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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 325/2022 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 17.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nelle cause riunite nn. 325/22 e 426/22 R.G.L. promosse da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Antonio Cavagnaro Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell CP_1 CP_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per connessione, ha impugnato Parte_1
ordinanze ingiunzione in materia di omesso versamento dei contributi.
Riguardo alle ordinanze relative al procedimento n. 325/22 la ricorrente, disconosciuta la sottoscrizione apposta in calce ad avviso di ricevimento di raccomandata prodotta dall , ha CP_1
proposto querela di falso, rilevante per stabilire l'eventuale decorso del termine di prescrizione.
Con sentenza n. 185/25 questo Tribunale ha accertato la falsità della sottoscrizione.
L' ha, quindi, provveduto ad annullare le ordinanze ingiunzione mediante autotutela. CP_1
Deve essere pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, quanto meno quelle relative al procedimento n. 325/22 vanno poste, secondo il principio della soccombenza virtuale, a carico dell' in quanto le ordinanze CP_1
ingiunzione sarebbero state comunque annullate per decorso del termine di prescrizione stante l'accertata falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento.
Riguardo all'altra causa (426/22 RGL) l'autotutela è stata dall' attivata tempestivamente rispetto CP_1
all'indirizzo della Corte di cassazione in tema di applicabilità alla materia in oggetto della decadenza prevista dall'art. 14 della legge n. 689/81.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare alla ricorrente, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Cavagnaro, CP_1 le spese processuali che liquida in € 3.000,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 17 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
ST TR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 17.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nelle cause riunite nn. 325/22 e 426/22 R.G.L. promosse da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Antonio Cavagnaro Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell CP_1 CP_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per connessione, ha impugnato Parte_1
ordinanze ingiunzione in materia di omesso versamento dei contributi.
Riguardo alle ordinanze relative al procedimento n. 325/22 la ricorrente, disconosciuta la sottoscrizione apposta in calce ad avviso di ricevimento di raccomandata prodotta dall , ha CP_1
proposto querela di falso, rilevante per stabilire l'eventuale decorso del termine di prescrizione.
Con sentenza n. 185/25 questo Tribunale ha accertato la falsità della sottoscrizione.
L' ha, quindi, provveduto ad annullare le ordinanze ingiunzione mediante autotutela. CP_1
Deve essere pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, quanto meno quelle relative al procedimento n. 325/22 vanno poste, secondo il principio della soccombenza virtuale, a carico dell' in quanto le ordinanze CP_1
ingiunzione sarebbero state comunque annullate per decorso del termine di prescrizione stante l'accertata falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento.
Riguardo all'altra causa (426/22 RGL) l'autotutela è stata dall' attivata tempestivamente rispetto CP_1
all'indirizzo della Corte di cassazione in tema di applicabilità alla materia in oggetto della decadenza prevista dall'art. 14 della legge n. 689/81.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare alla ricorrente, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Cavagnaro, CP_1 le spese processuali che liquida in € 3.000,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 17 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
ST TR