Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00280/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2025, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Leoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Acquaviva delle Fonti (BA), piazza Garibaldi, n. 95;
contro
- Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, concernente il riconoscimento dell’indennizzo ai sensi della l. n. 210/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IL RT e udito l'avvocato dello Stato Roberto Iacoviello, per la difesa erariale;
Premesso che :
- il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del giudice ordinario di cui in epigrafe;
- in particolare, dalle deduzioni di parte e dagli atti di causa, è emerso che, con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata in data 04.10.2022, il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari accoglieva il ricorso promosso dalla ricorrente nei confronti del Ministero della salute per il riconoscimento del diritto all’indennizzo di cui all’art. 1 della l. n. 210/1992;
- la richiamata sentenza del giudice ordinario così disponeva:
- “accoglie il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente all’indennizzo di cui alla legge 210/92 nella misura prevista in relazione alla prima categoria della tabella “A” allegata al D.P.R. n. 834/81 e, per l’effetto, condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore della parte ricorrente, del predetto indennizzo con rivalutazione e interessi legali nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all’art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all’A.S.L.;
- condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.100,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone le spese della CTU – nella misura già liquidata in corso di causa – definitivamente a carico della parte resistente”;
- con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata in data 17.09.2024, la Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro rigettava l’impugnazione proposta dal Ministero della salute e condannava quest’ultimo al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in complessivi € 3.000,00;
Considerato che :
- con il presente mezzo di gravame, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di ordinare alla parte pubblica intimata di dare piena e conforme esecuzione al giudicato formatosi con la sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’appello di Bari - Sezione lavoro e, in particolare, di corrispondere, in favore del ricorrente, l’indennizzo di cui all’art. 1 della l. n. 210/1992 con gli interessi legali e rivalutazione a decorrere dalla data di presentazione della domanda e fino al soddisfo;
- è stata chiesta anche la a contestuale nomina di un commissario ad acta , per il caso di perdurante inadempimento, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che :
- dalle allegazioni supportate dalla documentazione versata in atti emerge:
- che la sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro è stata notificata al Ministero intimato in data 26.10.2024;
- che la predetta decisione è passata in giudicato, come risulta dal relativo certificato del 5.12.2024, rilasciato dalla Corte di Appello di Bari;
- che risulta decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che il Ministero della salute abbia eseguito il predetto giudicato.
- a fronte del giudicato promanante dalla predetta sentenza, l’Amministrazione non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla mancata ottemperanza;
Ritenuto che :
- per quanto appena esposto, debba ordinarsi al Ministero della salute di dare piena e integrale esecuzione – nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia – alla sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 17.09.2024, della Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, con la quale è stato rigettato l’appello avverso la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Bari, è stata confermata la sentenza impugnata ed è stato condannato il Ministero della salute al pagamento, in favore dell’odierna ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 3.000,00;
- per l’ipotesi di perdurante inadempimento, vada nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Direttore generale della ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico presso il Ministero della salute, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dell’ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, all’integrale esecuzione del giudicato per cui è causa in luogo e vece dell’ente intimato;
- le spese del presente giudizio vadano poste a carico del Ministero intimato nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso per l’ottemperanza e, per l’effetto, così provvede:
- ordina al Ministero della salute di dare piena e integrale esecuzione, nei sensi di cui in motivazione, alla sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 17.09.2024, della Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico presso il Ministero della salute, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, affinché provveda in luogo e vece dell’Amministrazione, nei successivi 30 (trenta) giorni, a dare esecuzione al giudicato per cui è causa;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, il tutto con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AR LI, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
IL RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL RT | AR LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.