Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 04/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00283/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv.ssa Alessandra Cantore, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Sesselego e Federica Angeli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Comune di Aprilia n. -OMISSIS-, recante l’ordine di sospensione dei lavori e la contestuale ingiunzione di demolizione degli interventi di nuova costruzione effettuati senza titolo edilizio sul fondo di proprietà della ricorrente, sito in Aprilia alla via -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Aprilia nonché i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Aprilia le ha ingiunto la sospensione lavori e la demolizione di alcune opere edilizie di nuova costruzione eseguite in assenza di titolo abitativo sul suo fondo di proprietà, sito in Aprilia alla via -OMISSIS-.
In particolare, l’ordinanza impugnata ha fatto riferimento alle seguenti opere: 1) alla parziale tamponatura di una tettoia e l’ampliamento della stessa; 2) all’edificazione di un fabbricato in corso di ultimazione; 3) alla realizzazione di un fabbricato adibito a garage/deposito, realizzato in struttura metallica.
2 – Dalle risultanze in atti è emerso che: i) la ricorrente, dopo aver ottenuto nel 2012 il permesso in sanatoria per regolarizzare la situazione edilizia del fabbricato ad uso artigianale già eretto sul terreno di sua proprietà, ha depositato una nuova istanza per la demolizione di una tettoia in tesi adiacente, con richiesta di successivo ampliamento ai sensi della l.r. Lazio n. 21/2009; ii) nel corso dell’istruttoria della predetta istanza e del sopralluogo condotto dal Comune sono emersi alcuni interventi eseguiti in assenza del titolo edilizio, come in precedenza individuati.
Di qui l’ordinanza impugnata.
3 - Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per i seguenti motivi:
i) violazione di legge in relazione al mancato inoltro della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;
ii) errata e inesatta identificazione del bene oggetto di demolizione;
iii) omessa valutazione dell’applicabilità della sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
4 - Il Comune si è costituito in resistenza al ricorso e con articolata memoria, corredata di pertinente e puntuale documentazione, ne ha dedotto l’infondatezza.
5 - All’udienza pubblica dell’11 marzo 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
6 - Il ricorso va respinto, in quanto è infondato.
7 – Innanzitutto, non hanno pregio le censure condensate nel primo mezzo, con cui la ricorrente ha lamentato la violazione, ad opera del Comune, dei diritti partecipativi previsti dagli artt. 7 e ss. della l.n. 241/1990.
Sul punto, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui al procedimento per l’adozione dell’ordinanza di demolizione non trovano applicazione le garanzie procedimentali in discorso.
Difatti, è stato condivisibilmente affermato che “ l'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione di cui all'art. 31 del d.P.R. 380 del 2001 costituisce attività di natura vincolata e, pertanto, la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e ss. della l. 241 del 1990 agli interessati. In tale contesto deve parimenti escludersi che ai destinatari del provvedimento recante l'ordine di demolizione debbano essere riconosciute le prerogative connesse alla partecipazione procedimentale, tra cui quella di presentare osservazioni con conseguente obbligo per l'amministrazione di prenderle in considerazione prima di assumere la decisione finale ”. ( ex multis cfr. Cons. St., II, n. 3971/2019; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, n. 49/2022; T.A.R. Sicilia, Palermo, II, n. 92/2022).
Nello stesso senso è stato aggiunto che “ la natura vincolata delle determinazioni esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati anche in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati. Tali provvedimenti, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non richiedono una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione ”. (T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 6197/2021; sull’applicazione ai procedimenti in discorso dell’art. 21- octies ex multis cfr. Cons. Stato, V, n. 6071/2012; id., VI, n. 2873/2013; id., n. 4075/2013; id., V, n. 3438/2014; id., III, n. 2411/2015; id., VI, n. 3620/2016; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 107/2015; id., IV, n. 685/2015; II, n. 1534/2015; id., Napoli, III, n. 4392/2015; n. 4968/2015; T.A.R. Campania, Salerno, II, n. 24/2018; T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 2098/2015; id., n. 10829/2015; id., n. 10957/2015; id., n. 2588/2016; T.A.R. Puglia, Lecce, III, n. 1708/2016; id., n. 1552/2017).
D’altra parte, la disciplina dettata dall’art. 21- octies l. n. 241/1990 comporta che l’omissione delle garanzie partecipative non determinerebbe comunque conseguenze invalidanti sul provvedimento in concreto impugnato: il Collegio deve, infatti, rilevare che la ricorrente non ha addotto il benché minimo elemento volto a determinare un diverso esito (in ipotesi, per lui favorevole) dell’attività amministrativa di vigilanza edilizia sfociata nell’ordinanza di demolizione impugnata.
8 – Altrettanto infondato risulta il secondo motivo, con cui la ricorrente ha lamentato un errore dell’Amministrazione nell’individuazione della particella catastale su cui insistono i beni oggetto dell’ordinanza gravata nonché alcuni errori nella descrizione di questi ultimi.
In particolare, in tesi: i) le pretese violazioni sub punti 1) e 3) dell’ordinanza sarebbero da localizzarsi sulla particella catastale -OMISSIS- e non già - come indicato nell’ordinanza avversata - sulla particella -OMISSIS- del terreno di proprietà della ricorrente (sito via -OMISSIS-); ii) in sede di accertamento dei fatti, la polizia locale avrebbe erroneamente riportato la tipologia di materiale usato per la tamponatura del fabbricato (blocchi di poroton sismici alveolari invece che blocchi forati); iii) il fabbricato indicato nell’ordinanza di demolizione sarebbe il laboratorio artigianale, regolarmente assentito con la concessione in sanatoria ottenuta nel 2012.
Al riguardo i puntuali e convergenti elementi dedotti in giudizio dal Comune - supportati dalla relazione dei tecnici comunali che hanno compiuto il sopralluogo nonché dalle relative planimetrie e non confutati in alcun modo dalla ricorrente – consentono di smentire la fondatezza dei rilievi ricorsuali.
Ciò vale, innanzitutto, per i pretesi aspetti di erroneità sub i) e iii).
Sul punto, il Comune ha fatto leva sulle risultanze convergenti della planimetria esplicativa contenuta nella relazione tecnica (all. 4 depositato in giudizio dal Comune il 29 gennaio 2025) e dell’ulteriore planimetria dei luoghi, con evidenziazione cromatica dei fabbricati, riportata per immagine alle pagg. 7 e 8 della memoria.
Tali risultanze pongono chiaramente in luce che: a) tutti gli abusi stigmatizzati nell’ordinanza di demolizione insistono sulla particella catastale-OMISSIS-e non già su quella -OMISSIS-, come erroneamente affermato dalla ricorrente; b) lo stesso è a dirsi anche per l’ampliamento sine titulo della tettoia, essendo quest’ultima ben distante dal fabbricato precedentemente autorizzato in sanatoria nel 2012.
Quanto, poi, al preteso errore sulla tipologia del materiale di costruzione di uno degli interventi stigmatizzati, è sufficiente rilevare che tale profilo, quand’anche effettivamente sussistente, non sarebbe sufficiente ad elidere l’illiceità edilizio-urbanistica dell’opera che, a prescindere dal materiale utilizzato, è stata edificata in assenza del titolo edilizio.
In ogni caso, infine, l’esame della documentazione versata in atti dal Comune mette in luce che tutti e tre i manufatti sanzionati con l’ordinanza impugnata: a) costituiscono tre nuove costruzioni, destinate a durare nel tempo; b) hanno determinato in modo strutturale l’aumento della volumetria edificata e la permanente alterazione dello stato dei luoghi. Per tali motivi, per la realizzazione di ciascuno di essi era necessario il permesso di costruire.
9 – Le medesime conclusioni di infondatezza valgono per il terzo motivo, con cui è stata lamentata l’adozione dell’ordine di demolizione, nonostante la possibile suscettibilità dei vari abusi di essere sanati ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Al proposito, è sufficiente evidenziare che: a) l’onere di dimostrare la c.d. doppia conformità, necessaria per l’ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria grava esclusivamente sul soggetto interessato ad invocarla (cfr. ex multis , T.A.R. Campania, Salerno, III, n. 1784/2024): ii) nella fattispecie all’esame tale onere non è stato adempiuto, tant’è vero che la ricorrente non risulta aver mai neanche presentato l’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
10 – In definitiva, il ricorso va respinto, in quanto è infondato alla luce di quanto in precedenza illustrato.
11 – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali nei confronti del Comune di Aprilia, che liquida in euro 3.000 (tremila/00), oltre ad oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO