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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/12/2024, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 12.12.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 13.12.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 605 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...] e residente a [...]Parte_1
(SU), in via Di Vittorio n. 13, elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Degioannis n. 25, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio RODIN, dell'Avv. Floriana
RUIU, dell'Avv. Michela CUCCU e dell'Avv. Pina PIRARBA, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio
pagina 1 di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo SPIGA e dall'Avv. Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio Per_1
del 05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“nell'interesse della parte ricorrente, dichiarano di accettare la proposta
formulata dall' e per l'effetto chiedono che il Tribunale Voglia: CP_2
- condannare l' al pagamento del danno biologico nella misura offerta e CP_2
accettata, con interessi legali e rivalutazione in misura di legge fino al saldo;
- condannare l'istituto convenuto, al pagamento delle spese di giudizio,
aumentate del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, oltre spese generali ed
accessori di legge con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari
come da nota spese che si produce”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di ottenere la condanna al
[...]
pagina 2 pagamento di un indennizzo per malattia professionale, con decorrenza di legge e interessi legali.
2. L' si è Controparte_3
costituito in giudizio e ha resistito.
3. Nelle note del 23.09.2024 ha rappresentato di avere Parte_1
ricevuto dall' verbale collegiale in cui gli era stato riconosciuto un CP_2
danno biologico del 12%.
4. Nelle note autorizzate depositate, il 09.12.2024, il Procuratore della ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta dell' , con conseguente CP_2
cessazione della materia del contendere.
5. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
6. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
pagina 3 La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è risultato documentalmente provato che:
− aveva presentato, il 13.12.2021, domanda Parte_1
amministrativa n. 518537457 al convenuto Ente per ottenere il riconoscimento di malattia professionale, per una marcata contrattura della muscolatura paravertebrale lombosacrale con spinalgia pressoria;
− l' con il provvedimento del 05.10.2022 aveva respinto la CP_2
domanda proposta dal ricorrente odierno;
pertanto, il 10.11.2022, aveva presentato opposizione contro il Pt_2
provvedimento adottato dall' convenuto, rimasto, tuttavia, senza esito;
CP_3
− per tali ragioni, l'odierno ricorrente ha agito in giudizio, affinché gli venisse riconosciuta la malattia professionale lamentata;
− l nelle more nel presente giudizio ha trasmesso a CP_2 Pt_1
il verbale adottato all'esito della visita collegiale che reca il riconoscimento
[...]
di un danno biologico complessivo del 12%;
− l'odierno ricorrente ha, dunque, accettato l'esito del 12%, ma con il favore delle spese di lite.
In difetto di un accordo compensativo tra le parti sulle spese di lite, queste ultime devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
In effetti, l'esito della visita collegiale denota la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente con l'atto introduttivo.
pagina 4 Pertanto, in virtù del criterio di soccombenza, l'
[...]
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, deve essere condannato a
[...]
rifondere delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
dispositivo, in ragione della speciale semplicità della questione trattata, possono essere fissate ai minimi tariffari.
Deve pure applicarsi l'aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1°-bis, c.p.c.,
aumento che si reputa equo in ragione della semplicità e serialità dell'atto predisposto.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l'
[...]
, in persona Controparte_1
del Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 2.697,00 per compensi di Avvocato,
oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Fabrizio RODIN, dell'Avv. Floriana RUIU, dell'Avv. Michela
CUCCU e dell'Avv. Pina PIRARBA, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 13.12.2024
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5