TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3308 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 09/01/2025 e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. TOMMASI FABRIZIO
RICORRENTI
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. QUARTA CHRISTIAN
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 09/01/2025
1
e hanno esposto di essere stati proprietari al Parte_1 Parte_2
50% di un immobile sito in Lecce alla via De Jacobis n. 7-9, censito nel N.C.E.U. del Comune di Lecce al foglio n. 259 part.lla n. 2444 sub. 14-16-17-18-19-20, il cui restante 50% apparteneva a . Controparte_1
I ricorrenti hanno poi dedotto che, con sentenza n. 1885/2020 del 08/09/2020, il
Tribunale di Lecce dichiarava “sciolta la comunione riguardo all'immobile ubicato in
Lecce alla via De Jacobis n. 7-9, censito nel N.C.E.U. del Comune di Lecce al foglio n.
259 part.lla n. 2444 sub. 14-16-17-18-19-20 ed assegna conformemente alla CTU in atti dell'ingegnere - ai coniugi e la Per_1 Parte_1 Parte_2 quota n. 1 composta dal piano primo del valore di € 656.600,00; - a Controparte_1 la quota n. 2 composta dal piano terra, dai due piani ammezzati e dal piano copertura di detto immobile per un valore complessivo di € 496.850,00 con conguaglio dovutogli dal e dalla di importo pari ad € 79.875,00 per il minore valore Parte_1 Pt_2 della quota n. 2”.
In data 24/02/2021 la sentenza veniva appellata da e il giudizio Controparte_1 si concludeva con sentenza n. 156/2023 della Corte d'Appello di Lecce, di rigetto del gravame, con condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite di secondo grado in favore degli appellati, liquidate in € 9.000 oltre accessori di legge e tariffa nella misura del 15%.
In data 29.04.2023 i ricorrenti versavano al resistente la somma di € 69.111,00 a titolo di conguaglio, detratto l'importo di € 10.764,00 spettante a titolo di spese legali (€. 9.000,00 per competenze, €. 1.350,00 per spese generali, €. 414,00 CPA).
Avendo necessità di provvedere alla trascrizione dell'assegnazione, i ricorrenti chiedevano al resistente di rilasciare quietanza notarile attestante il pagamento dell'importo indicato in sentenza.
Decorso il termine per la comparizione dinanzi al Notaio senza il conseguimento della quietanza, i ricorrenti hanno introdotto il presente giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettata ogni contraria istanza, difesa ed accezione, disattesi gli avversi documenti, fissata l'udienza di comparizione delle parti, riconoscere il diritto dei ricorrenti ad ottenere la predetta quietanza e per lo effetto
2 condannare (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
04.01.1965 ed ivi residente a[...], a rilasciare la predetta quietanza immediatamente, ponendo a carico dello stesso una penale di €. 1000,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data della fissata comparizione innanzi a Notaio da designarsi, e/o comunque ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della Sentenza n. 1885/2020 del 08/09/2020 e dei diritti come da essa conseguenti, e nello specifico “intestare a nato a [...]
San Marzano di San Giuseppe (TA) il 15/05/1961 CF. e C.F._2 ata a Trepuzzi (LE) il 08/11/1964 CF l'unità Parte_2 C.F._3 immobiliare distinta in N.C.E.U. del Comune di Lecce al foglio n. 259 part.lla 5 n.
2444 sub. 16 e (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
04.01.1965 le unità immobiliari distinte in N.C.E.U. del Comune di Lecce al foglio n.
259 part.lla n. 2444 sub. 14- 17-18-19-20 Comunque condannando Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
si è costituito con propria memoria, rilevando di non essere tenuto Controparte_1
a rendere quietanza nei termini richiesti dalla controparte, non essendo prevista alcuna forma specifica a tal fine. Il resistente ha altresì ritenuto di dover rilasciare quietanza solo per l'importo ricevuto, al netto dell'obbligazione estinta per compensazione, e ha prodotto scrittura privata autenticata da Notaio con cui ha dato atto del ricevuto pagamento dell'importo di € 69.111,00.
Non essendo stato possibile addivenire a una conciliazione, la causa è stata discussa in udienza, previa concessione di un termine per note conclusive.
L'oggetto del contendere non presenta particolari criticità.
È pacifico, infatti, tra le parti che, divenuta definitiva l'assegnazione ai ricorrenti di porzione dell'immobile originariamente comune, si sia avuta l'estinzione dell'obbligazione gravante sui coniugi a titolo di conguaglio. È Persona_2 inoltre pacifico che l'estinzione dell'obbligazione sia avvenuta per € 69.111,00 con bonifico al e per la restante parte con compensazione del credito che i CP_1 ricorrenti vantavano verso il per le spese di lite di secondo grado. È infine CP_1 pacifico che non residui alcuna altra somma da versarsi a titolo di conguaglio.
Il creditore ha rilasciato quietanza, dinanzi al proprio Notaio di fiducia, per l'importo effettivamente ricevuto, di € 69.111,00.
3 Il comportamento processuale tenuto dal è corretto e conforme a buona CP_1 fede, avendo egli rilasciato la quietanza per l'importo ricevuto con pagamento diretto.
Tuttavia, come già evidenziato, parte dell'obbligazione è stata estinta per compensazione e di tale compensazione non è dato atto nella quietanza prodotta nel fascicolo.
Atteso il verificarsi della condizione posta in sede di scioglimento della comunione
– integrale estinzione del debito con pagamento del conguaglio, in parte con bonifico e in parte per compensazione – deve accogliersi la domanda proposta da parte ricorrente, volta alla condanna del Conservatore alla trascrizione del provvedimento di assegnazione del bene.
Nella presente sede, infatti, si è dato atto dell'avvenuto pagamento integrale del conguaglio e della presenza di quietanza che non copre la parte di debito estinta per compensazione.
Sotto il profilo delle spese di lite, deve tenersi conto della circostanza che il ricorso al Tribunale è apparso necessario, al fine di rendere il provvedimento di assegnazione trascrivibile, e che la situazione di stallo non è imputabile ad alcuna delle parti in causa.
Occorre poi tenere conto della circostanza che, da un lato, il resistente non si è presentato dinanzi al Notaio indicato dalla controparte, ma dall'altro lato ha comunque prodotto in giudizio quietanza, sia pure solo per la parte di debito estinta con pagamento diretto.
Si ravvisano pertanto gravi motivi ai fini della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 3308/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
A) Dato atto che e hanno integralmente Parte_1 Parte_2 versato il conguaglio indicato nella sentenza del Tribunale di Lecce n.
1885/2020 del 08/09/2020, ordina al Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della Sentenza n. 1885/2020 del 08/09/2020 e dei diritti
4 come da essa conseguenti, e nello specifico: “intesta a Parte_1 nato a [...] il [...] CF.
e nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_2
CF l'unità immobiliare distinta in N.C.E.U. del C.F._3
Comune di Lecce al foglio n. 259 part.lla 5 n. 2444 sub. 16 e Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] le unità C.F._1 immobiliari distinte in N.C.E.U. del Comune di Lecce al foglio n. 259 part.lla n. 2444 sub. 14- 17-18-19-20”;
B) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 09/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
5