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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/09/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1005/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. CHIORAZZO
PIERPAOLO e dell'avv. CLAUDIA TONDA;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Viale della Vittoria n. 20, con il patrocinio dell'avv. LEONE CARMELINA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. i coniugi si impegnano alla vendita a terzi del compendio immobiliare sito in Introbio (LC), viale della Vittoria, 20, costituito da abitazione in categoria A2, classe 3, identificato al N.C.E.U. del
Comune di Introbio al foglio 32, particella 3906, subalterno 102 e relativo box in categoria C6, classe 5, identificato al N.C.E.U. del Comune di Introbio al foglio 32, particella 3906, subalterno 26, al prezzo tra loro convenuto nella misura pari o superiore ad € 150.000,00 (cinquantamila/00); a tal fine, le parti dichiarano di aver già conferito mandato ad agenzia immobiliare e di aver ricevuto un'offerta di acquisto per l'importo di € 153.000,00 in data 14 maggio 2025, accettata dai coniugi;
3. il ricavato della vendita verrà ripartito tra i coniugi come segue:
- estinzione del mutuo residuo al momento della vendita;
- suddivisione del residuo tra i coniugi, al netto delle somme suesposte, nella misura del 50%;
4. entro quindici giorni dall'atto di vendita dell'immobile, il signor si impegna a versare, in Pt_2 favore della GN , l'importo di € 25.000,00 (venticinquemila); Pt_1
5. la GN riconosce che l'importo per il quale riceve il versamento di cui al punto 4. che Pt_1 precede è integralmente satisfattivo di ogni pretesa presente e futura e che, salvo buon fine del pagamento, null'altro avrà a pretendere nei confronti del signor a qualsiasi titolo. La Pt_2 GN , salvo buon fine del pagamento dell'importo di cui al punto 4 che precede, dichiara Pt_1 di rinunciare al contributo al mantenimento da parte del coniuge signor e sin d'ora dichiara Pt_2 di rinunciare alla domanda di assegno divorzile, dichiarando di nulla avere a tal titolo a pretendere dal marito;
6. il signor dichiara anch'esso di rinunciare a qualsivoglia domanda, in qualsiasi forma, in Pt_2 relazione al contributo al mantenimento nei confronti della moglie e dichiara di rinunciare, sin d'ora, all'assegno divorzile;
7. il motoveicolo targato FD01375 e l'autovettura targata GS931WB, intestati al Signor Pt_2 resteranno in suo uso esclusivo;
8. l'autovettura targata FZ473GP rimarrà in uso esclusivo alla GN;
Parte_1
9. i coniugi provvederanno alla divisione degli arredi presenti nell'immobile adibito a casa coniugale come segue:
- la GN terrà per sé, oltre ai propri effetti personali, il letto allafrancese, i comodini Pt_1 bianchi, la poltrona bianca, il tavolino del soggiorno, la sedia blu della camera grande, i due televisori e i quadri;
- il signor terrà per sé, oltre ai propri effetti personali, lo stereo, i fumetti, i dischi musicali Pt_2 ed il letto matrimoniale.
10. con la sottoscrizione e l'esecuzione delle condizioni di cui al presente ricorso, le parti dichiarano di aver integralmente risolto ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di null'altro avere reciprocamente a pretendere.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio il 15/10/1994 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Malgrate e dalla loro unione è nata una figlia, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
03/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio nel Comune di Malgrate il 15/10/1994, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1994, parte II, serie C, numero 17;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di MALGRATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio, 5.9.2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1005/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. CHIORAZZO
PIERPAOLO e dell'avv. CLAUDIA TONDA;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Viale della Vittoria n. 20, con il patrocinio dell'avv. LEONE CARMELINA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. i coniugi si impegnano alla vendita a terzi del compendio immobiliare sito in Introbio (LC), viale della Vittoria, 20, costituito da abitazione in categoria A2, classe 3, identificato al N.C.E.U. del
Comune di Introbio al foglio 32, particella 3906, subalterno 102 e relativo box in categoria C6, classe 5, identificato al N.C.E.U. del Comune di Introbio al foglio 32, particella 3906, subalterno 26, al prezzo tra loro convenuto nella misura pari o superiore ad € 150.000,00 (cinquantamila/00); a tal fine, le parti dichiarano di aver già conferito mandato ad agenzia immobiliare e di aver ricevuto un'offerta di acquisto per l'importo di € 153.000,00 in data 14 maggio 2025, accettata dai coniugi;
3. il ricavato della vendita verrà ripartito tra i coniugi come segue:
- estinzione del mutuo residuo al momento della vendita;
- suddivisione del residuo tra i coniugi, al netto delle somme suesposte, nella misura del 50%;
4. entro quindici giorni dall'atto di vendita dell'immobile, il signor si impegna a versare, in Pt_2 favore della GN , l'importo di € 25.000,00 (venticinquemila); Pt_1
5. la GN riconosce che l'importo per il quale riceve il versamento di cui al punto 4. che Pt_1 precede è integralmente satisfattivo di ogni pretesa presente e futura e che, salvo buon fine del pagamento, null'altro avrà a pretendere nei confronti del signor a qualsiasi titolo. La Pt_2 GN , salvo buon fine del pagamento dell'importo di cui al punto 4 che precede, dichiara Pt_1 di rinunciare al contributo al mantenimento da parte del coniuge signor e sin d'ora dichiara Pt_2 di rinunciare alla domanda di assegno divorzile, dichiarando di nulla avere a tal titolo a pretendere dal marito;
6. il signor dichiara anch'esso di rinunciare a qualsivoglia domanda, in qualsiasi forma, in Pt_2 relazione al contributo al mantenimento nei confronti della moglie e dichiara di rinunciare, sin d'ora, all'assegno divorzile;
7. il motoveicolo targato FD01375 e l'autovettura targata GS931WB, intestati al Signor Pt_2 resteranno in suo uso esclusivo;
8. l'autovettura targata FZ473GP rimarrà in uso esclusivo alla GN;
Parte_1
9. i coniugi provvederanno alla divisione degli arredi presenti nell'immobile adibito a casa coniugale come segue:
- la GN terrà per sé, oltre ai propri effetti personali, il letto allafrancese, i comodini Pt_1 bianchi, la poltrona bianca, il tavolino del soggiorno, la sedia blu della camera grande, i due televisori e i quadri;
- il signor terrà per sé, oltre ai propri effetti personali, lo stereo, i fumetti, i dischi musicali Pt_2 ed il letto matrimoniale.
10. con la sottoscrizione e l'esecuzione delle condizioni di cui al presente ricorso, le parti dichiarano di aver integralmente risolto ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di null'altro avere reciprocamente a pretendere.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio il 15/10/1994 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Malgrate e dalla loro unione è nata una figlia, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
03/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio nel Comune di Malgrate il 15/10/1994, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1994, parte II, serie C, numero 17;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di MALGRATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio, 5.9.2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada