CASS
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/03/2025, n. 10473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10473 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2022 del GIP TRIBUNALE di Lecco Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
Letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 10473 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 27/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecco, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a IN OL la pena di anni due, mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato di omicidio stradale, accogliendo sul punto il patteggiamento proposto dalle parti, e quanto alla sanzione accessoria, ha disatteso l'accordo che prevedeva la sospensione della patente per anni due, irrogando quella più grave della revoca della patente, con inibizione al conseguimento del nuovo titolo per il termine di anni 10. 2. IN OL, attraverso il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge, osservando che la stessa è stata adottata in violazione agli articoli 445 cod.proc.pen. e 222 del Codice della strada, da leggersi alla luce dei criteri indicati dall'articolo 6 CEDU. In particolare, ha evidenziato che, in ipotesi di patteggiamento sulla pena, quest'ultima deve essere considerata nel suo complesso, indipendentemente dalla qualifica formale in termini di sanzione penale o sanzione amministrativa. Pertanto, non potendo escludersi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste per legge, in ragione del dato testuale dell'articolo 445 comma uno, cod.proc.pen., che rinvia inequivocabilmente alle pene accessorie previste dall'articolo 19 cod.pen., si deve ritenere che oggetto dell'applicazione della pena su accordo delle parti non sia soltanto la sanzione principale ma anche la connessa sanzione accessoria amministrativa, la quale è parte integrante della pena patteggiata. Alla luce delle suddette osservazioni, prosegue il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto ratificare il complessivo accordo intervenuto tra pubblico ministero difensore, ovvero disattenderlo in toto, anche in relazione alla pena accessoria. 2.2 Con il secondo motivo, censura la sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione alla individuazione della pena accessoria della revoca della patente, evidenziando in proposito il difetto di proporzionalità tra la sanzione penale e quella amministrativa, irrogate con la sentenza impugnata. In particolare, la pena detentiva base è stata individuata nel minimo edittale relativo all'ipotesi contestata, così condividendo il contenuto disvalore attribuito alla condotta dell'imputato; per converso, è stata disattesa la richiesta di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente per la durata di anni due. La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, ha erroneamente applicato i criteri di cui all'articolo 118, comma 2, Codice della strada, omettendo la valutazione sul pericolo potenzialmente derivante dall'ulteriore circolazione dell'imputato. 2 La decisione risulterebbe contraddittoria, avendo valutato il medesimo fattore sotto il profilo della pena principale nel perimetro del minimo edittale, disattendendo invece tale criterio in ordine alla sanzione accessoria. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto al primo motivo, ci si deve chiedere se l'art. 444 comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, consenta di comprendere nell'accordo intervenuto tra le parti anche le sanzioni amministrative accessorie a carattere punitivo. Se così fosse, infatti, il Tribunale non avrebbe potuto recepire l'accordo sulla pena, applicando una sanzione amministrativa accessoria non concordata, ma avrebbe dovuto rigettare la richiesta ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen. È opinione del Collegio che la risposta debba essere negativa. Nella sentenza n. 68 del 2021, la Corte costituzionale, pur riconoscendo la natura "convenzionalmente penale" delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 cod. strada, tuttavia, richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 2246 del 19/12/1990, Capelli, Rv. 186721, con riferimento alla sospensione e alla revoca della patente di guida previste dall'art. 91 del codice della strada previgente, ha dato atto che quella disposizione non qualificava in termini espliciti la revoca e la sospensione della patente come «sanzioni amministrative». Tale qualifica è contenuta invece nell'art. 222 del vigente codice della strada, sicché la volontà legislativa è inequivoca nel senso che si tratti di sanzioni amministrative, pur soggette alle regole convenzionali proprie delle sanzioni penali (in tal senso, Sez.
4 - sent n. 48556 del 14 novembre 2023- Rv. 285426 — 01). Di questo quadro normativo e giurisprudenziale è doveroso tenere conto nel valutare se, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sia oggetto dell'accordo che le parti possono sottoporre al giudice ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. Il Legislatore, quando ha riformato il primo comma di questo articolo, era ben consapevole dell'esistenza di sanzioni amministrative accessorie a contenuto prevalentemente punitivo (e quindi penali in senso convenzionale), ma non ha ritenuto di inserirle nel contenuto del patto. Ha stabilito, infatti, che l'imputato e il pubblico ministero hanno la facoltà di chiedere al giudice di «non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata», ma non ha previsto che il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie possano entrare a far parte del patto. 3 Restano dunque operanti i principi di diritto, più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo i quali «in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti)» (Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv. 279635; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv.259209). Ne consegue che nessuna violazione di legge può essere ipotizzata per essere stata applicata una sanzione amministrativa accessoria non concordata dalle parti. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. All'esito della parziale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 222 cod. strada operata da Corte cost. n. 88 del 2019, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di omicidio stradale (oltre che di lesioni personali stradali gravi o gravissima), il giudice il quale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, quali: l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (ex plurimis: Sez. 4 - , Sentenza n. 12457 del 08/02/2024 Cc. (dep. 27/03/2024), Colaneri, Rv. 286196 - 01; Sez. 4, n, 109 del 16/11/2022, dep. 2023, Di Giovanni, in motivazione;
Sez. 4, n. 32889 3 del 28/06/2022, De Luca, Rv. 283490, in motivazione;
Sez. 4, n. 32888 del 28/06/2022, Magnante, in motivazione;
Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022; Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 2808325ez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139;). I criteri di riferimento nella individuazione della sanzione amministrativa sono quindi, in luogo di quelli di cui all'art. 133 cod. pen., quelli previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla sanzione amministrativa accessoria restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/20.20, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393, nonché Sez. 4, n. 32889 del 2022, De Luca, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 13747 del 2022, De Angelis). A questi principi si è attenuto il giudice di merito. Dopo aver evidenziato che l'applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di cui all'art. 589bis c.p. comporta la necessaria irrogazione della sanzione amministrativa della revoca della patente o della sua sospensione sino ad anni quattro, ha spiegato perché ha 4 t ' ritenuto di dover irrogare la revoca, ancorché essa, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale nr. 88/19 non sia più caratterizzata dall'automatismo previsto dalla disposizione nella sua formulazione originaria. Attualmente, invero, la revoca è conseguenza automatica dell'accertamento del fatto e della pronuncia di condanna o di applicazione pena per il delitto di cui all'art. 589bis c.p. solo per le ipotesi aggravate dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Il Tribunale, nel ritenere necessaria la più grave sanzione, ha evidenziato che il fatto è risultato di estrema gravità, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto il profilo soggettivo. In merito al grado della colpa è stato evidenziato che l'investimento è occorso sulle strisce pedonali e a seguito di una manovra estremamente imprudente dell'imputato, che, superando la colonna delle auto ferme, avrebbe potuto e dovuto avvedersi della circostanza che l'incolonnamento poteva essere causato anche dalla concessione della precedenza ad un pedone transitante sulle strisce. E' stato pure rimproverato all'imputato che, giovanissimo e non dotato di particolare esperienza alla guida, avrebbe dovuto, a fortiori, mantenere una condotta rispettosa delle regole più basilari, ma se ne è pericolosamente discostato. E' stato altresì sottolineato che l'evento è stato cagionato, in via esclusiva, dalla condotta dell'imputato, non essendo state riscontrate condotte colpose concausali. La motivazione relativa alla sanzione amministrativa è priva di illogicità , essendosi correttamente attenuta ai diversi parametri di cui al D.Igs. n. 285 del 1992, art. 218, comma 2 (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), autonomi rispetto ai criteri di determinazione della sanzione penale ed a questi non raffrontabili ai fini di una eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento. In ogni caso, è altresì aspecifica la censura con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione, avendo valutato il medesimo fattore sotto il profilo della pena principale nel perimetro del minimo edittale, disattendendo invece tale criterio in ordine alla sanzione accessoria. Come si è già evidenziato le due valutazioni sono autonome e corrispondono a differenti parametri normativi. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 novembre 2024 Il consigliere estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
Letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 10473 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 27/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecco, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a IN OL la pena di anni due, mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato di omicidio stradale, accogliendo sul punto il patteggiamento proposto dalle parti, e quanto alla sanzione accessoria, ha disatteso l'accordo che prevedeva la sospensione della patente per anni due, irrogando quella più grave della revoca della patente, con inibizione al conseguimento del nuovo titolo per il termine di anni 10. 2. IN OL, attraverso il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge, osservando che la stessa è stata adottata in violazione agli articoli 445 cod.proc.pen. e 222 del Codice della strada, da leggersi alla luce dei criteri indicati dall'articolo 6 CEDU. In particolare, ha evidenziato che, in ipotesi di patteggiamento sulla pena, quest'ultima deve essere considerata nel suo complesso, indipendentemente dalla qualifica formale in termini di sanzione penale o sanzione amministrativa. Pertanto, non potendo escludersi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste per legge, in ragione del dato testuale dell'articolo 445 comma uno, cod.proc.pen., che rinvia inequivocabilmente alle pene accessorie previste dall'articolo 19 cod.pen., si deve ritenere che oggetto dell'applicazione della pena su accordo delle parti non sia soltanto la sanzione principale ma anche la connessa sanzione accessoria amministrativa, la quale è parte integrante della pena patteggiata. Alla luce delle suddette osservazioni, prosegue il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto ratificare il complessivo accordo intervenuto tra pubblico ministero difensore, ovvero disattenderlo in toto, anche in relazione alla pena accessoria. 2.2 Con il secondo motivo, censura la sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione alla individuazione della pena accessoria della revoca della patente, evidenziando in proposito il difetto di proporzionalità tra la sanzione penale e quella amministrativa, irrogate con la sentenza impugnata. In particolare, la pena detentiva base è stata individuata nel minimo edittale relativo all'ipotesi contestata, così condividendo il contenuto disvalore attribuito alla condotta dell'imputato; per converso, è stata disattesa la richiesta di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente per la durata di anni due. La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, ha erroneamente applicato i criteri di cui all'articolo 118, comma 2, Codice della strada, omettendo la valutazione sul pericolo potenzialmente derivante dall'ulteriore circolazione dell'imputato. 2 La decisione risulterebbe contraddittoria, avendo valutato il medesimo fattore sotto il profilo della pena principale nel perimetro del minimo edittale, disattendendo invece tale criterio in ordine alla sanzione accessoria. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto al primo motivo, ci si deve chiedere se l'art. 444 comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, consenta di comprendere nell'accordo intervenuto tra le parti anche le sanzioni amministrative accessorie a carattere punitivo. Se così fosse, infatti, il Tribunale non avrebbe potuto recepire l'accordo sulla pena, applicando una sanzione amministrativa accessoria non concordata, ma avrebbe dovuto rigettare la richiesta ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen. È opinione del Collegio che la risposta debba essere negativa. Nella sentenza n. 68 del 2021, la Corte costituzionale, pur riconoscendo la natura "convenzionalmente penale" delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 cod. strada, tuttavia, richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 2246 del 19/12/1990, Capelli, Rv. 186721, con riferimento alla sospensione e alla revoca della patente di guida previste dall'art. 91 del codice della strada previgente, ha dato atto che quella disposizione non qualificava in termini espliciti la revoca e la sospensione della patente come «sanzioni amministrative». Tale qualifica è contenuta invece nell'art. 222 del vigente codice della strada, sicché la volontà legislativa è inequivoca nel senso che si tratti di sanzioni amministrative, pur soggette alle regole convenzionali proprie delle sanzioni penali (in tal senso, Sez.
4 - sent n. 48556 del 14 novembre 2023- Rv. 285426 — 01). Di questo quadro normativo e giurisprudenziale è doveroso tenere conto nel valutare se, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sia oggetto dell'accordo che le parti possono sottoporre al giudice ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. Il Legislatore, quando ha riformato il primo comma di questo articolo, era ben consapevole dell'esistenza di sanzioni amministrative accessorie a contenuto prevalentemente punitivo (e quindi penali in senso convenzionale), ma non ha ritenuto di inserirle nel contenuto del patto. Ha stabilito, infatti, che l'imputato e il pubblico ministero hanno la facoltà di chiedere al giudice di «non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata», ma non ha previsto che il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie possano entrare a far parte del patto. 3 Restano dunque operanti i principi di diritto, più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo i quali «in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti)» (Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv. 279635; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv.259209). Ne consegue che nessuna violazione di legge può essere ipotizzata per essere stata applicata una sanzione amministrativa accessoria non concordata dalle parti. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. All'esito della parziale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 222 cod. strada operata da Corte cost. n. 88 del 2019, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di omicidio stradale (oltre che di lesioni personali stradali gravi o gravissima), il giudice il quale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, quali: l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (ex plurimis: Sez. 4 - , Sentenza n. 12457 del 08/02/2024 Cc. (dep. 27/03/2024), Colaneri, Rv. 286196 - 01; Sez. 4, n, 109 del 16/11/2022, dep. 2023, Di Giovanni, in motivazione;
Sez. 4, n. 32889 3 del 28/06/2022, De Luca, Rv. 283490, in motivazione;
Sez. 4, n. 32888 del 28/06/2022, Magnante, in motivazione;
Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022; Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 2808325ez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139;). I criteri di riferimento nella individuazione della sanzione amministrativa sono quindi, in luogo di quelli di cui all'art. 133 cod. pen., quelli previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla sanzione amministrativa accessoria restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/20.20, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393, nonché Sez. 4, n. 32889 del 2022, De Luca, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 13747 del 2022, De Angelis). A questi principi si è attenuto il giudice di merito. Dopo aver evidenziato che l'applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di cui all'art. 589bis c.p. comporta la necessaria irrogazione della sanzione amministrativa della revoca della patente o della sua sospensione sino ad anni quattro, ha spiegato perché ha 4 t ' ritenuto di dover irrogare la revoca, ancorché essa, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale nr. 88/19 non sia più caratterizzata dall'automatismo previsto dalla disposizione nella sua formulazione originaria. Attualmente, invero, la revoca è conseguenza automatica dell'accertamento del fatto e della pronuncia di condanna o di applicazione pena per il delitto di cui all'art. 589bis c.p. solo per le ipotesi aggravate dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Il Tribunale, nel ritenere necessaria la più grave sanzione, ha evidenziato che il fatto è risultato di estrema gravità, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto il profilo soggettivo. In merito al grado della colpa è stato evidenziato che l'investimento è occorso sulle strisce pedonali e a seguito di una manovra estremamente imprudente dell'imputato, che, superando la colonna delle auto ferme, avrebbe potuto e dovuto avvedersi della circostanza che l'incolonnamento poteva essere causato anche dalla concessione della precedenza ad un pedone transitante sulle strisce. E' stato pure rimproverato all'imputato che, giovanissimo e non dotato di particolare esperienza alla guida, avrebbe dovuto, a fortiori, mantenere una condotta rispettosa delle regole più basilari, ma se ne è pericolosamente discostato. E' stato altresì sottolineato che l'evento è stato cagionato, in via esclusiva, dalla condotta dell'imputato, non essendo state riscontrate condotte colpose concausali. La motivazione relativa alla sanzione amministrativa è priva di illogicità , essendosi correttamente attenuta ai diversi parametri di cui al D.Igs. n. 285 del 1992, art. 218, comma 2 (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), autonomi rispetto ai criteri di determinazione della sanzione penale ed a questi non raffrontabili ai fini di una eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento. In ogni caso, è altresì aspecifica la censura con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione, avendo valutato il medesimo fattore sotto il profilo della pena principale nel perimetro del minimo edittale, disattendendo invece tale criterio in ordine alla sanzione accessoria. Come si è già evidenziato le due valutazioni sono autonome e corrispondono a differenti parametri normativi. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 novembre 2024 Il consigliere estensore Il Presi ente