Art. 17.
Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.
Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede la udienza e dal cancelliere; di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.
Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.
Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede la udienza e dal cancelliere; di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.