CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 966/2024
all'udienza del 23 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Antonio Vittucci appellante E
Controparte_1
Avv. Fabrizio Capezzuoli appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1332/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.11.2022, conveniva la Parte_1
innanzi al Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro Controparte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare la nullità c/o l'illegittimità del v.c.a. in premessa descritto, anche per carenza di motivazione ed assenza di prove, e pertanto alla sua inidoneità a riscuotere le somme richieste;
ordinare alla fondazione SA Roma di depositare la documentazione recante il titolo debitorio;
in via subordinata, accertata la mancanza dei presupposti di legge per l'imposizione previdenziale, ordinare dalla data odierna la cancellazione della posizione debitoria suindicata;
in ogni caso condannare la fondazione SA Roma, resistente, al pagamento delle spese, anche generali, competenze ed onorari del giudizio, a favore della ricorrente.”. La società ricorrente deduceva che, in data 19.05.2021, riceveva un verbale conclusivo di accertamento da parte della , nel quale le Controparte_1 veniva addebitato l'importo complessivo di euro 668.109,22, compresi interessi e sanzioni, per erronea qualificazione ed erroneo inquadramento professionale di unità lavorative, per il periodo 2016/2020. Invero, come redatto nel summenzionato verbale, nel corso del periodo esaminato (01.01.2016 - 31.12.2020), Pt_1 si avvaleva della collaborazione di circa 350 unità per le quali, in relazione
[...] alla specifica posizione di 73 collaboratori, la accertava Controparte_1
l'erroneo inquadramento contrattuale, a fronte dell'inesatta individuazione, operata dalla società, dell'attività da questi svolta (identificata dalla otto il Parte_1 profilo di collaborazione avente natura di consulenza commerciale) in favore della reale e differente sussistenza di rapporti di agenzia. Inoltre, la società deduceva che, secondo quanto accertato dall'Ispettore di Vigilanza mediante redazione di verbale, era stata rilevata, in capo alle menzionate unità, un'effettiva appartenenza alla rete commerciale della stante la stabile e continua interazione dei 73 Parte_1 soggetti con i dipendenti, gli agenti di commercio ed il personale tecnico della società ricorrente, l'usuale emissione di molteplici fatture mensili, frequentemente attestanti consistenti importi, e l'iscrizione di 65 unità alla . La Controparte_1 società, dunque, deduceva come la provvedesse erroneamente a Controparte_1 qualificare i menzionati rapporti, intercorsi con le dedotte 73 unità, come rapporti di agenzia, con conseguenziale erronea richiesta di pagamento dei relativi contributi (previdenziali e integrativi), del FIRR ed ulteriori sanzioni. La società ricorrente deduceva, inoltre, come, a seguito della notifica del verbale di accertamento in esame, avesse proposto ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro di Roma – Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro ed al Comitato Ricorsi della ma come, tuttavia, entrambi i ricorsi fossero stati respinti;
la Controparte_1 società ricorrente rappresentava, infine, che con comunicazione datata il 19.10.2022, la le ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro Controparte_1
845.115,42. quindi eccepiva, a sostegno delle sue richieste, Parte_1
l'eccesso di potere, a motivo della carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché il difetto di istruttoria, rilevando che nel verbale di accertamento “non vi è traccia dei caratteri essenziali della figura di “agente”, quali il coordinamento, la stabilità, la soggezione alle direttive del preponente, la necessaria coordinazione con le politiche commerciali di quest'ultimo, il costante aggiornamento delle posizioni, l'assunzione del rischio imprenditoriale e l'esclusiva, caratteristiche, queste tutte necessarie ed imprescindibili per la qualificazione del rapporto di Agenzia”. 2. Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva la , Controparte_1 contestando quanto rappresentato dalla società ricorrente e concludendo per l'integrale rigetto delle pretese attoree. La Fondazione convenuta, inoltre, proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo di condannare la a Parte_1 corrispondere alla l'importo complessivo di € 925.628,82 di Controparte_1
2 cui: € 358.023,67 a titolo di contributi Fondo Previdenza;
€ 147.845,50 a titolo di Fondo Integrativo Previdenza;
€ 70.931,22 a titolo di Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR); € 330.578,43 a titolo di sanzioni ex art. 34 del Regolamento Istituzionale delle Attività SA (Evasione contributiva); € 18.250,00 a titolo di sanzioni ex art. 40 del Regolamento Istituzionale (Omessa iscrizione o comunicazione cessazione), così come meglio specificato nel verbale conclusivo di accertamento ispettivo del 19.5.2021 e nelle distinte di ricalcolo delle sanzioni aggiornate. Con vittoria delle spese processuali.
3. contestava puntualmente la suindicata domanda Parte_1 riconvenzionale, insistendone per l'integrale rigetto.
4. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale, respingendo il ricorso proposto dalla società, accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_1
. Il Giudice di prime cure, invero, accertava la configurazione del
[...] menzionato rapporto agenziale, da parte della in relazione alle 73 Parte_1 unità dedotte in giudizio, ritenendone sussistenti gli elementi distintivi. Infatti, il Tribunale così motivava la sua decisione: “Nella odierna fattispecie invero la natura stabile della prestazione è stata desunta dalla apprezzabile durata continuativa delle collaborazioni (durata che si è estesa oltre i limiti fissati dall'articolo 61 D.Lgs. n. 276/2003 in materia di lavoro occasionale), dalla emissione costante e periodica di fatture provvigionali (e quindi legate ad un risultato, non a singoli e sporadici affari, implicante un preciso impegno); è stata poi considerata l'entità, in senso quantitativo, dei compensi (la rilevanza economica), il riconoscimento degli stessi collegato all'esito positivo dell'affare, la pregressa iscrizione di gran parte dei collaboratori ad e per come correttamente ritenuto in sede ispettiva, del Parte_2 resto, attesa la natura dell'attività svolta dalla ricorrente afferente al settore delle telecomunicazioni e della vendita di forniture energetiche, i soggetti coinvolti nell'accertamento hanno necessariamente avuto costante rapporto di interlocuzione e di aggiornamento con i tecnici e funzionari della società, per come si evince anche della cit. relazione, e quindi si può affermare la strumentalità della loro attività promozionale rispetto alla vendita dei prodotti, ma anche il fatto che tali soggetti costituissero parte integrante della rete commerciale della ricorrente.”
5. Avverso la menzionata pronuncia ha proposto appello la Parte_1 lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi: erronea e contraddittoria ricostruzione e valutazione dell'attività promozionale, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente valutazione della documentazione prodotta in giudizio.
6. Ritualmente costituita in giudizio, la ha contestato la Controparte_1 fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
7. Previa ordinanza di acquisizione agli atti del giudizio di prospetti riassuntivi relativi alle fatture (depositate in primo grado) dei procacciatori e degli agenti, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
8. L'appello è infondato e non merita pertanto accoglimento. In primo luogo, deve rilevarsi che la società appellante non si confronta in modo puntuale ed efficace con le motivazioni poste a fondamento della decisione
3 impugnata, limitandosi sostanzialmente a ribadire le difese già svolte nel primo grado di giudizio circa la mancanza, anche sotto il profilo dei riscontri probatori, degli elementi caratteristici del rapporto di agenzia. La principale difesa della società appellante, fin nel giudizio di primo grado, si è incentrata sulla qualificazione dei rapporti dedotti in giudizio quali rapporti di consulenza commerciale e, comunque, di occasionale segnalazione di affari, priva pertanto dello stabile obbligo di promozione dei contratti che caratterizza il rapporto di agenzia. Tale assunto appare smentito dalle risultanze processuali in atti. Deve rilevarsi che nessun riscontro documentale o testimoniale è stato fornito dall'appellante in ordine alla sussistenza degli asseriti contratti di consulenza commerciale (che la società afferma essere stati stipulati “oralmente”) né tantomeno con riferimento alle attività svolte dai soggetti in questione (studio del mercato di riferimento e identificazione di potenziali clienti, contatto dei potenziali clienti, analisi dello stato di fatto del cliente e delle esigenze attuali e future dello stesso) come riferite dall'amministratore unico nella relazione allegata al verbale ispettivo. Va poi osservato che le attività asseritamente svolte dai 73 soggetti appaiono complementari a quella di promozione degli affari della , tanto più che Pt_1
l'a.u. (nella relazione a sua firma) ha riferito quanto segue: “Per il miglior svolgimento della sua attività il consulente ha all'interno dell'azienda un funzionario commerciale di riferimento che lo assiste e lo supporta in tutte le fasi dell'analisi. Il consulente spesso richiede, in casi di clienti complessi, anche l'intervento di nostri tecnici per una verifica più approfondita. A fronte di questa attività l'azienda predispone offerte/proposte di contratto personalizzate inviate al cliente per la sua valutazione finale. Le proposte accettate dai clienti vengono poi gestite da personale dell'azienda che procede con tutte le valutazioni secondo le specifiche dell'operatore e inserisce la proposta nei sistemi diretti dello stesso operatore che poi deciderà se attivare o meno il cliente” e, ancora, “l'azienda si avvale di personale dipendente interno che gestisce e coordina tutte le varie fasi dell'attività e coordina anche tutta la rete esterna di agenti e consulenti, per una parte di consulenti si è avvalsa della collaborazione di 2 coordinatori esterni nello specifico dei signori e Parte_3
, nello specifico il sig. doveva svolgere le seguenti attività: Parte_4 Pt_3
- Recruiting consulenti e agenti - Coordinamento degli stessi - Assistenza con i clienti nelle fasi di studio e analisi - Formazione e aggiornamento”. La Corte condivide dunque la valutazione operata dal primo giudice circa la rilevanza, ai fini della configurazione del rapporto agenziale, della circostanza che i soggetti in questione costituissero parte integrante della rete commerciale della società in ragione dei vari rapporti di interlocuzione intercorrenti con i diversi funzionari e tecnici commerciali della . Pt_1
Particolarmente rilevante, sotto il profilo probatorio dell'obbligo contributivo in favore della , è inoltre la documentazione versata in atti da Controparte_1 parte convenuta. Dall'esame della stessa si evince che ai soggetti, per i quali è stata omessa l'iscrizione all'ente previdenziale, sono state corrisposte, per periodi prolungati e a
4 cadenza periodica, consistenti somme di denaro (in alcuni casi anche notevoli), talvolta anche qualificate come “provvigioni”. Va altresì evidenziato che dal confronto delle risultanze – non contestate dall'appellante – degli elenchi riassuntivi relativi agli agenti di commercio iscritti dalla e ai collaboratori non iscritti (depositati dalla in Pt_1 CP_1 adempimento dell'ordinanza emessa dalla Corte in data 28.2.25) emerge che non vi sono sostanzialmente differenze, fra il trattamento economico degli agenti e dei collaboratori, per quanto riguarda numero, frequenza e importi delle fatture pagate;
tale circostanza depone ulteriormente nel senso della continuità dei rapporti intercorsi fra i 73 soggetti - per i quali è richiesta la contribuzione – e la società appellante, elemento che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, costituisce sicuro indizio di stabilità ed è incompatibile con il rapporto di procacciamento d'affari. Sulla base del complesso delle emergenze processuali, la Corte ritiene quindi provati i rapporti di agenzia, dedotti in giudizio, in ragione della natura promozionale e stabile dell'attività svolta dai suindicati soggetti e, di conseguenza, la debenza dei contributi previdenziali in favore della convenuta. CP_1
9. Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve dunque essere respinto.
10. Le spese, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
11. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere, alla parte appellata, le spese del grado, che liquida, in €10.000,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 23 maggio 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
5
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 966/2024
all'udienza del 23 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Antonio Vittucci appellante E
Controparte_1
Avv. Fabrizio Capezzuoli appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1332/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.11.2022, conveniva la Parte_1
innanzi al Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro Controparte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare la nullità c/o l'illegittimità del v.c.a. in premessa descritto, anche per carenza di motivazione ed assenza di prove, e pertanto alla sua inidoneità a riscuotere le somme richieste;
ordinare alla fondazione SA Roma di depositare la documentazione recante il titolo debitorio;
in via subordinata, accertata la mancanza dei presupposti di legge per l'imposizione previdenziale, ordinare dalla data odierna la cancellazione della posizione debitoria suindicata;
in ogni caso condannare la fondazione SA Roma, resistente, al pagamento delle spese, anche generali, competenze ed onorari del giudizio, a favore della ricorrente.”. La società ricorrente deduceva che, in data 19.05.2021, riceveva un verbale conclusivo di accertamento da parte della , nel quale le Controparte_1 veniva addebitato l'importo complessivo di euro 668.109,22, compresi interessi e sanzioni, per erronea qualificazione ed erroneo inquadramento professionale di unità lavorative, per il periodo 2016/2020. Invero, come redatto nel summenzionato verbale, nel corso del periodo esaminato (01.01.2016 - 31.12.2020), Pt_1 si avvaleva della collaborazione di circa 350 unità per le quali, in relazione
[...] alla specifica posizione di 73 collaboratori, la accertava Controparte_1
l'erroneo inquadramento contrattuale, a fronte dell'inesatta individuazione, operata dalla società, dell'attività da questi svolta (identificata dalla otto il Parte_1 profilo di collaborazione avente natura di consulenza commerciale) in favore della reale e differente sussistenza di rapporti di agenzia. Inoltre, la società deduceva che, secondo quanto accertato dall'Ispettore di Vigilanza mediante redazione di verbale, era stata rilevata, in capo alle menzionate unità, un'effettiva appartenenza alla rete commerciale della stante la stabile e continua interazione dei 73 Parte_1 soggetti con i dipendenti, gli agenti di commercio ed il personale tecnico della società ricorrente, l'usuale emissione di molteplici fatture mensili, frequentemente attestanti consistenti importi, e l'iscrizione di 65 unità alla . La Controparte_1 società, dunque, deduceva come la provvedesse erroneamente a Controparte_1 qualificare i menzionati rapporti, intercorsi con le dedotte 73 unità, come rapporti di agenzia, con conseguenziale erronea richiesta di pagamento dei relativi contributi (previdenziali e integrativi), del FIRR ed ulteriori sanzioni. La società ricorrente deduceva, inoltre, come, a seguito della notifica del verbale di accertamento in esame, avesse proposto ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro di Roma – Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro ed al Comitato Ricorsi della ma come, tuttavia, entrambi i ricorsi fossero stati respinti;
la Controparte_1 società ricorrente rappresentava, infine, che con comunicazione datata il 19.10.2022, la le ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro Controparte_1
845.115,42. quindi eccepiva, a sostegno delle sue richieste, Parte_1
l'eccesso di potere, a motivo della carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché il difetto di istruttoria, rilevando che nel verbale di accertamento “non vi è traccia dei caratteri essenziali della figura di “agente”, quali il coordinamento, la stabilità, la soggezione alle direttive del preponente, la necessaria coordinazione con le politiche commerciali di quest'ultimo, il costante aggiornamento delle posizioni, l'assunzione del rischio imprenditoriale e l'esclusiva, caratteristiche, queste tutte necessarie ed imprescindibili per la qualificazione del rapporto di Agenzia”. 2. Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva la , Controparte_1 contestando quanto rappresentato dalla società ricorrente e concludendo per l'integrale rigetto delle pretese attoree. La Fondazione convenuta, inoltre, proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo di condannare la a Parte_1 corrispondere alla l'importo complessivo di € 925.628,82 di Controparte_1
2 cui: € 358.023,67 a titolo di contributi Fondo Previdenza;
€ 147.845,50 a titolo di Fondo Integrativo Previdenza;
€ 70.931,22 a titolo di Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR); € 330.578,43 a titolo di sanzioni ex art. 34 del Regolamento Istituzionale delle Attività SA (Evasione contributiva); € 18.250,00 a titolo di sanzioni ex art. 40 del Regolamento Istituzionale (Omessa iscrizione o comunicazione cessazione), così come meglio specificato nel verbale conclusivo di accertamento ispettivo del 19.5.2021 e nelle distinte di ricalcolo delle sanzioni aggiornate. Con vittoria delle spese processuali.
3. contestava puntualmente la suindicata domanda Parte_1 riconvenzionale, insistendone per l'integrale rigetto.
4. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale, respingendo il ricorso proposto dalla società, accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_1
. Il Giudice di prime cure, invero, accertava la configurazione del
[...] menzionato rapporto agenziale, da parte della in relazione alle 73 Parte_1 unità dedotte in giudizio, ritenendone sussistenti gli elementi distintivi. Infatti, il Tribunale così motivava la sua decisione: “Nella odierna fattispecie invero la natura stabile della prestazione è stata desunta dalla apprezzabile durata continuativa delle collaborazioni (durata che si è estesa oltre i limiti fissati dall'articolo 61 D.Lgs. n. 276/2003 in materia di lavoro occasionale), dalla emissione costante e periodica di fatture provvigionali (e quindi legate ad un risultato, non a singoli e sporadici affari, implicante un preciso impegno); è stata poi considerata l'entità, in senso quantitativo, dei compensi (la rilevanza economica), il riconoscimento degli stessi collegato all'esito positivo dell'affare, la pregressa iscrizione di gran parte dei collaboratori ad e per come correttamente ritenuto in sede ispettiva, del Parte_2 resto, attesa la natura dell'attività svolta dalla ricorrente afferente al settore delle telecomunicazioni e della vendita di forniture energetiche, i soggetti coinvolti nell'accertamento hanno necessariamente avuto costante rapporto di interlocuzione e di aggiornamento con i tecnici e funzionari della società, per come si evince anche della cit. relazione, e quindi si può affermare la strumentalità della loro attività promozionale rispetto alla vendita dei prodotti, ma anche il fatto che tali soggetti costituissero parte integrante della rete commerciale della ricorrente.”
5. Avverso la menzionata pronuncia ha proposto appello la Parte_1 lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi: erronea e contraddittoria ricostruzione e valutazione dell'attività promozionale, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente valutazione della documentazione prodotta in giudizio.
6. Ritualmente costituita in giudizio, la ha contestato la Controparte_1 fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
7. Previa ordinanza di acquisizione agli atti del giudizio di prospetti riassuntivi relativi alle fatture (depositate in primo grado) dei procacciatori e degli agenti, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
8. L'appello è infondato e non merita pertanto accoglimento. In primo luogo, deve rilevarsi che la società appellante non si confronta in modo puntuale ed efficace con le motivazioni poste a fondamento della decisione
3 impugnata, limitandosi sostanzialmente a ribadire le difese già svolte nel primo grado di giudizio circa la mancanza, anche sotto il profilo dei riscontri probatori, degli elementi caratteristici del rapporto di agenzia. La principale difesa della società appellante, fin nel giudizio di primo grado, si è incentrata sulla qualificazione dei rapporti dedotti in giudizio quali rapporti di consulenza commerciale e, comunque, di occasionale segnalazione di affari, priva pertanto dello stabile obbligo di promozione dei contratti che caratterizza il rapporto di agenzia. Tale assunto appare smentito dalle risultanze processuali in atti. Deve rilevarsi che nessun riscontro documentale o testimoniale è stato fornito dall'appellante in ordine alla sussistenza degli asseriti contratti di consulenza commerciale (che la società afferma essere stati stipulati “oralmente”) né tantomeno con riferimento alle attività svolte dai soggetti in questione (studio del mercato di riferimento e identificazione di potenziali clienti, contatto dei potenziali clienti, analisi dello stato di fatto del cliente e delle esigenze attuali e future dello stesso) come riferite dall'amministratore unico nella relazione allegata al verbale ispettivo. Va poi osservato che le attività asseritamente svolte dai 73 soggetti appaiono complementari a quella di promozione degli affari della , tanto più che Pt_1
l'a.u. (nella relazione a sua firma) ha riferito quanto segue: “Per il miglior svolgimento della sua attività il consulente ha all'interno dell'azienda un funzionario commerciale di riferimento che lo assiste e lo supporta in tutte le fasi dell'analisi. Il consulente spesso richiede, in casi di clienti complessi, anche l'intervento di nostri tecnici per una verifica più approfondita. A fronte di questa attività l'azienda predispone offerte/proposte di contratto personalizzate inviate al cliente per la sua valutazione finale. Le proposte accettate dai clienti vengono poi gestite da personale dell'azienda che procede con tutte le valutazioni secondo le specifiche dell'operatore e inserisce la proposta nei sistemi diretti dello stesso operatore che poi deciderà se attivare o meno il cliente” e, ancora, “l'azienda si avvale di personale dipendente interno che gestisce e coordina tutte le varie fasi dell'attività e coordina anche tutta la rete esterna di agenti e consulenti, per una parte di consulenti si è avvalsa della collaborazione di 2 coordinatori esterni nello specifico dei signori e Parte_3
, nello specifico il sig. doveva svolgere le seguenti attività: Parte_4 Pt_3
- Recruiting consulenti e agenti - Coordinamento degli stessi - Assistenza con i clienti nelle fasi di studio e analisi - Formazione e aggiornamento”. La Corte condivide dunque la valutazione operata dal primo giudice circa la rilevanza, ai fini della configurazione del rapporto agenziale, della circostanza che i soggetti in questione costituissero parte integrante della rete commerciale della società in ragione dei vari rapporti di interlocuzione intercorrenti con i diversi funzionari e tecnici commerciali della . Pt_1
Particolarmente rilevante, sotto il profilo probatorio dell'obbligo contributivo in favore della , è inoltre la documentazione versata in atti da Controparte_1 parte convenuta. Dall'esame della stessa si evince che ai soggetti, per i quali è stata omessa l'iscrizione all'ente previdenziale, sono state corrisposte, per periodi prolungati e a
4 cadenza periodica, consistenti somme di denaro (in alcuni casi anche notevoli), talvolta anche qualificate come “provvigioni”. Va altresì evidenziato che dal confronto delle risultanze – non contestate dall'appellante – degli elenchi riassuntivi relativi agli agenti di commercio iscritti dalla e ai collaboratori non iscritti (depositati dalla in Pt_1 CP_1 adempimento dell'ordinanza emessa dalla Corte in data 28.2.25) emerge che non vi sono sostanzialmente differenze, fra il trattamento economico degli agenti e dei collaboratori, per quanto riguarda numero, frequenza e importi delle fatture pagate;
tale circostanza depone ulteriormente nel senso della continuità dei rapporti intercorsi fra i 73 soggetti - per i quali è richiesta la contribuzione – e la società appellante, elemento che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, costituisce sicuro indizio di stabilità ed è incompatibile con il rapporto di procacciamento d'affari. Sulla base del complesso delle emergenze processuali, la Corte ritiene quindi provati i rapporti di agenzia, dedotti in giudizio, in ragione della natura promozionale e stabile dell'attività svolta dai suindicati soggetti e, di conseguenza, la debenza dei contributi previdenziali in favore della convenuta. CP_1
9. Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve dunque essere respinto.
10. Le spese, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
11. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere, alla parte appellata, le spese del grado, che liquida, in €10.000,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 23 maggio 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
5