TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10515 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 40222/2024 R.A.C.C.
TRA
, con gli avv.ti Ilaria Fiore ed Erika Mastroianni, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, Via Marco Decumio, n. 19
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Marco Controparte_1 Proietti, presso il cui studio domicilia in Roma, viale America, 93
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 5.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) Parte_1 poi notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1. in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'art. 23 del CCNL per i dipendenti da CCNL SAFI del settore Servizi Fiduciario e Logistico per contrarietà a quanto disposto dall'art. 36 Cost. e, per l'effetto, in applicazione del medesimo art. 36 Cost., accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL Commercio Terziario, che prevede una retribuzione mensile di € 1.405,87 lordi mensili (pari a € 8,36 lordi orari), con una differenza mensile di € 475,87; in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati prevede una retribuzione mensile di € 1.244,69 lordi (pari a € 7,04 lordi orari), con una differenza di € 314,69;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL Multiservizi prevede una retribuzione mensile di € 1.183,50 lordi (pari a € 6,84 lordi orari), quindi con una differenza di € 253,50 mensili;
ovvero, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto da altro C.C.N.L. ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione anche determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost;
3. conseguentemente, condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari alla differenza fra il trattamento salariale e retributivo parametrato a quello (in alternativa fra loro) del CCNL Multiservizi, del CCNL Proprietari di Fabbricati, del CCNL Commercio Terziario o, ancora, diversamente determinato in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost., ed il trattamento salariale di € 930,00 lordi mensili (pari ad € 5,37 lordi orari) effettivamente percepito durante il rapporto di lavoro con la società resistente;
4. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente nel periodo compreso tra il 05.02.2021 ad oggi, rientrano tra quelle previste e disciplinate nel D1 Livello del C.C.N.L. per i dipendenti da Proprietari Fabbricati;
per l'effetto, altresì, nel caso particolare, ordinare alla società convenuta di regolarizzare la retribuzione percepita dal ricorrente con riferimento alle ore di straordinario prestate, mediante pagamento delle differenze fra la retribuzione oraria che si riterrà conforme all'art. 36 Cost. e quella percepita durante il rapporto di lavoro con la società resistente, maggiorata delle percentuali previste per le ore di lavoro straordinario nel CCNL Servizi Fiduciari;
5. con vittoria di spese diritti e onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere ai sottoscritti difensori anticipatari.”.
costituitasi in giudizio con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso e la Controparte_1 condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Acquisita la documentazione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
, premesso che, quale “addetto all'attività di custodia e sorveglianza” alle Parte_1 dipendenze di é inquadrato al V livello del CCNL SAFI – Servizi Fiduciario Controparte_1 e Logistico, lamenta (in sintesi) l'inadeguatezza, ex art. 36 Cost., della retribuzione lorda - pari ad € 1.086,39 per 13 mensilità - assegnatagli sulla base del predetto CCLN. eccepisce (tra l'altro) che gode di aumenti periodici Controparte_1 Parte_1 conseguenti all'”accordo di prossimità aziendale”, sottoscritto in data 4.8.2023 da IS S.r.l. (dalla quale ha acquisito il ramo d'azienda cui era addetto lo stesso ricorrente) e confermato dalla stessa resistente (doc. n. 3 e n. 4 del fascicolo di parte resistente), sicché la retribuzione prevista per lo stesso ricorrente è conforme al disposto dell'art. 36 Cost.. In materia di giusta retribuzione la Suprema Corte ha precisato:
“Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost….il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE.” (Cass., sez. L, sent. n. 27711 del 2.10.2023). Si legge nella parte motiva della citata sentenza:
“Anzitutto va ricordato che secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 24449/2016 l'art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, «nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda»: quello ad una retribuzione «proporzionata» garantisce ai lavoratori «una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata»; mentre quello ad una retribuzione «sufficiente» dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa». In altre parole, l'uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l'altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto». Il giudice, pertanto, non può sottrarsi a nessuna delle due valutazioni che, seppur integrate, costituiscono le direttrici sulla cui base deve determinare la misura della retribuzione minima secondo la Costituzione.”. Inoltre:
“Ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione dei lavoratori subordinati ai princìpi di proporzionalità e sufficienza, la valutazione deve essere compiuta sulla base del solo art. 36 Cost., che costituisce parametro esterno al contratto, restando irrilevanti sia la disciplina economica prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ancorché più favorevole, sia l'eventuale disparità di trattamento tra lavoratori della medesima posizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la retribuzione prevista da un contratto integrativo regionale per i forestali della Regione Sicilia non potesse essere considerata inadeguata solo perché inferiore a quella prevista dal c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria).” (Cass., sez. L, ord. n. 17421 del 4.7.2018). In primo luogo, nel caso in esame, risulta dalla busta paga di dicembre 2024, depositata da che il percepisce un corrispettivo pari ad € 1.546,80 al lordo, Controparte_1 Pt_1 rispetto al quale nulla ha eccepito lo stesso ricorrente, superiore a quello dedotto nel ricorso. Peraltro lo stesso si limita a paragonare la retribuzione di cui al ricorso Pt_1 (asseritamente sulla base del CCLN SAFI) con quelle previste da altri contratti collettivi (Multiservizi, Terziario e quello per Dipendenti Proprietari di Fabbricati), ma non confronta la declaratoria del livello assegnatogli con gli inquadramenti di cui ai predetti CCLN, non raffronta le mansioni assegnate con tali inquadramenti, anzi neppure riporta le varie declaratorie invocate e non deposita quelle dei CCLN Multiservizi e Terziario. Inoltre (come ancora eccepisce parte resistente) il ricorso contraddittoriamente richiama dapprima il livello II del CCLN Multiservizi ed il livello VI del CCLN Terziario e successivamente invoca il livello III del CCLN Multiservizi ed il Livello IV del CCLN Terziario. In definitiva l'atto introduttivo del giudizio non consente di individuare la declaratoria contrattuale nella quale eventualmente sussumere le mansioni in oggetto, al fine di determinare (in ipotesi) la giusta retribuzione spettante (v. in tema di inquadramento Cass., sez L, ord. n. 30580 del 22/11/2019; Cass., sez. L, sent. n. 15677 del 5.6.2024). Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte: nell'attuazione dell'art. 36 Cost. “il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost….” (Cass., sez. L, sent. n. 27711 del 2.10.2023);
“Ove…la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali.“ (Cass., sez. L, sent. n. 2245 del 1.2.2006). In effetti il contratto collettivo, frutto del confronto tra la parti sociali, costituisce di per sé idoneo parametro di riferimento per il regolamento dei rapporti di lavoro subordinato ed è assistito da ”una “presunzione” di adeguatezza della retribuzione” (v. Cass., sez. L, sent. n. 25889 del 28.10.2008), sicché risultano rafforzati l'onere di allegazione a carico del lavoratore ricorrente ed il dovere del Giudice di svolgere rigoroso e compiuto esame dei complessivi dati risultanti dagli atti processuali.
che, come detto, percepisce una retribuzione superiore a quella indicata nel Parte_1 ricorso, non avanza doglianze rispetto a tale corrispettivo e comunque non allega elementi sufficienti per procedere ad una determinazione della retribuzione spettante (ex art. 36 Cost.) diversa da quella attribuitagli dalla resistente, sulla base del CCLN di riferimento e dell'”accordo di prossimità aziendale”. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano compressivamente come da dispositivo, sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1.101.00 ad € 5.200,00 (escluso il compenso perla fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali di Parte_1 Controparte_1 liquidate complessivamente in € 1.030,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 21.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 40222/2024 R.A.C.C.
TRA
, con gli avv.ti Ilaria Fiore ed Erika Mastroianni, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, Via Marco Decumio, n. 19
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Marco Controparte_1 Proietti, presso il cui studio domicilia in Roma, viale America, 93
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 5.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) Parte_1 poi notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1. in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'art. 23 del CCNL per i dipendenti da CCNL SAFI del settore Servizi Fiduciario e Logistico per contrarietà a quanto disposto dall'art. 36 Cost. e, per l'effetto, in applicazione del medesimo art. 36 Cost., accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL Commercio Terziario, che prevede una retribuzione mensile di € 1.405,87 lordi mensili (pari a € 8,36 lordi orari), con una differenza mensile di € 475,87; in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati prevede una retribuzione mensile di € 1.244,69 lordi (pari a € 7,04 lordi orari), con una differenza di € 314,69;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL Multiservizi prevede una retribuzione mensile di € 1.183,50 lordi (pari a € 6,84 lordi orari), quindi con una differenza di € 253,50 mensili;
ovvero, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto da altro C.C.N.L. ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione anche determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost;
3. conseguentemente, condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari alla differenza fra il trattamento salariale e retributivo parametrato a quello (in alternativa fra loro) del CCNL Multiservizi, del CCNL Proprietari di Fabbricati, del CCNL Commercio Terziario o, ancora, diversamente determinato in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost., ed il trattamento salariale di € 930,00 lordi mensili (pari ad € 5,37 lordi orari) effettivamente percepito durante il rapporto di lavoro con la società resistente;
4. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente nel periodo compreso tra il 05.02.2021 ad oggi, rientrano tra quelle previste e disciplinate nel D1 Livello del C.C.N.L. per i dipendenti da Proprietari Fabbricati;
per l'effetto, altresì, nel caso particolare, ordinare alla società convenuta di regolarizzare la retribuzione percepita dal ricorrente con riferimento alle ore di straordinario prestate, mediante pagamento delle differenze fra la retribuzione oraria che si riterrà conforme all'art. 36 Cost. e quella percepita durante il rapporto di lavoro con la società resistente, maggiorata delle percentuali previste per le ore di lavoro straordinario nel CCNL Servizi Fiduciari;
5. con vittoria di spese diritti e onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere ai sottoscritti difensori anticipatari.”.
costituitasi in giudizio con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso e la Controparte_1 condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Acquisita la documentazione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
, premesso che, quale “addetto all'attività di custodia e sorveglianza” alle Parte_1 dipendenze di é inquadrato al V livello del CCNL SAFI – Servizi Fiduciario Controparte_1 e Logistico, lamenta (in sintesi) l'inadeguatezza, ex art. 36 Cost., della retribuzione lorda - pari ad € 1.086,39 per 13 mensilità - assegnatagli sulla base del predetto CCLN. eccepisce (tra l'altro) che gode di aumenti periodici Controparte_1 Parte_1 conseguenti all'”accordo di prossimità aziendale”, sottoscritto in data 4.8.2023 da IS S.r.l. (dalla quale ha acquisito il ramo d'azienda cui era addetto lo stesso ricorrente) e confermato dalla stessa resistente (doc. n. 3 e n. 4 del fascicolo di parte resistente), sicché la retribuzione prevista per lo stesso ricorrente è conforme al disposto dell'art. 36 Cost.. In materia di giusta retribuzione la Suprema Corte ha precisato:
“Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost….il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE.” (Cass., sez. L, sent. n. 27711 del 2.10.2023). Si legge nella parte motiva della citata sentenza:
“Anzitutto va ricordato che secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 24449/2016 l'art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, «nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda»: quello ad una retribuzione «proporzionata» garantisce ai lavoratori «una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata»; mentre quello ad una retribuzione «sufficiente» dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa». In altre parole, l'uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l'altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto». Il giudice, pertanto, non può sottrarsi a nessuna delle due valutazioni che, seppur integrate, costituiscono le direttrici sulla cui base deve determinare la misura della retribuzione minima secondo la Costituzione.”. Inoltre:
“Ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione dei lavoratori subordinati ai princìpi di proporzionalità e sufficienza, la valutazione deve essere compiuta sulla base del solo art. 36 Cost., che costituisce parametro esterno al contratto, restando irrilevanti sia la disciplina economica prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ancorché più favorevole, sia l'eventuale disparità di trattamento tra lavoratori della medesima posizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la retribuzione prevista da un contratto integrativo regionale per i forestali della Regione Sicilia non potesse essere considerata inadeguata solo perché inferiore a quella prevista dal c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria).” (Cass., sez. L, ord. n. 17421 del 4.7.2018). In primo luogo, nel caso in esame, risulta dalla busta paga di dicembre 2024, depositata da che il percepisce un corrispettivo pari ad € 1.546,80 al lordo, Controparte_1 Pt_1 rispetto al quale nulla ha eccepito lo stesso ricorrente, superiore a quello dedotto nel ricorso. Peraltro lo stesso si limita a paragonare la retribuzione di cui al ricorso Pt_1 (asseritamente sulla base del CCLN SAFI) con quelle previste da altri contratti collettivi (Multiservizi, Terziario e quello per Dipendenti Proprietari di Fabbricati), ma non confronta la declaratoria del livello assegnatogli con gli inquadramenti di cui ai predetti CCLN, non raffronta le mansioni assegnate con tali inquadramenti, anzi neppure riporta le varie declaratorie invocate e non deposita quelle dei CCLN Multiservizi e Terziario. Inoltre (come ancora eccepisce parte resistente) il ricorso contraddittoriamente richiama dapprima il livello II del CCLN Multiservizi ed il livello VI del CCLN Terziario e successivamente invoca il livello III del CCLN Multiservizi ed il Livello IV del CCLN Terziario. In definitiva l'atto introduttivo del giudizio non consente di individuare la declaratoria contrattuale nella quale eventualmente sussumere le mansioni in oggetto, al fine di determinare (in ipotesi) la giusta retribuzione spettante (v. in tema di inquadramento Cass., sez L, ord. n. 30580 del 22/11/2019; Cass., sez. L, sent. n. 15677 del 5.6.2024). Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte: nell'attuazione dell'art. 36 Cost. “il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost….” (Cass., sez. L, sent. n. 27711 del 2.10.2023);
“Ove…la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali.“ (Cass., sez. L, sent. n. 2245 del 1.2.2006). In effetti il contratto collettivo, frutto del confronto tra la parti sociali, costituisce di per sé idoneo parametro di riferimento per il regolamento dei rapporti di lavoro subordinato ed è assistito da ”una “presunzione” di adeguatezza della retribuzione” (v. Cass., sez. L, sent. n. 25889 del 28.10.2008), sicché risultano rafforzati l'onere di allegazione a carico del lavoratore ricorrente ed il dovere del Giudice di svolgere rigoroso e compiuto esame dei complessivi dati risultanti dagli atti processuali.
che, come detto, percepisce una retribuzione superiore a quella indicata nel Parte_1 ricorso, non avanza doglianze rispetto a tale corrispettivo e comunque non allega elementi sufficienti per procedere ad una determinazione della retribuzione spettante (ex art. 36 Cost.) diversa da quella attribuitagli dalla resistente, sulla base del CCLN di riferimento e dell'”accordo di prossimità aziendale”. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano compressivamente come da dispositivo, sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1.101.00 ad € 5.200,00 (escluso il compenso perla fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali di Parte_1 Controparte_1 liquidate complessivamente in € 1.030,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 21.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia