TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 817/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 817 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Marco Porcu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...] C.F. residente in [...]CP_1 C.F._2
(CA, ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valeria Aresti che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine del presente atto
-RESISTENTE-
Conclusioni:
per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito: - revocare e/o disporre la revisione della somma di Euro 500,00 che il sig. Parte_1
corrisponde, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne;
- con CP_1
Pagina 1 ogni ulteriore provvedimento di legge;
- con condanna al pagamento del compenso ex D.M.
55/2014 oltre spese e oneri accessori.”
Per la parte resistente: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, contrariis reiectis, 1. In via preliminare dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso e del decreto con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
2. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della resistente per le motivazioni di cui alla superiore parte espositiva e per CP_1
l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda;
3. Per mero tuziorismo, si chiede, in ogni caso,
il rigetto della domanda avversa siccome infondata in fatto ed in diritto;
4. Con vittoria di spese e compensi legali.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 - bis.29 c.p.c., depositato in data 12.02.2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale domandando, a modifica di quanto disposto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. n. 2456/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari in data del 30.07.2021, la revoca e/o la revisione della somma di Euro 500,00 posta a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne . CP_1
A fondamento delle domande formulate, il ricorrente ha esposto che figlia , ormai quasi CP_1
trentenne, pur risultando formalmente inoccupata, ha svolto lavori saltuari dal 2021 al 2023 e risulta avere instaurato una convivenza stabile con il fidanzato.
****
Con memoria difensiva depositata in data 9.07.2024, si è costituita domandando in CP_1
via preliminare, che venga dichiarata la nullità e/o l'inesistenza della notifica del ricorso ed, altresì, il difetto di legittimazione passiva della resistente, estranea all'oggetto del presente giudizio in quanto non destinataria diretta dell'assegno di mantenimento.
****
All'udienza del 10 luglio 2024 parte ricorrente ha insistito nelle domande formulate, mentre parte resistente ha domandato l'integrazione del contradditorio.
Il Giudice a seguito di discussione orale, non essendovi necessità di ulteriore istruzione, ha trattenuto la causa in decisione.
****
Pagina 2 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni deve ritenersi correttamente formulata, in quanto in caso di procedimento di modifica di condizioni di separazione o divorzio occorse allorquando il figlio era ancora minorenne ovvero che individuassero il genitore convivente come creditore dell'assegno,
permane la legittimazione passiva del genitore a resistere alla domanda di revoca del contributo, in quanto domanda diretta a modificare un titolo giudiziale che attribuiva il diritto a ricevere l'assegno al predetto genitore.
Osserva il Collegio che nella specie la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui l'odierno ricorrente chiede la revisione, ha confermato il contributo di mantenimento previsto in sede di separazione a favore della per il mantenimento della figlia già allora maggiorenne. CP_1
Pertanto, l'odierna convenuta è estranea all'oggetto del presente giudizio, mentre risulta parte necessaria del procedimento la madre, la sig.ra , in quanto destinataria della Parte_2
statuizione relativa al contributo al mantenimento a carico del coniuge.
Ne consegue che la legittimazione a resistere alla domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne spetta esclusivamente alla madre, con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta . CP_1
Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- Dichiara inammissibile la domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne per difetto di legittimazione passiva della convenuta;
CP_1
Pagina 3 Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1 CP_1
2000,00, oltre iva e cpa come per legge
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice rel.
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 817 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Marco Porcu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...] C.F. residente in [...]CP_1 C.F._2
(CA, ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valeria Aresti che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine del presente atto
-RESISTENTE-
Conclusioni:
per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito: - revocare e/o disporre la revisione della somma di Euro 500,00 che il sig. Parte_1
corrisponde, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne;
- con CP_1
Pagina 1 ogni ulteriore provvedimento di legge;
- con condanna al pagamento del compenso ex D.M.
55/2014 oltre spese e oneri accessori.”
Per la parte resistente: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, contrariis reiectis, 1. In via preliminare dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso e del decreto con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
2. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della resistente per le motivazioni di cui alla superiore parte espositiva e per CP_1
l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda;
3. Per mero tuziorismo, si chiede, in ogni caso,
il rigetto della domanda avversa siccome infondata in fatto ed in diritto;
4. Con vittoria di spese e compensi legali.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 - bis.29 c.p.c., depositato in data 12.02.2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale domandando, a modifica di quanto disposto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. n. 2456/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari in data del 30.07.2021, la revoca e/o la revisione della somma di Euro 500,00 posta a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne . CP_1
A fondamento delle domande formulate, il ricorrente ha esposto che figlia , ormai quasi CP_1
trentenne, pur risultando formalmente inoccupata, ha svolto lavori saltuari dal 2021 al 2023 e risulta avere instaurato una convivenza stabile con il fidanzato.
****
Con memoria difensiva depositata in data 9.07.2024, si è costituita domandando in CP_1
via preliminare, che venga dichiarata la nullità e/o l'inesistenza della notifica del ricorso ed, altresì, il difetto di legittimazione passiva della resistente, estranea all'oggetto del presente giudizio in quanto non destinataria diretta dell'assegno di mantenimento.
****
All'udienza del 10 luglio 2024 parte ricorrente ha insistito nelle domande formulate, mentre parte resistente ha domandato l'integrazione del contradditorio.
Il Giudice a seguito di discussione orale, non essendovi necessità di ulteriore istruzione, ha trattenuto la causa in decisione.
****
Pagina 2 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni deve ritenersi correttamente formulata, in quanto in caso di procedimento di modifica di condizioni di separazione o divorzio occorse allorquando il figlio era ancora minorenne ovvero che individuassero il genitore convivente come creditore dell'assegno,
permane la legittimazione passiva del genitore a resistere alla domanda di revoca del contributo, in quanto domanda diretta a modificare un titolo giudiziale che attribuiva il diritto a ricevere l'assegno al predetto genitore.
Osserva il Collegio che nella specie la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui l'odierno ricorrente chiede la revisione, ha confermato il contributo di mantenimento previsto in sede di separazione a favore della per il mantenimento della figlia già allora maggiorenne. CP_1
Pertanto, l'odierna convenuta è estranea all'oggetto del presente giudizio, mentre risulta parte necessaria del procedimento la madre, la sig.ra , in quanto destinataria della Parte_2
statuizione relativa al contributo al mantenimento a carico del coniuge.
Ne consegue che la legittimazione a resistere alla domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne spetta esclusivamente alla madre, con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta . CP_1
Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- Dichiara inammissibile la domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne per difetto di legittimazione passiva della convenuta;
CP_1
Pagina 3 Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1 CP_1
2000,00, oltre iva e cpa come per legge
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice rel.
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
Pagina 4