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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GU dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies ult.co. c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2400/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto
“Impugnativa di delibera di assemblea condominiale”, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Rubino;
attore
E con sede in Mercogliano alla via Nazionale n. 424, Controparte_1
(C.F ), in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Giorgio Palma;
convenuto riconveniente
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 17.7.2023, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Avellino il sito in Mercogliano alla CP_1 CP_1
, all'uopo esponendo:
[...]
➢ di essere proprietario di un'unità immobiliare facente parte del condominio denominato
”, identificata catastalmente al N.C.E.U., del Comune Controparte_1 di Mercogliano al foglio n° 16, particella n°372, subalterno n°9;
➢ che in data 08.06.2023 si riuniva, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria del predetto condominio per discutere, tra l'altro, del seguente punto all'ordine del giorno
“[...] opere di manutenzione straordinaria (bonus 50%): Q.M. & Q.E, (allegato alla presente)";
➢ che l'assemblea si costituiva con 599.22 millesimi, procedendo alla discussione e alla votazione dei punti dell'ordine del giorno, tra cui l'ODG n. 4, rispetto al quale veniva verbalizzato quanto segue: "[...] l'assemblea prende atto del nuovo computo metrico e quadro economico a firma dell'ing. e Arch. Controparte_2 Persona_1
, relativi alle opere di manutenzione straordinaria non riconducibili al bonus
[...]
100% (50%) e a maggioranza, con il voto contrario del condomino dopo Pt_1 ampia e articolata discussione, li approva. Ogni condomino è tenuto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto direttamente sul conto corrente del condominio a mezzo bonifico entro e non oltre il 30.06.2023”; ➢ che la delibera di cui al punto 4 dell'o.d.g. era viziata per violazione del quorum deliberativo, avendo l'assemblea approvato i lavori straordinari con il voto favorevole di 419,33 millesimi, ovvero meno della metà del valore dell'edificio, stante il voto contrario di esso attore (per 61,09 millesimi) e del condomino Controparte_3 rappresentato per delega dal (per 118,80 millesimi). Pt_1
Tanto premesso, il chiedeva di “Accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o Pt_1 inefficace il verbale di assemblea del 08.06.2023. del , per le Controparte_4 causali di cui in parte motiva”. Vinte le spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 8.1.2024, si costituiva tardivamente in giudizio il , il quale contestava la genericità dell'impugnativa e ne Controparte_1 assumeva l'infondatezza della stessa, evidenziando che il aveva partecipato Pt_1 all'assemblea sia in proprio, sia quale rappresentante per delega del condominio CP_3
e che, all'atto della votazione, aveva espresso voto contrario solo in proprio e non
[...] anche nella qualità, come emerge chiaramente dal verbale, cosicchè la delibera era stata adottata con la maggioranza prescritta di 538.16/1000. Tanto premesso, il CP_1 convenuto concludeva “perché venga rigettata la domanda, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, ed al pagamento dei compensi di causa e della procedura di mediazione.” All'esito dell'udienza del 26.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita solo documentalmente, veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
***
1.- La domanda attorea è infondata e va rigettata.
L'attore si duole della violazione del quorum deliberativo previsto dall'art. 1136, co. 4, c.c., il quale stabilisce che le deliberazioni concernenti le riparazioni straordinarie devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Da quanto emerge dal verbale dell'08.06.23 il quorum deliberativo prescritto dall'art. 1136 comma 4 c.c. è stato raggiunto, giacchè la delibera relativa al punto 4 dell'odg è stata approvata “.. a maggioranza (degli intervenuti), con il voto contrario del condomino
.”. Pt_1
Ora, poiché è incontestato che l'assemblea si è validamente costituita in ragione della presenza di condomini rappresentanti 599,22 millesimi e che il ha espresso voto contrario per Pt_1
61,09 millesimi, la delibera è stata approvata con il voto favorevole di condomini rappresentanti 538,13 millesimi (599,22- 61,09), superiore alla metà del valore dell'edificio .
Né appare sorretta da riscontro probatorio l'allegazione dell'attore secondo cui egli avrebbe espresso, in sede di assemblea, voto contrario sia per sé sia per il condomino Controparte_3 rappresentato per delega.
Nel verbale di assemblea, invero, si fa espresso riferimento al solo voto contrario del
Parte_2
Va rammentato in proposito che “Il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale provare il suo assunto” (Cass. 16774/2015).
Nel caso di specie, il nulla ha provato in ordine alla non corrispondenza a CP_1 Pt_1 verità di quanto riportato nel verbale. In particolare, giova sottolineare che il avrebbe dovuto provare di aver espresso voto Pt_1 contrario in sede di assemblea anche per il condomino . CP_3
L'attore, tuttavia, non ha articolato alcun capitolo di prova in relazione alla suddetta circostanza
(cfr. prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc), con conseguente irrilevanza delle istanze istruttorie formulate.
Vi è di più. Il verbale oggetto di contestazione è stato sottoscritto anche dal quale Pt_1
Presidente dell'assemblea, il quale non ha formulato alcuna riserva su quanto verbalizzato ed, in particolare, sulla intervenuta approvazione.
La domanda attorea va quindi rigettata.
2.- Va parimenti rigettata la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ed invero, aldilà del rilievo di inammissibilità correlato alla tardiva costituzione del
ND oltre il termine previsto per la tempestiva formulazione di autonome domande, va evidenziato che non sono stati comprovati gli elementi necessari per la condanna dell'attore per responsabilità aggravata.
Va infatti rammentato che “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (Cass. 15175/2023).
Nel caso in esame, il convenuto non ha assolto l'onere probatorio su di sé incombente essendosi limitato a dedurre genericamente che la proposizione della causa “comporta ritardi nella definizione della pratica del Superbonus, con i relativi pericoli e danni per tutti i condomini, oltre che oneri e costi per il condominio di gran lunga superiori al valore della causa..”, non può che giustificare la condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 cpc..
3.- Attesa l'esito del giudizio in relazione alla domanda principale (impugnativa di delibera) e la soccombenza del convenuto in ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c., sussistono i presupposti per compensare per metà le spese di lite – liquidate come in dispositivo - ponendo la residua metà a carico dell'attore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n. 2400/2023
RG, così provvede:
a) rigetta la domanda avanzata dall'attore;
b) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
c) compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento, in Parte_1 favore del convenuto, della residua metà delle predette spese, che liquida CP_1 in euro 750,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Avellino, 25.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Pierri