Sentenza 25 giugno 2022
Ordinanza cautelare 23 settembre 2022
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03471/2025REG.PROV.COLL.
N. 06995/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6995 del 2022, proposto da:
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (A.G.Com.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Eg Vacation NT Ireland ED, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Cristoforo Osti, Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) n. 08626/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Eg Vacation NT Ireland ED;
Vista l’ordinanza n. 4663/2022, con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare articolata dall’A.G.Com. ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito;
Vista l’ordinanza n. 699/2023, con la quale la Sezione ha disposto la sospensione impropria del giudizio;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Laura Greta Verena Delbono e l’avvocato Cristoforo Osti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (di seguito anche solo “ Autorità ” o “ A.G.Com ”) ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 8626/2022, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso proposto da Eg Vacation NT ED (di seguito anche solo “ GV ”) per l’annullamento (previa disapplicazione dell’art. 1, comma 517, della L. n. 178/2020 e/o rimessione di questione pregiudiziale ex art. 267 del T.F.U.E. e/o rimessione di questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale): i ) della delibera n. 379/21/CONS dell’A.G.Com., concernente “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online ” (inclusi gli allegati A e B), con cui l’A.G.Com. ha imposto a tali soggetti un contributo volto a remunerare l’Autorità per le attività effettuate in attuazione del Regolamento UE n. 2019/1150; ii ) dell’avviso del 17..2.2021, con cui l’Autorità ha richiesto alle società del Gruppo PE e, in particolare, all’odierna appellata, di provvedere al pagamento del contributo; iii ) della delibera dell’A.G.Com. n. 200/21/CONS, recante “ Modifiche alla Delibera n. 666/08/CONS recante “Regolamento per la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ”, impugnata da GV con ricorso al T.A.R. per il Lazio; iv ) della delibera dell’A.G.Com. n. 161/21/CONS, concernente “ Modifiche alla Delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 Informativa Economica di Sistema ”, già impugnata da una Società del Gruppo PE (PE Inc.) con ricorso al T.A.R. per il Lazio.
2. Il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso osservando che: i ) i provvedimenti erano affetti da deficit motivazionale, non avendo indicato in modo analitico l’Autorità le attività concretamente svolte, i relativi costi e le ragioni e i motivi che avevano portato a tale determinazione del contributo; ii ) l’Autorità non aveva, quindi, indicato i costi effettivamente sostenuti per l’attuazione del Regolamento UE n. 2019/1150, e tale aspetto rendeva illegittimi gli atti impugnati in quanto contrari ad un principio della direttiva 2002/20/CE, che, sebbene riferita per diversa tipologia di operatore e di contributo, costituiva un “ criterio orientativo nell’esegesi della normativa riferimento, comunque attinente al settore delle comunicazioni e all’auto-finanziamento dell’Autorità ”.
3. A.G.Com. ha articolato un unico motivo deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado in quanto, secondo l’appellante, il Giudice di primo grado: i ) aveva omesso di considerare la natura tributaria del contributo e l’assenza di carattere sinallagmatico che escludeva la necessità di una stretta correlazione tra le attività e i contributi imposti; ii ) aveva, erroneamente, evidenziato un’integrazione postuma della motivazione, non considerando come non vi fosse un obbligo di motivazione proprio per la natura tributaria del contributo; iii ) aveva, erroneamente, richiamato come principio ordinatore anche di questa materia la regola di cui all’art. 12 della direttiva 2002/20/CE, relativa ad altro settore.
4. Si è costituita in giudizio GV riproponendo le censure assorbite dalla decisione di primo grado e, in particolare, deducendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto: i ) il regolamento n. 2019/1150 non prevedeva né consentiva l’imposizione di una contribuzione sia per la generale natura dei regolamenti unionali, sia per la funzione e i contenuti dello specifico regolamento in questione, ivi compresi i principi di proporzionalità e di minimizzazione degli oneri, nonché, in ultimo, per il divieto di gold-plating ; ii ) la L. n. 178/2020 era, anch’essa, contraria al regolamento n. 2019/1150, e, quindi, doveva essere disapplicata; iii ) l’imposizione era, comunque, priva di base legale ed era, comunque, illegittima e ingiustificata per contrarietà alle previsioni di cui agli artt. 3, 11, 23, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, (in relazione al Protocollo addizionale n. 1 alla C.E.D.U.), della Costituzione; iv ) in ogni caso, non vi erano state attività riconducibili alla previsione di legge (limitata ai costi sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie) e quelle indicate dall’Autorità non erano, quindi, legittimamente remunerabili; v ) il contributo era sproporzionato e irragionevole; vi ) l’imposizione era illegittima per invalidità derivata dell’iscrizione d’ufficio al R.O.C. dei fornitori di intermediazione on line, anche se non stabiliti in Italia; vi ) la delibera era, comunque, illegittima per aver ratificato un atto presidenziale, adottato in difetto dei presupposti. La parte appellata ha, altresì, riproposto le questioni di legittimità unionale e costituzionale già prospettate in primo grado.
5. Con ordinanza n. 4663/2022 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare dell’Autorità ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito. Con successiva ordinanza collegiale n. 699/2023 la Sezione ha disposto la sospensione impropria del giudizio in quanto - con ordinanze n. 12839/2022 e n. 12841/2002 - il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma (Sezione Quarta Bis) aveva sottoposto alla Corte di Giustizia una serie di quesiti pregiudiziali, relativi alla medesima normativa nazionale su cui si basavano i provvedimenti oggetto del giudizio ed era, pertanto, necessario attendere la decisione della Corte di Giustizia onde applicare il diritto unionale alla stregua dell’interpretazione fornite dal Giudice europeo.
6. Le parti hanno depositato istanza di prosecuzione del giudizio dopo le sentenze emesse dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. In vista dell’udienza pubblica fissata per la prosecuzione della trattazione del merito del ricorso in appello le parti hanno depositato documenti e memorie conclusionali. La parte appellata ha depositato, altresì, memoria di replica. All’udienza del 15.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Entrando in medias res il Collegio osserva come occorra prendere l’abbrivio dalla disamina della questione relativa alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione europea come interpretato dalle sentenze della Corte di Giustizia versate in atti dalle parti. Tale questione è oggetto di uno dei motivi riproposti dalla parte appellata che va, quindi, esaminato prioritariamente, afferendo alla sussistenza del potere di imporre le misure oggetto del giudizio.
7.1. A tal fine, si osserva, in primo luogo, come, con la sentenza del 30 maggio 2024, nelle cause riunite C-664/22 e C-666/22, la Corte di Giustizia dell’Unione abbia affermato che l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online, stabiliti in un altro Stato membro, sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a iscriversi in un registro tenuto da un’autorità di tale Stato membro, a comunicare a quest’ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione e a versare alla stessa un contributo economico (v., anche, sentenza della C.G.U.E, 30 maggio 2024, cause riunite C-662/22 e C-667-22).
7.1.1. Questa statuizione è stata resa in risposta a quattro quesiti pregiudiziali articolati dal T.A.R. per il Lazio in giudizi relativi: i ) alla disposta iscrizione d’ufficio al R.O.C. di fornitori di servizi di intermediazione on line e motori di ricerca on line; ii ) alla richiesta di un pagamento del contributo economico all’Autorità; iii ) all’obbligo di fornire dichiarazioni relative all’oggetto sociale, all’organo amministrativo, all’assetto societario e all’attività svolta (v. parr. 26-32).
7.2. Con la sentenza del 30 maggio 2024, causa C-663/22, la C.G.U.E. ha affermato che il regolamento (UE) 2019/1150 deve essere interpretato nel senso che esso non giustifica, ai fini dell’adeguata ed efficace applicazione del medesimo regolamento, l’adozione da parte di uno Stato membro di misure ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online sono obbligati, allo scopo di prestare i loro servizi in tale Stato membro, a trasmettere periodicamente a un’autorità di quest’ultimo un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi degli stessi fornitori (v., anche, C.G.U.E., sentenza del 30 maggio 2024, causa C-663/22; Id., sentenza del 30 maggio 2024, causa 665/22).
7.2.1. Questa statuizione è stata resa in risposta a due questi pregiudiziali articolati dal T.A.R. per il Lazio in relazione ai provvedimenti dell’A.G.Com. che hanno imposto ad una Società che gestisce piattaforme informatiche di trasmettere l’I.E.S. all’Autorità (par. 17-20 della sentenza).
7.3. Le sentenze della Corte di Giustizia indicate hanno, quindi, interpretato il diritto unionale pertinente nel senso che esso osta a regole del diritto nazionale “ in forza delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online, stabiliti in un altro Stato membro, sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a iscriversi in un registro tenuto da un’autorità di tale Stato membro, a comunicare a quest’ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione, nonché a versare alla stessa un contributo economico ” (punto 88 della sentenza resa nelle cause riunite C-664/22 e C-666/22). In sostanza, secondo la Corte di Giustizia, il diritto uniuonale osta: i ) all’obbligo di iscrizione al R.O.C.; ii ) all’obbligo di inviare l’I.E.S.; iii ) all’obbligo di versare un contributo all’Autorità per le funzioni dalla stessa svolta in relazione al mercato dei servizi di intermediazione on line .
8. Alla luce dell’interpretazione del diritto europeo fornito dalla Corte in esito a rinvii pregiudiziali e in ragione del carattere vincolante erga omnes di tali pronunce (v. Corte Costituzionale, sentenza 4 giugno 2024, n. 100; Corte di Cassazione, 20 ottobre 2021, n. 29258; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 22 marzo 2024, n. 4), spetta a questo Giudice solo verificare se le statuizioni della Corte trovino applicazione al caso di specie, con conseguente fondatezza delle censure riproposte dalla parte appellata relative all’illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrarietà al diritto unionale.
8.1. Nell’effettuare tale operazione occorre, in particolare, esaminare le deduzioni articolate nella memoria conclusionale dall’A.G.Com., secondo la quale, in sostanza, i principi affermati dalla Corte di Giustizia non condurrebbero, invece, alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati ( ff . 11-15). In particolare, secondo l’Autorità: i ) la Corte di Giustizia avrebbe affermato solo in via di principio che i diversi obblighi imposti dal legislatore italiano (iscrizione al R.O.C., trasmissione dell’I.E.S. e pagamento del contributo nel settore P2B) non possono essere imposti agli operatori non stabiliti, qualora adottati allo “ scopo dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento 2019/1150 ”, dal momento che, a mente della direttiva 2000/31/CE, vige il principio del c.d. Paese d’origine che incardina la giurisdizione solo in capo allo Stato membro in cui è stabilito l’operatore; ii ) il Giudice nazionale non avrebbe tenuto conto della natura tributaria del contributo, e, quindi, della sua afferenza ad un settore sottratto dall’ambito di applicazione della direttiva e-commerce; iii ) la Corte di Giustizia aveva affermato che “ né il giudice del rinvio né il governo italiano sostengono che le misure nazionali controverse siano legate alla necessità di garantire l’adempimento di obblighi fiscali ”, e, tal modo, avrebbe “ implicitamente ed erroneamente supposto che nel caso di specie gli obblighi impositivi non avessero natura tributaria ”; iv ) il Giudice interno dovrebbe, quindi, dichiarare la natura tributaria del contributo dovuto all’Autorità e, conseguentemente, la sua non assoggettabilità “ per il settore del P2B all’ambito applicazione della direttiva 2000/31 (ai sensi del già citato articolo 1, paragrafo 5, lettera a, di quest’ultima), proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia UE ”; v ) in subordine, il Giudice nazionale dovrebbe formulare un ulteriore quesito alla Corte, volto a chiarire se la sancita natura tributaria del finanziamento comporti la non assoggettabilità del settore P2B all’ambito di applicazione della direttiva 2000/31, “ proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia UE ”; vi ) in ogni caso, dovrebbe considerarsi come la scelta del legislatore di includere nella platea dei contribuenti sia le società di diritto italiano che quelle estere assicuri l’affermazione di pari condizioni nel giuoco concorrenziale tra le imprese che operano nel mercato italiano ed evita di produrre una distorsione della concorrenza a causa di una (ingiustificata) asimmetria fiscale; vii ) l’annullamento delle delibere determinerebbe il problema della copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni che l’Autorità è chiamata a svolgere anche per gli operatori stabiliti e il mancato incasso delle somme potrebbe portare ad una paralisi dell’azione amministrativa, con il rischio anche di esporre l’Italia ad una procedura di infrazione per la sospensione e/o inefficiente attuazione del citato Regolamento 2019/1150.
8.2. Osserva il Collegio come le statuizioni rese dalla Corte di Giustizia non possono ritenersi limitate a mere affermazioni “ in via di principio ”, avendo, invero, la Corte esaminato proprio lo specifico contributo all’attenzione del Collegio, dichiarandone la non compatibilità con il diritto unionale (v., in particolare, par. 62 – ove si richiamano le specifiche misura indicate al punto 32, omologhe a quelle oggetto di causa -, par. 68 e par. 88 della sentenza del 30 maggio 2024, cause riunite C-664/22 e 666/22).
8.3. In relazione alla natura tributaria del contributo in esame, deve, invece, osservarsi come, dalla complessiva trama motivazionale della sentenza della Corte di Giustizia, emerga come la stessa abbia, chiaramente, ritenuto la misura estranea all’ambito fiscale. Infatti, va considerato come l’eventuale natura tributaria del contributo avrebbe escluso la possibilità di valutarne la compatibilità alla luce della direttiva 2000/31, che è stata, invece, effettuata dalla Corte. Pertanto, appare evidente come la Corte di Giustizia abbia ritenuto la misura di natura non tributaria, atteso che, diversamente opinando, il parametro in base al quale ne è stata sancita l’illegittimità sarebbe stato non conferente, in quanto non applicabile. Del resto, la stessa Corte di Giustizia ha, espressamente, esaminato la questione evidenziando come, a differenza dell’art. 56 del T.F.U.E., la direttiva 2000/31 non trovasse, invece, applicazione al settore tributario; nel caso specifico la Corte ha, però, evidenziato come né il giudice del rinvio né il governo italiano avessero sostenuto che le misure nazionali controverse fossero “ legate alla necessità di garantire l’adempimento di obblighi fiscali ”. Da questo passaggio è agevole comprendere la ragione per la quale la Corte non abbia inteso effettuare un’analitica motivazione sul carattere non tributario della misura, trattandosi di questione che non poteva ritenersi controversa, neppure per il Governo italiano nelle cui osservazioni la questione non è stata neppure trattata. La mancanza di un’analitica motivazione sul punto non si traduce, tuttavia, nella insussistenza di una statuizione sul carattere non tributario della misura, che, al contrario, è il necessario presupposto su cui si fonda la declaratoria di incompatibilità affermata dalla Corte, operata, tra l’altro, effettuando una disamina dei requisiti sostanziali della misura. Inoltre, va considerato come la natura non tributaria del contributo in esame sia stata, espressamente, affermata dalla Commissione europea nelle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, evidentemente condivise anche dalla Corte di Giustizia per le ragioni sin qui indicate (v. par. 39 delle osservazioni).
8.4. Alla luce della disamina condotta deve, quindi, escludersi che la Corte abbia eluso la disamina della questione relativa alla natura della misura nei termini, propriamente, rilevanti per il diritto unionale. Infatti, la questione relativa alla natura del contributo rileva per il diritto unionale su un piano diverso da quello interno. In particolare, nel diritto interno la questione è stata affrontata dalla giurisprudenza al fine di individuare il soggetto munito di giurisdizione e di tracciare le caratteristiche della prestazione imposta, con i conseguenti corollari anche sul piano dell’onere motivazione del provvedimento impositivo. Lo si riscontra esaminando la giurisprudenza evocata dall’Autorità e, in particolare: i ) i precedenti della Sezione, riferiti, invero, al diverso settore del mercato dei servizi postali (v., sentenze n. 5966/2024, n. 6073/2024, n. 6075/2024, n. 6248/2024, n. 6355/2024, n. 6358/2024, n. 6701/2024 della Sezione); ii ) le sentenze n. 20440/2024 e n. 20571/2024 del T.A.R. per il Lazio, relative, invero, ai contributi dovuti dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell’informazione; iii ) le sentenze n. 3904/2025 e n. 3905/2025 del T.A.R. per il Lazio, relative, invero, ai contributi dovuti dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale. In sostanza, le sentenze della Sezione hanno affrontato la questione relativa alla natura dei contributi per trarre conseguenze di diritto interno discendenti da tale qualificazione.
8.5. Diversa è, invece, la prospettiva unionale, e, in particolare, le conseguenze che, da tale qualificazione, si vorrebbero trarre su quel diverso piano che è quello della perimetrazione e definizione – spettante solo alla Corte Ue _ dei campi di applicazione delle normative europee. Infatti, la tesi dell’Autorità è, in sostanza, funzionale ad affermare l’estraneità della regolamentazione del contributo alla Direttiva 2000/31/CE, e, quindi, in ultima istanza, ad affermare la non applicazione delle regole di questo settore del diritto (così come interpretate dalla Corte di Giustizia), proprio perché estranee al settore. La qualificazione di diritto interno sarebbe, quindi, funzionale alla non applicazione del diritto unionale, che, in parte qua , non avrebbe spazi di intervento in ragione della generale sovranità degli Stati in materia fiscale.
8.6. La tesi dell’Autorità non può, però, essere condivisa atteso che il contributo in parola – se anche qualificato come tributario secondo le categorie del diritto interno – non risulta affatto slegato dalla normativa unionale richiamata che, al contrario, costituisce il presupposto necessario attributivo di funzioni che il contributo mira a finanziare. Infatti, questo contributo non si sostanzia in una misura fiscale connessa ad un dato presupposto di carattere economico ma ad una funzione che è svolta in attuazione dello stesso diritto unionale, che è, quindi, propriamente la base giuridica legittimante (nel caso di specie, in modo, tuttavia, illegittimo) l’imposizione. La misura è stata, infatti, prevista dal legislatore proprio al fine di dare attuazione al Regolamento (UE) 2019/1150 (v. art. 1, comma 515, della L. n. 178/2020), con la conseguenza che il diritto dell’Unione in materia è, propriamente, la regolamentazione che impone le attività che il tributo intenderebbe remunerare e, come tale, non può che costituire – come, effettivamente, avvenuto nelle sentenze della Corte di Giustizia, il necessario parametro per verificare la legittimità di una misura di esecuzione/attuazione di tale diritto.
8.7. Alla luce delle considerazioni esposte, ritiene il Collegio che: i ) la sentenza della Corte sia stata chiara nell’escludere la compatibilità della misura con il diritto unionale, valutandone i presupposti sostanziali ed escludendo che la stessa possa essere espressione della materia fiscale, nei termini esposti nella presente sentenza; ii ) non vi sono neppure i presupposti per adire nuovamente la Corte di Giustizia al fine di ottenere un chiarimento da parte della stessa in ordine ad un aspetto che è stato, comunque, preso in considerazione dalla Corte.
8.8. Una diversa conclusione non è asseribile neppure in ragione degli ulteriori rilievi dell’Autorità. Deve, infatti, osservarsi come: i ) l’esigenza di garantire parità di condizioni tra gli operatori è questione estranea all’ambito di applicazione del Regolamento P2B e legittimerebbe, in ipotesi, misure fiscali ma diverse da quelle che sono espressamente ricondotte proprio all’attuazione di tale regolamento; ii ) il rischio di mancanza di coperture è, invero, genericamente dedotto e senza alcun evidenza a sostegno della tesi che non potrebbe condurre a diverse conclusioni per quanto già esposto; iii ) il rischio di una procedura di infrazione per la sospensione e/o inefficiente attuazione del Regolamento P2B è meramente ipotetico e, tale rischio sarebbe, comunque, configurabile ove l’ordinamento interno non desse attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia.
9. In considerazione di quanto esposto, devono, quindi, ritenersi fondate le censure racchiuse nei punti I e II del primo motivo di ricorso dell’odierna appellata, riproposte in questo grado di giudizio. L’accoglimento di queste censure – che hanno priorità logica su tutte le altre questione dedotte dalle parti – consente di assorbire la disamina degli ulteriori motivi riproposti, che non arrecherebbe alcuna utilità ulteriore alla posizione soggettiva della parte (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5). Inoltre, l’accoglimento di tali censure comporta la conferma, pur con diversa motivazione, della statuizione del T.A.R. di annullamento dei provvedimenti impugnati. Per l’effetto, deve essere, invece, dichiarato improcedibile per carenza di interesse il ricorso in appello dell’Autorità, non sussistendovi alcun sostanziale interesse allo scrutinio di censure che riguardano, più propriamente, la correttezza dell’esercizio di un potere che è stato, invece, ritenuto insussistente in quanto contrastante con il diritto unionale.
10. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, vista la peculiarità e novità delle questioni trattate, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:
i ) accoglie il motivo riproposto da parte appellate, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado, con diversa motivazione; dichiara, per l’effetto, improcedibile il ricorso in appello dell’A.G.Com.;
ii ) compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO