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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/10/2024, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 15.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Gliaca di Piraino, via Del Sole n. 14 presso lo studio dell'Avv. Antonino Ferraloro, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
All'udienza del 15.10.2024 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 3316/2020 depositato in Cancelleria in data 06.11.2020 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro
esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge n° 222/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini dell'assegno ordinario di invalidità; lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
L' non si costituiva e rimaneva contumace. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' regolarmente citato e non comparso. CP_2
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal Dott. Per_1
che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello stato di salute
[...] preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza a far data dal 01.01.2022. Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, il ricorrente ha maturato i requisiti sanitari richiesti per la concessione della prestazione oggetto di causa.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nel ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a rifonderle al ricorrente nella CP_2
misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonino Ferraloro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal
01.01.2022;
2) Condanna, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di consulenza CP_2
medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Antonino Ferraloro.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 15.10.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 15.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Gliaca di Piraino, via Del Sole n. 14 presso lo studio dell'Avv. Antonino Ferraloro, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
All'udienza del 15.10.2024 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 3316/2020 depositato in Cancelleria in data 06.11.2020 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro
esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge n° 222/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini dell'assegno ordinario di invalidità; lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
L' non si costituiva e rimaneva contumace. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' regolarmente citato e non comparso. CP_2
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal Dott. Per_1
che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello stato di salute
[...] preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza a far data dal 01.01.2022. Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, il ricorrente ha maturato i requisiti sanitari richiesti per la concessione della prestazione oggetto di causa.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nel ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a rifonderle al ricorrente nella CP_2
misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonino Ferraloro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal
01.01.2022;
2) Condanna, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di consulenza CP_2
medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Antonino Ferraloro.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 15.10.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA