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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN AR RI IA ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3680/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRERA NICOLETTA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO IMBRODA 62 80035 NOLApresso il difensore avv. CORRERA NICOLETTA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CASSONI SANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DON TORELLO 78 04100 LATINApresso il difensore avv. CASSONI SANDRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_2 P.IVA_2
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
INAIL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI ROSANNA e dell'avv. , P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA DELLE PORTE NUOVE 61 50144 FIRENZEpresso il difensore avv.
MARIANI ROSANNA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 novembre 2024 impugnava, dinanzi al Tribunale Parte_1
del Lavoro di Firenze, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo N.
04180202400001598/000, notificata da in data 07.10 .2024, a Controparte_3
seguito del mancato pagamento della somma di € 47.565,94, portata dalle 2 cartelle di pagamento e dai 7 avvisi di addebito meglio descritti in ricorso, citando a giudizio , CP_2 CP_2
e Inail. In sintesi la ricorrente sosteneva la nullità dell'atto Controparte_1
impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi, con conseguente prescrizione del credito ingiunto e decadenza degli Enti dalla pretesa impositiva.
Lamentava inoltre l'omessa motivazione dei titoli azionati.
Gli enti convenuti si costituivano regolarmente , contrastando la domanda della quale
1 chiedevano l'integrale rigetto.
La domanda proposta dalla ricorrente, in quanto volta a far valere l'originaria insussistenza o comunque prescrizione dei crediti portati dai titoli esecutivi indicati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo, deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, avendo la ricorrente allegato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale lo strumento dell'opposizione all'esecuzione può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte - “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perchè recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” ( così Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016) “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” ( cfr Sez. L -
, Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018).
Applicando i suddetti principi al caso di specie si osserva che:
con riguardo all'avviso di addebito n. 34120180001685906000 ( n. 5 elenco ricorso), la dedotta inesistenza del credito, la tardività dell'iscrizione al ruolo ed eventuali vizi dell'atto dovuto essere fatti valere entro 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento n
04120229006413667000 regolarmente ricevuta in data 04/11/2022 ( cfr allegato 4 , CP_4
intimazione nella quale è riportato l'avviso di addebito di cui si discute.
2 Gli ulteriori titoli risultano correttamente notificati ( cfr per gli avvisi di addebito allegato 2 alla memoria e per le due cartelle di pagamento all 1 e 2 ) nelle date indicate in CP_2 CP_4
ricorso ( avviso di addebito n 34120190005213922000 in data 29.11.2019; avviso di addebito n
34120190001411939000 in data 05.07.2019; avviso di addebito n 34120180004817170000 – in data 02.01.2019; avviso di addebito n 34120170004842865000 in data 02.02.2018; avviso di addebito n 34120180004371174000 in data 28.12.2018; avviso di addebito n
34120190003386569000 in data 27.08.2019; cartella n 04120190002609022000 in data
14.01.2019 e cartella n 04120190025602460000 in data 30.08.2019) di talchè l'esistenza del credito alla data della notifica ed eventuali vizi del titolo dovevano essere fatti valere nel termine di 40 giorni dalla notifica stessa.
Il ricorso di cui si discute risulta depositato solo a novembre 2024 per cui le tutte doglianze avanzate risultano improponibili ( e quindi non esaminabili nel merito) tranne l'eccezione relativa alla prescrizione indicata come maturata successivamente alla notifica delle cartelle o degli avvisi di addebito .
Tale eccezione risulta infondata, in quanto tra la data della notifica delle singole cartelle e quella del successivo atto interruttivo della prescrizione ( intimazione di pagamento, comunicazione preventiva di ipoteca e preavviso di fermo cfr ricostruzione effettuata nella memoria non CP_4
risulta trascorso il termine di cinque anni.
Ne consegue la legittimità dell'azione esecutiva preannunciata dalla comunicazione preventiva di fermo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione di quelle spettanti ad in favore dell'avv Cassoni, antistataria. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2750 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti costituite, con distrazione di quelle spettanti ad in favore dell'avv. Sandra Cassoni. CP_4
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. AN AR RI IA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN AR RI IA ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3680/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRERA NICOLETTA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO IMBRODA 62 80035 NOLApresso il difensore avv. CORRERA NICOLETTA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CASSONI SANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DON TORELLO 78 04100 LATINApresso il difensore avv. CASSONI SANDRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_2 P.IVA_2
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
INAIL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI ROSANNA e dell'avv. , P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA DELLE PORTE NUOVE 61 50144 FIRENZEpresso il difensore avv.
MARIANI ROSANNA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 novembre 2024 impugnava, dinanzi al Tribunale Parte_1
del Lavoro di Firenze, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo N.
04180202400001598/000, notificata da in data 07.10 .2024, a Controparte_3
seguito del mancato pagamento della somma di € 47.565,94, portata dalle 2 cartelle di pagamento e dai 7 avvisi di addebito meglio descritti in ricorso, citando a giudizio , CP_2 CP_2
e Inail. In sintesi la ricorrente sosteneva la nullità dell'atto Controparte_1
impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi, con conseguente prescrizione del credito ingiunto e decadenza degli Enti dalla pretesa impositiva.
Lamentava inoltre l'omessa motivazione dei titoli azionati.
Gli enti convenuti si costituivano regolarmente , contrastando la domanda della quale
1 chiedevano l'integrale rigetto.
La domanda proposta dalla ricorrente, in quanto volta a far valere l'originaria insussistenza o comunque prescrizione dei crediti portati dai titoli esecutivi indicati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo, deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, avendo la ricorrente allegato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale lo strumento dell'opposizione all'esecuzione può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte - “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perchè recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” ( così Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016) “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” ( cfr Sez. L -
, Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018).
Applicando i suddetti principi al caso di specie si osserva che:
con riguardo all'avviso di addebito n. 34120180001685906000 ( n. 5 elenco ricorso), la dedotta inesistenza del credito, la tardività dell'iscrizione al ruolo ed eventuali vizi dell'atto dovuto essere fatti valere entro 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento n
04120229006413667000 regolarmente ricevuta in data 04/11/2022 ( cfr allegato 4 , CP_4
intimazione nella quale è riportato l'avviso di addebito di cui si discute.
2 Gli ulteriori titoli risultano correttamente notificati ( cfr per gli avvisi di addebito allegato 2 alla memoria e per le due cartelle di pagamento all 1 e 2 ) nelle date indicate in CP_2 CP_4
ricorso ( avviso di addebito n 34120190005213922000 in data 29.11.2019; avviso di addebito n
34120190001411939000 in data 05.07.2019; avviso di addebito n 34120180004817170000 – in data 02.01.2019; avviso di addebito n 34120170004842865000 in data 02.02.2018; avviso di addebito n 34120180004371174000 in data 28.12.2018; avviso di addebito n
34120190003386569000 in data 27.08.2019; cartella n 04120190002609022000 in data
14.01.2019 e cartella n 04120190025602460000 in data 30.08.2019) di talchè l'esistenza del credito alla data della notifica ed eventuali vizi del titolo dovevano essere fatti valere nel termine di 40 giorni dalla notifica stessa.
Il ricorso di cui si discute risulta depositato solo a novembre 2024 per cui le tutte doglianze avanzate risultano improponibili ( e quindi non esaminabili nel merito) tranne l'eccezione relativa alla prescrizione indicata come maturata successivamente alla notifica delle cartelle o degli avvisi di addebito .
Tale eccezione risulta infondata, in quanto tra la data della notifica delle singole cartelle e quella del successivo atto interruttivo della prescrizione ( intimazione di pagamento, comunicazione preventiva di ipoteca e preavviso di fermo cfr ricostruzione effettuata nella memoria non CP_4
risulta trascorso il termine di cinque anni.
Ne consegue la legittimità dell'azione esecutiva preannunciata dalla comunicazione preventiva di fermo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione di quelle spettanti ad in favore dell'avv Cassoni, antistataria. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2750 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti costituite, con distrazione di quelle spettanti ad in favore dell'avv. Sandra Cassoni. CP_4
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. AN AR RI IA
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