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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/10/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 5449/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5449/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente” e CP_1 vertente
TRA
- avv. DI MARCO DAVIDE Parte_1 C.F._1
( ) - avv. PICCIRILLO ANNAMARIA C.F._2
( ; C.F._3
RICORRENTE
E
( ) - avv. Luigi Anziano ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 r.g. 5449/24
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro di accertare la natura professionale delle lamentate patologie (“ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”), che avevano generato una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12% o comunque superiori al 6%, e, per l'effetto, condannare l'istituto resistente al pagamento, in suo favore, della relativa prestazione previdenziale. Precisava di essere stato operaio rifilatore-carrellista presso varie ditte sin dall'anno 2003 e di aver pertanto espletato mansioni eziologicamente ricollegate alle patologie dedotte, come da consulenza allegata.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 09.04.2025, concludendo come in atti per il rigetto della domanda, trattandosi di malattia comune.
Il ricorso non è rivelato fondato e deve, di conseguenza, essere respinto.
L'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione
(allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/00). Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal D. Lgs.
38/00 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene la fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del D. Lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile
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di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un 6% ed un 16%, e l'erogazione di una rendita per le menomazioni superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Nel merito, la domanda non è fondata e deve, pertanto, essere respinta.
Come è noto, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quali le lamentate patologie all'apparto osteo-articolare - il nesso di causalità relativo all'origine professionale non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico.
Con riferimento poi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale. Sancisce la giurisprudenza di legittimità che la prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il
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quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12559 del
26/05/2006). In altri termini, in tema di malattia professionale non tabellata
(come peraltro il caso de quo), la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del ctu in tema di nesso causale (Cass.
12559/06).
Nel caso di cui alla presente fattispecie, il ctu, specialista di medicina- legale, ha condivisibilmente osservato che la parte ricorrente è affetta da
“ernia discale L5-S1 con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori” e che il ruolo svolto nell'etiologia della predetta infermità dai fattori lavorativi non appare idoneamente dimostrato rispetto all'azione dei fattori extralavorativi, in particolare di quelli correlati alla particolare anatomia del segmento lombare della colonna ed alla meccanica dei movimenti del rachide.
Pertanto, alla luce della ridotta documentazione in atti ed esibita, è da far presente che non è possibile affermare che tale lavoro sia stato svolto per un periodo di tempo la cui durata, continuità e modalità siano state congrue a generare le patologie in questione: si ribadisce che il ruolo svolto nell'etiologia delle predette infermità da fattori lavorativi non appare idoneamente dimostrato rispetto all'azione dei fattori extralavorativi.
Del resto, l'ausiliario, a seguito di controdeduzioni sollevate dal consulente di parte ricorrente, ha precisato che il Documento di
Valutazione dei Rischi prodotto dall'azienda e richiamato da CP_1 evidenzia, per la mansione di rifilatore, un indice di movimentazione manuale di carichi rientrante in fascia verde, dunque di entità irrilevante.
Analogamente, lo stesso DVR non documenta esposizione a vibrazioni corpo intero di livello significativo. Anche dalla stessa anamnesi lavorativa riferita dal sig. emerge che la movimentazione manuale di carichi Pt_1 superiori era affidata a mezzi meccanici, mentre l'attività manuale risultava limitata a manufatti di lieve peso, non idonei, per frequenza ed entità, a costituire un rischio professionale qualificato. Le posture incongrue, di cui si
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fa menzione, non assumono da sole valore eziologico sufficiente, se non sorrette da parametri quantitativi di esposizione tali da configurare rischio tabellato. Inoltre, l'ernia discale lombo-sacrale è da considerarsi condizione a genesi multifattoriale e ad andamento cronico-degenerativo, secondo consolidata letteratura. Il mero svolgimento di attività lavorativa non può essere ritenuto elemento sufficiente a fondare un nesso eziologico diretto e determinante, in assenza di un rischio lavorativo qualificato, documentato e congruamente quantificato.
Si ritiene, quindi, di fare pieno affidamento a quanto sostenuto dal perito d'ufficio, in quanto originato da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorretto da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n.
2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico- legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte.
Le spese processuali sono eccezionalmente compensate, stante l'obiettivo quadro di incertezza fattuale che si poteva individuare prima dell'espletamento della perizia;
diversamente, le spese di ctu seguono la soccombenza tecnica, sono poste a definitivo carico della parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'aumento ex art. 52
d.P.R. 115/02 stante la particolare complessità dell'elaborato.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
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2) compensa le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte ricorrente le spese di ctu, liquidate in €
350,00 per onorario in favore della dott.ssa . Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5449/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente” e CP_1 vertente
TRA
- avv. DI MARCO DAVIDE Parte_1 C.F._1
( ) - avv. PICCIRILLO ANNAMARIA C.F._2
( ; C.F._3
RICORRENTE
E
( ) - avv. Luigi Anziano ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 r.g. 5449/24
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro di accertare la natura professionale delle lamentate patologie (“ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”), che avevano generato una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12% o comunque superiori al 6%, e, per l'effetto, condannare l'istituto resistente al pagamento, in suo favore, della relativa prestazione previdenziale. Precisava di essere stato operaio rifilatore-carrellista presso varie ditte sin dall'anno 2003 e di aver pertanto espletato mansioni eziologicamente ricollegate alle patologie dedotte, come da consulenza allegata.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 09.04.2025, concludendo come in atti per il rigetto della domanda, trattandosi di malattia comune.
Il ricorso non è rivelato fondato e deve, di conseguenza, essere respinto.
L'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione
(allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/00). Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal D. Lgs.
38/00 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene la fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del D. Lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile
Pagina 2 di 6 r.g. 5449/24
di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un 6% ed un 16%, e l'erogazione di una rendita per le menomazioni superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Nel merito, la domanda non è fondata e deve, pertanto, essere respinta.
Come è noto, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quali le lamentate patologie all'apparto osteo-articolare - il nesso di causalità relativo all'origine professionale non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico.
Con riferimento poi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale. Sancisce la giurisprudenza di legittimità che la prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il
Pagina 3 di 6 r.g. 5449/24
quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12559 del
26/05/2006). In altri termini, in tema di malattia professionale non tabellata
(come peraltro il caso de quo), la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del ctu in tema di nesso causale (Cass.
12559/06).
Nel caso di cui alla presente fattispecie, il ctu, specialista di medicina- legale, ha condivisibilmente osservato che la parte ricorrente è affetta da
“ernia discale L5-S1 con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori” e che il ruolo svolto nell'etiologia della predetta infermità dai fattori lavorativi non appare idoneamente dimostrato rispetto all'azione dei fattori extralavorativi, in particolare di quelli correlati alla particolare anatomia del segmento lombare della colonna ed alla meccanica dei movimenti del rachide.
Pertanto, alla luce della ridotta documentazione in atti ed esibita, è da far presente che non è possibile affermare che tale lavoro sia stato svolto per un periodo di tempo la cui durata, continuità e modalità siano state congrue a generare le patologie in questione: si ribadisce che il ruolo svolto nell'etiologia delle predette infermità da fattori lavorativi non appare idoneamente dimostrato rispetto all'azione dei fattori extralavorativi.
Del resto, l'ausiliario, a seguito di controdeduzioni sollevate dal consulente di parte ricorrente, ha precisato che il Documento di
Valutazione dei Rischi prodotto dall'azienda e richiamato da CP_1 evidenzia, per la mansione di rifilatore, un indice di movimentazione manuale di carichi rientrante in fascia verde, dunque di entità irrilevante.
Analogamente, lo stesso DVR non documenta esposizione a vibrazioni corpo intero di livello significativo. Anche dalla stessa anamnesi lavorativa riferita dal sig. emerge che la movimentazione manuale di carichi Pt_1 superiori era affidata a mezzi meccanici, mentre l'attività manuale risultava limitata a manufatti di lieve peso, non idonei, per frequenza ed entità, a costituire un rischio professionale qualificato. Le posture incongrue, di cui si
Pagina 4 di 6 r.g. 5449/24
fa menzione, non assumono da sole valore eziologico sufficiente, se non sorrette da parametri quantitativi di esposizione tali da configurare rischio tabellato. Inoltre, l'ernia discale lombo-sacrale è da considerarsi condizione a genesi multifattoriale e ad andamento cronico-degenerativo, secondo consolidata letteratura. Il mero svolgimento di attività lavorativa non può essere ritenuto elemento sufficiente a fondare un nesso eziologico diretto e determinante, in assenza di un rischio lavorativo qualificato, documentato e congruamente quantificato.
Si ritiene, quindi, di fare pieno affidamento a quanto sostenuto dal perito d'ufficio, in quanto originato da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorretto da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n.
2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico- legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte.
Le spese processuali sono eccezionalmente compensate, stante l'obiettivo quadro di incertezza fattuale che si poteva individuare prima dell'espletamento della perizia;
diversamente, le spese di ctu seguono la soccombenza tecnica, sono poste a definitivo carico della parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'aumento ex art. 52
d.P.R. 115/02 stante la particolare complessità dell'elaborato.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
Pagina 5 di 6 r.g. 5449/24
2) compensa le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte ricorrente le spese di ctu, liquidate in €
350,00 per onorario in favore della dott.ssa . Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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