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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/07/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1608/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1608/2022 promossa da:
(C.F.: ), con l'Avv. Federico Salvini;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: , con l'Avv. Maristella Giannetti;
CP_1 C.F._2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 271/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 22/03/2022
CONCLUSIONI
In data 26/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per tutte le ragioni esposte da , riformare la sentenza n. Parte_1
271/2022, emessa dal Tribunale di Lucca in data 22 marzo 2022 e pubblicata in pari data, quindi respingere tutte le domande avanzate da nei confronti della Sig.ra CP_1 [...]
, per l'effetto, condannare to delle spese e del com Pt_1 CP_1 professionale, comprese le fasi cautelari, sia per il primo grado di giudizio che per il presente grado di appello, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per Legge”
Per la parte appellata:
pagina 1 di 9 “Piaccia all'Ill.mo Giudice della Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione avversaria, rigettare la domanda avversaria di riforma della Sentenza n. 271/22 emessa dal Tribunale di Lucca, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in sede di comparsa di costituzione e risposta.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca e CP_1 Controparte_2
esponendo di avere concesso agli stessi, nel 2014, la possibilità di alloggiare in Parte_1 via temporanea (“per qualche mese”) nel proprio immobile sito in Massarosa Lucca), loc.
Massaciuccoli, Via degli Stilli n. 137/C, per il tempo occorrente al completamento dei lavori di ristrutturazione della loro abitazione, e ciò su richiesta del soggetto incaricato di tali lavori,
visto il ritardo nell'ultimazione delle opere. Aggiungeva che il aveva Persona_1 Per_1 promesso di farsi carico di ogni problema gestionale e che, in base agli accordi, i convenuti avrebbero dovuto versare solo un rimborso spese forfettario di € 500,00 per le utenze luce, gas, acqua e rifiuti;
successivamente, tuttavia, la permanenza nell'immobile, nonostante le diffide al rilascio dell'attore, si era prolungata ben oltre il previsto ed anche il rimborso spese Contr non era stato più corrisposto;
la proposta del di stipulare un “regolare contratto transitorio” non era stata accettata ed i convenuti avevano rilasciato la casa solo nel gennaio
2018 omettendo peraltro di asportare una gran quantità di beni personali;
l'attore aveva quindi riscontrato danni a parti strutturali ed arredi nonché ammanchi di vari oggetti dall'abitazione. Per tali motivi, previa richiesta di sequestro conservativo su alcuni veicoli (una moto, un'autovettura e quattro biciclette) di proprietà dei convenuti lasciati in loco, chiedeva la condanna dei medesimi in solido a risarcire i danni provocati all'immobile, secondo la stima fattane da un tecnico di parte, nonché a pagare le bollette delle utenze rimaste inevase ed il valore dei beni sottratti, per una somma complessiva di € 29.034,84.
2. restava contumace. Viceversa, si costituiva in giudizio Controparte_2 Parte_1
Contr negando di avere mai preso accordi con il finalizzati all'alloggio nell'immobile di sua proprietà e di avere mai convissuto, ivi, con il contestando, perciò, di dover CP_2 rispondere dei danni e delle altre condotte denunciate. Osservava di avere solo saltuariamente frequentato, in particolare nei fine settimana, l'abitazione di Massarosa, Via degli Stilli, occupata dal avendo all'epoca una relazione sentimentale con quest'ultimo (poi CP_2 terminata), per il resto dimorando e lavorando stabilmente nella città di Città di Brugherio
(Monza Brianza), e che solo nelle ultime due settimane di settembre 2017 era stata ospite fissa del rima di trasferirsi da un'amica e poi definitivamente in altro immobile acquistato CP_2
pagina 2 di 9 in Massarosa.
3. Il Tribunale, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., istruiva Contr la causa con interrogatorio formale del d interrogatorio libero della;
quindi, con Pt_1 ordinanza del 29.1.2021, “visto l'art. 426 c.p.c., rilevato che la detenzione dell'immobile de quo deriva da contratto di locazione, e la responsabilità per danni azionata è quindi di natura contrattuale, con applicazione del rito di cui all'art. 447 bis c.p.c.”, disponeva il mutamento del rito fissando udienza di discussione con termine per il deposito di note. A seguire, su eccezione della convenuta, veniva assegnato termine per esperire il procedimento di mediazione “obbligatoria” ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 (che aveva esito negativo).
Infine, la causa veniva decisa con sentenza del 22.3.2021 con la quale il Tribunale, qualificato il rapporto inter partes come locazione di immobile ad uso transitorio stipulata in forma orale Contr e ritenuto detto rapporto provato anche tra il e al , oltre che con il Pt_1 CP_2 condannava i convenuti in solido al pagamento delle somme di € 21.002,84 per danni all'immobile e di € 1.538,00 per costi di sgombero dei materiali e di rottamazione dell'auto lasciata in loco, compensando le spese (stante la soccombenza dell'attore nel procedimento di sequestro in corso di causa e nella relativa fase di reclamo).
4. ha proposto appello censurando la decisione per erronea ricostruzione Parte_1 del fatto storico e violazione degli artt. 92, 115, 116, 228 c.p.c., 1571, 1675, 1588, 1590, 2727,
2730 c.c., 1 L. 431/1998, sottolineando in particolare che:
- il ragionamento compiuto dal primo giudice per sostenere che anche la avesse Pt_1
Contr stipulato un contratto di locazione con il on era coerente con le risultanze istruttorie, ossia con la documentazione comprovante la residenza della convenuta in altro luogo e con le stesse ammissioni fatte dal convenuto nel corso del suo interrogatorio formale circa l'instaurazione del rapporto con e/o con Persona_1 Controparte_2
- il Tribunale aveva inoltre omesso di considerare, in chiave di inattendibilità della tesi Contr attorea, le numerose contraddizioni in cui era incorso il ei vari momenti in cui aveva offerto il resoconto dei fatti (in citazione, in una precedente querela presentata e in sede di interpello in udienza), valorizzando viceversa in danno della elementi indimostrati Pt_1
(presenza della stessa al momento della conclusione dell'accordo) ovvero in nessun modo significativi del suo essere parte di un rapporto di locazione (frequentazione saltuaria dell'abitazione; collocazione presso l'immobile di un motociclo di sua proprietà; riconsegna delle chiavi avvenuta per mera cortesia);
pagina 3 di 9 - il giudice di prime cure, poi, aveva trascurato di considerare la sollevata eccezione di nullità del contratto di locazione stipulato verbalmente, con ogni conseguenza di legge:
- il Tribunale, ancora, aveva erroneamente ritenuto dimostrati i danni all'abitazione, benché non potesse avere valore di prova al riguardo la perizia di parte prodotta dall'attore, la quale, contrariamente a quanto affermato in sentenza, era stata contestata dalla convenuta;
- ingiustamente, infine, era stata disposta la compensazione delle spese di lite, in quanto la domanda nei confronti della avrebbe dovuto essere respinta, con conseguente Pt_1
Contr condanna del rifondere alla stessa le spese processuali, ivi comprese quelle del sub- procedimento cautelare e della relativa fase di reclamo in cui era risultato soccombente.
Per tali motivi, reiterata la richiesta di prova testimoniale già avanzata in primo grado e non accolta, l'appellante ha concluso per la riforma della decisione con rigetto di tutte le Contr domande avanzate nei propri riguardi e con condanna del l pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
5. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, previa CP_1 eventuale ammissione delle richieste istruttorie già formulate e disattese in primo grado
(CTU; prova per testi). Nuovamente esposta la vicenda occorsa, ha dedotto la falsità di quanto narrato dalla controparte e la correttezza di quanto ritenuto dal Tribunale a conclusione del giudizio, in particolare rimarcando come il giudice di primo grado avesse “perfettamente inquadrato la situazione fattuale e giuridica intercorsa tra le parti, vale a dire un rapporto locatizio stipulato tra e i Sig.ri e ”, essendo CP_1 Controparte_2 Parte_1
“emerso senza ombra di dubbio che il contratto di locazione” era stato “stipulato da entrambe le parti, e ”, entrambi presenti “al momento della stipula CP_2 Pt_1 dell'accordo orale”, dovendo perciò l'appellante essere “qualificata come parte conduttrice della locazione insieme al compagno di vita Sig. in pieno accordo con Controparte_2 quanto sostenuto dal Giudice di prime cure”. Da ciò sarebbero derivati l'obbligo di custodia del bene e la responsabilità risarcitoria per i danni ad esso arrecati, ex art. 1590 c.c..
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26/03/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
7. L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 9 Preliminare e assorbente è la questione (effettivamente non esaminata dal Tribunale, benché sollevata nelle note di trattazione scritta di parte convenuta del 24.11.2021 e del
18.3.2022) della nullità di un contratto di locazione concluso in forma verbale.
7.1 Infatti, come risulta evidente dai passaggi della comparsa di costituzione sopra riportati, ha, anche nel presente grado di appello (come già nelle note CP_1 autorizzate successive al mutamento del rito in primo grado), aderito alla qualificazione giuridica del rapporto inter partes data dal giudice di primo grado in termini di locazione e tale figura contrattuale ha posto a base delle domande avanzate, imputando alla una Pt_1 responsabilità, contrattuale appunto, per violazione dell'obbligo di custodia del bene locato e per il mancato sgombero dell'immobile da ogni oggetto non appartenente al proprietario (cfr. pag. 11 delle note autorizzate dell'1.6.2021 depositate nel giudizio di primo grado: “la qualificazione della detenzione dell'immobile de quo da parte dei convenuti e CP_2
come locazione ha fatto sorgere in capo alle parti in causa un vero e proprio Pt_1 rapporto contrattuale. La violazione di uno specifico dovere proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio determina quella che definiamo responsabilità contrattuale. I convenuti hanno violato ogni dovere nascente da tale rapporto: mancato versamento del canone per rimborso spese;
danneggiamento dell'immobile nelle parti strutturali;
danneggiamento ai mobili;
occupazione dell'immobile dopo il rilascio con beni di loro proprietà lasciati in stato di abbandono;
sottrazione di beni di proprietà altrui, ecc.”; cfr., altresì, come detto, le inequivoche affermazioni sopra trascritte contenute nella comparsa di costituzione e risposta in appello, cui si aggiungono i continui riferimenti alla “locazione” e agli articoli del codice civile che la disciplinano presenti finanche nella comparsa conclusionale depositata dall'appellato).
7.2 D'altro canto, che il contenuto sostanziale dell'accordo descritto fosse quello di una locazione (e non di un comodato) è reso palese dall'esistenza di un vero e proprio corrispettivo per il godimento dell'abitazione, non potendo, verosimilmente, considerarsi un semplice
“rimborso spese” un esborso mensile di € 500,00, più in linea con i canoni di mercato delle Contr locazioni abitative. Significative, al riguardo, sono anche le dichiarazioni del in interrogatorio formale, là dove questi ha affermato: “Abbiamo pattuito un canone di €.
500,00 spese per utenze comprese” (con ciò volendo chiaramente intendere che la somma di € 500,00 comprendesse il rimborso spese e non si esaurisse in questo).
pagina 5 di 9 Secondo la giurisprudenza di legittimità, d'altro canto, il versamento di una somma periodica, a titolo di rimborso spese, a carico del beneficiario del godimento di un immobile, è compatibile con la figura del comodato solo allorché la sua consistenza non sia tale da integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento della "res", potendo perciò ragionevolmente escludersi la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione (cfr.
Cass. 4976/1997, nonché Cass. 485/2003, 13920/2005); diversamente è da ritenersi nella fattispecie.
7.3 È, per altro verso, pacifico, perché affermato in sentenza e prima ancora dallo stesso attore in primo grado, che l'accordo per l'utilizzo dell'immobile dietro pagamento di un canone, a prescindere dal coinvolgimento o meno della , venne concluso oralmente, Pt_1 non essendo mai intervenuta la stipula di un contratto scritto.
7.4 Dato ciò, non può che richiamarsi l'art. 1, comma 4, della legge n. 431 del 1998
(“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”), secondo cui “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta”, disposizione applicabile a qualunque locazione, anche di tipo transitorio.
Pur volendo considerare l'indirizzo della Cassazione sul carattere relativo e non assoluto della nullità conseguente alla mancanza di forma scritta e di registrazione del contratto di locazione, a seguito delle modifiche all'art. 13, comma 6, legge n. 431 del 1998, introdotte dall'art. 1, comma 59, legge n. 208 del 2015, applicabili a tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della stessa L. 431/1998 (cfr. Cass. 9475/2021), a differenza di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte, circa il carattere assoluto della nullità, con riferimento al precedente assetto normativo (cfr. Cass. Sez. Un. 18214/2015), va nuovamente ricordato come nel caso di specie la nullità del contratto per mancanza di forma scritta fosse stata fatta valere della (pretesa parte conduttrice) nelle note di trattazione scritta Pt_1 depositate nel corso del giudizio di primo grado, pur nel contesto di una difesa volta, in primis, a negare ogni coinvolgimento nel rapporto: “ ribadisce la mancata Parte_1 prova a fondamento del sorgere di un rapporto tra la stessa e parte attrice (si ricorda come riferisca, espressamente, di aver raggiunto un accordo con così CP_1 Persona_1 come la confessione di essersi rivolto esclusivamente a chiedendogli di Controparte_2 stipulare un contratto – peraltro la forma verbale di un contratto di locazione è nulla ope legis -, omettendo ogni e qualsiasi riferimento nei confronti della comparente)”
pagina 6 di 9 (così nelle note scritte del 24.11.2021); “Il difensore della convenuta Controparte_3 la mancanza di ogni e qualsiasi prova (anche presuntiva) dell'esistenza di un rapporto di locazione intercorso tra la comparente ed il Sig. giova ricordare come CP_1 quest'ultimo riferisca di aver raggiunto un accordo con nonché confessato (in Persona_1 sede di interrogatorio formale) di aver chiesto esclusivamente a di stipulare Controparte_2 un contratto di locazione – si ricorda che il contratto di locazione in forma verbale
è nullo -, eludendo totalmente di riferire dell'esistenza di un impegno assuntosi dalla Sig.ra
ovvero di essersi rivolto anche alla stessa affinché potesse assumersi un tale Parte_1 obbligo in quanto sono circostanze mai verificatesi” (così nelle note scritte del 18.3.2022).
Di ciò il giudice di primo grado avrebbe dovuto prendere atto, dichiarando la nullità del Contr contratto, in tesi concluso tra la ed il perché stipulato in forma diversa da quella Pt_1 prescritta dalla legge ad substantiam, con ogni necessaria conseguenza.
Il contratto nullo è di per sé inidoneo a far sorgere obbligazioni a carico delle parti;
quindi, non può che restare esclusa una responsabilità dell'appellante, per violazione degli obblighi facenti capo al conduttore, in ordine ai danni subiti dall'immobile ed alla mancata liberazione dello stesso dai beni non appartenenti al locatore.
Né potrebbe a questo punto individuarsi un altro titolo di responsabilità della convenuta rispetto ai fatti narrati, perché ciò significherebbe oltrepassare i limiti della domanda, come ormai definitivamente cristallizzata con il riferimento, chiaro ed esclusivo, ad un rapporto di locazione sorto nel 2014 e cessato nel 2018 con la restituzione della cosa.
Per tale motivo, assorbita ogni altra questione, la decisione appellata deve essere Contr necessariamente riformata con il rigetto delle domande proposte dal ontro la . Pt_1
8. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese quelle del procedimento cautelare di sequestro conservativo in corso di causa e della relativa fase di reclamo, devono essere poste a carico di CP_1
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014 ,come modificato dal D.M. 147/2022, §
2 per il primo grado, § 10 per il procedimento cautelare ed il giudizio di reclamo, § 12 per il secondo grado, secondo i parametri minimi, considerato che la soccombenza dell'appellato, nel merito della domanda, viene determinata unicamente dalla questione di nullità sopra esposta, cui è stata dedicata solo parte marginale delle difese svolte dall'appellante (la questione, oltretutto, è stata posta solo dopo il mutamento del rito in primo grado e dopo lo pagina 7 di 9 stesso deposito delle memorie integrative, indi nella fase terminale del giudizio di primo grado).
Il valore della causa, in base al decisum, è pari ad € 22.540,84. Pertanto:
1^ grado (§ 2): € 460,00 fase 1, € 389,00 fase 2, € 840,00 fase 3 ed € 851,00 fase 4, in tutto € 2.540,00, oltre accessori di legge;
procedimento cautelare di sequestro conservativo in corso di causa (§ 10): € 496,00 fase
1, € 336,00 fase 2, € 318,00 fase 4, in tutto € 1.150,00; giudizio di reclamo avverso il rigetto dell'istanza di sequestro (§ 10): € 496,00 fase 1, €
336,00 fase 2, € 318,00 fase 4, in tutto € 1.150,00;
2^ grado (§ 12): € 567,00 fase 1, € 461,00 fase 2, € 922 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto
€ 2.906,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza n. 271/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 22/03/2022, rigetta le domande proposte da CP_1 ei confronti di;
[...] Parte_1
2. condanna rimborsare a le spese di lite, che liquida: CP_1 Parte_1
a) per il primo grado, in € 2.540,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
b) per il procedimento cautelare di sequestro conservativo in corso di causa, in €
1.150,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
c) per il giudizio di reclamo avverso il rigetto dell'istanza di sequestro, in € 1.150,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
d) per il secondo grado in € 27,00 per esborsi e in € 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
pagina 8 di 9 Firenze, camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1608/2022 promossa da:
(C.F.: ), con l'Avv. Federico Salvini;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: , con l'Avv. Maristella Giannetti;
CP_1 C.F._2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 271/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 22/03/2022
CONCLUSIONI
In data 26/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per tutte le ragioni esposte da , riformare la sentenza n. Parte_1
271/2022, emessa dal Tribunale di Lucca in data 22 marzo 2022 e pubblicata in pari data, quindi respingere tutte le domande avanzate da nei confronti della Sig.ra CP_1 [...]
, per l'effetto, condannare to delle spese e del com Pt_1 CP_1 professionale, comprese le fasi cautelari, sia per il primo grado di giudizio che per il presente grado di appello, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per Legge”
Per la parte appellata:
pagina 1 di 9 “Piaccia all'Ill.mo Giudice della Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione avversaria, rigettare la domanda avversaria di riforma della Sentenza n. 271/22 emessa dal Tribunale di Lucca, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in sede di comparsa di costituzione e risposta.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca e CP_1 Controparte_2
esponendo di avere concesso agli stessi, nel 2014, la possibilità di alloggiare in Parte_1 via temporanea (“per qualche mese”) nel proprio immobile sito in Massarosa Lucca), loc.
Massaciuccoli, Via degli Stilli n. 137/C, per il tempo occorrente al completamento dei lavori di ristrutturazione della loro abitazione, e ciò su richiesta del soggetto incaricato di tali lavori,
visto il ritardo nell'ultimazione delle opere. Aggiungeva che il aveva Persona_1 Per_1 promesso di farsi carico di ogni problema gestionale e che, in base agli accordi, i convenuti avrebbero dovuto versare solo un rimborso spese forfettario di € 500,00 per le utenze luce, gas, acqua e rifiuti;
successivamente, tuttavia, la permanenza nell'immobile, nonostante le diffide al rilascio dell'attore, si era prolungata ben oltre il previsto ed anche il rimborso spese Contr non era stato più corrisposto;
la proposta del di stipulare un “regolare contratto transitorio” non era stata accettata ed i convenuti avevano rilasciato la casa solo nel gennaio
2018 omettendo peraltro di asportare una gran quantità di beni personali;
l'attore aveva quindi riscontrato danni a parti strutturali ed arredi nonché ammanchi di vari oggetti dall'abitazione. Per tali motivi, previa richiesta di sequestro conservativo su alcuni veicoli (una moto, un'autovettura e quattro biciclette) di proprietà dei convenuti lasciati in loco, chiedeva la condanna dei medesimi in solido a risarcire i danni provocati all'immobile, secondo la stima fattane da un tecnico di parte, nonché a pagare le bollette delle utenze rimaste inevase ed il valore dei beni sottratti, per una somma complessiva di € 29.034,84.
2. restava contumace. Viceversa, si costituiva in giudizio Controparte_2 Parte_1
Contr negando di avere mai preso accordi con il finalizzati all'alloggio nell'immobile di sua proprietà e di avere mai convissuto, ivi, con il contestando, perciò, di dover CP_2 rispondere dei danni e delle altre condotte denunciate. Osservava di avere solo saltuariamente frequentato, in particolare nei fine settimana, l'abitazione di Massarosa, Via degli Stilli, occupata dal avendo all'epoca una relazione sentimentale con quest'ultimo (poi CP_2 terminata), per il resto dimorando e lavorando stabilmente nella città di Città di Brugherio
(Monza Brianza), e che solo nelle ultime due settimane di settembre 2017 era stata ospite fissa del rima di trasferirsi da un'amica e poi definitivamente in altro immobile acquistato CP_2
pagina 2 di 9 in Massarosa.
3. Il Tribunale, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., istruiva Contr la causa con interrogatorio formale del d interrogatorio libero della;
quindi, con Pt_1 ordinanza del 29.1.2021, “visto l'art. 426 c.p.c., rilevato che la detenzione dell'immobile de quo deriva da contratto di locazione, e la responsabilità per danni azionata è quindi di natura contrattuale, con applicazione del rito di cui all'art. 447 bis c.p.c.”, disponeva il mutamento del rito fissando udienza di discussione con termine per il deposito di note. A seguire, su eccezione della convenuta, veniva assegnato termine per esperire il procedimento di mediazione “obbligatoria” ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 (che aveva esito negativo).
Infine, la causa veniva decisa con sentenza del 22.3.2021 con la quale il Tribunale, qualificato il rapporto inter partes come locazione di immobile ad uso transitorio stipulata in forma orale Contr e ritenuto detto rapporto provato anche tra il e al , oltre che con il Pt_1 CP_2 condannava i convenuti in solido al pagamento delle somme di € 21.002,84 per danni all'immobile e di € 1.538,00 per costi di sgombero dei materiali e di rottamazione dell'auto lasciata in loco, compensando le spese (stante la soccombenza dell'attore nel procedimento di sequestro in corso di causa e nella relativa fase di reclamo).
4. ha proposto appello censurando la decisione per erronea ricostruzione Parte_1 del fatto storico e violazione degli artt. 92, 115, 116, 228 c.p.c., 1571, 1675, 1588, 1590, 2727,
2730 c.c., 1 L. 431/1998, sottolineando in particolare che:
- il ragionamento compiuto dal primo giudice per sostenere che anche la avesse Pt_1
Contr stipulato un contratto di locazione con il on era coerente con le risultanze istruttorie, ossia con la documentazione comprovante la residenza della convenuta in altro luogo e con le stesse ammissioni fatte dal convenuto nel corso del suo interrogatorio formale circa l'instaurazione del rapporto con e/o con Persona_1 Controparte_2
- il Tribunale aveva inoltre omesso di considerare, in chiave di inattendibilità della tesi Contr attorea, le numerose contraddizioni in cui era incorso il ei vari momenti in cui aveva offerto il resoconto dei fatti (in citazione, in una precedente querela presentata e in sede di interpello in udienza), valorizzando viceversa in danno della elementi indimostrati Pt_1
(presenza della stessa al momento della conclusione dell'accordo) ovvero in nessun modo significativi del suo essere parte di un rapporto di locazione (frequentazione saltuaria dell'abitazione; collocazione presso l'immobile di un motociclo di sua proprietà; riconsegna delle chiavi avvenuta per mera cortesia);
pagina 3 di 9 - il giudice di prime cure, poi, aveva trascurato di considerare la sollevata eccezione di nullità del contratto di locazione stipulato verbalmente, con ogni conseguenza di legge:
- il Tribunale, ancora, aveva erroneamente ritenuto dimostrati i danni all'abitazione, benché non potesse avere valore di prova al riguardo la perizia di parte prodotta dall'attore, la quale, contrariamente a quanto affermato in sentenza, era stata contestata dalla convenuta;
- ingiustamente, infine, era stata disposta la compensazione delle spese di lite, in quanto la domanda nei confronti della avrebbe dovuto essere respinta, con conseguente Pt_1
Contr condanna del rifondere alla stessa le spese processuali, ivi comprese quelle del sub- procedimento cautelare e della relativa fase di reclamo in cui era risultato soccombente.
Per tali motivi, reiterata la richiesta di prova testimoniale già avanzata in primo grado e non accolta, l'appellante ha concluso per la riforma della decisione con rigetto di tutte le Contr domande avanzate nei propri riguardi e con condanna del l pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
5. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, previa CP_1 eventuale ammissione delle richieste istruttorie già formulate e disattese in primo grado
(CTU; prova per testi). Nuovamente esposta la vicenda occorsa, ha dedotto la falsità di quanto narrato dalla controparte e la correttezza di quanto ritenuto dal Tribunale a conclusione del giudizio, in particolare rimarcando come il giudice di primo grado avesse “perfettamente inquadrato la situazione fattuale e giuridica intercorsa tra le parti, vale a dire un rapporto locatizio stipulato tra e i Sig.ri e ”, essendo CP_1 Controparte_2 Parte_1
“emerso senza ombra di dubbio che il contratto di locazione” era stato “stipulato da entrambe le parti, e ”, entrambi presenti “al momento della stipula CP_2 Pt_1 dell'accordo orale”, dovendo perciò l'appellante essere “qualificata come parte conduttrice della locazione insieme al compagno di vita Sig. in pieno accordo con Controparte_2 quanto sostenuto dal Giudice di prime cure”. Da ciò sarebbero derivati l'obbligo di custodia del bene e la responsabilità risarcitoria per i danni ad esso arrecati, ex art. 1590 c.c..
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26/03/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
7. L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 9 Preliminare e assorbente è la questione (effettivamente non esaminata dal Tribunale, benché sollevata nelle note di trattazione scritta di parte convenuta del 24.11.2021 e del
18.3.2022) della nullità di un contratto di locazione concluso in forma verbale.
7.1 Infatti, come risulta evidente dai passaggi della comparsa di costituzione sopra riportati, ha, anche nel presente grado di appello (come già nelle note CP_1 autorizzate successive al mutamento del rito in primo grado), aderito alla qualificazione giuridica del rapporto inter partes data dal giudice di primo grado in termini di locazione e tale figura contrattuale ha posto a base delle domande avanzate, imputando alla una Pt_1 responsabilità, contrattuale appunto, per violazione dell'obbligo di custodia del bene locato e per il mancato sgombero dell'immobile da ogni oggetto non appartenente al proprietario (cfr. pag. 11 delle note autorizzate dell'1.6.2021 depositate nel giudizio di primo grado: “la qualificazione della detenzione dell'immobile de quo da parte dei convenuti e CP_2
come locazione ha fatto sorgere in capo alle parti in causa un vero e proprio Pt_1 rapporto contrattuale. La violazione di uno specifico dovere proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio determina quella che definiamo responsabilità contrattuale. I convenuti hanno violato ogni dovere nascente da tale rapporto: mancato versamento del canone per rimborso spese;
danneggiamento dell'immobile nelle parti strutturali;
danneggiamento ai mobili;
occupazione dell'immobile dopo il rilascio con beni di loro proprietà lasciati in stato di abbandono;
sottrazione di beni di proprietà altrui, ecc.”; cfr., altresì, come detto, le inequivoche affermazioni sopra trascritte contenute nella comparsa di costituzione e risposta in appello, cui si aggiungono i continui riferimenti alla “locazione” e agli articoli del codice civile che la disciplinano presenti finanche nella comparsa conclusionale depositata dall'appellato).
7.2 D'altro canto, che il contenuto sostanziale dell'accordo descritto fosse quello di una locazione (e non di un comodato) è reso palese dall'esistenza di un vero e proprio corrispettivo per il godimento dell'abitazione, non potendo, verosimilmente, considerarsi un semplice
“rimborso spese” un esborso mensile di € 500,00, più in linea con i canoni di mercato delle Contr locazioni abitative. Significative, al riguardo, sono anche le dichiarazioni del in interrogatorio formale, là dove questi ha affermato: “Abbiamo pattuito un canone di €.
500,00 spese per utenze comprese” (con ciò volendo chiaramente intendere che la somma di € 500,00 comprendesse il rimborso spese e non si esaurisse in questo).
pagina 5 di 9 Secondo la giurisprudenza di legittimità, d'altro canto, il versamento di una somma periodica, a titolo di rimborso spese, a carico del beneficiario del godimento di un immobile, è compatibile con la figura del comodato solo allorché la sua consistenza non sia tale da integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento della "res", potendo perciò ragionevolmente escludersi la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione (cfr.
Cass. 4976/1997, nonché Cass. 485/2003, 13920/2005); diversamente è da ritenersi nella fattispecie.
7.3 È, per altro verso, pacifico, perché affermato in sentenza e prima ancora dallo stesso attore in primo grado, che l'accordo per l'utilizzo dell'immobile dietro pagamento di un canone, a prescindere dal coinvolgimento o meno della , venne concluso oralmente, Pt_1 non essendo mai intervenuta la stipula di un contratto scritto.
7.4 Dato ciò, non può che richiamarsi l'art. 1, comma 4, della legge n. 431 del 1998
(“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”), secondo cui “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta”, disposizione applicabile a qualunque locazione, anche di tipo transitorio.
Pur volendo considerare l'indirizzo della Cassazione sul carattere relativo e non assoluto della nullità conseguente alla mancanza di forma scritta e di registrazione del contratto di locazione, a seguito delle modifiche all'art. 13, comma 6, legge n. 431 del 1998, introdotte dall'art. 1, comma 59, legge n. 208 del 2015, applicabili a tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della stessa L. 431/1998 (cfr. Cass. 9475/2021), a differenza di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte, circa il carattere assoluto della nullità, con riferimento al precedente assetto normativo (cfr. Cass. Sez. Un. 18214/2015), va nuovamente ricordato come nel caso di specie la nullità del contratto per mancanza di forma scritta fosse stata fatta valere della (pretesa parte conduttrice) nelle note di trattazione scritta Pt_1 depositate nel corso del giudizio di primo grado, pur nel contesto di una difesa volta, in primis, a negare ogni coinvolgimento nel rapporto: “ ribadisce la mancata Parte_1 prova a fondamento del sorgere di un rapporto tra la stessa e parte attrice (si ricorda come riferisca, espressamente, di aver raggiunto un accordo con così CP_1 Persona_1 come la confessione di essersi rivolto esclusivamente a chiedendogli di Controparte_2 stipulare un contratto – peraltro la forma verbale di un contratto di locazione è nulla ope legis -, omettendo ogni e qualsiasi riferimento nei confronti della comparente)”
pagina 6 di 9 (così nelle note scritte del 24.11.2021); “Il difensore della convenuta Controparte_3 la mancanza di ogni e qualsiasi prova (anche presuntiva) dell'esistenza di un rapporto di locazione intercorso tra la comparente ed il Sig. giova ricordare come CP_1 quest'ultimo riferisca di aver raggiunto un accordo con nonché confessato (in Persona_1 sede di interrogatorio formale) di aver chiesto esclusivamente a di stipulare Controparte_2 un contratto di locazione – si ricorda che il contratto di locazione in forma verbale
è nullo -, eludendo totalmente di riferire dell'esistenza di un impegno assuntosi dalla Sig.ra
ovvero di essersi rivolto anche alla stessa affinché potesse assumersi un tale Parte_1 obbligo in quanto sono circostanze mai verificatesi” (così nelle note scritte del 18.3.2022).
Di ciò il giudice di primo grado avrebbe dovuto prendere atto, dichiarando la nullità del Contr contratto, in tesi concluso tra la ed il perché stipulato in forma diversa da quella Pt_1 prescritta dalla legge ad substantiam, con ogni necessaria conseguenza.
Il contratto nullo è di per sé inidoneo a far sorgere obbligazioni a carico delle parti;
quindi, non può che restare esclusa una responsabilità dell'appellante, per violazione degli obblighi facenti capo al conduttore, in ordine ai danni subiti dall'immobile ed alla mancata liberazione dello stesso dai beni non appartenenti al locatore.
Né potrebbe a questo punto individuarsi un altro titolo di responsabilità della convenuta rispetto ai fatti narrati, perché ciò significherebbe oltrepassare i limiti della domanda, come ormai definitivamente cristallizzata con il riferimento, chiaro ed esclusivo, ad un rapporto di locazione sorto nel 2014 e cessato nel 2018 con la restituzione della cosa.
Per tale motivo, assorbita ogni altra questione, la decisione appellata deve essere Contr necessariamente riformata con il rigetto delle domande proposte dal ontro la . Pt_1
8. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese quelle del procedimento cautelare di sequestro conservativo in corso di causa e della relativa fase di reclamo, devono essere poste a carico di CP_1
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014 ,come modificato dal D.M. 147/2022, §
2 per il primo grado, § 10 per il procedimento cautelare ed il giudizio di reclamo, § 12 per il secondo grado, secondo i parametri minimi, considerato che la soccombenza dell'appellato, nel merito della domanda, viene determinata unicamente dalla questione di nullità sopra esposta, cui è stata dedicata solo parte marginale delle difese svolte dall'appellante (la questione, oltretutto, è stata posta solo dopo il mutamento del rito in primo grado e dopo lo pagina 7 di 9 stesso deposito delle memorie integrative, indi nella fase terminale del giudizio di primo grado).
Il valore della causa, in base al decisum, è pari ad € 22.540,84. Pertanto:
1^ grado (§ 2): € 460,00 fase 1, € 389,00 fase 2, € 840,00 fase 3 ed € 851,00 fase 4, in tutto € 2.540,00, oltre accessori di legge;
procedimento cautelare di sequestro conservativo in corso di causa (§ 10): € 496,00 fase
1, € 336,00 fase 2, € 318,00 fase 4, in tutto € 1.150,00; giudizio di reclamo avverso il rigetto dell'istanza di sequestro (§ 10): € 496,00 fase 1, €
336,00 fase 2, € 318,00 fase 4, in tutto € 1.150,00;
2^ grado (§ 12): € 567,00 fase 1, € 461,00 fase 2, € 922 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto
€ 2.906,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza n. 271/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 22/03/2022, rigetta le domande proposte da CP_1 ei confronti di;
[...] Parte_1
2. condanna rimborsare a le spese di lite, che liquida: CP_1 Parte_1
a) per il primo grado, in € 2.540,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
b) per il procedimento cautelare di sequestro conservativo in corso di causa, in €
1.150,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
c) per il giudizio di reclamo avverso il rigetto dell'istanza di sequestro, in € 1.150,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
d) per il secondo grado in € 27,00 per esborsi e in € 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
pagina 8 di 9 Firenze, camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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