petendi è rappresentata dai crediti vantati dall'originaria attrice e dalle intervenute nei confronti del fideiussore (con la dovuta precisazione che tali crediti sono stati ceduti solo in parte, per il resto essendo rimasti in titolarità della cedente).
In realtà, l'appellante sembra voler contestare la legittimazione ad agire ovvero la titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo, con peculiare riferimento alle cessioni intervenute tra la e CP_1
e la nonché tra la e la CP_1 CP_3 CP_3
attesa la ritenuta insufficienza della Controparte_2
pubblicazione dell'avviso delle cessioni de quibus sulla Gazzetta
Ufficiale. Ma egli non ha formulato un motivo di gravame ad hoc,
essendosi limitato ad invocare la nullità delle domande ex art. 164 co. - 21 -
dell'art. 163 ovvero per mancare l'esposizione dei fatti di cui al n. 4
dello stesso art.), sicchè il tema della legittimazione e/o della titolarità,
in mancanza di una specifica censura, non può essere scrutinato.
In altri termini, l'appellante discorre di legittimazione, ma conclude per la nullità ex artt. 164 co. 4 – 163 nn. 3 e 4 c.p.c.: i due istituti, tuttavia, non sono affatto consequenziali. Il difetto di legittimazione ad agire ovvero di titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo, ammesso e non concesso che sussista, non determina la nullità della citazione;
semmai può condurre, ove ne ricorrano le condizioni, ad una pronuncia di rigetto della domanda, in rito o nel merito. La nullità della citazione, tra l'altro, comporta unicamente le conseguenze previste dall'art. 164 c.p.c., ossia – con riguardo ai vizi denunziati dall'appellante (nn. 3 e 4 dell'art. 163) - la rinnovazione della citazione ovvero l'integrazione della domanda.
Con il secondo motivo di appello principale il assume Parte_1
la riformabilita' della sentenza di prime cure per non avere il Tribunale
di MA adito rilevato d'ufficio la nullita' dei contratti di fideiussione sottoscritti a garanzia dall'odierno appellante per violazione dell'art. 2, l. 10.10.1990, n. 287, in quanto pacificamente conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005. Osserva che i contratti di fideiussione sottoscritti dal dai quali scaturisce Parte_1
il diritto di credito rivendicato dagli istituti in questa sede appellati sono palesemente nulli in quanto recanti clausole contrattuali anticoncorrenziali in violazione dell'art. 2, L. 10.10.1990, n. 287; che - 22 -
la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha dichiarato la contrarietà degli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale dei contratti di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI all'art. 2,
co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990 sopra citato, in quanto l'applicazione uniforme da parte delle banche delle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., contenute in quegli articoli, integra gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza;
che, nella specie, la Controparte_11 [...]
ha utilizzato lo schema contrattuale dei contratti di CP_1
fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, che contempla, tra le clausole che li disciplinano, quelle censurate dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55 del 2.5.2005; che, in definitiva, tutti i contratti di fideiussione sottoscritti dal ed oggetto di causa sono affetti Parte_1
dal vizio di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 2, L. n.
287/1990; che la nullità di un contratto è rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio, sicchè non vi è violazione dell'art. 345 c.p.c..
Il motivo è infondato.
La censura è afferente alla nullità totale delle fideiussioni.
Tra ragioni si frappongono all'accoglimento della doglianza in esame: 1) il provvedimento della Banca d'Italia è stato tardivamente prodotto in giudizio;
2) le fideiussioni per cui è causa non rientrano nel perimetro temporale cui si riferisce l'indagine della Banca d'Italia; 3)
in ogni caso, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non è totale ma solo parziale. - 23 -
- 1) L'appellante, a supporto della domanda di nullità delle fideiussioni, ha invocato il provvedimento della Banca d'Italia,
lamentando che il giudice di primo grado non ha rilevato il vizio d'ufficio.
Affrontando un caso assolutamente identico, in cui il provvedimento della Banca d'Italia era stato prodotto per la prima volta in appello, la Suprema Corte, in un recente arresto, ha affermato che la nullità è rilevabile anche d'ufficio, ma che la prova della nullità
soggiace ai principi generali, tra cui quello secondo cui in appello di regola non è ammessa la produzione di nuovi documenti
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 416 del 08/01/2025: “In tema di intese restrittive della
concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente
da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e
rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di
parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo
introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del
2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove,
diretti a dare dimostrazione della nullità stessa”).
Il provvedimento della Banca d'Italia è un atto amministrativo,
rispetto al quale non opera il principio iura novit curia, e la sua produzione è indispensabile ai fini del rilievo della nullità
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 863 del 13/01/2025: “La nullità del contratto di
fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in
essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni
stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio - 24 -
emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può
considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.”).
La censura del si fonda, dunque, su un documento (il Parte_1
provvedimento della Banca d'Italia) la cui produzione, effettuata per la prima volta in questo grado di giudizio, è inammissibile.
- 2) La Banca d'Italia ha ritenuto la nullità di talune clausole del modello di fideiussione dell'ABI, avendo accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza nel periodo che va dal 2002 al
2005. Le fideiussioni per cui è causa risalgono agli anni 2000, 2011 e
2007 (tra l'altro, quella del 2011 non è nemmeno una fideiussione
omnibus, ma una fideiussione specifica), e quindi, sono antecedenti o successive al periodo di indagine dell'autorità di governo bancaria. Al
di fuori di tale periodo non si può pretendere di addivenire alla declaratoria di nullità in forza della prova privilegiata rappresentata dal provvedimento della Banca d'Italia, ma occorre che la prova dell'intesa restrittiva della concorrenza vietata venga fornita aliunde.
In tal senso si è già pronunciata questa Corte, da ultimo con la sentenza in data 24 settembre 2025, di cui si riporta la motivazione:
“La questione della presenza nel testo della fideiussione di
clausole corrispondenti o assimilabili a quelle oggetto del
provvedimento di Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di
reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8
“clausola di sopravvivenza”, presenti nello schema ABI risultato
contrario alla normativa antitrust, è stata proposta al fine di ottenere
la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 cod.civ. in - 25 -
conseguenza della nullità della clausola che ne prevede la deroga,
oggetto del secondo motivo di gravame. Il tema è, innanzi tutto, quello
del valore probatorio del provvedimento di Banca d'Italia, ossia se
questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza
dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie
fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del
suddetto provvedimento. Ritiene il Collegio che non si possa
presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi
ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto
che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico
schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il
complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre,
l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza
risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel
novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come
tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello
schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e
come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse
un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa
esistente tra le banche in tema di contratti. E' stato specificato che le
valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto
la legittimità di singol e clausole né la possibilità o meno per le banche
di utilizzare la contrattualistica. La fideiussione in questione è stata
sottoscritta nel febbraio 2010, successivamente al periodo oggetto di - 26 -
osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa. Al
riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere
riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla
posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo oggetto
di esame, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa
restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame. Il mero richiamo al
provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole
nella fideiussione in questione, non possono ritenersi elementi
sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie
dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito. Infatti,
la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame,
la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere
contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del
contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime
civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse
senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò
possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa
anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una
nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a
compromettere la concorrenzialità del mercato. Costituisce una mera
petizione di principio quella per cui la giustificazione della presenza
delle predette clausole sia necessariamente correlata alla intesa
oggetto di quell'accertamento effettuato tanti anni prima, alla
protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa - 27 -
lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato
provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale
giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole
nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento
dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale
derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle
ragioni del proprio credito. L'indirizzo costante di questa Corte sul
punto trova ora conforto anche da parte della Suprema Corte che ha
ritenuto circostanza fattuale rilevante ai fini della integrazione della
nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale
(Cass. 1851/2025, 1170/2025, 30383/2024, tutte in parte motiva)”.
Il discorso vale per le fideiussioni successive, ma anche per quelle antecedenti (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18851 del 10/07/2025: “In tema di
intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un
modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere
qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al
provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una
ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova
privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale
presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta
di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una
o più clausole del contratto di garanzia” Conforme
Sez. 3 - , Ordinanza n. 17108 del 20/06/2024).
La censura del si fonda sic et simpliciter sul Parte_1
provvedimento della Banca d'Italia, null'altro è stato allegato e - 28 -
provato.
- 3) Indipendentemente dalle precedenti osservazioni, non si può
comunque predicare la nullità totale, giacchè questa è semmai parziale:
vale a dire che la sanzione è limitata alle sole clausole effettivamente ritenute essere il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza. Infatti,
alla luce del principio di conservazione degli atti negoziali, il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al predetto principio, soltanto laddove la parte che invoca la nullità dia prova dell'essenzialità di tali clausole, tale per cui in loro assenza non avrebbe concluso il contratto
(Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021: “I contratti di fideiussione "a valle" di
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole
clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101
del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della
libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti”).
Il non allega neppure che, in assenza di quelle Parte_1
clausole, non avrebbe stipulato il contratto.
E un tale rilievo di certo non può essere effettuato d'ufficio dal giudice (Sez. 3 - , Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024: “La nullità delle clausole
del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. - 29 -
interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la
conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della
nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare
tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso
con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio
della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga
all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di
cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003)”).
Con il terzo motivo di appello principale il eccepisce, Parte_1
in via subordinata, nullita' della clausola contenuta nei contratti di fideiussione sottoscritti dall'odierno appellante recante la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957, c.c., e per l'effetto intervenuta decadenza,
ai sensi del medesimo articolo, delle parti appellate dal diritto di credito vantato nei confronti del suddetto fideiussore. Osserva che, in ogni caso, anche a voler ritenere la nullità soltanto parziale delle fideiussioni, resterebbe la nullità della clausola di deroga all'art. 1957
c.c.; che, nella specie, la Controparte_17
, con lettera del 4.7.2016, aveva comunicato ai
[...]
debitori principali il recesso da tutti i rapporti bancari con la medesima in essere;
che, tuttavia, l'istituto di credito non ha attivato alcuna azione nei confronti dei debitori principali entro i 6 mesi successivi, così come prescritto dall'art. 1957 c.c.; che, pertanto, esso è decaduto dalla possibilità di far valere le sue pretese nei confronti dell'odierno appellante.
Il motivo è inammissibile. - 30 -
La censura si riferisce alla nullità parziale delle fideiussioni, ed
è teleologicamente orientata all'accoglimento dell'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c..
Tale difesa integra un'eccezione in senso proprio e stretto;
essa,
pertanto, è soggetta al regime delle preclusioni, e quindi non è
proponibile per la prima volta in appello
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025: “La nullità parziale del contratto di
fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte",
è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali
necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole
conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare
che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura
di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso
della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai
consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025: “L'eccezione di estinzione della
garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto
dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle
preclusioni previste dal codice di rito”).
Di qui il rigetto dell'appello principale.
- II) L'appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale la CP_2
lamenta l'erroneità del mancato rilievo d'ufficio della nullità
[...]
dell'atto istitutivo di trust ai sensi dell'art. 1418 c.c., per mancanza di causa e per essere, lo stesso, carente dei requisiti di legge e realizzato - 31 -
in frode alla legge. Osserva che il Tribunale, prima della domanda di revocatoria, avrebbe dovuto esaminare quella di nullità, e ciò in base al principio di salvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni;
che l'istituzione del trust si pone quale necessario antecedente logico-giuridico e causale del trasferimento dei beni al
trustee, ed il suo venir meno travolge la causa del trasferimento medesimo;
che al trust è connaturale la perdita di disponibilità da parte del disponente dei beni conferiti (c.d. effetto segregativo), evenienza non verificatasi nel caso di specie, dato che nella persona del Parte_1
sono state riunite le qualità di disponente e di trustee; che il trust
costituito per ragioni di elusione dei diritti dei terzi creditori è nullo per abuso di diritto;
che, nella specie, manca uno dei tratti peculiari dell'istituto, ossia il trasferimento a terzi da parte del disponente dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato;
che la coincidenza del trustee nella persona del disponente, con permanenza in capo al medesimo della piena disponibilità dei beni, travalica i limiti di ammissibilità del trust,
configurati dall'art. 2 della L. 364/1989, che richiede una necessaria dissociazione tra la figura del disponente e quella del trustee, e rende apparente, e quindi nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., l'atto istitutivo;
che detta nullità è rilevabile anche d'ufficio.
Il motivo è infondato.
Va premesso che la questione, posta con l'appello incidentale della è stata riproposta anche dalla Controparte_2 [...] [...]
seppure ex art. 346 c.p.c.. Va, altresì, Parte_4
premesso che analoga domanda è stata formulata dall'interveniente in appello , e per essa Controparte_7 Controparte_2
Il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria, in virtù del principio della ragione più liquida, omettendo quindi lo scrutinio della domanda di nullità.
La Corte osserva che l'esame di tale domanda si poneva come prioritario dal punto di vista logico – giuridico, in quanto gli effetti della nullità sono più ampi di quelli della revocatoria, data l'efficacia
erga omnes della relativa pronuncia, a fronte dell'inefficacia soltanto relativa che consegue al vittorioso esperimento dell'azione pauliana
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 693 del 09/01/2024: “L'applicabilità del principio della
"ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad
altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime
nella capacità di condurre alla definizione del giudizio;
tale principio non opera
nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre
potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la
conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio
di omessa pronuncia”).
Pertanto, occorre necessariamente procedere all'esame della domanda di nullità del trust.
Questa è stata invocata, seppur con diverse sfumature (nullità
per mancanza di causa o per violazione di legge, simulazione assoluta,
negozio in frode alla legge), sul presupposto che si tratta di un trust c.d.
autodichiarato, ossia di un trust in cui le figure del disponente e del - 33 -
trustee coincidono.
L'art. 2 della Convenzione de L'Aja 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in
Italia con la L. 16 ottobre 1989, n. 364, recita che “Ai fini della presente
Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una
persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei
beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un
beneficiario o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti
caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e
non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono
intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve
rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i
termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto
che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso
possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente
incompatibile con l'esistenza di un trust”.
I soggetti fondamentali del trust sono tre:
- il Disponente (o settlor), che conferisce i beni;
- il Trustee, l'amministratore dei beni in trust;
- e i Beneficiari, i destinatari dei vantaggi derivanti dal trust.
È poi presente una figura facoltativa, il Guardiano (o
protector), che esercita un controllo sull'operato del trustee.
Il trust c.d. autodichiarato non è nullo “per definizione”; lo è,
semmai, nel caso in cui, per come è congegnato (e, in particolare, per i - 34 -
poteri che rimangono in capo al disponente), non si realizza l'effetto tipico del trust, che è rappresentato dalla costituzione di un patrimonio separato.
E' la legge stessa a stabilire che “Il fatto che il costituente
conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni
diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile
con l'esistenza di un trust”.
E la giurisprudenza più recente (la quale se ne è occupata,
seppure a soli fini tributari) riconosce la validità del trust c.d.
autodichiarato (ad esempio, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21358 del 30/07/2024 : “In
tema di imposta sulle successioni e donazioni, il c.d. trust autodichiarato -
caratterizzato dalla mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con
funzione di dotazione, stante la coincidenza soggettiva tra il disponente e il trustee
- non comporta un trasferimento imponibile, né con l'atto istitutivo del trust, né con
quello di apposizione del vincolo sul patrimonio (che rimane in capo allo stesso
soggetto), ma soltanto con l'eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario,
la quale realizza il trasferimento effettivo di ricchezza, necessario ai fini
dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria
e catastale, ai sensi dell'art. 53 Cost.”. Conformi
Sez. 5, Sentenza n. 21614 del 26/10/2016 e
Sez. 5, Sentenza n. 22754 del 12/09/2019 ).
La nullità potrà, invece, predicarsi nel caso in cui tutti i soggetti del trust coincidano (Sez. L - , Sentenza n. 12718 del 19/05/2017: “Il "trust",
che non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, postula, in capo
al "trustee", una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione - 35 -
del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del o dei
beneficiari, sicché i tre centri di imputazione (disponente, "trustee" e beneficiario)
non possono coincidere. In caso contrario, il "trust" è affetto da nullità rilevabile
di ufficio, in nessun modo differendo la proprietà del "trustee" da quella piena, per
violazione dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva
in Italia con l. n. 364 del 1989, entrata in vigore l'1 gennaio 1992. (In applicazione
di tale principio, la S.C., avendo accertato la nullità di un "trust" nel quale i
disponenti, soci di una s.r.l. posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle
imprese, si erano autonominati "trustee" e primi beneficiari, ha affermato, in una
controversia promossa da una lavoratrice per il conseguimento di indennità varie,
la legittimazione passiva dei predetti soci, in quanto ritenuti responsabili ai sensi
dell'art. 2495, comma 2, c.c.)”).
Ma non è questo il caso di cui ci si occupa, in quanto nella fattispecie concreta i beneficiari del trust sono diversi (e, segnatamente,
sono il coniuge e i discendenti del . Si tratta, invero, di un Parte_1
trust c.d. familiare, ossia di “uno strumento idoneo a proteggere il suo
patrimonio onde assicurare l'auspicato passaggio generazionale e,
per l'effetto, mantenere ai soggetti che di seguito saranno individuati,
anche per effetto di condizioni al momento imprevedibili, come
beneficiari del presente atto di destinazione”, come si desume dall'art. 3 (Scopo del trust). Manca, perciò, la coincidenza totale di tutti i soggetti, e pertanto non si può ritenere la nullità per via del fatto che i tre centri di imputazione del trust convergono tutti sulla stessa persona.
Alla medesima conclusione, di insussistenza della nullità, si perviene qualora si voglia procedere ad un'analisi in concreto dei poteri - 36 -
del disponente, finalizzata a verificare se tali poteri siano compatibili con la reale separazione del fondo in trust dal patrimonio personale del disponente: analisi, questa, compiuta l'appellante (pp. 24 – 28 comparsa conclusionale), ma non dalle appellate e dall'intervenuta. Infatti, la banca e le cessionarie si sono limitate a lamentare sic et simpliciter la nullità
del trust in quanto autodichiarato, sicchè, sotto questo profilo, la loro domanda è anche generica.
Limitando l'esame alle disposizioni più rilevanti dell'atto istitutivo, si osserva quanto segue:
- art. 8: “L'articolo 2, comma 3, della Convenzione de L'Aja
del 1 luglio 1985, consente al “Disponente” del trust di conservare
alcune prerogative, senza che ciò sia incompatibile con l'esistenza del
trust”;
- art. 14: Al trustee è fatto divieto di alienare i beni assegnati
in trust, salvo previo consenso dei beneficiari, in forma unanime, e del
“Guardiano”, se nominato”; “l'alienazione effettuata in violazione di
detto divieto è inefficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3,
della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, e dà diritto ai beneficiari
di rivendicare i beni stessi nei confronti del terzo acquirente”; “le
somme ricavate dall'alienazione autorizzata dai beneficiari e dal
”, se nominato, dovranno rimanere assegnate al trust e Per_3
investite nella forma fruttifera reputata più conveniente dal trustee,
compatibilmente con l'esigenza di diversificazione e di sicurezza degli
investimenti, e con la prudenza e la professionalità a tal fine
necessarie, e, comunque, senza ricorrere a qualsivoglia operazione - 37 -
meramente speculativa”;
- l'art. 17: “Il trustee è obbligato a consegnare annualmente ai
beneficiari ed al Guardiano, se nominato, un rendiconto delle attività
svolte e della situazione patrimoniale del trust, ed un inventario dei
beni in trust”. E, ancora: “Restano fermi: a) l'obbligo del trustee di
sottoporsi a verifiche sull'amministrazione e la contabilità ad opera di
un esperto indipendente, ogni qualvolta il “Guardiano” del trust, se
nominato, o i beneficiari, anche singolarmente, lo richiedano”.
Tali disposizioni inducono a ritenere esistente la segregazione patrimoniale, ciò che costituisce l'effetto tipico del trust, giacchè i poteri del disponente/trustee non sono illimitati, dovendo egli sempre rendere conto del suo operato ai beneficiari e al Guardiano (in tal senso
è particolarmente illuminante la disciplina degli atti di alienazione).
Non potendosi affermare che manchi un effettivo spossessamento dei beni, o che il disponente eserciti poteri equivalenti a quelli del proprietario, o che il disponente continui a interferire in modo rilevante nella gestione del fondo, il trust OS risulta, quindi, dotato dei requisiti di validità richiesti dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1985.
In definitiva:
- il trust non è nullo per mancanza di causa o per violazione di legge, giacchè la finalità dell'istituto è assicurata in concreto mediante la disciplina dei poteri e degli obblighi che competono ai soggetti dello stesso;
- il trust è sicuramente voluto (e, quindi, non può essere simulato); - 38 -
- il trust non è in frode alla legge (semmai è in frode ai creditori,
ma questo è un discorso che esula dalla nullità).
Con il secondo motivo di appello incidentale la CP_2
invoca l'inefficacia anche nei suoi propri confronti, ai sensi
[...]
e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dei trasferimenti/assegnazioni di diritti immobiliari al Trustee disposti con l'atto del 26 marzo 2014 ut
supra individuato. Osserva che il Tribunale, benchè ha ritenuto ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato dall'istante, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto impugnato esclusivamente verso la
. Controparte_1
Il motivo è infondato.
La in quanto cessionaria (di parte) del Controparte_2
credito, è un successore a titolo particolare. La sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante (il cedente) spiega sempre i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (il cessionario),
secondo quanto previsto dall'art. 111 co. 4 c.p.c..
La è, dunque, carente di interesse ad agire Controparte_2
per ottenere che l'inefficacia relativa del negozio, già accertata nei confronti della venga estesa ad essa, in Controparte_1
quanto un tale effetto già discende dalla legge.
Di qui il rigetto dell'appello incidentale della CP_2
oltre che della domanda riproposta ex art. 346 c.p.c. dalla
[...]
e della domanda proposta dalla Controparte_1 CP_7
, e per essa dalla
[...] Controparte_2
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza (sono stati - 39 -
respinti l'appello principale, l'appello incidentale e la domanda riproposta e la domanda dell'intervenuta), possono essere interamente compensate.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le presenti impugnazioni.
Si precisa che il valore della causa non è indeterminabile, come indicato in citazione, ma è il valore del trust, ossia il valore di “quanto
trasferito”, cioè € 439.362,00=.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello principale, l'appello incidentale della la domanda della Controparte_2 Controparte_1
e la domanda della , e per essa della Controparte_7 CP_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
[...]
- spese di lite compensate:
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le presenti impugnazioni.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17
novembre 2025. - 40 -
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 c.p.c. (per essere assolutamente incerto il requisito di cui al n. 3
287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di