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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16664 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13001/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 13001/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Di Fonso Parte_1
appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
appellata contumace
NONCHE' CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore appellata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione aveva convenuto innanzi al Giudice di Pace Parte_1
Civile di Roma il , la ed Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
per ottenere la declaratoria di intervenuta prescrizione ex art. 28 L.
[...]
689/81 nonché la decadenza anche ex art. 201 C.d.S. e/o inesistenza del diritto della P.A. alla riscossione della somma di € 255,52, a titolo di sanzioni amministrative, di cui alla cartella di pagamento n. 097 2005 0250408125 000, emessa per infrazioni del Codice della Strada, nonché per l'accertamento della prescrizione o decadenza dei relativi crediti.
pagina1 di 5 1.1.A fondamento della domanda, l'attore aveva contestato il difetto di notifica della predetta cartella, di cui aveva avuto conoscenza solo in data 31.10.2016, prendendo visione dell'estratto di ruolo a seguito di interrogazione degli archivi del concessionario.
1.2.In particolare, aveva dedotto l'odierno appellante che, a causa della mancata notificazione, i diritti di credito dovevano essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione o decadenza. Aveva contestato altresì l'inesistenza della sottesa violazione del Codice della strada, nonché l'insussistenza del titolo esecutivo per difetto di notifica del verbale di accertamento presupposto.
1.3. Si era costituita in giudizio la convenuta Controparte_5
eccependo l'inammissibilità della domanda ex adverso proposta avverso estratto di ruolo, in considerazione della asserita validità della notifica della ivi richiamata cartella di pagamento.
1.4. Il e l' non si erano costituiti. Controparte_3 Controparte_2
1.5. Con sentenza n. 27039/2018, il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile l'azione proposta e rigettato l'opposizione, in applicazione del principio di diritto secondo cui l'estratto di ruolo doveva ritenersi non opponibile ex art. 615 c.p.c., in quanto mero atto interno e non titolo esecutivo, privo, pertanto, alcun effetto pregiudizievole per il ricorrente.
2. Con l'odierno appello chiedeva la riforma della sentenza di primo Parte_1
grado, lamentando, con il primo motivo, l'erroneità del provvedimento nella parte in cui aveva disconosciuto l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in presenza di cartella di pagamento non notificata e, con il secondo motivo, insistendo per la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione ex art. 28 Legge n. 689/1981 nonché dell'omessa notificazione della violazione entro il termine decadenziale.
2.1. L'appellante rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere i motivi di gravame in narrativa indicati ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'ammissibilità e/o ritualità della domanda proposta nel giudizio di primo grado e, nel merito, accertare e dichiarare, in via preliminare ed assorbente, l'intervenuta PRESCRIZIONE del diritto ex adverso azionato, ex art. 28 lex 689/81, con conseguente estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme ingiunte, nonché la fondatezza della domanda proposta in 1° grado. Si chiede pagina2 di 5 condannarsi chi di dovere e/o gli appellati, in via solidale, in favore dell'appellante, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore che ne aveva fatto espressa richiesta nei propri scritti difensivi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario da porsi a carico di chi di dovere e/o degli appellati in via solidale”.
3. Restavano contumaci le parti appellate.
4. In via preliminare, deve osservarsi che l'odierno appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata sottolineando come l'oggetto della sua impugnazione non fosse il solo estratto di ruolo, avendo, invece, proposto opposizione (recuperatoria) avverso la cartella di pagamento della cui esistenza era venuto a conoscenza con l'estrazione in data
31.10.2006.
4.1. La doglianza, nel mutato quadro normativo e giurisprudenziale, considerata l'assenza di un dimostrato pregiudizio qualificato derivante dalla cartella di pagamento, non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
4.2.Con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, è stato introdotto, all'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973, il comma 4 bis che ha tipizzato l'interesse ad agire nella materia de qua, stabilendo: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
pagina3 di 5 4.3.Orbene, tale disposizione deve ritenersi applicabile anche ai processi pendenti. Come, anche di recente, precisato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, “L'intervento delle
Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.
602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021 recante la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n.
146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n.
215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass. sez. lav. n. 10595/2023,
Cass. Civ., conforme a SS. UU, n. 26283/2022).
pagina4 di 5 4.4.A seguito dell'introduzione della norma richiamata, l'odierno appellante avrebbe dovuto, dunque, dimostrare tempestivamente, avvalendosi dell'istituto della rimessione in termini, la sussistenza, alla luce del mutato quadro normativo, del proprio interesse qualificato, ovvero l'indicazione di uno specifico pregiudizio in assenza del quale l'impugnazione della cartella di pagamento invalidamente notificata non è ammissibile.
Sul punto deve solo aggiungersi che, benché in primo grado Controparte_5
(oggi ), avesse, all'udienza del 14.6.2017,
[...] Controparte_1
rappresentato che era stato “aperto un fascicolo di fermo, n. 2016/000237674”, l'appellante non ha mai allegato né dimostrato di aver ricevuto un preavviso di fermo né di aver sofferto altro specifico pregiudizio.
5.Orbene, in difetto dell'adempimento di tale onere, il ricorso deve essere rigettato, ritenuta assorbita ogni altra questione.
6.Tenuto conto delle particolari ragioni del decidere nonché dell'evoluzione del quadro normativo, non si ritiene, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione: rigetta l'appello ai sensi di cui in motivazione;
nulla per le spese
Così è deciso in Roma, il 17.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Anna Multari)
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 13001/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Di Fonso Parte_1
appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
appellata contumace
NONCHE' CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore appellata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione aveva convenuto innanzi al Giudice di Pace Parte_1
Civile di Roma il , la ed Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
per ottenere la declaratoria di intervenuta prescrizione ex art. 28 L.
[...]
689/81 nonché la decadenza anche ex art. 201 C.d.S. e/o inesistenza del diritto della P.A. alla riscossione della somma di € 255,52, a titolo di sanzioni amministrative, di cui alla cartella di pagamento n. 097 2005 0250408125 000, emessa per infrazioni del Codice della Strada, nonché per l'accertamento della prescrizione o decadenza dei relativi crediti.
pagina1 di 5 1.1.A fondamento della domanda, l'attore aveva contestato il difetto di notifica della predetta cartella, di cui aveva avuto conoscenza solo in data 31.10.2016, prendendo visione dell'estratto di ruolo a seguito di interrogazione degli archivi del concessionario.
1.2.In particolare, aveva dedotto l'odierno appellante che, a causa della mancata notificazione, i diritti di credito dovevano essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione o decadenza. Aveva contestato altresì l'inesistenza della sottesa violazione del Codice della strada, nonché l'insussistenza del titolo esecutivo per difetto di notifica del verbale di accertamento presupposto.
1.3. Si era costituita in giudizio la convenuta Controparte_5
eccependo l'inammissibilità della domanda ex adverso proposta avverso estratto di ruolo, in considerazione della asserita validità della notifica della ivi richiamata cartella di pagamento.
1.4. Il e l' non si erano costituiti. Controparte_3 Controparte_2
1.5. Con sentenza n. 27039/2018, il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile l'azione proposta e rigettato l'opposizione, in applicazione del principio di diritto secondo cui l'estratto di ruolo doveva ritenersi non opponibile ex art. 615 c.p.c., in quanto mero atto interno e non titolo esecutivo, privo, pertanto, alcun effetto pregiudizievole per il ricorrente.
2. Con l'odierno appello chiedeva la riforma della sentenza di primo Parte_1
grado, lamentando, con il primo motivo, l'erroneità del provvedimento nella parte in cui aveva disconosciuto l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in presenza di cartella di pagamento non notificata e, con il secondo motivo, insistendo per la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione ex art. 28 Legge n. 689/1981 nonché dell'omessa notificazione della violazione entro il termine decadenziale.
2.1. L'appellante rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere i motivi di gravame in narrativa indicati ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'ammissibilità e/o ritualità della domanda proposta nel giudizio di primo grado e, nel merito, accertare e dichiarare, in via preliminare ed assorbente, l'intervenuta PRESCRIZIONE del diritto ex adverso azionato, ex art. 28 lex 689/81, con conseguente estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme ingiunte, nonché la fondatezza della domanda proposta in 1° grado. Si chiede pagina2 di 5 condannarsi chi di dovere e/o gli appellati, in via solidale, in favore dell'appellante, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore che ne aveva fatto espressa richiesta nei propri scritti difensivi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario da porsi a carico di chi di dovere e/o degli appellati in via solidale”.
3. Restavano contumaci le parti appellate.
4. In via preliminare, deve osservarsi che l'odierno appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata sottolineando come l'oggetto della sua impugnazione non fosse il solo estratto di ruolo, avendo, invece, proposto opposizione (recuperatoria) avverso la cartella di pagamento della cui esistenza era venuto a conoscenza con l'estrazione in data
31.10.2006.
4.1. La doglianza, nel mutato quadro normativo e giurisprudenziale, considerata l'assenza di un dimostrato pregiudizio qualificato derivante dalla cartella di pagamento, non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
4.2.Con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, è stato introdotto, all'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973, il comma 4 bis che ha tipizzato l'interesse ad agire nella materia de qua, stabilendo: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
pagina3 di 5 4.3.Orbene, tale disposizione deve ritenersi applicabile anche ai processi pendenti. Come, anche di recente, precisato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, “L'intervento delle
Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.
602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021 recante la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n.
146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n.
215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass. sez. lav. n. 10595/2023,
Cass. Civ., conforme a SS. UU, n. 26283/2022).
pagina4 di 5 4.4.A seguito dell'introduzione della norma richiamata, l'odierno appellante avrebbe dovuto, dunque, dimostrare tempestivamente, avvalendosi dell'istituto della rimessione in termini, la sussistenza, alla luce del mutato quadro normativo, del proprio interesse qualificato, ovvero l'indicazione di uno specifico pregiudizio in assenza del quale l'impugnazione della cartella di pagamento invalidamente notificata non è ammissibile.
Sul punto deve solo aggiungersi che, benché in primo grado Controparte_5
(oggi ), avesse, all'udienza del 14.6.2017,
[...] Controparte_1
rappresentato che era stato “aperto un fascicolo di fermo, n. 2016/000237674”, l'appellante non ha mai allegato né dimostrato di aver ricevuto un preavviso di fermo né di aver sofferto altro specifico pregiudizio.
5.Orbene, in difetto dell'adempimento di tale onere, il ricorso deve essere rigettato, ritenuta assorbita ogni altra questione.
6.Tenuto conto delle particolari ragioni del decidere nonché dell'evoluzione del quadro normativo, non si ritiene, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione: rigetta l'appello ai sensi di cui in motivazione;
nulla per le spese
Così è deciso in Roma, il 17.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Anna Multari)
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