Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/06/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 1514/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1
MERCANTI (C.F. - PEC C.F._2 Email_1
APPELLANTE
contro
: il (C. F. ), in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Rosario Trocino (C.F. ), PEC: C.F._3
Email_2
APPELLATO avverso la sentenza n° 1025/2024 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 10.04.2024, resa nel procedimento RGN. 2885/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 03.06.2020 la IG.ra conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento di tutti i CP_1
danni, quantificati in € 79.567,15 sofferti in conseguenza dell'evento occorsole il giorno 11.08.2018 alle ore 22,45 circa in , allorquando, mentre percorreva a piedi Via Monfalcone con CP_1
direzione verso Viale Giacomo Matteotti, giunta all'altezza dei civici 3-5, a causa una buca e, posto il piede in fallo, cadeva rovinosamente al suolo subendo danni materiali e lesioni fisiche.
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concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa dopo l'acquisizione documentale e respinte le istanze istruttorie articolate, veniva decisa dal
Tribunale che rigettava la domanda, ritenendo NON sufficientemente provato il nesso di causalità, e comunque sussistere la condotta colposa della danneggiata idonea ad integrare il caso fortuito, e compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello la con atto notificato in data 11.11.2024, Pt_1
dolendosi della erronea valutazione delle risultanze probatorie, l'errata applicazione dell'art. 2051 cc, la violazione dell'articolo 14 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992, l'omessa applicazione dell'art. 2043 e concludeva per sentir: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_1
persona del Sindaco pro-tempore, Ente deputato alla manutenzione del tratto viario scenario del sinistro così come descritto nel presente libello introduttivo e, quindi, ritenerlo responsabile dei danni subiti dalla IG.ra ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 Parte_1
c.c.; per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice nella misura di €
79.567,15, comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero al pagamento della diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e da determinarsi, all'occorrenza, oltre alla rivalutazione monetaria nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi: - Prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli 1, 2, 3 e 8 della narrativa dell'atto di citazione 3/6/2020 in primo grado, esclusa ogni valutazione con l'anticipo della locuzione
“è vero che” e che qui di seguito si ritrascrivono: 1. Vero che in data 11.08.2018 alle ore 22,45 circa, in , la IG.ra assunta mentre percorreva a piedi Via Monfalcone con direzione verso CP_1 Pt_1
Viale Giacomo Matteotti, giunta all'altezza dei civici -3-5 a causa di una buca poneva il piede in fallo
e cadeva rovinosamente al suolo subendo lesioni fisiche. 2. Vero che detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo né visibile né prevedibile, né opportunamente segnalata. 3. Vero che in conseguenza della rovinosa caduta, la IG.ra lamentava forti dolori alla gamba e al Parte_1 piede;
la stessa veniva trasportata tramite ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile
“Teresa Masselli” di . 8. Vero che lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti è quello visibile dal CP_1
materiale fotografico che si produce in visione. Si indicano i seguenti testi: - , nata a [...] [...]
il 08/10/1972 residente ivi alla Via Lince n. 68 (C.F. ); - CP_1 C.F._4 Testimone_2
, nata a [...] [...], residente ivi alla Via Balbo C. n. 10 (C.F.
[...] CP_1
pagina 2 di 5 . Disporsi CTU medico legale sulla persona della IG.ra al fine C.F._5 Parte_1
di valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo”.
Si costituiva l'Ente appellato che contestava i motivi e concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
La causa, all'udienza collegiale del 28.05.2025, svoltasi telematicamente, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è, ad avviso della Corte, infondato.
Il Tribunale, con motivazione ampia e circostanziata, dopo aver ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità della P.A., per danni causati dalle cose in custodia, ha correttamente inquadrato la presente fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., giudicando la controversia alla luce del peculiare regime probatorio della disposizione. Va esclusa l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. atteso che la presente questione rientra, come correttamente statuito dal Tribunale, nell'ambito dell'art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia).
Deduce sostanzialmente l'appellante che “le fotografie in atti non riescono a rappresentare appieno la visibilità o meno della buca, lo stato di illuminazione della strada, e le concrete condizioni viarie al momento dell'occorso”.
Come emerge dalla documentazione in atti, in particolare dai rilievi fotografici, il fondo stradale ove si
è verificato l'evento infortunistico appare asciutto e la buca è chiaramente visibile;
giova evidenziare che non sono state dedotte dall'istante circostanze inerenti alla carenza di illuminazione della strada, né come puntualmente evidenziato dal primo giudice, “nessun tipo di ragione ostativa alla visibilità della disconnessione stradale risulta essere stata allegata dall'istante”; neppure il capo 2 del seguente tenore: “Vero che detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo né visibile né prevedibile, né opportunamente segnalata”, al di là dei profili di inammissibilità (in quanto generico, valutativo e rivolto a far esprimere un giudizio), non contiene elementi specifici e circostanziati, con riferimento a fatti concreti e pertinenti alla controversia. All'uopo si condivide la valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto la prova testimoniale, come articolata, inidonea ad offrire la sussistenza di elementi ostativi alla visibilità della disconnessione stradale.
La situazione di pericolo, quindi, poteva essere superata con l'adozione di normali cautele da parte della danneggiata. L'anomalia del tratto stradale (buca di notevoli dimensioni posta al centro della pagina 3 di 5 carreggiata) non poteva da sola costituire un pericolo occulto per un utente che avesse proceduto con la dovuta attenzione.
Nel caso in esame deve dunque ritenersi che l'evento sia attribuibile a caso fortuito consistente nella colpa della danneggiata, che adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare la caduta (cfr. Cass. 2015/25594; Cass. 2015/ 20366); riducendosi così la cosa a mera occasione dell'evento (cfr. Cass. 2016/12895; cfr. Cass. 2013/28616). Infatti, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'uso della normale diligenza, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Così anche Cass.
n. 9009/2015; Cass. 2018//2481).
Tra l'altro, la Cassazione ha -pure- precisato che incombe sul danneggiato un dovere di cautela e segue le logiche della causalità adeguata;
dovere di cautela che si fonda sull'art. 2 Cost., che impone un dovere di solidarietà che porta ad adottare condotte finalizzate a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi che derivano dalla convivenza civile.
Pertanto, il danneggiato ha l'obbligo di regolare la propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali viene in contatto con la cosa quando questo comportamento “benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. 2482/2018).
Nella fattispecie, a parere di questa Corte, le evidenze processuali consentono di ritenere acquisita la prova del caso fortuito, ex art. 2051 c.c., secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità:
“Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza
è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Cass. Civile, sez. VI, 6.7.2015, n. 13930 - Cassazione n. 16034/2023)
L'appello viene, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022, scaglione fino ad €
260.000,00, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase, valore minimo come da dispositivo.
Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 - quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di II
Grado iscritta al RGN. 1514/2024, proposta dalla sig.ra contro il Parte_1 CP_1
, con atto notificato in data 11.11.2024, per la riforma della sentenza n° 1025/2024 del
[...]
Tribunale di Foggia, pubblicata il 10.04.2024, resa nel procedimento RGN. 2885/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Ente convenuto delle spese legali del presente grado di giudizio che liquida in € 4.997,00 oltre oneri ed accessori di legge;
3. sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1
- bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 04.06.2025
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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