Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 838/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 838/2022 R.G., vertente
TRA
elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliata in Castellammare di Stabia, alla Via Silio Italico n.45, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Massa, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione, indirizzo p.e.c.: indirizzo e-mail: Email_1
Email_2
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
Milano, alla Galleria del Corso I, presso lo studio dell'avvocato Paolo Patron, che la rappresenta e difende, in via disgiunta, unitamente all'avvocato Elisabetta Fratini, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione depositata il 27-6-2022, con indirizzo p.e.c.: Email_3
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata in Milano, alla Galleria del Corso I, presso lo studio dell'avvocato Paolo Patron,
pag. 1
RESISTENTE
Oggetto: azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato in data 11-2-2022 innanzi a questo tribunale, (in seguito Parte_1 Parte_2 [...]
chiedeva, previa disapplicazione del d.l. n. 511 del 1988, art.6, di dichiarare Parte_1 non dovute le somme corrisposte a a titolo di addizionale provinciale alle CP_1 accise sull'energia elettrica per il periodo 1-4/31-12-2011 e, per l'effetto, condannare la resistente alla ripetizione della somma di euro 5.002,32 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal pagamento, con vittoria di spese.
A tal fine premetteva che: aveva fruito dell'erogazione dell'energia Parte_1 elettrica da parte della dal 1°-4-2011 al 31-12-2011, corrispondendo per CP_1 tutto il periodo somme di denaro a titolo di addizionale provinciale alle accise per la fornitura di energia elettrica, così come previso dal d.l. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione successiva alle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 16 del 2007; l' addizionale provinciale alle accise per la fornitura di energia elettrica veniva abrogata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 30-12-2011, con decorrenza dal
1°-1-2012; con sentenze del 5-3-2015 in causa C-533/13, e del 25-7-2018, in causa n.
103/2017, la Corte Di Giustizia dell'Unione Europea dichiarava illegittima l'addizionale provinciale sulle accise per contrasto con l'art. 1, paragrafo 2 della direttiva n.
2008/118/CE.
Instaurato il contraddittorio in data 19-4-2022, mediante notifica degli atti introduttivi eseguita con p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, contestava la domanda CP_1 chiedendone il rigetto o, in via subordinata, chiedeva la riduzione delle some dovute.
A tale fine eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando che il rapporto di somministrazione di energia elettrica era intercorso con la Controparte_2
e non con essa.
[...]
Contestava, poi: il quantum della pretesa di controparte, sottolineando che l'importo esatto della addizionale per le forniture comprese tra aprile e dicembre fosse di euro pag. 2 4.169,44 e che dalle fatture prodotte dalla ricorrente risultavano pagamenti non effettuati;
la possibilità di disapplicare una norma nazionale in rapporto tra privati per contrasto con una direttiva comunitaria.
In data 27-10-2022, a seguito di autorizzazione dell'11-7-2022, veniva autorizzata la notifica del ricorso a in ragione della errata notifica precedente. Controparte_2
Instaurato il contraddittorio (in data 27-10-2022, mediante notifica, eseguita con p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, del ricorso introduttivo, del decreto che fissava la comparizione delle parti e dell'ordinanza dell'11-7-2022), la resistente eccepiva la prescrizione del credito e la infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 22-12-2022, veniva disposto il mutamento del rito in quello ordinario.
2. In primo luogo, risultando pacifico che il rapporto di fornitura di energia elettrica è intercorso tra la ricorrente e la domanda proposta originariamente Controparte_2 nei confronti di deve essere respinta. CP_1
3.In secondo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione proposta da
Controparte_2
Invero, con p.e.c. del 29-6-2021, la resistente dichiarava di non Controparte_2 aderire alla richiesta di negoziazione assistita inviata con p.e.c. il 24-6-2021 dalla ricorrente ad preannunziando di avere intenzione di richiedere la restituzione CP_1 delle somme oggetto del presente giudizio, e in tal modo risulta provato che con tale atto la ricorrente ha efficacemente interrotto la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 4
c.c..
Conseguentemente, attesa la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito (Cass. civ., sentenza n. 3314 dell'11-2-2020), risultando le somme richieste sborsate prima del maturare di tale termine (inclusa quella relativa alla fattura del 13-5-
2011 riguardante i consumi dell'aprile 2011, per come si evince dal confronto tra le fatture emesse il 14-10-2011 e il 9-12-2011, in cui risulta che nelle prima si rilevavano mancati pagamenti e nella seconda la regolarità di essi), è evidente la infondatezza della eccezione.
Ma, ad ogni buon conto, deve aggiungersi che, a norma dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
pag. 3 Nel caso di specie, questo momento non coincide, come ordinariamente accade, con il giorno del pagamento, dal momento che l'indebito non origina da un negozio giuridico nullo ma da una pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia.
Difatti, “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al Decreto Legge
n. 511 del 1988, articolo 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 26 del 2007, articolo 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l'articolo 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13,
e 25 luglio 2018, in causa C-103/17" (Cass. Civ. 22343/2020).
Il termine decennale di prescrizione per la ripetizione dell'indebito nei confronti della
, pertanto, è iniziato a decorrere dal 5-3-2015, data in cui è Controparte_2 intervenuta la prima sentenza della Corte di Giustizia in materia.
Per tale ragione, atteso che l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato il 27-10-
2022 alla resistente il termine di prescrizione risulta Controparte_2 tempestivamente interrotto.
4. Nel merito, la resistente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con la controparte, né l'avvenuto pagamento di euro 5.002,32 IVA inclusa da parte della ricorrente (di cui la ricorrente ha fornito prova, oltre che con le fatture, anche con gli estratti di c.c. riportanti i pagamenti e l'estratto conto dei fornitori) a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica in forza dell'art. 6 del d.l. 511 del 28-11-
1988, che ha istituito detta addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
invece, ha contestato il lamentato indebito oggettivo sostenendo Controparte_2 la non applicabilità nei rapporti orizzontali tra privati di una direttiva comunitaria non recepita con normativa interna allo stato.
Inoltre, a sostegno delle sue difese, ha osservato che non vi era corrispondenza tra quanto affermato dalla giurisprudenza sul tema e le specifiche addizionali provinciali sull'energia elettrica oggetto del presente giudizio, non trattandosi in tal caso di un tributo pag. 4 distinto e autonomo, come previsto dalla direttiva 2008/118/CE, ma di un mero incremento quantitativo di un determinato tributo.
5. La disciplina nazionale in materia è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario: in particolare, con l'art. 3 della direttiva
92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del
27 ottobre 2003 – “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in
Italia dal d.lgs. 2-2-2007, n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il d.l. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che
“Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”.
Tale Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il 1°-1-
2010), è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 48 del 2010, ma tale decreto attuativo non
è intervenuto sull'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, così come modificato dal d. lgs. n. 26 del
2007.
Pertanto, nel corso del 2011 la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (d. lgs. n. 23 del 2011 e d. lgs. n. 68 del 2011 nelle Regioni a statuto ordinario e d.l. n. 16 del 2012 nelle Regioni a statuto speciale).
pag. 5 In questo quadro normativo si inserisce dunque la domanda della ricorrente di restituzione della somma indicata oltre accessori a titolo di accise sulla fornitura di energia elettrica sulla base di una normativa nazionale, l'art.6 d.l. n. 511 del 1988.
A giudizio del Tribunale – come da costante giurisprudenza di merito - i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art. 6 d.l. n. 511 del 1988 si pongono in contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE affinché lo Stato Italiano, quale membro dell'Unione Europea, possa applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, difettando in particolare la previsione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare.
In questo senso occorre rimarcare che la Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa (Cass. civ. sez. 5 del 15-10-2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28-7-2020 n.
16142; Cass. civ. sez. 5 del 5-6-2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23-10-2019 n.
27101; Cass. civ. sez. 5 del 4-6-2019 n. 15198), affermando che “né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad "assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali", non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”, questa essendo l'interpretazione data alla disposizione della Direttiva dalla Corte di Giustizia UE (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 Commissione/Francia, punto 19;
CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, E. e W.. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C- 82/12
T.J.B., punto 23).
In particolare, richiamando le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-
103/17, la Corte di Cassazione ha ricordato che per la Corte di Giustizia “affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di pag. 6 promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Da quanto detto discende che l'art. 6 d.l. n. 511 del 1988 si pone in contrasto con la direttiva comunitaria, per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia, cosicché se alla prima non può essere riconosciuta efficacia self-executing (per non essere sufficientemente dettagliata nei propri contenuti così da non necessitare di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro e potendo incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo), “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
Corte di Giustizia U.E. è invece immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa
(Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli
C., punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”.
Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come rilevato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, laddove ha affermato il seguente principio: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della
Comunità” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n. 13425/2019).
E con specifico riferimento al d.l. n. 511 del 1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema
Corte ha precisato in molteplici pronunce che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa”
(Cass. n. 22434/20; Cass. n. 16142/20; Cass n. 10691/20; Cass. n. 27101/19; Cass. n.
15198/19).
pag. 7 Sulla scorta di queste argomentazioni risulta, pertanto, del tutto irrilevante ed ininfluente quanto lamentato in ordine alla asserita efficacia esclusivamente verticale della direttiva comunitaria 2008/112/CE, in quanto, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del d.l. n. 511 del 1988 si impone alla stregua dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva comunitaria 2008/112/CE.
Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto, e tale principio trova applicazione sia nei rapporti “verticali” tra privati e Amministrazione dello Stato sia nei rapporti “orizzontali” tra privati.
Per di più, secondo un orientamento ormai consolidato “il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al d.l. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria”
(Cass. civ. sez. trib., 23 ottobre 2019, n. 27099; Cass. civ., sez. trib., 19 novembre 2019,
n.29980.).
Secondo quanto affermato di recente dalla giurisprudenza, inoltre: “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del
1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere pag. 8 direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea” (Cass. civ., ordinanza n. 31609 del 25-10-2022).
6. Per quanto esposto, la domanda proposta contro è risultata Controparte_2 integralmente fondata e deve essere pertanto accolta, per cui quest'ultima deve essere condannata alla restituzione della somma di euro 5.002,32, comprensiva di IVA, pagata a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica relativi ai mesi da aprile a dicembre 2011.
6.1. La contestazione della restituzione dell'IVA, da parte di non Controparte_2 può essere condivisa.
Infatti, le somme sborsate a tale titolo rientrano tra quelle indebitamente corrisposte alla controparte e i diversi rapporti tra l'amministrazione finanziaria e la fornitrice (come anche l'eventuale prescrizione del diritto a rivalersi nei confronti della prima) non interferiscono con il diritto della ricorrente.
6.2. Quanto ai richiesti interessi, giova rammentare la disciplina degli interessi prevista in caso di indebito oggettivo.
Al riguardo, l'art. 2033 c.c. attribuisce, a chi ha eseguito un pagamento non dovuto, oltre al diritto ad ottenere la ripetizione di ciò che ha pagato, anche il diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Per costante orientamento della S.C., si deve avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'accipiens, con la precisazione che la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell'accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento (Cass. civ., n. 5330 del 10-3-2005; conf., Cass. civ., n. 11259 del 30-7-2002).
In particolare, in materia di indebito oggettivo, la S.C. ha affermato: “la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va pag. 9 intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo” (Cass. civ., ordinanza n.
12362 del 7-5-2024).
Ciò illustrato, tenuto conto che la somma pretesa è stata incassata da Controparte_2 prima dell'abrogazione della norma interna che la prevedeva, non può ritenersi
[...] sussistente la mala fede della accipiens.
Dunque, posto che secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 15895 del 13-6-2019; conf., Cass. civ., Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024) in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033
c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi legali nel caso di specie vanno calcolati dal momento della domanda di negoziazione assistita che produce ex art. 8 d.l. n.132 del 2014, gli stessi effetti della domanda giudiziale, avvenuta in sede stragiudiziale, in data 29-6-2021 (data certa di avvenuta conoscenza di essa, per come sopra argomentato), con comunicazione a mezzo p.e.c..
6.3. Non può essere accolta, invece, la richiesta di rivalutazione economica sulla somma riconosciuta.
In presenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., invero, lo stesso va considerato quale un debito di valuta, non suscettibile di rivalutazione monetaria, in carenza di prova della sussistenza di un maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.,
6.4. Pertanto, deve essere condannata al pagamento della somma Controparte_2 di euro 5.002,32, oltre interessi dal 29-6-2021.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella pag. 10 misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro
851,00; fase decisionale, euro 851,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_3 confronti di in persona del legale rappresentante p.t. e di CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione
[...] disattese, così provvede
A) rigetta la domanda proposta nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.;
B) accoglie la domanda proposta nei confronti di in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento, in favore in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., della somma di euro 5.002,32, oltre interessi dal 29-6-2021;
C) condanna in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
D) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 49,00 per
[...] esborsi ed euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie,
i.v.a e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 7 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 11