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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/05/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 80/2025 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 10.05 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. TOPPETA LUIGI il quale si riporta all'impugnazione Parte_1
chiedendone l'accoglimento.
Per IL l'avv. IMPARATO VERONICA la quale chiede il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione.
Il l Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 80/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOPPETA Parte_1 C.F._1
LUIGI elettivamente domiciliato in VIA PIAVE, 23 LANCIANO, presso il difensore avv. TOPPETA
LUIGI APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPARATO VERONICA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TIBURTINA VALERIA 83 PESCARA, presso il difensore avv.
IMPARATO VERONICA APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha appellato la sentenza del Giudice di pace di Pescara n. 1025/2024 Parte_1 depositata il 07/01/25 che, nonostante l'accoglimento totale del ricorso, aveva integralmente compensato le spese di lite.
2. Il appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
3. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza odierna.
*****
A. L'appello è infondato.
Il giudice di pace, ancorché in modo stringato, ha giustificato la compensazione delle spese, facendo rinvio alla peculiarità della controversia.
Va al riguardo evidenziato che all'appellante è stata contestata la violazione dell'art. 126 bis, comma 2, del CdS, che prevede l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo sanzionato di comunicare, all'organo di polizia che aveva accertato la violazione, nel caso in esame la Polizia Municipale del
, i dati del conducente del veicolo al momento della commessa violazione. Controparte_1
Nel caso di specie tali dati erano stati trasmessi dall'appellante, in maniera difforme rispetto a quanto pagina 2 di 3 disposto dalla norma in esame, ad altra autorità, ovvero alla Polizia Municipale del Comune di San
Vito Chietino.
Il giudice di Pace di Pescara, rilevando la buona fede dell'opponente e ritenendo che lo scopo della comunicazione, effettuata ex art. 126 bis cpc, avesse raggiunto il suo scopo, aveva annullato il verbale impugnato.
Aveva poi compensato le spese, attesa la peculiarità della questione trattata.
Ritenuta la compensazione delle spese giustificata dalla trasmissione dei dati, effettuati dal conducente del veicolo contravvenzionato ad un'autorità diversa da quella che aveva provveduto ad elevare la contestazione, in contrasto con quanto previsto dall'art. 126 bis del CdS, l'appello va rigettato.
B. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della controversia, pari all'ammontare della sanzione irrogata (€ 314,25) e l'assenza di fase istruttoria.
Spese parametrate al minimo, considerata la linearità delle questioni trattate.
L'appellante è tenuto al versamento, ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, considerato l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 80/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello.
CONDANNA
l'appellante alle spese del grado che liquida in € 232,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A., C.A.P. come per legge
DICHIARA
l'appellante tenuto al versamento, ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 80/2025 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 10.05 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. TOPPETA LUIGI il quale si riporta all'impugnazione Parte_1
chiedendone l'accoglimento.
Per IL l'avv. IMPARATO VERONICA la quale chiede il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione.
Il l Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 80/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOPPETA Parte_1 C.F._1
LUIGI elettivamente domiciliato in VIA PIAVE, 23 LANCIANO, presso il difensore avv. TOPPETA
LUIGI APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPARATO VERONICA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TIBURTINA VALERIA 83 PESCARA, presso il difensore avv.
IMPARATO VERONICA APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha appellato la sentenza del Giudice di pace di Pescara n. 1025/2024 Parte_1 depositata il 07/01/25 che, nonostante l'accoglimento totale del ricorso, aveva integralmente compensato le spese di lite.
2. Il appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
3. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza odierna.
*****
A. L'appello è infondato.
Il giudice di pace, ancorché in modo stringato, ha giustificato la compensazione delle spese, facendo rinvio alla peculiarità della controversia.
Va al riguardo evidenziato che all'appellante è stata contestata la violazione dell'art. 126 bis, comma 2, del CdS, che prevede l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo sanzionato di comunicare, all'organo di polizia che aveva accertato la violazione, nel caso in esame la Polizia Municipale del
, i dati del conducente del veicolo al momento della commessa violazione. Controparte_1
Nel caso di specie tali dati erano stati trasmessi dall'appellante, in maniera difforme rispetto a quanto pagina 2 di 3 disposto dalla norma in esame, ad altra autorità, ovvero alla Polizia Municipale del Comune di San
Vito Chietino.
Il giudice di Pace di Pescara, rilevando la buona fede dell'opponente e ritenendo che lo scopo della comunicazione, effettuata ex art. 126 bis cpc, avesse raggiunto il suo scopo, aveva annullato il verbale impugnato.
Aveva poi compensato le spese, attesa la peculiarità della questione trattata.
Ritenuta la compensazione delle spese giustificata dalla trasmissione dei dati, effettuati dal conducente del veicolo contravvenzionato ad un'autorità diversa da quella che aveva provveduto ad elevare la contestazione, in contrasto con quanto previsto dall'art. 126 bis del CdS, l'appello va rigettato.
B. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della controversia, pari all'ammontare della sanzione irrogata (€ 314,25) e l'assenza di fase istruttoria.
Spese parametrate al minimo, considerata la linearità delle questioni trattate.
L'appellante è tenuto al versamento, ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, considerato l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 80/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello.
CONDANNA
l'appellante alle spese del grado che liquida in € 232,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A., C.A.P. come per legge
DICHIARA
l'appellante tenuto al versamento, ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 3 di 3